Non è consentito il recesso "ad nutum" del socio di una società a responsabilità limitata contratta a tempo determinato, in considerazione sia della previsione letterale di cui all'art. 2473 c.c., che limita la possibilità di recedere al solo caso di società contratta a tempo indeterminato, sia della valutazione sistematica dipendente dalla diversa disposizione dettata per le società di persone, sia, infine, in relazione all'esigenza di tutela dei creditori che, facendo affidamento sul patrimonio sociale, hanno interesse al mantenimento della sua integrità.
Ai fini della competenza territoriale ex art. 120, co. 6 c.p.c., il concetto di "forum commissi delicti" va inteso - secondo un'interpretazione sistematica in considerazione di altre norme (art. 20 c.p.c. e art. 7 Reg. CE 1215/2012) - sino a comprendere il luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio ed al luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire, dovendosi in ogni caso "conservare una ragione d'essere al criterio di deroga della competenza in modo tale che il luogo così individuato presenti un effettivo collegamento particolarmente stretto con la controversia, che ne giustifichi l'incardinamento presso un foro diverso da quello dettato dalle regole generali".
In una causa di contraffazione, la legittimazione passiva spetta a tutti i contraffattori tra cui il produttore dei beni contraffatti, ma anche a tutti i soggetti che hanno partecipato, nelle varie fasi, alla loro commercializzazione, importazione, pubblicizzazione.
La concorrenza sleale per appropriazione di pregi dei prodotti altrui ricorre esclusivamente quanto un imprenditore, che in forme pubblicitarie o equivalenti, attribuisce ai propri prodotti o alla propria impresa pregi, quali ad esempio medaglie, riconoscimenti, indicazioni di qualità, requisiti, virtù, da essi non posseduti, ma appartenenti ai prodotti o all'impresa di un concorrente, in modo da perturbare la libera scelta dei consumatori
Legittimato a chiedere la descrizione è il titolare di un qualsiasi diritto di proprietà industriale, titolato o meno, nei confronti di produttori di beni che si presumono in violazione del diritto di privativa e di chiunque commercializzi o utilizzi i beni che si presumono in violazione del diritto di privativa.
L'art. 72, lett. c), l.d.a. attribuisce al produttore fonografico il diritto di autorizzare o vietare la riproduzione totale o parziale di un fonogramma, ossia di un brano musicale che sia stato registrato e messo in commercio da una casa discografica.
L'art. 73 l.d.a. prevede il diritto di credito che, in un momento successivo alla pubblicazione del fonogramma, residua per legge in capo al produttore a fronte dell'esigenza di impedire che diritti esclusivi dell'artista e dello stesso produttore fonografico possano ostacolare la radiodiffusione e la comunicazione al pubblico delle opere dell'ingegno contenute nei fonogrammi ed oggetto delle performance artistiche.
Il produttore di fonogrammi, nonché gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che abbiano compiuto l'interpretazione o l'esecuzione fissata o riprodotta nei fonogrammi, indipendentemente dai diritti di distribuzione, noleggio e prestito loro spettanti, hanno diritto ad un compenso per l'utilizzazione a scopo di lucro di fonogrammi a mezzo della cinematografia, della diffusione radiofonica e televisiva, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi ed in occasioni di qualsiasi altra pubblica utilizzazione dei fonogrammi stessi.
Il contratto di edizione ex art. 118-135 l. n. 633/1941 costituisce uno strumento con cui le parti si impegnano a perseguire un obiettivo comune consistente nella circolazione e diffusione dell'opera.
Il contratto di edizione può essere per edizione, che conferisce all'editore il diritto di eseguire una o più edizioni entro un termine massimo di vent'anni dalla consegna dell'opera, oppure può essere a termine.
Si verifica un inadempimento da parte dell'editore di un contratto di edizione a termine qualora, egli abbia continuato a vendere copie dell'opera oggetto del contratto anche dopo la scadenza del contratto.
La violazione del diritto di esclusiva determina un danno da lucro cessante che sussiste in re ipsa, salva la prova contraria, incombendo al danneggiato solo la dimostrazione della sua estensione. Tale pregiudizio è suscettibile di liquidazione in via forfettaria mediante l'utilizzo del criterio del prezzo del consenso di cui all'art. 158, comma 2, terzo periodo, l. n. 633 del 1941, che costituisce la soglia minima del ristoro spettante.
