In sede di nomina dell'esperto per la determinazione del valore della partecipazione in caso di recesso, il Tribunale non può procedere ad autorizzare la nomina di consulente di parte né a dettare la disciplina di svolgimento dell’incarico, fermo restando che l’esperto nominato, nella sua autonomia potrà procedimentalizzare le sequenze in cui verrà espletato l’incarico, consentendo alle parti di parteciparvi mediante un proprio consulente.
In ragione della ricostruzione del contenuto e delle finalità del procedimento la statuizione sulle spese che il tribunale è chiamato ad operare ha ad oggetto unicamente il compenso spettante all’esperto.
Poiché l'art. 2301 c.c. vieta l'esercizio in concreto dell'attività concorrenziale da parte del socio, la violazione di tale divieto deve essere circoscritta al periodo ricompreso tra quello in cui la società concorrente costituita dal socio ha effettivamente iniziato ad operare sul mercato e quello in cui è avvenuta l'esclusione del socio medesimo.
In materia di concorrenza sleale trova applicazione il principio generale - da applicarsi anche nell'ipotesi di violazione dello specifico divieto di concorrenza previsto dall'art. 2301 c.c. - secondo cui: " il danno cagionato da atti di concorrenza sleale non è in re ipsa ma, essendo conseguenza diversa ed ulteriore rispetto alla distorsione delle regole della concorrenza, richiede di essere autonomamente provato secondo i principi generali che regolano il risarcimento da fatto illecito. Ne consegue che solo la dimostrazione dell'esistenza del danno consente il ricorso al criterio equitativo ai fini della liquidazione" (Cass. n. 7306/2009).
L'accertamento di concreti fatti materiali di concorrenza sleale comporta una presunzione di colpa, ex art. 2600 c.c., che onera l'autore degli stessi della dimostrazione dell'assenza dell'elemento soggettivo ai fini dell'esclusione della sua responsabilità; il corrispondente danno cagionato, invece, non è in re ipsa ma, quale conseguenza diversa ed ulteriore rispetto alla distorsione delle regole della concorrenza, necessita di prova, sicché solo la dimostrazione della sua esistenza consente l'utilizzo del criterio equitativo per la relativa liquidazione (Cass. n. 25921/2015).
Anche in materia di inadempimento dell'amministratore alle regole sul mandato e di responsabilità aquiliana, il danno liquidabile presuppone sempre che sia stata fornita in positivo da chi agisce in giudizio la prova dell'esistenza di un pregiudizio che sia in rapporto di stretta consequenzialità causale con le condotte inadempienti o illecite poste in essere dal soggetto convenuto in giudizio con l'azione di risarcimento del danno.
Il D.lgs. 19.11.2004, n. 297, recante "Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari", non può dirsi abrogato in seguito all'entrata in vigore del successivo regolamento comunitario n. 510/2006. (altro…)
Il giudizio di confondibilità va fatto tenendo conto dell’impressione d’insieme che il raffronto tra i due segni può suscitare e procedendo all’esame comparativo dei segni in conflitto, non in via analitica ma in via unitaria sintetica, mediante (altro…)
L’elemento imprescindibile per l’accoglimento della domanda di risarcimento del danno da concorrenza sleale è rappresentato dalla prova del pregiudizio subito per effetto delle condotte incriminate. Non è sufficiente per l’affermazione di un diritto la produzione di (altro…)
Il provvedimento di sequestro conservativo concesso a tutela del diritto di credito alle restituzioni e alle ripetizioni dei pagamenti indebiti in relazione alla domanda di merito di nullità del contratto, perde la sua efficacia - integrando l'ipotesi disciplinata e prevista dall'art. 669 novies cpc - qualora dall'accoglimento (altro…)
La ratifica dell'operato dell'amministratore effettuata con delibera assembleare non equivale a transazione o rinuncia e pertanto non esclude la responsabilità dello stesso per i fatti oggetto di ratifica. Ciò si desume (altro…)
Solo la cancellazione e non il mero scioglimento della società determina l'interruzione del processo.
Nell'ipotesi di dichiarazioni aggiunte alla confessione, (altro…)
Il recesso del socio di una società cooperativa, anche in assenza di una formale delibera di accettazione, è valido ed efficace, là dove la società lo accetti per facta concludentia (nel caso di specie, la società cooperativa convenuta (altro…)
La perizia di stima relativa ai conferimenti diversi dal denaro nelle società di capitali non è suscettibile di essere autonomamente impugnata, essendo semmai possibile, qualora ne ricorrano i presupposti, promuovere (altro…)
Nelle S.r.l. la rinuncia e la transazione dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori devono essere deliberate espressamente dalla maggioranza qualificata prevista per legge, non potendo queste ultime essere desunte (altro…)