Perché possa imputarsi ai sindaci l'inadempimento degli obblighi di vigilanza ex art. 2407, co. 2, c.c. non occorre individuare specifici comportamenti che si pongano in violazione dello stesso, essendo sufficiente che essi non abbiano rilevato una macroscopica violazione o comunque non abbiano reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità, segnalando all'assemblea le irregolarità riscontrate o denunciando i fatti al Pubblico Ministero ex art. 2409 c.c.
La decadenza sanzionatoria dei sindaci per ripetuta assenza ingiustificata alle sedute del Collegio sindacale e del Consiglio di amministrazione ex 2404 e 2405 c.c., richiedendo la verifica dell'insussistenza di una valida causa di giustificazione, non può operare senza un accertamento assembleare (salve spontanee dimissioni dei sindaci stessi). In ciò, essa si distingue dalla decadenza ordinaria ex art. 2399 c.c., che opera invece automaticamente.
La circostanza che alcuni finanziamenti siano stati effettuati dai soci, in favore della società, per fronteggiare esigenze urgenti e sopperire all'impossibilità di operare mediante rapporti bancari, a seguito della revoca di tutte le linee di credito, conferma l'impossibilità della società stessa di esercitare normalmente la propria attività, e dunque la necessità di ricorrere a conferimenti di capitale, con la conseguenza che i finanziamenti sono postergabili ex art. 2467 c.c..
Ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione per revocazione straordinaria, ai sensi dell’art. 395, n. 3, c.p.c., è necessario non solo il rispetto dei termini di cui agli art. 325 e 326 c.p.c., ma anche che la parte indichi nel ricorso sia le ragioni che hanno impedito all'istante di produrre i documenti rinvenuti in ritardo sia quelle relative alla decisività dei documenti stessi, incombendo sulla parte che si sia trovata nell'impossibilità di produrre i documenti decisivi nel giudizio di merito, l’onere di provare che l’ignoranza dell’esistenza del documento o del luogo ove esso si trovava non è dipesa da colpa o negligenza, ma dal fatto dell’avversario o da causa di forza maggiore.
È inammissibile l’impugnazione per revocazione, ai sensi dell’art. 395, n. 3, c.p.c., quando la parte abbia recuperato tardivamente il documento decisivo per fatto imputabile a sua negligenza.
A differenza di quanto previsto in sede penale, l’accertamento della responsabilità dell’amministratore di fatto con riferimento ad alcune condotte penalmente rilevanti, non vale ad escludere, in sede civile, la responsabilità dell’amministratore di diritto per i danni cagionati alla società; responsabilità dipendente dalla violazione del dovere di vigilanza per le condotte dannose degli altri amministratori, compresi quelli di fatto, in base alla diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle specifiche competenze.
L'art. 2377, co. 8, c.c., sebbene dettato con riferimento alle società per azioni e alle deliberazioni impugnabili, è espressione di un principio generale che può essere esteso - nei limiti della compatibilità - anche alle deliberazioni delle società a responsabilità limitata, dei condomini di edifici e delle associazioni non riconosciute.
Nel giudizio di impugnazione di una deliberazione assembleare si verifica la cessazione della materia del contendere ove risulti che, successivamente, l'assemblea (regolarmente convocata) abbia validamente deliberato sugli stessi argomenti della deliberazione impugnata. Dalla nuova deliberazione deve risultare, almeno implicitamente, la volontà dell'assemblea di sostituire la deliberazione invalida, ponendo in essere un atto sostitutivo di quello invalido ed una rinnovazione con efficacia ex tunc. Il giudice è tenuto a verificare che con la nuova deliberazione sia stata rimossa la causa di invalidità della deliberazione precedente. Tale accertamento ha natura incidentale nel caso in cui contro la nuova deliberazione non sia stata proposta alcuna autonoma impugnazione.
Il socio di società cooperativa edilizia è parte di due distinti ma collegati rapporti, l'uno di carattere associativo derivante dall'adesione al contratto sociale e l'altro, di natura sinallagmatica, che deriva dal contratto bilaterale di scambio. Gli esborsi riferiti a quest'ultimo rapporto, finalizzati all'assegnazione dell'immobile realizzato dalla cooperativa costituita a tale scopo, ineriscono al contratto di scambio avente causa giuridica omologa a quella della compravendita, che ne rappresenta il titolo d'imputazione, con la conseguente applicazione delle regole generali in tema di recesso dal contratto e dei discendenti obblighi restitutori. Ne deriva che la somma versata dal socio, riferibile al rapporto sinallagmatico di scambio, una volta risolto quest'ultimo, è oggetto degli obblighi restitutori discendenti dalle citate regole generali in tema di recesso, a prescindere dalla sussistenza dei requisiti di bilancio richiesti ex art. 2535 c.c.
