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Azione inibitoria collettiva e pubblicità illecita
L’art. 840-sexiesdecies c.p.c. disciplina un’azione collettiva di natura residuale, riservata a chiunque abbia interesse, finalizzata ad ottenere una pronuncia inibitoria...

L’art. 840-sexiesdecies c.p.c. disciplina un’azione collettiva di natura residuale, riservata a chiunque abbia interesse, finalizzata ad ottenere una pronuncia inibitoria di atti e comportamenti posti in pregiudizio di una pluralità di individui. La norma mira a impedire la commissione od omissione di un determinato atto o comportamento dannoso, mediante un ordine di cessazione o il divieto di reiterazione della condotta commissiva od omissiva. Tale tipologia di azione non contempla la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni.

La legittimazione ad agire è riservata ad organizzazioni e associazioni iscritte in un elenco pubblico, istituito presso il Ministero della Giustizia, che perseguono, tra gli obiettivi statutari, la salvaguardia degli interessi pregiudicati dalla condotta contestata.

[Nel caso di specie, la società resistente ha condotto una campagna pubblicitaria per la promozione di sigarette elettroniche, in violazione del d. lgs. 6/2016 che all’art. 21, co. 10 vieta la promozione diretta o indiretta di sigarette elettroniche e contenitori di liquido di ricarica attraverso comunicazioni commerciali su stampa, via radio o audiovisive. La norma proibisce, altresì, contributi a eventi e attività finalizzati alla pubblicità di tali prodotti che si svolgano in Stati membri ovvero con ripercussioni transfrontaliere.

Considerato che le richieste avanzate dall’associazione ricorrente riguardano l’inibitoria e la rimozione dei contenuti illeciti dal sito internet, la sopravvenuta eliminazione di tali contenuti comporta la conclusione del giudizio con la declaratoria di cessazione della materia del contendere.]

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Coesistenza e non confondibilità tra segni distintivi con patronimico
Sussiste l’interesse ad agire nella proposizione di un’azione di mero accertamento negativo della propria condotta di contraffazione di un brevetto...

Sussiste l’interesse ad agire nella proposizione di un’azione di mero accertamento negativo della propria condotta di contraffazione di un brevetto (o anche di un marchio) altrui, posto che tale azione mira a conseguire mediante la rimozione di uno stato di incertezza oggettiva, un risultato utile giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l’intervento del giudice; analogo principio vale per l’azione di accertamento negativo dell’illiceità (ovvero di accertamento positivo della liceità) della condotta di concorrenza sleale. L’interesse ad agire nell’azione di mero accertamento sussiste anche in assenza di un’espressa iniziativa assunta dal titolare del diritto di privativa tramite l’invio (o la ricezione) di una diffida o di un suo coinvolgimento in giudizi o procedimenti, non implicando necessariamente l’attualità della lesione di un diritto, essendo sufficiente, uno stato di incertezza oggettiva, anche non preesistente al processo.

Ove due società concorrenti utilizzino nella propria denominazione sociale e marchio il medesimo patronimico – nella fattispecie, lo stesso cognome – differenziandosi solo per la presenza post adottata – in una – del nome di battesimo, l’ammissibilità dell’utilizzo del patronimico nei segni distintivi della seconda va valutata in concreto: sotto il profilo della confondibilità dei nomi commerciali delle società in conflitto ai sensi dell’art. 2564 c.c., non operando nelle società di capitali il temperamento del principio di verità nella formazione del nome commerciale, e dell’eventuale integrazione di atto di concorrenza sleale ex art. 2598 n.3 c.c.; sotto il profilo della confondibilità dei marchi, quale atto di concorrenza sleale ex art. 2598 n.1 c.c., non essendo sufficiente ad esonerare il giudice dall’esame della stessa – per differenza di natura dell’azione, presupposti ed oggetto –  il precedente costituito dal rigetto di un’anteriore domanda di nullità del marchio. In generale, si deve escludere che un rischio di confusione sussista tra le due denominazioni ove le due società, pur operando nello stesso territorio e nello stesso settore merceologico, abbiano mantenuto una coesistenza pacifica per lungo tempo, tale da determinare nel pubblico una diffusa consapevolezza della differente identità delle due società, e così dei loro marchi. Inoltre, il preuso locale di un marchio non registrato conferisce al titolare del segno il diritto di continuare ad utilizzarlo – per lo stesso genere di prodotti, nell’abito dell’uso fattone –  senza però che il preutente abbia anche il diritto di vietare a colui che successivamente registri il marchio di farne anch’egli uso nella zona di diffusione locale, essendo in tale ipotesi configurabile una sorta di regime di “duopolio”, atto a consentire – nell’ambito locale – la coesistenza del marchio preusato e di quello successivamente registrato. In una tale ipotesi, il regime del c.d. marchio di fatto esclude che possa assumere alcuna rilevanza la possibilità di confondibilità tra il marchio (ancorché solo originariamente) di fatto e quello registrato successivamente, essendo anzi un rischio insito a questa dinamica. In ogni caso, ove il marchio di fatto venga successivamente registrato, il pericolo di confusione con il marchio registrato anteriormente viene meno per effetto del c.d. principio di preclusione per coesistenza di cui all’art. 20, co.1, lett. b. d.lgs n. 30 del 2005.

