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Tribunale di Roma, 15 Gennaio 2018, n. 1001/2018

Danno risarcibile pari all’imposta evasa nel sistema fraudolento creato dagli amministratori

Tribunale di Roma, 15 Gennaio 2018, n. 1001/2018
Danno risarcibile pari all’imposta evasa nel sistema fraudolento creato dagli amministratori

Quando l’amministratore abbia colposamente omesso il pagamento delle imposte, il danno risarcibile coincide con le sanzioni e gli interessi irrogati a seguito dell’accertamento, perché la sua condotta incide soltanto sugli aggravi derivanti dall’omesso pagamento e lascia ferma la debenza dell’imposta, dovuta in base ad altri presupposti. Quando invece gli amministratori abbiano creato un sistema che, attraverso operazioni inesistenti, consentiva di lucrare gli importi dovuti a titolo d’imposta, la finalizzazione dell’attività sociale all’appropriazione del valore delle imposte fa sì che l’imposta evasa costituisca di per sé danno per la società e per i creditori sociali.

Ai fini dell’accertamento della responsabilità dei sindaci in concorso con gli amministratori, in presenza di un’attività illecita protratta nel tempo al di fuori dei limiti consentiti dalla legge è superflua l’individuazione di specifici comportamenti dei sindaci contrari ai loro doveri, essendo sufficiente che essi non abbiano rilevato la macroscopica violazione o non vi abbiano reagito, chiedendo notizie agli amministratori, segnalando le irregolarità all’assemblea o denunciando i fatti ai sensi dell’art. 2409 c.c. [omessa rilevazione, per più esercizi, del sistema di frode fiscale per la cui realizzazione la società era stata costituita].

L’azione di responsabilità dei creditori sociali ex art. 2394 c.c., anche quando promossa dal curatore ai sensi dell’art. 146 l. fall., si prescrive in cinque anni dal momento dell’oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell’insufficienza dell’attivo a soddisfare i debiti sociali, indipendentemente dall’effettiva conoscenza di tale situazione; l’insufficienza patrimoniale, che dipende dall’inadeguatezza della garanzia generica ex art. 2740 c.c., si distingue dallo stato di insolvenza. Sussiste una presunzione iuris tantum di coincidenza del dies a quo con la dichiarazione di fallimento, e grava sull’amministratore o sul sindaco che eccepisce la prescrizione la prova della preesistenza dell’incapienza patrimoniale, mediante fatti sintomatici di assoluta evidenza. In caso di esercizio cumulativo con l’azione sociale di responsabilità, il curatore beneficia del più ampio termine di prescrizione dell’azione dei creditori, in ragione del carattere unitario e inscindibile della domanda.

La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 c.p.p., pur priva di efficacia di giudicato, costituisce elemento di prova nel giudizio civile di responsabilità contro gli amministratori, in ragione dell’ammissione di responsabilità implicita nella richiesta e della valutazione del giudice penale di non dover prosciogliere l’imputato; il giudice civile che intenda disconoscerne l’efficacia probatoria deve spiegare le ragioni per cui l’imputato avrebbe ammesso una responsabilità insussistente. Il giudice civile può inoltre fondare il proprio convincimento sulle prove raccolte nel processo penale e sulle risultanze delle verifiche fiscali.

Il principio di postergazione dei finanziamenti dei soci di cui all’art. 2467 c.c. è applicabile anche alle s.p.a. che presentino una base azionaria familiare o comunque ristretta, la coincidenza tra soci e amministratori e la possibilità per il socio di apprezzare compiutamente l’adeguatezza della capitalizzazione della società. L’esiguità del numero dei soci è di per sé insufficiente, perché occorre verificare che la s.p.a. replichi in concreto la conformazione tipica della s.r.l.; l’onere di allegare e provare tale conformazione grava sulla parte che invoca l’applicazione della norma.

L’amministratore è tenuto a gestire il patrimonio sociale e a essere al corrente dei pagamenti di maggior rilievo eseguiti dalla società, sicché l’eventuale apocrifia della sua sottoscrizione sull’ordine di pagamento non lo esonera da responsabilità.

Il risarcimento del danno cui sono tenuti, in solido tra loro, amministratori e sindaci costituisce debito di valore, volto a reintegrare il patrimonio del danneggiato nella situazione economica anteriore all’evento dannoso, anche quando il danno consista nella perdita di una somma di denaro. Nella liquidazione si tiene quindi conto della svalutazione monetaria intervenuta tra la produzione del danno, cristallizzato alla data del fallimento, e la liquidazione definitiva, mentre gli interessi sulla somma rivalutata spettano soltanto se si provi che essa sarebbe stata impiegata produttivamente.

Data Sentenza: 15/01/2018
Carica: Presidente
Giudice: Stefano Cardinali
Relatore: Guido Romano
Registro: RG 16697 / 2013
Allegato:
Stampa Massima
Data: 24/04/2022
Massima a cura di: Elena Spolidoro
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