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Diritto al compenso di amministratore di s.p.a. a partecipazione pubblica
Così come per le società privatistiche, anche nell’ambito delle società a partecipazione pubblica, il rapporto che lega l’amministratore all’ente è...

Così come per le società privatistiche, anche nell’ambito delle società a partecipazione pubblica, il rapporto che lega l’amministratore all’ente è riconducibile ad un rapporto strettamente fiduciario, sulla base della accertata idoneità del soggetto a ricoprire detta carica; di conseguenza, la quantificazione del compenso all’amministratore è (ovviamente) rimessa alla determinazione degli organi sociali sulla base delle previsioni statutarie. Ebbene, ove non vi sia alcuna previsione in relazione al riconoscimento di una indennità di risultato in favore degli amministratori, i quali, dal canto loro, hanno accettato il loro incarico ben consapevoli di tale evenienza, nessuna indennità di risultato può spettare per le prestazioni svolte.

Il diritto al compenso vantato dall’amministratore nei confronti di una società, anche a partecipazione pubblica, è riconducibile ad un rapporto di tipo societario e non è assimilabile né ad un contratto d’opera, né ad un rapporto di tipo subordinato o parasubordinato; la conseguenza è che per tale tipologia di compensi non trova neppure applicazione il disposto di cui all’art. 36 Cost.

L’amministratore unico o il consigliere di amministrazione di una s.p.a. sono legati alla stessa da un unitario rapporto di tipo societario che, in considerazione dell’immedesimazione organica tra persona fisica ed ente e dell’assenza del requisito della coordinazione dell’amministratore, non è compreso in quelli previsti dal n. 3 dell’art. 409 c.p.c.; la conseguenza è che anche le controversie relative al compenso dovuto all’amministratore rientrano tra quelle attinenti i rapporti societari, di competenza non più del giudice del lavoro, ma del tribunale delle imprese.

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Clausola compromissoria, contitolarità della quote e ricorso ex art. 2409 c.c.
Il Tribunale è competente a decidere sul ricorso ex art. 2409 c.c. anche nell’ipotesi in cui sia presente nello statuto...

Il Tribunale è competente a decidere sul ricorso ex art. 2409 c.c. anche nell'ipotesi in cui sia presente nello statuto della società una clausola compromissoria che devolva ad un collegio arbitrale le controversie tra soci ed amministratori. Invero, tenuto conto della natura - in senso lato - cautelare del procedimento di denuncia al Tribunale e delle misure che vengono richieste (le quali, pur coinvolgendo diritti soggettivi, non statuiscono su di essi a definizione di un conflitto tra parti contrapposte, né hanno attitudine ad acquistare l'autorità di giudicato sostanziale), può trovare applicazione, in via analogica, il disposto di cui all'art. 669-quinquies c.p.c.

Il disposto di cui all’art. 2468, ult. comma c.c., secondo cui “nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106”, contempla un'ipotesi di rappresentanza necessaria, i cui poteri sono esclusivamente attribuiti al soggetto designato secondo le modalità prescritte dagli artt. 1105 e 1106 c.c., con conseguente preclusione, per i partecipanti alla comunione, del concorrente esercizio dei diritti, da intendersi come l'insieme di tutti i diritti sociali, siano essi patrimoniali, amministrativi o processuali. Trattasi di un corollario del principio di indivisibilità delle quote e delle azioni di cui all'art. 2347 c.c., disposizione che nel conferire alla partecipazione azionaria il carattere della indivisibilità, ha considerato indispensabile, in relazione alle esigenze peculiari della organizzazione societaria e alla natura del bene in comunione, la unitarietà dell'esercizio dei diritti, impedendone, quanto meno nei rapporti esterni, il godimento e l'amministrazione in forma individuale; e ciò al fine, da un lato, di evitare che contrasti interni si riflettano sulle attività assembleari e, dall'altro, di garantire certezza e stabilità alle deliberazioni assunte, correttamente approvate. Si deve quindi escludere la legittimazione attiva a promuovere l'azione ex art. 2409 c.c. del singolo socio in situazioni di contitolarità, pro-indiviso, di quote di partecipazione al capitale sociale.