In difetto di un accertamento sulla inefficacia delle delibere, esse si presumono valide ed efficaci per esigenze di certezza dei rapporti giuridici. L'annullabilità di una delibera di aumento del capitale sociale, laddove non ne sia stata disposta la sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 2378, terzo comma, cod. civ., non incide - ancorché ne possa derivare una modifica della composizione della maggioranza allorquando non sia stata seguita dall'integrale esercizio del diritto di opzione da parte dei vecchi soci - sulla validità delle successive deliberazioni adottate con la nuova maggioranza, poiché l'omessa adozione del provvedimento di sospensione rende legittimi gli atti esecutivi della prima deliberazione, resistendo, peraltro, tale legittimità anche al sopravvenire del suo annullamento, la cui efficacia, sebbene in linea di principio retroattiva, è pur sempre regolata dalla legge ed operante nei soli limiti da essa sanciti, tanto rivelandosi affatto coerente con le esigenze di certezza e stabilità sottese alla disciplina delle società commerciali.
La perdita della qualità di socio in capo a chi non abbia sottoscritto la propria quota di ricostituzione del capitale sociale lascia permanere la legittimazione ad esperire le azioni di annullamento e di nullità della deliberazione assembleare adottata ex artt. 2447 o 2482 c.c. e ad agire a titolo risarcitorio nei confronti della società per conseguire il ristoro del danno patito a causa dell'illegittima deliberazione, in quanto sarebbe logicamente incongruo, oltreché in contrato con l'art. 24, comma 1, Cost., ritenere come causa del difetto di legittimazione proprio quel fatto che l'istante assume essere "contra legem" e di cui vorrebbe vedere eliminati gli effetti. Peraltro, fino all'annullamento della delibera assembleare di esclusione, non residuano in capo al socio escluso ulteriori e diversi poteri che presuppongano la qualità di socio, come quello di agire per l'ispezione dell'amministrazione della società ai sensi dell'art. 2409 c.c.
L’art. 840-sexiesdecies c.p.c. disciplina un’azione collettiva di natura residuale, riservata a chiunque abbia interesse, finalizzata ad ottenere una pronuncia inibitoria di atti e comportamenti posti in pregiudizio di una pluralità di individui. La norma mira a impedire la commissione od omissione di un determinato atto o comportamento dannoso, mediante un ordine di cessazione o il divieto di reiterazione della condotta commissiva od omissiva. Tale tipologia di azione non contempla la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni.
La legittimazione ad agire è riservata ad organizzazioni e associazioni iscritte in un elenco pubblico, istituito presso il Ministero della Giustizia, che perseguono, tra gli obiettivi statutari, la salvaguardia degli interessi pregiudicati dalla condotta contestata.
[Nel caso di specie, la società resistente ha condotto una campagna pubblicitaria per la promozione di sigarette elettroniche, in violazione del d. lgs. 6/2016 che all’art. 21, co. 10 vieta la promozione diretta o indiretta di sigarette elettroniche e contenitori di liquido di ricarica attraverso comunicazioni commerciali su stampa, via radio o audiovisive. La norma proibisce, altresì, contributi a eventi e attività finalizzati alla pubblicità di tali prodotti che si svolgano in Stati membri ovvero con ripercussioni transfrontaliere.
Considerato che le richieste avanzate dall’associazione ricorrente riguardano l’inibitoria e la rimozione dei contenuti illeciti dal sito internet, la sopravvenuta eliminazione di tali contenuti comporta la conclusione del giudizio con la declaratoria di cessazione della materia del contendere.]
Sussiste l’interesse ad agire nella proposizione di un’azione di mero accertamento negativo della propria condotta di contraffazione di un brevetto (o anche di un marchio) altrui, posto che tale azione mira a conseguire mediante la rimozione di uno stato di incertezza oggettiva, un risultato utile giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l’intervento del giudice; analogo principio vale per l’azione di accertamento negativo dell’illiceità (ovvero di accertamento positivo della liceità) della condotta di concorrenza sleale. L’interesse ad agire nell’azione di mero accertamento sussiste anche in assenza di un’espressa iniziativa assunta dal titolare del diritto di privativa tramite l’invio (o la ricezione) di una diffida o di un suo coinvolgimento in giudizi o procedimenti, non implicando necessariamente l’attualità della lesione di un diritto, essendo sufficiente, uno stato di incertezza oggettiva, anche non preesistente al processo.