Alla lettera b) dell'art. 3, co. 2, D.Lgs. n. 168/2003 sono individuate come oggetto dell'attribuzione di competenza le controversie concernenti il trasferimento delle partecipazioni sociali e quelle
concernenti ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali. Quindi con la disgiuntiva
"o" si fa riferimento ai "diritti inerenti". La previsione delle prime due tipologie di controversie è fatta anch'essa con l'uso della disgiuntiva "o". Ne segue che l'ulteriore disgiuntiva "o" che precede il riferimento alle controversie relative ai diritti inerenti si presta ad essere intesa nel senso che il legislatore abbia voluto riferirsi e ai diritti inerenti le sole partecipazioni sociali (cioè i diritti del socio discendenti dalla partecipazione sociale), e ai diritti nascenti dalle due ipotesi contemplate prima, cioè dal trasferimento delle partecipazioni sociali, id est dai relativi negozi di trasferimento, e da ogni altro negozio avente ad oggetto comunque le partecipazioni sociali (cfr. Cass. n. 21910/2014). Necessario corollario è, dunque, la competenza del Tribunale delle Imprese ogniqualvolta si controverta, come nel caso a mano, di diritti inerenti le partecipazioni sociali.
Per atti che determinano la responsabilità dei soci in solido con gli amministratori ex art. 2476 c.c.
vanno intesi sia quelli decisori o autorizzativi formalmente adottati dai soci nelle forme previste
dagli artt. 2468, co. 3, e 2479 c.c., o addirittura in sede assembleare (art. 2479-bis c.c.), sia gli atti o
comportamenti, non adottati nelle forme sopra indicate, ma idonei a supportare l’azione illegittima e
dannosa posta in essere dagli amministratori. In tal senso, dunque, vanno riconosciute come tali tutte le manifestazioni di volontà espresse dai soci anche in forme non istituzionali, ma comunque capaci di fornire impulso all’attività gestoria, rilevando a tal proposito l’influenza effettiva spiegata dai soci sugli amministratori. Viene in tal modo consacrata una responsabilità del socio determinata da una palese ingerenza, anche soltanto occasionale e circoscritta al singolo atto avallato esplicitamente o a cui ha dato impulso, escludendone di converso la ricorrenza della qualifica tout court di amministratore di fatto con responsabilità per l’intera gestione.
La norma ex art. 2476, co. 7, c.c. prevede, con espressione inequivocabile e volutamente rafforzativa, che le condotte decisorie o autorizzatorie, per essere fonte di responsabilità del socio in solido con gli amministratori, debbano essere compiute "intenzionalmente", esprimendo la volontà di supportare un'operazione illecita, echeggiando la categoria penalistica del dolo intenzionale. In tema di prova, al fine di riconoscere la responsabilità solidale, occorre accertare l'esistenza di una compiuta prova circa il ruolo svolto dal socio nel contesto della singola operazione economica e della sua effettiva intenzionale ingerenza nella gestione dell'organo amministrativo.
Per scopo sociale, ai sensi dell'art. 2247 c.c., deve necessariamente intendersi l'esercizio in comune di un'attività economica, ossia un'attività produttiva, creatrice di ricchezza finalizzata alla formazione, all'esito del processo produttivo, di beni e servizi per lo scambio, mediante offerta sul mercato, ovvero allo scambio di beni o servizi prodotti da altri. Tale ultimo requisito non ricorre nel caso in cui un'attività consista nel semplice godimento, da parte dei soci, di un complesso immobiliare il cui diritto di proprietà è intestato alla società, configurandosi in ipotesi del genere una comunione costituita o mantenuta al solo scopo del godimento di una o più cose e che, ai sensi dell'art. 2248 c.c., è disciplinata dagli articoli riguardanti la comproprietà, con l'esclusione della configurabilità di una società di qualsiasi tipo. Inoltre, la mera intestazione della proprietà dei beni in capo alla società non rappresenta alcuna attività e, anche qualora i soci abbiano inteso utilizzare personalmente i beni intestati alla società, l'attività di godimento di tali beni rappresenta un'attività intrinsecamente inidonea a produrre un qualche lucro e non si presta neppure ad essere definita come attività esercitata in comune.
