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Donazione dissimulata o indiretta di quote sociali: collazione e riduzione
Il prezzo irrisorio pattuito per la vendita di una partecipazione societaria e il rapporto di stretta parentela tra le parti...

Il prezzo irrisorio pattuito per la vendita di una partecipazione societaria e il rapporto di stretta parentela tra le parti possono essere considerati indici per ritenere che la compravendita sia, in realtà, una donazione, la quale, ove ne ricorrano i presupposti, è soggetta all'obbligo di collazione e all'azione di riduzione per lesione di legittima.

La quota di società non conferisce al socio un diritto reale su beni costituenti il patrimonio societario, ma un diritto personale di partecipazione alla vita societaria, la cui misura non è soggetta a cambiamento per effetto di successivi aumenti di capitale, sicché la relativa donazione (anche ove dissimulata o indiretta) è soggetta a collazione per imputazione di beni mobili, ai sensi dell'art. 750 cod. civ., e, dunque, sulla base del valore che aveva al tempo di apertura della successione.

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Fumus boni iuris e condotta lesiva
In pendenza di una contestazione circa l’effettiva titolarità del diritto d’autore sulle opere, non sussiste il fumus boni iuris della...

In pendenza di una contestazione circa l’effettiva titolarità del diritto d’autore sulle opere, non sussiste il fumus boni iuris della domanda cautelare, per difetto di una condotta lesiva, qualora la parte resistente si sia limitata ad astenersi dal concedere al terzo, che ne abbia fatto richiesta, l’autorizzazione allo sfruttamento delle opere stesse. Né, fino a che il diritto sia sub judice, può esigersi a carico della resistente che essa dichiari al terzo la titolarità del diritto d’autore in capo alla ricorrente.

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Contratto per lo sfruttamento di opere artistiche musicali: tra le facoltà concesse rientra anche quella di diffusione su reti informatiche
Qualora si stipuli un contratto per la concessione dei diritti di sfruttamento economico di talune opere musicali, ove sia previsto...

Qualora si stipuli un contratto per la concessione dei diritti di sfruttamento economico di talune opere musicali, ove sia previsto che in tale concessione rientra anche "la facoltà di pubblicare le opere nei modi e nelle forme che il Concessionario potrà scegliere", costituisce allora violazione di tale contratto il comportamento del contraente che - tramite le segnalazioni inviate alle piattaforme informatiche ove vengono diffuse tali opere musicali - conduca alla sospensione di tale pubblicazione in rete.

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Donazioni di quote dissimulate lesive della legittima: onere e mezzi di prova
La simulazione di atti di cessione a titolo oneroso – che dissimulano delle donazioni – di partecipazioni sociali poste in...

La simulazione di atti di cessione a titolo oneroso - che dissimulano delle donazioni - di partecipazioni sociali poste in essere dal de cuius in favore di alcuni coeredi deve essere provata dai legittimari lesi mediante l'allegazione di controdichiarazioni scritte dell'atto dissimulato, non essendo sufficiente la prova per testi o per presunzioni, essendo i legittimari lesi assimilabili alla parte sostanziale dei negozi simulati.

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Valutazione del rischio di confusione tra marchi e carattere debole di un marchio descrittivo; il preuso invalidante di un marchio successivo avvenuto tramite insegna e nome a dominio
Il rischio di confusione tra due segni deve essere oggetto di una valutazione globale che tenga conto di tutti i...

Il rischio di confusione tra due segni deve essere oggetto di una valutazione globale che tenga conto di tutti i fattori pertinenti al caso di specie, da calibrare avendo a riferimento la percezione di un consumatore medio.

Debole è quel marchio che, pur non identificandosi con la denominazione generica, lascia tuttavia agevolmente trasparire quale prodotto contraddistingue. E' debole perché oggetto di esclusiva è solo quella parte del marchio che si differenzia dalla denominazione generica, rimanendo logicamente utilizzabile da parti di altri l'altra parte, quella che appunto richiama la denominazione generica. La "debolezza" sta nel fatto che il relativo titolare non può opporsi a che altri usino un marchio anch'esso poco distante dalla denominazione generica se questo secondo marchio, pur magari identico nella parte non distintiva, si differenzi per la parte monopolizzabile del marchio, parte che può pure essere di scarso rilievo.

In virtù del principio di unitarietà dei segni distintivi, anche la ditta, l'insegna e i domain names utilizzati anteriormente possono avere potere invalidante del marchio registrato successivamente: pertanto, il preuso come ditta o insegna di un segno, al pari di quello come marchio, costituisce deroga al diritto esclusivo del registrante. Nel caso di specie, la circostanza allegata da parte convenuta circa l'utilizzo dei segni attorei all'interno delle proprie insegne e nel proprio sito internet, per molti anni ed in un periodo antecedente alla registrazione del marchio, rappresenta una eccezione idonea a paralizzare la domanda di contraffazione e inibitoria dell'attrice.

