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Tribunale di Catania, 30 Luglio 2018, n. 3250/2018

Responsabilità dell’amministratore di diritto per omessa vigilanza sulle condotte dell’amministratore di fatto

Tribunale di Catania, 30 Luglio 2018, n. 3250/2018
Responsabilità dell’amministratore di diritto per omessa vigilanza sulle condotte dell’amministratore di fatto

Diversamente da quanto avviene in sede penale, l’accertamento della responsabilità dell’amministratore di fatto per alcune condotte penalmente rilevanti non vale a escludere, in sede civile, la responsabilità dell’amministratore di diritto per i danni cagionati alla società, che dipende dalla violazione del dovere di vigilanza sulle condotte dannose degli altri amministratori, compresi quelli di fatto, secondo la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle specifiche competenze.

Nella revocazione straordinaria ai sensi dell’art. 395, n. 3, c.p.c., il termine perentorio decorre dal giorno in cui è stato recuperato il documento (art. 326 c.p.c.); grava pertanto sul ricorrente l’onere di provare la data esatta in cui è venuto a conoscenza del documento ritenuto decisivo, e in difetto di tale prova il ricorso è inammissibile perché ne manca la prova della tempestività.

Ai fini dell’ammissibilità della revocazione straordinaria ai sensi dell’art. 395, n. 3, c.p.c., oltre al rispetto dei termini di cui agli artt. 325 e 326 c.p.c., la parte deve indicare nel ricorso sia le ragioni che le hanno impedito di produrre tempestivamente i documenti, sia quelle relative alla loro decisività; incombe inoltre sulla parte l’onere di provare che l’ignoranza dell’esistenza del documento o del luogo in cui esso si trovava è dipesa dal fatto dell’avversario o da causa di forza maggiore, e non da sua colpa o negligenza. È quindi inammissibile la revocazione quando la parte abbia recuperato tardivamente il documento decisivo per fatto imputabile a sua negligenza.

Il documento posto a fondamento della revocazione ai sensi dell’art. 395, n. 3, c.p.c., ancorché rinvenuto dopo, deve preesistere alla pronuncia della sentenza revocanda; non integra pertanto tale presupposto una sentenza penale divenuta irrevocabile dopo la sentenza civile di cui si chiede la revocazione.

Difetta di rilevanza e decisività ai fini della revocazione della sentenza civile di condanna degli amministratori la sentenza penale che si limita a dichiarare l’estinzione dei reati per prescrizione, perché essa non contiene alcun accertamento definitivo delle condotte ascritte all’imputato né del suo ruolo di amministratore di fatto.

Data Sentenza: 30/07/2018
Carica: Presidente
Giudice: Mariano Sciacca
Relatore: Nicola La Mantia
Registro: RG 9375 / 2014
Allegato:
Stampa Massima
Data: 24/04/2022
Massima a cura di: Gioia Ronci
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