Le “gravi violazioni” segnalate dal socio di minoranza ex art. 2409 c.c. devono assumere un carattere dannoso, nel senso che deve trattarsi di violazione di norme civili, penali, tributarie o amministrative, capaci di provocare un danno al patrimonio sociale e, di conseguenza, agli interessi dei soci e dei creditori sociali ovvero un grave turbamento dell'attività sociale.

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Sulla revoca cautelare ex art. 700 c.p.c. dell’amministratore di s.n.c.
Alle società in nome collettivo è applicabile la disposizione, dettata per le società semplici, dell’art. 2259, terzo comma, cod. civ.,...

Alle società in nome collettivo è applicabile la disposizione, dettata per le società semplici, dell'art. 2259, terzo comma, cod. civ., che consente al singolo socio di chiedere giudizialmente la revoca per giusta causa dell'amministratore.

La revoca giudiziale dell'amministratore di una società di persone può essere disposta unicamente per “giusta causa”, in presenza di comportamenti dell'amministratore che rendano non più possibile, nell'interesse della società, la prosecuzione del rapporto gestorio. La giusta causa rilevante ai sensi dell'art. 2259 c.c. per la revoca di un amministratore di società di persone abbraccia, da un lato, tutti quei comportamenti dell'amministratore che compromettono l'esistenza stessa dell'impresa collettiva ed il suo funzionamento nonché, dall'altro, le condotte che, violando obblighi di legge o doveri di correttezza e diligenza propri dell'amministratore, non garantiscono una corretta amministrazione della società e la tutela degli interessi privati dei soci della stessa e dei terzi.

Integra una giusta causa di revoca anche il comportamento tenuto dall'amministratore che abbia utilizzato denaro della società per fini personali, ovvero che abbia omesso la puntuale annotazione dei prelievi effettuati, o che abbia distratto, a proprio vantaggio, somme destinate alla società amministrata.

L’orientamento prevalente in giurisprudenza ammette, poi, l’esperibilità di tale rimedio mediante lo strumento di cui all’art. 700 c.p.c., essendo finalizzato a fornire una tutela immediata ed urgente in favore della società, che potrebbe essere irrimediabilmente pregiudicato dall'attesa dell'instaurazione del giudizio di merito. Lo strumento in questione è infatti coerente con la previsione di cui all’art. 2259 co. 3 c.c. e costituisce l’unico rimedio concreto in via cautelare a tutela della società di persone, non essendo applicabile per analogia l’art 2409 c.c. a tali enti, che si reggono sulla fiducia reciproca dei soci e sul mantenimento della loro autonomia decisionale. A conferma di tale conclusione deve aggiungersi che, se venisse esclusa l’ammissibilità dello strumento di cui all’art. 700 c.p.c., si consentirebbe all’amministratore in carica di continuare a gestire la società senza vincoli di sorta anche laddove vi siano fondati motivi per dubitare della correttezza del suo operato.

 

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Alienazione di partecipazioni in società a partecipazione pubblica e recesso del socio
La procedura di vendita prevista dall’art. 24 d.lgs. 175/2016 TUSPP si inserisce nel quadro di una serie di interventi normativi...