 

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L’azione di responsabilità ex art. 146 Legge Fallimentare
L’azione di responsabilità ex art. 146 L.F. presenta natura inscindibile ed unitaria, in quanto cumula le due possibili forme di...

L'azione di responsabilità ex art. 146 L.F. presenta natura inscindibile ed unitaria, in quanto cumula le due possibili forme di tutela previste per la società e per i creditori, le quali si trasferiscono, con l'apertura del fallimento, in capo al curatore. Essa non rappresenta quindi un tertium genus, potendo fondarsi su presupposti sia dell'una che dell'altra azione, fermo il rispetto delle regole e degli oneri probatori inerenti a ciascuna. In particolare, si ritiene che l'azione di responsabilità, esercitata dal curatore ai sensi dell'art. 146 legge fall., riunisca in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2392-2393 e 2394 c.c., a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali, onde il curatore può formulare istanze risarcitorie tanto con riferimento ai presupposti della loro responsabilità contrattuale verso la società, quanto a quelli della responsabilità extracontrattuale nei confronti dei creditori; ma, una volta effettuata la scelta nell'ambito di ogni singola questione, egli soggiace anche agli aspetti eventualmente sfavorevoli dell'azione individuata, divergendo le due azioni non solo al riguardo della decorrenza del termine di prescrizione, ma anche rispetto all'onere della prova e all'ammontare dei danni risarcibili.

L'azione di responsabilità sociale nei confronti degli amministratori, che ha natura contrattuale, presuppone: la sussistenza di condotte poste in essere in violazione dei doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto; che si sia verificato di un danno al patrimonio sociale e che sussista un nesso di causalità tra la violazione degli obblighi ed il verificarsi del danno. L’onere di provare questi elementi grava sull’attore, mentre spetta agli amministratori dimostrare, rispetto agli addebiti loro contestati, di aver osservato i doveri stabiliti dall’art. 2392 c.c. Conseguentemente, la responsabilità dell’organo gestorio per la violazione degli obblighi di conservazione dell’integrità del patrimonio sociale, compromessa da atti distrattivi, può ritenersi accertata quando l’amministratore convenuto non dimostri che le spese effettuate siano riferibili all’attività sociale o che i pagamenti siano stati destinati all’estinzione di debiti della società. A quest’ultima, infatti, è sufficiente allegare che le somme sono state distratte o disperse, mentre spetta agli amministratori provare che tali somme sono state impiegate nell’interesse della società e in conformità alla disciplina normativa e statutaria

 

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Responsabilità degli amministratori per atti di mala gestio
L’occultamento delle scritture contabili della società fallita o comunque il loro deposito solo parziale e frammentato costituisce senz’altro un atto...

L'occultamento delle scritture contabili della società fallita o comunque il loro deposito solo parziale e frammentato costituisce senz'altro un atto di mala gestio.
Ove nell'ultimo bilancio di esercizio antecedente la dichiarazione di fallimento risultano esposte disponibilità liquide, la mancata consegna da parte dell'amministratore unico alla Curatela fallimentare di dette disponibilità, nonostante gli obblighi di legge sullo stesso gravanti e le diffide del Curatore, fa ritenere che esse siano state depauperate o distratte in danno alla società ed ai creditori sociali. Tale condotta costituisce una palese violazione dell'obbligo di conservazione dell'integrità del patrimonio sociale e degli obblighi di diligente gestione.

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Studio associato ed esclusione di un socio: onere della prova
Nel giudizio di opposizione contro la delibera di esclusione del socio di studio associato per l’esercizio in comune di un’attività...

Nel giudizio di opposizione contro la delibera di esclusione del socio di studio associato per l'esercizio in comune di un'attività professionale, incombe sullo studio - che, pur se formalmente convenuto, ha sostanziale veste di attore - l'onere di provare i fatti posti a fondamento dell'atto impugnato.

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Rappresentante comune e comproprietà della quota di s.r.l.
Nel caso di comproprietà di una partecipazione sociale, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune, cui...

