La procedura di vendita prevista dall’art. 24 d.lgs. 175/2016 TUSPP si inserisce nel quadro di una serie di interventi normativi regolatori del mercato, volti a tutelare la concorrenza attraverso un processo di dismissione delle partecipazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica “non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali”, come sancito dall’art. 4, comma 1 TUSPP. Per dare attuazione al programma di dismissione, l’art. 24, comma 2 TUSPP ne disciplina le modalità ed il procedimento, stabilendo che “entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate”. La ricognizione delle partecipazioni non utili al perseguimento dei propri fini istituzionali, atto prodromico alla procedura di dismissione, doveva concludersi entro il 30 settembre del 2017. Il comma 4 dell’art. 24, infine, indicava in un anno dalla ricognizione il termine concesso alle amministrazioni per la cessione della partecipazione, termine poi successivamente prorogato fino al 31.12.2022 per i casi di partecipazioni “favorevoli”.
L’art. 24, comma 5 TUSPP prevede che “In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile.”. E’ certo che la disposizione manifesta la volontà del legislatore di indurre l’amministrazione a dismettere le partecipazioni estranee ai fini istituzionali tramite termini stretti presidiati da sanzione nel caso in cui non si provveda alla procedura di ricognizione e alla successiva fase di alienazione delle partecipazioni. E non vi è dubbio che una sanzione è costituita dalla perdita da parte della pubblica amministrazione della possibilità di esercitare i diritti sociali. L’inciso “…e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione...” cui all'art. 24, comma 5 TUSPP, altro non può significare se non che, scaduto il termine di un anno, permanga sempre in capo all’amministrazione il potere di alienare la partecipazione. Si tratta di una disposizione che non si può prestare ad una differente interpretazione, se non omettendone o stravolgendone il significato. La modalità di liquidazione della partecipazione secondo il modello procedimentale previsto dall’art. 2437 quater c.c. presuppone la manifestazione di volontà in tal senso della pubblica amministrazione, e la disposizione cui all'art. 24 d.lgs. 175/2016 TUSPP, lungi dall’introdurre una ipotesi di scioglimento automatico ex lege, integria invece una ipotesi speciale di recesso del socio rispetto alle ipotesi previste dal codice civile.
La qualità di socio non viene meno nel momento in cui la manifestazione della volontà di recedere espressa dal socio entra nella sfera di conoscenza della società, ma permane fino al termine del procedimento di liquidazione della partecipazione e di rimborso del valore della quota potendo il recesso essere qualificato come una fattispecie a formazione progressiva nel cui ambito la recezione della dichiarazione del recesso del socio non è idonea a far venir meno l’interesse del socio a continuare ad esercitare quei diritti sociali connessi alla salvaguardia dell’integrità del patrimonio sociale ed al diritto alla liquidazione della quota. La dichiarazione di recesso, pur volendola qualificare come dichiarazione unilaterale recettizia risolutivamente condizionata ex lege alla revoca della delibera legittimante il recesso, non comporta immediatamente la cessazione del rapporto sociale in quanto il socio, fino a che non viene liquidato o fino a che non si pervenga alla riduzione del capitale sociale o alla cessione delle sue quote, resta titolare di una quota del capitale della società conservando la qualifica di socio e di titolare, oltre che del diritto di credito verso la società per la liquidazione del valore della sua quota, anche dei diritti sociali di voto nelle assemblee, di impugnativa delle delibere e di accesso alla documentazione sociale.
Ove il motivo di un contratto di cessione di partecipazioni risieda esclusivamente nella volontà delle parti di eludere un provvedimento di sequestro giudiziario delle quote, il contratto deve essere dichiarato nullo per illiceità del motivo ai sensi dell'art. 1345 c.c., a tenore del quale “Il contratto è illecito quando le parti si sono determinate a concluderlo esclusivamente per un motivo illecito comune a entrambe”.