La procedura di vendita prevista dall’art. 24 d.lgs. 175/2016 TUSPP si inserisce nel quadro di una serie di interventi normativi regolatori del mercato, volti a tutelare la concorrenza attraverso un processo di dismissione delle partecipazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica “non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali”, come sancito dall’art. 4, comma 1 TUSPP. Per dare attuazione al programma di dismissione, l’art. 24, comma 2 TUSPP ne disciplina le modalità ed il procedimento, stabilendo che “entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate”. La ricognizione delle partecipazioni non utili al perseguimento dei propri fini istituzionali, atto prodromico alla procedura di dismissione, doveva concludersi entro il 30 settembre del 2017. Il comma 4 dell’art. 24, infine, indicava in un anno dalla ricognizione il termine concesso alle amministrazioni per la cessione della partecipazione, termine poi successivamente prorogato fino al 31.12.2022 per i casi di partecipazioni “favorevoli”.
L’art. 24, comma 5 TUSPP prevede che “In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile.”. E’ certo che la disposizione manifesta la volontà del legislatore di indurre l’amministrazione a dismettere le partecipazioni estranee ai fini istituzionali tramite termini stretti presidiati da sanzione nel caso in cui non si provveda alla procedura di ricognizione e alla successiva fase di alienazione delle partecipazioni. E non vi è dubbio che una sanzione è costituita dalla perdita da parte della pubblica amministrazione della possibilità di esercitare i diritti sociali. L’inciso “…e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione...” cui all'art. 24, comma 5 TUSPP, altro non può significare se non che, scaduto il termine di un anno, permanga sempre in capo all’amministrazione il potere di alienare la partecipazione. Si tratta di una disposizione che non si può prestare ad una differente interpretazione, se non omettendone o stravolgendone il significato. La modalità di liquidazione della partecipazione secondo il modello procedimentale previsto dall’art. 2437 quater c.c. presuppone la manifestazione di volontà in tal senso della pubblica amministrazione, e la disposizione cui all'art. 24 d.lgs. 175/2016 TUSPP, lungi dall’introdurre una ipotesi di scioglimento automatico ex lege, integria invece una ipotesi speciale di recesso del socio rispetto alle ipotesi previste dal codice civile.

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Recesso di socio di s.r.l.: natura giuridica, effetti e momento di efficacia
La qualità di socio non viene meno nel momento in cui la manifestazione della volontà di recedere espressa dal socio...

La qualità di socio non viene meno nel momento in cui la manifestazione della volontà di recedere espressa dal socio entra nella sfera di conoscenza della società, ma permane fino al termine del procedimento di liquidazione della partecipazione e di rimborso del valore della quota potendo il recesso essere qualificato come una fattispecie a formazione progressiva nel cui ambito la recezione della dichiarazione del recesso del socio non è idonea a far venir meno l’interesse del socio a continuare ad esercitare quei diritti sociali connessi alla salvaguardia dell’integrità del patrimonio sociale ed al diritto alla liquidazione della quota. La dichiarazione di recesso, pur volendola qualificare come dichiarazione unilaterale recettizia risolutivamente condizionata ex lege alla revoca della delibera legittimante il recesso, non comporta immediatamente la cessazione del rapporto sociale in quanto il socio, fino a che non viene liquidato o fino a che non si pervenga alla riduzione del capitale sociale o alla cessione delle sue quote, resta titolare di una quota del capitale della società conservando la qualifica di socio e di titolare, oltre che del diritto di credito verso la società per la liquidazione del valore della sua quota, anche dei diritti sociali di voto nelle assemblee, di impugnativa delle delibere e di accesso alla documentazione sociale.

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Contratto di cessione quote concluso per eludere il sequestro giudiziario: nullità per illiceità del motivo
Ove il motivo di un contratto di cessione di partecipazioni risieda esclusivamente nella volontà delle parti di eludere un provvedimento...

Ove il motivo di un contratto di cessione di partecipazioni risieda esclusivamente nella volontà delle parti di eludere un provvedimento di sequestro giudiziario delle quote, il contratto deve essere dichiarato nullo per illiceità del motivo ai sensi dell'art. 1345 c.c., a tenore del quale “Il contratto è illecito quando le parti si sono determinate a concluderlo esclusivamente per un motivo illecito comune a entrambe”.

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Nomina e revoca di amministratori di società a partecipazione pubblica
Una società non muta la sua natura di soggetto privato solo perché un ente pubblico ne possiede, in tutto o...