Nel caso di comproprietà di una partecipazione sociale, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune, cui compete in via esclusiva l’esercizio dei diritti amministrativi inerenti alla quota -quali il diritto di voto, l’impugnazione di una delibera assembleare e la partecipazione all’assemblea- nel rispetto delle istruzioni impartite dalla maggioranza dei comproprietari. Ne consegue che i contitolari della quota diversi dal rappresentante comune non sono legittimati a impugnare la delibera adottata con il voto di quest’ultimo, poiché solo al rappresentante comune compete l’esercizio di tutti i diritti sociali, siano essi patrimoniali, amministrativi o processuali.

Il semplice venir meno del rapporto di fiducia tra uno solo dei comproprietari della quota e il rappresentante comune non è sufficiente per configurare una violazione delle disposizioni in materia di mandato, occorrendo -a tal fine- che emerga una negligenza del mandatario con riguardo a tutti i comproprietari della quota.

Affinché possa configurarsi una situazione qualificabile come “abuso della maggioranza”, è necessario che l’agire del socio risulti diretto a perseguire un interesse personale in contrasto con quello sociale, tale da non arrecare alcun beneficio alla società, oppure che sia deliberatamente diretto in modo intenzionale e fraudolento a provocare la lesione dei diritti di partecipazione e degli altri diritti patrimoniali spettanti ai soci di minoranza uti singuli. L’onere di provare l'esistenza di una condotta abusiva ricade sul socio di minoranza, ma, al di fuori dell'ipotesi di esercizio "ingiustificato" o "fraudolento" del potere di voto ad opera dei soci di maggioranza, resta preclusa al Giudice qualunque verifica in merito alle ragioni che hanno condotto i soci di maggioranza a votare in un senso o nell'altro.

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Dei finanziamenti soci: (im)possibilità di imporli a maggioranza e compensabilità dei crediti postergati
La delibera dell’assemblea dei soci che decide il versamento a titolo di finanziamento da parte dei soci con la finalità...

La delibera dell'assemblea dei soci che decide il versamento a titolo di finanziamento da parte dei soci con la finalità di estinguere passività sociali può essere vincolante esclusivamente per i soci che l’hanno votata e non per quelli che non hanno contribuito a deliberarla, atteso che il socio di capitali non può essere obbligato, senza il suo consenso, a partecipare alle perdite con capitale ulteriore rispetto a quello di rischio versato per l’acquisto della quota di capitale sociale.
Le deliberazioni volte a rendere effettive le compensazioni tra debiti sociali e crediti del socio iscritti in bilancio sono nulle per violazione dell’art.2476 c.c., in ragione della non compensabilità del credito verso il socio con il debito verso quest’ultimo per finanziamenti effettuati in forma diversa da quella del deposito a titolo di capitale di rischio.

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Sequestro conservativo: del periculum in mora
In tema di sequestro conservativo, il pericolo di pregiudizio per la garanzia patrimoniale del creditore in relazione all’ammontare del credito...

In tema di sequestro conservativo, il pericolo di pregiudizio per la garanzia patrimoniale del creditore in relazione all’ammontare del credito azionato, deve essere valutato sulla base dei seguenti principi: 1) irrilevanza, ai fini della sua dimostrazione, del mero convincimento del creditore e/o di mere ipotesi; 2) conseguente esclusiva rilevanza del riferimento ad indici oggettivamente rilevabili e dimostrabili, pur se dotati di rilievo solo indiziario (ad es. anomale ed affrettate alienazioni di beni del debitore); 3) riferibilità tanto ad elementi obiettivi concernenti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto all’entità del credito, tanto ad elementi soggettivi evincibili dal comportamento del debitore, tali da lasciare presumere che egli, al fine di sottrarsi all’adempimento, ponga in essere atti dispositivi idonei a provocare l’eventuale depauperamento del suo patrimonio, nonché in ordine al rilievo del comportamento processuale del debitore; 4) conseguente sufficienza di una valutazione sommaria di probabilità attuale e concreta di un pericolo di verificazione di un depauperamento del patrimonio del debitore, non necessitando che il pericolo consista in un depauperamento in atto del debitore stesso; 5) riferimento, quale parametro complessivo di valutazione del periculum da parte del giudice, alla necessità di un prudente ed equo contemperamento dei riferiti elementi oggettivi e soggettivi, ove compresenti, pur non dovendo essere i detti criteri di valutazione necessariamente concorrenti.

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Clausola compromissoria e competenza del giudice ordinario per l’emissione di decreto ingiuntivo
Se è vero che il giudice ordinario è sempre competente ad emettere decreto ingiuntivo nonostante l’esistenza di una clausola compromissoria...