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Revoca giudiziale dell’amministratore accomandatario per giusta causa
Sebbene manchi all’interno del corpus delle disposizioni sulla s.a.s. una norma analoga a quella contenuta nel terzo comma dell’art. 2259...

Sebbene manchi all'interno del corpus delle disposizioni sulla s.a.s. una norma analoga a quella contenuta nel terzo comma dell'art. 2259 c.c. con riferimento alle altre società personali, la regola che ammette la revoca giudiziale per giusta causa dell'amministratore accomandatario deve ritenersi operante anche in relazione al tipo societario in esame. Invero, se nessun dubbio può sorgere circa la facoltà del socio accomandatario di attivare il procedimento giurisdizionale di revoca, posto che la posizione di quest'ultimo è equiparata dall'art. 2318 c.c. a quella dei soci della s.n.c., qualche perplessità ha suscitato la possibilità di riconoscere un analogo potere anche in capo ai soci accomandanti, in ragione dell'ingerenza nell'amministrazione che questi verrebbero così ad esercitare in spregio all'art. 2320 c.c. L'orientamento nettamente prevalente in dottrina e pressoché unanime in giurisprudenza, tuttavia, ritiene ammissibile il ricorso all'autorità giudiziaria finalizzato ad ottenere la revoca dell'amministratore accomandatario anche da parte del socio accomandante. Si è, infatti, osservato, per un verso, che l'art. 2259, ultimo comma – il quale, appunto, riconosce in capo a ciascun socio il potere di chiedere la revoca giudiziale per giusta causa dell'amministratore – risulta compatibile con le regole ed i principi concernenti la s.a.s., sicché è ad essa applicabile in forza dell'art. 2315 c.c., e, per altro verso, che tanto la nomina, quanto la revoca dell'amministratore non costituiscono atti di amministrazione preclusi all'accomandante dall'art. 2320 c.c. Anzi, proprio l'art. 2320 c.c. riconosce in capo agli accomandanti un potere di controllo sull'operato degli accomandatari. E con tale potere appare del tutto coerente la possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria al fine di ottenere la revoca per giusta causa dell'amministratore accomandatario. La facoltà riconosciuta in via generale al singolo socio delle società personali dal terzo comma dell'art. 2259 c.c., infatti, rappresenta un'esplicazione dei poteri di controllo sulla gestione della società, che vede il proprio fondamento razionale  nel fatto che le obbligazioni sociali nascenti dalla gestione della società incidono non soltanto sul patrimonio di quest'ultima, ma altresì su quello personale dei soci.

La nozione di giusta causa idonea a giustificare la revoca per via giudiziaria dell’amministratore di s.a.s. ricomprende quelle condotte poste in essere dall’amministratore in violazione dell’obbligo di dare corso al mandato gestorio con la diligenza del buon padre di famiglia (artt. 2260 e 1711 c.c.), tra le quali pacificamente rientrano, anche alla stregua delle previsioni contenute negli artt. 2261 e 2262 c.c., la violazione dell’obbligo di regolare tenuta della contabilità, l’impedimento all’esercizio da parte dei soci che non partecipano all’amministrazione del controllo sulla gestione sociale ed il mancato versamento degli utili.

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Inammissibilità della domanda di revoca cautelare dell’amministratore deceduto
La morte dell’amministratore, in assenza di elementi di segno contrario, determina l’inammissibilità della domanda di revoca del medesimo, essendo l’esistenza...

La morte dell’amministratore, in assenza di elementi di segno contrario, determina l'inammissibilità della domanda di revoca del medesimo, essendo l’esistenza giuridica del soggetto convenuto quale amministratore una condizione di ammissibilità per la domanda di revoca.

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Essenzialità dei termini e decadenza del debitore dal beneficio del termine
Nel caso in cui il creditore, a fronte della rimodulazione dei termini per il pagamento delle rate già scadute –...

Nel caso in cui il creditore, a fronte della rimodulazione dei termini per il pagamento delle rate già scadute - con conferma, con riguardo alle rate a scadere, dei termini di pagamento originariamente previsti -, abbia chiesto e ottenuto, mediante la sottoscrizione di apposito accordo integrativo, la qualificazione di tutti i termini come essenziali, l’inadempimento del debitore comporta la decadenza di quest’ultimo da tutti i termini previsti in suo favore.  Non avrebbe senso, infatti, qualificare i termini come essenziali se, dal mancato rispetto di uno degli stessi, derivasse la unica conseguenza della possibilità di riscuotere la sola rata scaduta: ciò è già insito nella previsione di un termine per il pagamento di una rata.

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Controllo analogo e responsabilità dell’amministratore
Il controllo analogo esercitato da un ente pubblico su una società in house non esime l’amministratore dall’adempimento degli obblighi previsti...