Una società non muta la sua natura di soggetto privato solo perché un ente pubblico ne possiede, in tutto o in parte, il capitale. Tale principio trova fondamento nell’incontestabile rilievo che il rapporto tra società ed ente pubblico è di assoluta autonomia, posto che l’ente può incidere sul funzionamento e sull’attività della società non già attraverso l’esercizio di poteri autoritativi o discrezionali, ma solo avvalendosi degli strumenti previsti dal diritto societario, da esercitare a mezzo dei componenti degli organi sociali di sua nomina. Ne discende, in via generale, la soggezione alla giurisdizione del giudice ordinario delle controversie societarie riguardanti le società in mano pubblica, fra le quali rientrano, a pieno titolo, quelle in materia di nomina e revoca degli amministratori. La revoca dell’amministratore di società per azioni partecipata da un soggetto pubblico, ai sensi dell’art. 2449 c.c., può essere impugnata dinanzi il giudice ordinario, trattandosi di atto “uti socius”, non “jure imperii”, compiuto dall’ente pubblico “a valle” della scelta di fondo per l’impiego del modello societario.
La disciplina relativa alla nomina e alla revoca di amministratori di società partecipate dallo Stato e dagli enti pubblici trova le proprie norme di carattere generale nel codice civile e nell’art. 50 del d.lgs. 267/2000 (TUEL).
L’art. 2449 c.c. – in deroga all’art. 2383, co. 1, c.c., che attribuisce alla competenza dell’assemblea la materia della nomina e della revoca degli amministratori – stabilisce che: “Se lo Stato o gli enti pubblici hanno partecipazioni in una società per azioni che non fa ricorso al mercato del capitale di rischio, lo statuto può ad essi conferire la facoltà di nominare un numero di amministratori e sindaci, ovvero componenti del consiglio di sorveglianza, proporzionale alla partecipazione al capitale sociale. Gli amministratori e i sindaci o i componenti del consiglio di sorveglianza nominati a norma del primo comma possono essere revocati soltanto dagli enti che li hanno nominati. Essi hanno i diritti e gli obblighi dei membri nominati dall'assemblea. Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica. (...)”. Ai sensi dell’art. 2383, co. 3, c.c.: “Gli amministratori sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto, e sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell’atto costitutivo, salvo il diritto dell’amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa”.
L’art. 50 TUEL, co. 8, prevede che: “Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, il sindaco e il presidente della provincia provvedono alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune e della provincia presso enti, aziende ed istituzioni”, mentre il successivo comma precisa che: “Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il comitato regionale di controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell’articolo 136”.
L’elezione di un nuovo sindaco e di un nuovo consiglio comunale ex art. 50, co. 8° e 9°, T.u.e.l. rappresenta ex sé “giusta causa” oggettiva di revoca della carica degli amministratori nella società partecipata dal comune, e non sussiste, quindi, il diritto degli amministratori revocati al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 2383, 3° comma, c.c.. L’art. 50, co. 8° e 9°, T.u.e.l., che prevede espressamente un meccanismo di spoils system, integra ex sé una giusta causa oggettiva di revoca degli amministratori ed é coerente all’art. 97 Cost., qualora riferito a soggetti titolari di organi di vertice dell’amministrazione e che debbano essere nominati intuitu personae, cioè sulla base di valutazioni personali coerenti all’indirizzo politico.
La revoca degli amministratori attuata con il meccanismo dello spoils system rappresenta un’ipotesi speciale di revoca fiduciaria anticipata, che è svincolata da qualunque presupposto e, pertanto, anche da una giusta causa. Tuttavia, essa è circoscritta temporalmente al termine di 45 giorni dall'insediamento del sindaco neoeletto, sì come scolpito dalle disposizioni citate (cfr. art. 50 co 9 TUEL).
La delibera di revoca dell’amministratore deve enunciare in maniera esplicita le ragioni della revoca, che devono presentare caratteri di effettività ed essere riportate in modo adeguatamente specifico, mentre la deduzione in sede giudiziaria di ragioni ulteriori non è ammessa. La previsione di cui all’art. 50, co. 8 e 9, TUEL identifica ex se una giusta causa oggettiva di revoca degli amministratori nel solo caso in cui la revoca intervenga nel termine di quarantacinque giorni dall’insediamento del nuovo sindaco, come previsto dall’art. 50, co. 9, TUEL. Di contro, la revoca dell’amministratore di una società partecipata da un Comune, disposta dal relativo sindaco oltre il termine di quarantacinque giorni dall’insediamento, è da ritenersi soggetta, quanto al ricorrere della giusta causa, alle regole ordinarie.
L’art. 2386, co. 1, c.c. stabilisce che “se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea, gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea”. Tale disposizione opera sul presupposto funzionale che la competenza a nominare e revocare gli amministratori sia attribuita all’organo assembleare (come in effetti è in via generale). In tale prospettiva, essa, a tutela delle prerogative assembleari, chiarisce la natura precaria della sostituzione operata all’interno dell’organo amministrativo, da parte degli stessi amministratori. Tuttavia, quando la competenza, nella nomina e nella revoca dell’amministratore, spetti al socio pubblico, non vi è necessità di nessuna ulteriore ratifica da parte della assemblea al fine di integrare/ratificare/stabilizzare gli effetti costitutivi della nomina già avvenuta, il che è logica conseguenza del fatto che non si deve salvaguardare alcuna prerogativa assembleare, che nella specie è assente, in quanto l’ordinario potere dell’assemblea è surrogato, per espressa previsione legislativa e statutaria, da quello attribuito al socio pubblico. In questo contesto, il successivo “passaggio” della nomina in assemblea costituisce un passaggio formale interno, funzionale a rendere (formalmente) edotta l’assemblea della avvenuta nomina, senza che possa attribuirsi natura di condizione sospensiva alla conseguente presa d’atto assembleare.