Ove due società concorrenti utilizzino nella propria denominazione sociale e marchio il medesimo patronimico – nella fattispecie, lo stesso cognome – differenziandosi solo per la presenza post adottata – in una – del nome di battesimo, l’ammissibilità dell’utilizzo del patronimico nei segni distintivi della seconda va valutata in concreto: sotto il profilo della confondibilità dei nomi commerciali delle società in conflitto ai sensi dell’art. 2564 c.c., non operando nelle società di capitali il temperamento del principio di verità nella formazione del nome commerciale, e dell’eventuale integrazione di atto di concorrenza sleale ex art. 2598 n.3 c.c.; sotto il profilo della confondibilità dei marchi, quale atto di concorrenza sleale ex art. 2598 n.1 c.c., non essendo sufficiente ad esonerare il giudice dall’esame della stessa – per differenza di natura dell’azione, presupposti ed oggetto – il precedente costituito dal rigetto di un’anteriore domanda di nullità del marchio. In generale, si deve escludere che un rischio di confusione sussista tra le due denominazioni ove le due società, pur operando nello stesso territorio e nello stesso settore merceologico, abbiano mantenuto una coesistenza pacifica per lungo tempo, tale da determinare nel pubblico una diffusa consapevolezza della differente identità delle due società, e così dei loro marchi. Inoltre, il preuso locale di un marchio non registrato conferisce al titolare del segno il diritto di continuare ad utilizzarlo – per lo stesso genere di prodotti, nell’abito dell’uso fattone – senza però che il preutente abbia anche il diritto di vietare a colui che successivamente registri il marchio di farne anch’egli uso nella zona di diffusione locale, essendo in tale ipotesi configurabile una sorta di regime di “duopolio”, atto a consentire – nell’ambito locale – la coesistenza del marchio preusato e di quello successivamente registrato. In una tale ipotesi, il regime del c.d. marchio di fatto esclude che possa assumere alcuna rilevanza la possibilità di confondibilità tra il marchio (ancorché solo originariamente) di fatto e quello registrato successivamente, essendo anzi un rischio insito a questa dinamica. In ogni caso, ove il marchio di fatto venga successivamente registrato, il pericolo di confusione con il marchio registrato anteriormente viene meno per effetto del c.d. principio di preclusione per coesistenza di cui all’art. 20, co.1, lett. b. d.lgs n. 30 del 2005.
L'azione di responsabilità ex art. 146 L.F. presenta natura inscindibile ed unitaria, in quanto cumula le due possibili forme di tutela previste per la società e per i creditori, le quali si trasferiscono, con l'apertura del fallimento, in capo al curatore. Essa non rappresenta quindi un tertium genus, potendo fondarsi su presupposti sia dell'una che dell'altra azione, fermo il rispetto delle regole e degli oneri probatori inerenti a ciascuna. In particolare, si ritiene che l'azione di responsabilità, esercitata dal curatore ai sensi dell'art. 146 legge fall., riunisca in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2392-2393 e 2394 c.c., a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali, onde il curatore può formulare istanze risarcitorie tanto con riferimento ai presupposti della loro responsabilità contrattuale verso la società, quanto a quelli della responsabilità extracontrattuale nei confronti dei creditori; ma, una volta effettuata la scelta nell'ambito di ogni singola questione, egli soggiace anche agli aspetti eventualmente sfavorevoli dell'azione individuata, divergendo le due azioni non solo al riguardo della decorrenza del termine di prescrizione, ma anche rispetto all'onere della prova e all'ammontare dei danni risarcibili.