Una società non muta la sua natura di soggetto privato solo perché un ente pubblico ne possiede, in tutto o in parte, il capitale. Tale principio trova fondamento nell’incontestabile rilievo che il rapporto tra società ed ente pubblico è di assoluta autonomia, posto che l’ente può incidere sul funzionamento e sull’attività della società non già attraverso l’esercizio di poteri autoritativi o discrezionali, ma solo avvalendosi degli strumenti previsti dal diritto societario, da esercitare a mezzo dei componenti degli organi sociali di sua nomina. Ne discende, in via generale, la soggezione alla giurisdizione del giudice ordinario delle controversie societarie riguardanti le società in mano pubblica, fra le quali rientrano, a pieno titolo, quelle in materia di nomina e revoca degli amministratori. La revoca dell’amministratore di società per azioni partecipata da un soggetto pubblico, ai sensi dell’art. 2449 c.c., può essere impugnata dinanzi il giudice ordinario, trattandosi di atto “uti socius”, non “jure imperii”, compiuto dall’ente pubblico “a valle” della scelta di fondo per l’impiego del modello societario.
La disciplina relativa alla nomina e alla revoca di amministratori di società partecipate dallo Stato e dagli enti pubblici trova le proprie norme di carattere generale nel codice civile e nell’art. 50 del d.lgs. 267/2000 (TUEL).
L’art. 2449 c.c. – in deroga all’art. 2383, co. 1, c.c., che attribuisce alla competenza dell’assemblea la materia della nomina e della revoca degli amministratori – stabilisce che: “Se lo Stato o gli enti pubblici hanno partecipazioni in una società per azioni che non fa ricorso al mercato del capitale di rischio, lo statuto può ad essi conferire la facoltà di nominare un numero di amministratori e sindaci, ovvero componenti del consiglio di sorveglianza, proporzionale alla partecipazione al capitale sociale. Gli amministratori e i sindaci o i componenti del consiglio di sorveglianza nominati a norma del primo comma possono essere revocati soltanto dagli enti che li hanno nominati. Essi hanno i diritti e gli obblighi dei membri nominati dall'assemblea. Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica. (...)”. Ai sensi dell’art. 2383, co. 3, c.c.: “Gli amministratori sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto, e sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell’atto costitutivo, salvo il diritto dell’amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa”.
L’art. 50 TUEL, co. 8, prevede che: “Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, il sindaco e il presidente della provincia provvedono alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune e della provincia presso enti, aziende ed istituzioni”, mentre il successivo comma precisa che: “Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il comitato regionale di controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell’articolo 136”.
L’elezione di un nuovo sindaco e di un nuovo consiglio comunale ex art. 50, co. 8° e 9°, T.u.e.l. rappresenta ex sé “giusta causa” oggettiva di revoca della carica degli amministratori nella società partecipata dal comune, e non sussiste, quindi, il diritto degli amministratori revocati al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 2383, 3° comma, c.c.. L’art. 50, co. 8° e 9°, T.u.e.l., che prevede espressamente un meccanismo di spoils system, integra ex sé una giusta causa oggettiva di revoca degli amministratori ed é coerente all’art. 97 Cost., qualora riferito a soggetti titolari di organi di vertice dell’amministrazione e che debbano essere nominati intuitu personae, cioè sulla base di valutazioni personali coerenti all’indirizzo politico.
La revoca degli amministratori attuata con il meccanismo dello spoils system rappresenta un’ipotesi speciale di revoca fiduciaria anticipata, che è svincolata da qualunque presupposto e, pertanto, anche da una giusta causa. Tuttavia, essa è circoscritta temporalmente al termine di 45 giorni dall'insediamento del sindaco neoeletto, sì come scolpito dalle disposizioni citate (cfr. art. 50 co 9 TUEL).
La delibera di revoca dell’amministratore deve enunciare in maniera esplicita le ragioni della revoca, che devono presentare caratteri di effettività ed essere riportate in modo adeguatamente specifico, mentre la deduzione in sede giudiziaria di ragioni ulteriori non è ammessa. La previsione di cui all’art. 50, co. 8 e 9, TUEL identifica ex se una giusta causa oggettiva di revoca degli amministratori nel solo caso in cui la revoca intervenga nel termine di quarantacinque giorni dall’insediamento del nuovo sindaco, come previsto dall’art. 50, co. 9, TUEL. Di contro, la revoca dell’amministratore di una società partecipata da un Comune, disposta dal relativo sindaco oltre il termine di quarantacinque giorni dall’insediamento, è da ritenersi soggetta, quanto al ricorrere della giusta causa, alle regole ordinarie.
