Il recesso del socio di società cooperativa costituisce negozio unilaterale che lo statuto della società può sottoporre alla condizione dell'approvazione del consiglio di amministrazione, con la conseguenza che, in caso di rifiuto di provvedere o di diniego assoluto ed immotivato, detta condizione si considera avverata, perché il suo mancato avveramento è dipeso da causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario. Una motivazione in ordine al diniego del recesso è necessaria in ragione della possibilità di esercizio di controllo giurisdizionale sulle ragioni del diniego medesimo.
La legittimità dell’operazione di scissione cui ci si oppone deve essere valutata rispetto al parametro normativo di cui all’art. 2445 u.c. cc, per via del combinato disposto degli artt. 2506-ter, u.c., e 2503, c. 2, c.c., parametro consistente nel pericolo di pregiudizio per i creditori.
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Nel quadro dell’azione di responsabilità esercitata dal curatore fallimentare, può ascriversi agli amministratori la violazione del disposto di cui all’art. 2487-bis, c. 3, c.c. derivante dal mancato deposito presso il Tribunale della contabilità sociale riferita agli anni ante liquidazione, laddove gli stessi amministratori non abbiano provveduto a redigere un formale passaggio di consegne che certifichi la transizione della gestione della società in capo al liquidatore.
Costituisce concorrenza sleale ex art. 2598 co.1 n.1 c.c. l'imitazione servile, da parte di un concorrente, del menù di un altro ristorante (e quindi dei prodotti ivi offerti), qualora, dall’esame congiunto dei menù dei ristoranti delle parti in causa e dalla documentazione prodotta, si evinca come i piatti siano tutti esattamente identici, quanto alla presentazione e al nome. Infatti, l’avventore medio tende ad associare un piatto con denominazione/presentazione particolarmente originali a un determinato locale con conseguente potenziale induzione in errore nel ritrovarlo in altri contesti, a nulla ostando il fatto per cui i piatti della cui imitazione si controverte non sarebbero contraddistinti da originalità.
L'effetto confusorio può essere nei fatti enfatizzato da altri elementi che, sebbene non strettamente legati a imitazione dei piatti o del menù, concorrono, nella prospettiva dell’avventore, a ingenerare difficoltà di distinzione di un’attività dall’altra; quali ad esempio: a) la redazione del menù su lavagna di ardesia con gesso bianco in stile corsivo: trattasi di uso proprio dei locali del nord Europa e non tipico della realtà italiana; b) il ricorso a denominazione francese dell’esercizio commerciale: l’estraneità della lingua francese alla realtà italiana è atta a imprimere nell’avventore una nota distintiva rispetto agli altri ristorante da più usuali denominazioni in lingua italiana; c) il fatto che i due locali si trovino entrambi nel medesimo quartiere a poca distanza l’uno dall’altro.
In materia di concorrenza sleale confusoria, in caso di procedimenti cautelari, in materia di fumus boni iuris va tutelato non solo il rischio di confusione, discendente in generale dall’identità o dalla similitudine dei segni, cui si unisca l’identità o affinità dei prodotti o servizi contrassegnati, ma anche il rischio di semplice associazione che risulti tale da indurre il pubblico dei consumatori nel convincimento circa la sussistenza, tra il titolare ed il contraffattore o l’usurpatore, di rapporti contrattuali stabili o di gruppo. (altro…)
È responsabile verso la Banca per i danni arrecati dalla sua gestione l'amministratore che ha contribuito col proprio voto alla deliberazione in ordine al mantenimento del credito concesso e all’erogazione di nuovo credito in favore di soggetto non affidabile e ciò malgrado la consapevolezza della non affidabilità del cliente, violando quindi le disposizioni che impongono diligenza nell’espletamento dell’incarico, segnatamente in ordine al dovere di controllo del merito creditizio dei clienti.
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In presenza di una clausola statutaria che non solo escluda l’applicabilità della giurisdizione ordinaria relativamente a ogni controversia tra il socio e la società, ma preveda espressamente il vincolo arbitrale in merito al recesso del socio, tale copertura si estende anche alle ipotesi in cui ad agire sia un socio già receduto dalla compagine sociale. (altro…)
La responsabilità addotta dal Curatore fallimentare per il rimborso anticipato dei finanziamenti ai soci sul presupposto che non ne ricorressero le condizioni necessita che la Curatela dimostri, sulla scorta del dettato dell’art. 2467 c.c., che il rimborso da parte degli amministratori sia avvenuto in spregio alla regioni dei creditori, non essendo adeguati a questo scopo né l’allegazione dell’esposizione debitoria né l’esiguità del capitale sociale dell’impresa dichiarata fallita.
Allorché risulti provato che il ricorso da parte della società ad un finanziamento da parte di soci sia stato dovuto alla necessità di porre rimedio ad una situazione di perdurante crisi finanziaria, il danno di cui il curatore fallimentare, esercitando azione ai sensi dell’art. 146 L.F., chiede che la società sia reintegrata è direttamente ascrivibile al comportamento dell’amministratore che, avendo operato un rimborso (anche parziale) del finanziamento-soci, in spregio del divieto di cui all’art. 2467 c.c. e nella piena consapevolezza della crisi finanziaria in cui la società versava, sia contravvenuto ai doveri impostigli dagli artt. 2392 e 2394 c.c.
La legittimazione all'esercizio dell’azione sociale di responsabilità è attribuita al singolo socio, ma è anche configurabile una concorrente legittimazione della società alla proposizione della medesima azione.
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In caso di esercizio da parte del curatore fallimentare delle azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori ex artt. 2393 e 2394, si applicano i principi comuni in materia di responsabilità contrattuale e pertanto parte attrice, una volta individuata la fonte del proprio diritto, può limitarsi ad allegare l'inadempimento del convenuto, il quale dovrà per contro provare il proprio adempimento. Occorre che l'inadempimento sia specificamente allegato, specie ai fini della determinazione del danno che si asserisce esserne conseguenza.
La determinazione del danno cagionato dalle condotte contestate, può automaticamente ricondursi alla condotta dell'amministratore l'intero deficit patrimoniale solo laddove siano intercorse delle violazioni del dovere di diligenza tanto generalizzate da far ritenere che siano state proprio dette condotte a comportare l'erosione del patrimonio sociale. A riguardo, la mancata tenuta delle scritture contabili, sebbene precluda la possibilità per il curatore di ricostruire le vicende societarie genetiche della perdita, non consente di imputare l'intero deficit patrimoniale all'amministratore. In tale caso, ovverosia ogniqualvolta la mancanza delle scritture contabili non renda possibile accertare il danno derivante dagli inadempimenti contestati agli amministratori, si ammette il ricorso al criterio della differenza tra attivo e passivo al fine di quantificare il danno in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c..