L'azione di responsabilità sociale nei confronti degli amministratori, che ha natura contrattuale, presuppone: la sussistenza di condotte poste in essere in violazione dei doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto; che si sia verificato di un danno al patrimonio sociale e che sussista un nesso di causalità tra la violazione degli obblighi ed il verificarsi del danno. L’onere di provare questi elementi grava sull’attore, mentre spetta agli amministratori dimostrare, rispetto agli addebiti loro contestati, di aver osservato i doveri stabiliti dall’art. 2392 c.c. Conseguentemente, la responsabilità dell’organo gestorio per la violazione degli obblighi di conservazione dell’integrità del patrimonio sociale, compromessa da atti distrattivi, può ritenersi accertata quando l’amministratore convenuto non dimostri che le spese effettuate siano riferibili all’attività sociale o che i pagamenti siano stati destinati all’estinzione di debiti della società. A quest’ultima, infatti, è sufficiente allegare che le somme sono state distratte o disperse, mentre spetta agli amministratori provare che tali somme sono state impiegate nell’interesse della società e in conformità alla disciplina normativa e statutaria
L'occultamento delle scritture contabili della società fallita o comunque il loro deposito solo parziale e frammentato costituisce senz'altro un atto di mala gestio.
Ove nell'ultimo bilancio di esercizio antecedente la dichiarazione di fallimento risultano esposte disponibilità liquide, la mancata consegna da parte dell'amministratore unico alla Curatela fallimentare di dette disponibilità, nonostante gli obblighi di legge sullo stesso gravanti e le diffide del Curatore, fa ritenere che esse siano state depauperate o distratte in danno alla società ed ai creditori sociali. Tale condotta costituisce una palese violazione dell'obbligo di conservazione dell'integrità del patrimonio sociale e degli obblighi di diligente gestione.
Nel giudizio di opposizione contro la delibera di esclusione del socio di studio associato per l'esercizio in comune di un'attività professionale, incombe sullo studio - che, pur se formalmente convenuto, ha sostanziale veste di attore - l'onere di provare i fatti posti a fondamento dell'atto impugnato.
Nel caso di comproprietà di una partecipazione sociale, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune, cui compete in via esclusiva l’esercizio dei diritti amministrativi inerenti alla quota -quali il diritto di voto, l’impugnazione di una delibera assembleare e la partecipazione all’assemblea- nel rispetto delle istruzioni impartite dalla maggioranza dei comproprietari. Ne consegue che i contitolari della quota diversi dal rappresentante comune non sono legittimati a impugnare la delibera adottata con il voto di quest’ultimo, poiché solo al rappresentante comune compete l’esercizio di tutti i diritti sociali, siano essi patrimoniali, amministrativi o processuali.
Il semplice venir meno del rapporto di fiducia tra uno solo dei comproprietari della quota e il rappresentante comune non è sufficiente per configurare una violazione delle disposizioni in materia di mandato, occorrendo -a tal fine- che emerga una negligenza del mandatario con riguardo a tutti i comproprietari della quota.
Affinché possa configurarsi una situazione qualificabile come “abuso della maggioranza”, è necessario che l’agire del socio risulti diretto a perseguire un interesse personale in contrasto con quello sociale, tale da non arrecare alcun beneficio alla società, oppure che sia deliberatamente diretto in modo intenzionale e fraudolento a provocare la lesione dei diritti di partecipazione e degli altri diritti patrimoniali spettanti ai soci di minoranza uti singuli. L’onere di provare l'esistenza di una condotta abusiva ricade sul socio di minoranza, ma, al di fuori dell'ipotesi di esercizio "ingiustificato" o "fraudolento" del potere di voto ad opera dei soci di maggioranza, resta preclusa al Giudice qualunque verifica in merito alle ragioni che hanno condotto i soci di maggioranza a votare in un senso o nell'altro.
La delibera dell'assemblea dei soci che decide il versamento a titolo di finanziamento da parte dei soci con la finalità di estinguere passività sociali può essere vincolante esclusivamente per i soci che l’hanno votata e non per quelli che non hanno contribuito a deliberarla, atteso che il socio di capitali non può essere obbligato, senza il suo consenso, a partecipare alle perdite con capitale ulteriore rispetto a quello di rischio versato per l’acquisto della quota di capitale sociale.
Le deliberazioni volte a rendere effettive le compensazioni tra debiti sociali e crediti del socio iscritti in bilancio sono nulle per violazione dell’art.2476 c.c., in ragione della non compensabilità del credito verso il socio con il debito verso quest’ultimo per finanziamenti effettuati in forma diversa da quella del deposito a titolo di capitale di rischio.