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Recesso del socio di s.a.s. per giusta causa e liquidazione della quota
Il concetto di “giusta causa” si ricollega alla violazione dei doveri di fedeltà, di lealtà, di diligenza o di correttezza,...

Il concetto di "giusta causa" si ricollega alla violazione dei doveri di fedeltà, di lealtà, di diligenza o di correttezza, che ineriscono alla natura fiduciaria del rapporto e lo assoggettano ad una speciale disciplina. In tema di società, quindi, il recesso del socio può ritenersi determinato da giusta causa solo quando costituisca reazione legittima al comportamento degli altri soci, che obiettivamente e ragionevolmente sia tale da scuotere la fiducia in essi riposta.

In conseguenza del legittimo esercizio del diritto di recesso, il recedente ha diritto alla liquidazione della quota che, ai sensi dell’art. 2289 c.c., è commisurata al “valore della quota” determinata sulla base della situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si è verificato lo scioglimento.

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Aumento del capitale attraverso rinuncia al credito del socio verso la società
La delibera di aumento del capitale sociale attraverso la rinuncia a un credito da parte del socio verso la società...

La delibera di aumento del capitale sociale attraverso la rinuncia a un credito da parte del socio verso la società non ha oggetto illecito, né impossibile. Né, di per sé, può contestarsi che l’aumento del capitale possa essere sottoscritto mediante una compensazione con un credito del socio da finanziamento, anche nel caso in cui il termine per il rimborso non sia ancora scaduto (e non osta, di per sé, alla legittimità di una tale operazione la circostanza che il credito del socio debba considerarsi postergato, alle condizioni di cui all’art. 2467 c.c., poiché la “trasformazione” del credito da finanziamento in capitale di rischio, concorre in realtà alla protezione degli interessi dei creditori terzi tutelati da tale disposizione).

Una delibera assembleare che, pur regolarmente adottata, sia arbitrariamente e fraudolentemente preordinata al perseguimento di interessi divergenti da quelli societari ovvero alla realizzazione di scopi lesivi del singolo partecipante (caso che si verifica, ad esempio, nell’ipotesi di aumento del capitale sociale deliberato al solo scopo di estromettere dalla maggioranza chi si sa non essere in grado di sottoscriverlo), è nulla per illiceità dell’oggetto, ovvero, per abuso del diritto.