Se è vero che il giudice ordinario è sempre competente ad emettere decreto ingiuntivo nonostante l'esistenza di una clausola compromissoria prevista nel contratto dal quale abbia origine il rapporto creditorio dedotto in giudizio, tuttavia, quando sia stata proposta opposizione al decreto ingiuntivo si instaura il normale procedimento di cognizione e, se il debitore eccepisce la competenza arbitrale, si verificano, a seguito della contestazione, i presupposti fissati nel compromesso e, conseguentemente, viene a cessare la competenza del giudice precedentemente adito, il quale deve revocare il decreto ingiuntivo e rinviare le parti davanti al collegio arbitrale ovvero all'arbitro unico, secondo i casi.

Poiché l’eccezione di arbitrato non è rilevabile d’ufficio e l’improponibilità della domanda in conseguenza di una clausola compromissoria è subordinata all’eccezione di parte, la presenza di una clausola compromissoria non osta alla proposizione della domanda monitoria, ferma restando la facoltà della parte intimata di sollevare la relativa eccezione in sede di opposizione a decreto ingiuntivo.

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Inammissibilità del recesso ad nutum nelle s.r.l. contratte a tempo determinato
Il recesso “ad nutum” del socio di una società a responsabilità limitata contratta a tempo determinato non è consentito, in...

Il recesso "ad nutum" del socio di una società a responsabilità limitata contratta a tempo determinato non è consentito, in considerazione sia della previsione letterale di cui all'art. 2473 c.c., che limita la possibilità di recedere al solo caso di società contratta a tempo indeterminato, sia della valutazione sistematica dipendente dalla diversa disposizione dettata per le società di persone, sia, infine, in relazione all'esigenza di tutela dei creditori che, facendo affidamento sul patrimonio sociale, hanno interesse al mantenimento della sua integrità.

L'aspettativa di vita di un socio rispetto al termine di durata della società indicato nell'atto costitutivo (nel caso di specie fissato al 2050) è irrilevante ai fini della qualificazione della società come società contratta a tempo sostanzialmente indeterminato.

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Impugnazione di delibere assembleari: legittimazione ad agire
L’accertamento della nullità (o, in subordine, annullabilità) di delibere assembleari per omessa convocazione presuppone a monte la titolarità in capo...

L’accertamento della nullità (o, in subordine, annullabilità) di delibere assembleari per omessa convocazione presuppone a monte la titolarità in capo al ricorrente della qualità di socio, atteso che la convocazione all’assemblea costituisce un diritto del socio, non potendosi ritenere destinatario dell’avviso di convocazione, ai sensi dell’art. 2366 c.c., un soggetto che non rivesta tale qualità.

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Revoca dell’amministratore per giusta causa ed esclusione del socio per gravi inadempienze in società di persone
La revoca per giusta causa dell’amministratore non incide sulla qualità di socio e non comporta automaticamente l’esclusione dello stesso, rimanendo...

La revoca per giusta causa dell'amministratore non incide sulla qualità di socio e non comporta automaticamente l'esclusione dello stesso, rimanendo distinte, per disciplina legale e presupposti differenti, le questioni relative alla revoca da quelle concernenti l'esclusione del socio. Conseguentemente, la delibera di esclusione del socio e di contestuale revoca dell'amministratore deve contenere espressi riferimenti alle condotte ora incidenti sull'aspetto gestorio e costituenti “giusta causa” di revoca da quelle attinenti ai “gravi inadempimenti” imputabili al socio.
Con riguardo alla determinazione del concetto di “giusta causa” rilevante ai sensi dell'art. 2259 c.c., la stessa comprende tutti quei comportamenti dell'amministratore che compromettono l'esistenza stessa della società ed il suo funzionamento e quei comportamenti che costituiscono violazione degli obblighi di legge o dei doveri di correttezza e diligenza propri dell'amministratore e che non garantiscono una corretta amministrazione della società. Per converso, le “gravi inadempienze” che, ai sensi dell'art. 2286 c.c., giustificano l'esclusione del socio sono rappresentate da quei comportamenti che impediscono il raggiungimento dello scopo sociale, rendendone meno agevole il perseguimento dei fini. Vengono in rilievo, pertanto, non soltanto le specifiche e gravi violazioni della legge e del contratto sociale ma anche quelle condotte che incidano negativamente sul funzionamento della società impedendo il raggiungimento dello scopo sociale, secondo una prospettiva che consente di assimilare i presupposti di cui all'art. 2286 c.c. a quelli che, in materia contrattuale, possono dare luogo alla risoluzione per inadempimento. Sebbene sia indubitabile che i concetti di “giusta causa” e di “gravi inadempienze” siano correlati laddove la carica di amministratore sia ricoperta dal socio, appare necessario mantenere distinti i presupposti, incidendo il primo sui profili gestori e guardando il secondo al perseguimento dello scopo sociale. Sul versante dell'onere probatorio, nel giudizio di opposizione contro la deliberazione di esclusione del socio, incombe sulla società l'onere di provare i fatti posti a fondamento dell'atto impugnato.

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