L’art. 2386, co. 1, c.c. stabilisce che “se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea, gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea”. Tale disposizione opera sul presupposto funzionale che la competenza a nominare e revocare gli amministratori sia attribuita all’organo assembleare (come in effetti è in via generale). In tale prospettiva, essa, a tutela delle prerogative assembleari, chiarisce la natura precaria della sostituzione operata all’interno dell’organo amministrativo, da parte degli stessi amministratori. Tuttavia, quando la competenza, nella nomina e nella revoca dell’amministratore, spetti al socio pubblico, non vi è necessità di nessuna ulteriore ratifica da parte della assemblea al fine di integrare/ratificare/stabilizzare gli effetti costitutivi della nomina già avvenuta, il che è logica conseguenza del fatto che non si deve salvaguardare alcuna prerogativa assembleare, che nella specie è assente, in quanto l’ordinario potere dell’assemblea è surrogato, per espressa previsione legislativa e statutaria, da quello attribuito al socio pubblico. In questo contesto, il successivo “passaggio” della nomina in assemblea costituisce un passaggio formale interno, funzionale a rendere (formalmente) edotta l’assemblea della avvenuta nomina, senza che possa attribuirsi natura di condizione sospensiva alla conseguente presa d’atto assembleare.
Il concetto di "giusta causa" si ricollega alla violazione dei doveri di fedeltà, di lealtà, di diligenza o di correttezza, che ineriscono alla natura fiduciaria del rapporto e lo assoggettano ad una speciale disciplina. In tema di società, quindi, il recesso del socio può ritenersi determinato da giusta causa solo quando costituisca reazione legittima al comportamento degli altri soci, che obiettivamente e ragionevolmente sia tale da scuotere la fiducia in essi riposta.
In conseguenza del legittimo esercizio del diritto di recesso, il recedente ha diritto alla liquidazione della quota che, ai sensi dell’art. 2289 c.c., è commisurata al “valore della quota” determinata sulla base della situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si è verificato lo scioglimento.
La delibera di aumento del capitale sociale attraverso la rinuncia a un credito da parte del socio verso la società non ha oggetto illecito, né impossibile. Né, di per sé, può contestarsi che l’aumento del capitale possa essere sottoscritto mediante una compensazione con un credito del socio da finanziamento, anche nel caso in cui il termine per il rimborso non sia ancora scaduto (e non osta, di per sé, alla legittimità di una tale operazione la circostanza che il credito del socio debba considerarsi postergato, alle condizioni di cui all’art. 2467 c.c., poiché la “trasformazione” del credito da finanziamento in capitale di rischio, concorre in realtà alla protezione degli interessi dei creditori terzi tutelati da tale disposizione).
Una delibera assembleare che, pur regolarmente adottata, sia arbitrariamente e fraudolentemente preordinata al perseguimento di interessi divergenti da quelli societari ovvero alla realizzazione di scopi lesivi del singolo partecipante (caso che si verifica, ad esempio, nell’ipotesi di aumento del capitale sociale deliberato al solo scopo di estromettere dalla maggioranza chi si sa non essere in grado di sottoscriverlo), è nulla per illiceità dell’oggetto, ovvero, per abuso del diritto.
Poiché il novellato art. 2409 c.c. fa riferimento all'esistenza del fondato sospetto di "gravi irregolarità nella gestione" – a differenza della precedente formulazione che richiedeva il "fondato sospetto di gravi irregolarità nell'adempimento dei doveri degli amministratori e dei sindaci" – nell’ambito del procedimento di denunzia al tribunale rileva solamente la violazione di quei doveri idonei a compromettere il corretto esercizio dell'attività di gestione dell'impresa e a determinare un pericolo di danno per la società amministrata o per le società controllate. Non assumono invece alcuna rilevanza le violazioni dei doveri gravanti sugli amministratori per finalità organizzative, amministrative, di corretto esercizio della vita della compagine sociale e di esercizio dei diritti dei soci e dei terzi estranei.
L’orientamento giurisprudenziale minoritario per cui vi sarebbe una (possibile) concorrenza tra il rimedio della denuncia ex art. 2409 c.c. e quello dell'impugnazione della delibera societaria, avendo essi natura e finalità diverse, può trovare applicazione solo qualora i vizi invalidanti una delibera consistano in violazioni delle regole organizzative e di diritti dei singoli soci o di terzi, suscettibili in concreto di influire negativamente sulla gestione della società, quantomeno in via potenziale.
Il socio cha abbia conferito ad un terzo una procura generale, di carattere sostanziale e processuale, avente ad oggetto l’esercizio dei diritti sociali continua ad essere legittimato a compiere in via autonoma le attività contemplate in tale procura e può pertanto richiedere la nomina di un rappresentate comune delle quote in communio pro indiviso.