 

 

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Denunzia al tribunale: violazioni rilevanti; rapporto con l’impugnazione delle delibere
Poiché il novellato art. 2409 c.c. fa riferimento all’esistenza del fondato sospetto di “gravi irregolarità nella gestione” – a differenza...

Poiché il novellato art. 2409 c.c. fa riferimento all'esistenza del fondato sospetto di "gravi irregolarità nella gestione" – a differenza della precedente formulazione che richiedeva il "fondato sospetto di gravi irregolarità nell'adempimento dei doveri degli amministratori e dei sindaci" – nell’ambito del procedimento di denunzia al tribunale rileva solamente la violazione di quei doveri idonei a compromettere il corretto esercizio dell'attività di gestione dell'impresa e a determinare un pericolo di danno per la società amministrata o per le società controllate. Non assumono invece alcuna rilevanza le violazioni dei doveri gravanti sugli amministratori per finalità organizzative, amministrative, di corretto esercizio della vita della compagine sociale e di esercizio dei diritti dei soci e dei terzi estranei.

L’orientamento giurisprudenziale minoritario per cui vi sarebbe una (possibile) concorrenza tra il rimedio della denuncia ex art. 2409 c.c. e quello dell'impugnazione della delibera societaria, avendo essi natura e finalità diverse, può trovare applicazione solo qualora i vizi invalidanti una delibera consistano in violazioni delle regole organizzative e di diritti dei singoli soci o di terzi, suscettibili in concreto di influire negativamente sulla gestione della società, quantomeno in via potenziale.

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Legittimazione del socio rappresentato da un procuratore generale all’esercizio dei diritti e delle prerogative sociali
Il socio cha abbia conferito ad un terzo una procura generale, di carattere sostanziale e processuale, avente ad oggetto l’esercizio...

Il socio cha abbia conferito ad un terzo una procura generale, di carattere sostanziale e processuale, avente ad oggetto l’esercizio dei diritti sociali continua ad essere legittimato a compiere in via autonoma le attività contemplate in tale procura e può pertanto richiedere la nomina di un rappresentate comune delle quote in communio pro indiviso.

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Sulla revoca dell’amministratore per giusta causa ex art. 2259 c.c.
In tema di società in accomandita semplice, la violazione degli obblighi propri dell’amministratore, idonea ad incidere negativamente sul carattere fiduciario...

In tema di società in accomandita semplice, la violazione degli obblighi propri dell’amministratore, idonea ad incidere negativamente sul carattere fiduciario del rapporto o a rendere impossibile il naturale svolgimento del rapporto di gestione – fattispecie nel cui novero sono ricomprese la condotta volta a impedire al socio accomandante di accedere ai documenti essenziali per l’esercizio dei diritti di controllo sulla gestione sociale, la mancata comunicazione a quest'ultimo dei bilanci e dei rendiconti della società, nonché la distribuzione di utili non effettivamente conseguiti – integra giusta causa di revoca giudiziale dell'amministratore ai sensi dell’art. 2259, terzo comma, c.c. Tale disposizione, dettata per le società in nome collettivo, trova applicazione anche alle società in accomandita semplice ai sensi del combinato disposto degli artt. 2315 e 2293 c.c.

Qualora la revoca dell’amministratore di società di persone sia stata chiesta in via cautelare – tutela azionabile con il procedimento ex art. 700 c.p.c., non essendo analogicamente applicabile la disciplina prevista dall’art. 2409 c.c. in materia di società di capitali – oltre al requisito del fumus boni iuris è altresì imprescindibile il requisito del periculum in mora, ossia il pregiudizio imminente e irreparabile consistente nel pericolo che nelle more del giudizio di merito siano poste in essere nuove condotte pregiudizievoli o che si aggravino il pregiudizio o gli effetti dei contegni pregressi.

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