Il controllo analogo esercitato da un ente pubblico su una società in house non esime l’amministratore dall’adempimento degli obblighi previsti dalla legge per la tutela del patrimonio della società di diritto privato, secondo i principi desumibili dal codice civile, cui anche una società in house è soggetta. Se è vero che l’amministratore è vincolato a seguire le direttive impartite dall’amministrazione controllante nell’ambito della gestione dell’attività, è altrettanto vero che la sua azione dovrà essere pur sempre improntata ad una gestione economica secondo i principi di corretta amministrazione. L’amministratore, inoltre, nelle ipotesi in cui vengono in rilievo profili di crisi, dovrà adoperarsi per fronteggiarla alla stregua di qualsiasi altro amministratore, esercitando le proprie prerogative con diligenza professionale e tempestività. Viene dunque in rilievo la necessità che la condotta dell’amministratore sia garante anche degli interessi dei creditori alla conservazione della garanzia generica di cui all’art. 2740 c.c. Nelle ipotesi di perdita del capitale o della continuità, pertanto, l'amministratore dovrà agire secondo i criteri legali previsti dagli artt. 2484 e seguenti cod. civ., non potendo nascondere la propria responsabilità dietro il controllo analogo dell’amministrazione controllante.

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La distribuzione degli utili nelle società di persone
A differenza che nelle società di capitali, in cui è necessaria una volontà maggioritaria dei soci alla distribuzione degli utili,...

A differenza che nelle società di capitali, in cui è necessaria una volontà maggioritaria dei soci alla distribuzione degli utili, per le società di persone l’articolo 2262 del codice civile prevede che, una volta approvato il rendiconto, il socio maturi il diritto di credito a percepire la propria quota di utile dell’esercizio. La società è quindi obbligata al pagamento dell’utile che rappresenta parte del patrimonio sociale solo fino a quando non interviene la delibera di approvazione del bilancio o del rendiconto che lo accerta. Per di più, la prestazione correlata al diritto all’utile è una prestazione di “dare” e non una prestazione di “fare” ascrivibile all’amministratore, motivo per cui il soggetto tenuto all’obbligo di distribuzione degli utili è sempre e solo la società.

Nelle società di persone opera il meccanismo della tassazione per trasparenza, in virtù del quale la ricchezza prodotta dalla società viene direttamente imputata ai soci e da essi dichiarata a fini fiscali. Tuttavia, il reddito derivante dalla partecipazione societaria non coincide con l’utile civilistico desumibile dal rendiconto poiché lo Stato, nella tassazione della ricchezza, determina il reddito imponibile secondo regole proprie che variano in aumento o in diminuzione rispetto all’utile civilistico. Pertanto, al fine di determinare la misura del diritto di credito del socio, occorre fare riferimento esclusivamente all’utile dell’esercizio risultante dal rendiconto economico finanziario regolarmente approvato, senza che su di esso incida la diversa determinazione del reddito effettuata a fini impositivi.

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Revoca anticipata degli amministratori di società in house da parte del socio pubblico unico: senza giusta causa è illegittima e comporta diritto al risarcimento
La revoca anticipata dei componenti del consiglio di amministrazione di una società in house providing, disposta dal socio pubblico unico...

La revoca anticipata dei componenti del consiglio di amministrazione di una società in house providing, disposta dal socio pubblico unico (Regione) per la volontà di passare per ragioni "macro-organizzative" (il D.L. 95/2012 che richiede di ridurre i costi della spesa pubblica) da un consiglio di amministrazione a un amministratore unico, integra una revoca senza giusta causa se interviene prima della naturale scadenza dell’organo, con conseguente diritto degli amministratori revocati al risarcimento dei danni, salvo che ricorrano specifiche cause legittimanti o incompatibilità di legge.

Anche per la revoca degli amministratori di cui all'art. 2449 c.c. deve integrarsi la giusta causa che non può essere surrogata da mere esigenze organizzative se questi incidono prima della scadenza naturale del mandato in quanto anche lo Stato e gli enti pubblici non possono derogare ai principi di buona fede e legittimo affidamento degli amministratori nominati né tantomeno possono far valere eventuali incompatibilità (es. art. 5, co. 5, D.L. 78/2010 per titolari di cariche elettive) tardivamente se erano note al momento della nomina.

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Competenza cautelare del giudice ordinario in presenza di clausola compromissoria ed effetti riflessi della sospensione della delibera
In presenza di clausola compromissoria, la domanda cautelare proposta prima della costituzione del collegio arbitrale rientra nella competenza del giudice...

In presenza di clausola compromissoria, la domanda cautelare proposta prima della costituzione del collegio arbitrale rientra nella competenza del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 818, co. 2, c.p.c.

È sospendibile la delibera del Consiglio di Amministrazione assunta a seguito di convocazione compiuta da soggetto privo del relativo potere, in violazione dell’art. 2381 c.c. e delle norme statutarie, vizio che incide anche sulle delibere immediatamente successive fondate su quella. Restano invece pienamente efficaci le delibere assembleari autonome e successive, non operando nel sistema alcun effetto caducante automatico.

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