In tema di società in accomandita semplice, la violazione degli obblighi propri dell’amministratore, idonea ad incidere negativamente sul carattere fiduciario del rapporto o a rendere impossibile il naturale svolgimento del rapporto di gestione – fattispecie nel cui novero sono ricomprese la condotta volta a impedire al socio accomandante di accedere ai documenti essenziali per l’esercizio dei diritti di controllo sulla gestione sociale, la mancata comunicazione a quest'ultimo dei bilanci e dei rendiconti della società, nonché la distribuzione di utili non effettivamente conseguiti – integra giusta causa di revoca giudiziale dell'amministratore ai sensi dell’art. 2259, terzo comma, c.c. Tale disposizione, dettata per le società in nome collettivo, trova applicazione anche alle società in accomandita semplice ai sensi del combinato disposto degli artt. 2315 e 2293 c.c.
Qualora la revoca dell’amministratore di società di persone sia stata chiesta in via cautelare – tutela azionabile con il procedimento ex art. 700 c.p.c., non essendo analogicamente applicabile la disciplina prevista dall’art. 2409 c.c. in materia di società di capitali – oltre al requisito del fumus boni iuris è altresì imprescindibile il requisito del periculum in mora, ossia il pregiudizio imminente e irreparabile consistente nel pericolo che nelle more del giudizio di merito siano poste in essere nuove condotte pregiudizievoli o che si aggravino il pregiudizio o gli effetti dei contegni pregressi.
Nell'ambito di una controversia concernente la proprietà delle quote di S.r.l., ai fini della concessione del sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c. delle stesse devono sussistere entrambi i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora. Quest'ultimo deve essere valutato esclusivamente sotto il profilo dell’opportunità, intesa come mera potenzialità del verificarsi di situazioni idonee a pregiudicare l’attuazione del diritto controverso e deve ritenersi sussistente qualora i soggetti che detengono la disponibilità dell’intero patrimonio sociale rivestano, al contempo, la qualità di amministratori. Tale circostanza, infatti, rende astrattamente possibile un nocumento importante alle ragioni della controparte, che, nella pendenza del giudizio, ben potrebbe vedere le proprie pretese lese da condotte distrattive del patrimonio sociale.
Il regime di responsabilità degli amministratori di cui all’art. 2476, comma 1, c.c., è inquadrabile nell’alveo della responsabilità contrattuale da inadempimento in quanto il rapporto di amministrazione è riconducibile allo schema del mandato, data la relazione fiduciaria che caratterizza la gestione degli interessi altrui. In analogia con l’art. 2392 c.c., anche per le s.r.l. il parametro di riferimento per la valutazione dell’adempimento agli obblighi di legge e di statuto è la diligenza richiesta per l’adempimento di obbligazioni inerenti l’esercizio di un’attività professionale (art. 1176 co. 2 cc).
Il modello di condotta dell’art. 1176, comma 2, c.c. presuppone l’impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili, dovendosi avere riguardo alla peculiare specializzazione e alla necessità di adeguare la condotta alla natura e al livello di complessità della prestazione. La difficoltà dell’intervento e la diligenza professionale vanno valutate in concreto, rapportandole al livello di specializzazione del professionista e alle strutture tecniche a disposizione. Conseguentemente, la responsabilità del professionista non può essere desunta automaticamente dal mero inadempimento alla propria obbligazione o dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal creditore, ma consegue alla prestazione non improntata alla dovuta diligenza da parte del professionista ai sensi dell'art. 1176 co. 2 c.c., adeguata alla natura dell'attività esercitata e alle circostanze concrete del caso.
Sul piano probatorio, la società ha il mero onere di allegare le violazioni compiute dagli amministratori ai loro doveri, e di provare il danno e il nesso di causalità tra la violazione e il danno, mentre spetta agli amministratori provare, con riferimento agli addebiti contestatigli, l'osservanza dei doveri e la rispondenza del proprio operato alla diligenza professionale. [nel caso di specie il Tribunale ha respinto l'addebito dell'attore che contestava all'amministratore di avere determinato un pregiudizio al patrimonio sociale per avere perso l'assegnazione di un appalto pubblico, per mancata dichiarazione in sede di presentazione dell'offerta di avere subito una condanna penale per un reato estinto].
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