Alla luce di tali principi, non è possibile ritenere che la S.n.c. costituita al solo scopo di consentire ai soci il godimento delle porzioni di un terreno, abbia natura di società commerciale/produttiva. Peraltro, dalla difformità tra l'accordo trasfuso nell'atto costitutivo della società in questione e quanto voluto dalle parti conseguono, da un lato, l'inesistenza della S.n.c. per simulazione del contratto sociale e, dall'altro, l'applicazione ex tunc delle norme dettate in tema di comunione, essendo tra le parti intercorso esclusivamente un rapporto di comunione (di godimento del citato terreno).
Nelle società cooperative la persona del socio ha un doppio ruolo:da un lato, ha la qualifica di socio (con obbligo di effettuare i conferimenti e di partecipare alla vita della società); dall’altro, ha anche la qualifica di parte contrattuale quando decide di acquisire beni e servizi che produce la cooperativa (sulla base di un rapporto di scambio tra socio e cooperativa). Questa doppia posizione del socio di cooperativa diventa rilevante nel momento in cui occorre procedere alla liquidazione della quota del socio. Qualora quest’ultimo abbia eseguito in favore della cooperativa, oltre al conferimento per diventare socio, altri versamenti a titolo di acconti sul prezzo di vendita dei prodotti creati dalla cooperativa, la liquidazione si compone di due elementi: la liquidazione della quota sociale (che estingue il rapporto sociale) e la restituzione degli apporti effettuati dal socio come acconto pagamenti per i beni e servizi prodotti dalla cooperativa. Ne consegue che, sulla base dei principi di diritto enunciati dalla giurisprudenza, il pagamento di una somma, eseguito dal socio a titolo di prenotazione dell’immobile, deve essere ascritto al rapporto di scambio e perciò al pagamento del prezzo di acquisto del bene prodotto dalla cooperativa, alla cui restituzione la cooperativa è, quindi, tenuta in caso di scioglimento dal rapporto sociale per esclusione o per recesso, anche in presenza di un disavanzo di bilancio (cfr. Cass. civ. sez. III, 15.11.2016, n. 23215).
Nella simulazione la c.d. controdichiarazione costituisce scrittura idonea a dimostrare la parte dissimulata dell'accordo tra le parti in quanto, non costituendo un atto di riconoscimento o di accertamento scritto, avente carattere negoziale, non si inserisce come elemento essenziale nel procedimento simulatorio, potendo quindi non solo essere contestuale alla redazione dell'atto simulato, ma anche essere successiva e provenire dalla sola parte contro il cui interesse è redatta e che voglia manifestare il riconoscimento della simulazione (così Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 24973/2015 e Trib. Milano, sent. n. 12654/2016)
Pertanto, nel caso di specie - in cui, in pari data all'atto pubblico di cessione della quota di partecipazione di una s.r.l., è stata redatta dalle parti una controdichiarazione con cui la cessionaria si riconosceva proprietaria fiduciaria della quota con conseguente obbligo al trasferimento della stessa a richiesta della controparte - deve riconoscersi, in accoglimento della domanda attorea, la fondatezza della simulazione.
Nella simulazione la c.d. controdichiarazione costituisce scrittura idonea a dimostrare la parte dissimulata dell'accordo tra le parti in quanto, non costituendo un atto di riconoscimento o di accertamento scritto, avente carattere negoziale, non si inserisce come elemento essenziale nel procedimento simulatorio, potendo quindi non solo essere contestuale alla redazione dell'atto simulato, ma anche essere successiva e provenire dalla sola parte contro il cui interesse è redatta e che voglia manifestare il riconoscimento della simulazione (così Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 24973/2015 e Trib. Milano, sent. n. 12654/2016).
Pertanto, nel caso di specie - in cui, in pari data all'atto pubblico di cessione della quota di partecipazione di una s.r.l., è stata redatta dalle parti una controdichiarazione con cui la cessionaria si riconosceva proprietaria fiduciaria della quota con conseguente obbligo al trasferimento della stessa a richiesta della controparte - deve riconoscersi, in accoglimento della domanda attorea, la fondatezza della simulazione.
In un giudizio avente ad oggetto la responsabilità risarcitoria dell'amministratore-socio di una S.r.l., nei confronti della massa dei creditori, costituisce fonte di responsabilità per violazione dei doveri di diligenza il preventivo rimborso dei finanziamenti concessi dallo stesso amministratore in violazione del disposto dell’art.2467 c.c., che impone la postergazione del rimborso dei finanziamenti rispetto alla soddisfazione degli altri creditori.