Ricerca Sentenze
La valutazione del periculum in mora nel sequestro conservativo
Il sequestro conservativo, quale misura cautelare avente natura “pre-pignoratizia”, ha la precipua funzione di consentire la fruttuosa esecuzione espropriativa sul...

Il sequestro conservativo, quale misura cautelare avente natura “pre-pignoratizia”, ha la precipua funzione di consentire la fruttuosa esecuzione espropriativa sul patrimonio del debitore all’esito del giudizio di merito, e quindi all’esito del conseguimento del titolo esecutivo che, riconoscendo il dedotto credito, converte automaticamente la misura cautelare in pignoramento sui beni o sui crediti così gravati.

Il periculum in mora in relazione all’ammontare del credito azionato deve essere valutato sulla base dei seguenti principi: 1) irrilevanza, ai fini della sua dimostrazione, del mero convincimento del creditore eo di mere ipotesi; 2) conseguente esclusiva rilevanza del riferimento ad indici oggettivamente rilevabili e dimostrabili, pur se dotati di rilievo solo indiziario (ad es. anomale e affrettate alienazioni di beni del debitore); 3) riferibilità tanto ad elementi obiettivi concernenti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto all'entità del credito (in via esemplificativa si pensi quali le cattive condizioni economiche risultanti da pignoramenti, azioni esecutive etc.), tanto ad elementi soggettivi evincibili dal comportamento del debitore, tali da lasciare presumere che egli, al fine di sottrarsi all'adempimento, ponga in essere atti dispositivi idonei a provocare l'eventuale depauperamento del suo patrimonio; 4) conseguente sufficienza di una valutazione sommaria di probabilità attuale e concreta di un pericolo di verificazione di un depauperamento del patrimonio del debitore, non necessitando che il pericolo consista in un depauperamento in atto del debitore stesso; 5) riferimento, quale parametro complessivo di valutazione del periculum da parte del giudice, alla necessità di un prudente ed equo contemperamento dei riferiti elementi oggettivi e soggettivi, ove compresenti, pur non dovendo essere i detti criteri di valutazione necessariamente concorrenti, ma risultando invece questi tra di loro in rapporto di alternatività.

 

Leggi tutto
Quota di s.r.l. in comproprietà: tra revoca del rappresentante ed esercizio dei diritti sociali
In caso di quota di s.r.l. in comproprietà, l’esercizio dei diritti sociali compete, ai sensi dell’art. 2468, 5 comma c.c.,...

In caso di quota di s.r.l. in comproprietà, l'esercizio dei diritti sociali compete, ai sensi dell'art. 2468, 5 comma c.c., al rappresentante comune che agisce come mandatario. In particolare, dalla sua investitura derivano due rapporti, l'uno interno, tra comproprietari e rappresentante e l'altro, esterno, tra rappresentante e società, con l'applicazione dei principi generali in tema di mandato. Ne deriva che la violazione, da parte del rappresentante, delle istruzioni impartitegli dal rappresentato sarà, da un lato, inopponibile alla società, ma, dall'altro, può essere fonte di responsabilità sulla base del rapporto di mandato.

La disposizione dell'art. 2468, 5 comma c.c., contempla un'ipotesi di rappresentanza necessaria, i cui poteri sono esclusivamente attribuiti al soggetto designato secondo le modalità prescritte dagli artt. 1105 e 1106 c.c., con conseguente preclusione, per i partecipanti alla comunione, del concorrente esercizio dei diritti, da intendersi come insieme di tutti i diritti sociali, siano essi patrimoniali, amministrativi o processuali. Corollario questo del principio di indivisibilità della quota e dell'azione di cui all'art. 2437 c.c. che, nel conferire alla partecipazione azionaria il carattere della indivisibilità, ha considerato indispensabile, in relazione alle esigenze peculiari della organizzazione societaria e alla natura del bene in comune, la unitarietà nell'esercizio dei diritti, impedendone, quanto meno nei rapporti esterni, il godimento individuale; e ciò al fine, da un lato, di evitare che contrasti interni si riflettano sulle attività assembleari e, dall'altro, di garantire certezza e stabilità alle delibere assunte, correttamente approvate. Ne discende la mancanza di legittimazione all'impugnativa di una delibera assembleare in capo al singolo socio in fattispecie di comproprietà, pro-indiviso, di quote di partecipazione al capitale di s.r.l.

 

Leggi tutto
Gravi irregolarità nella gestione ex art. 2409 c.c.
Il mancato riscontro fisico del denaro in contante indicato in contabilità costituisce indice rivelatore di gravi atti di mala gestio...

Il mancato riscontro fisico del denaro in contante indicato in contabilità costituisce indice rivelatore di gravi atti di mala gestio compiuti dall’amministratore.

 

Leggi tutto
Denunzia al tribunale: sull’attualità e nocività delle gravi irregolarità gestorie e sulla natura autonoma del rimedio
Le gravi irregolarità nella gestione rilevanti ai sensi dell’art. 2409 c.c. devono essere attuali e assumere un carattere potenzialmente dannoso...

Le gravi irregolarità nella gestione rilevanti ai sensi dell'art. 2409 c.c. devono essere attuali e assumere un carattere potenzialmente dannoso per la società. L'adozione di provvedimenti ai sensi dell'art. 2409 c.c necessita di indizi di irregolarità seri, precisi e gravi e non può, per converso, essere giustificata unicamente sulla base di generici sospetti o valutazioni concernenti l'andamento dell'impresa sociale, poiché le gravi irregolarità non attengono a valutazioni di merito o di opportunità.

Difetta del requisito dell'attualità del pregiudizio la denunzia che riguardi la mancata convocazione e la falsa attestazione della presenza totalitaria della compagine sociale nelle assemblee per l'approvazione di bilanci che risultino ormai consolidati. Tale denunzia difetta altresì del requisito del danno alla società in mancanza della prospettazione del danno derivante dall'aprovazione dei bilanci chiusi.

La denunzia ex art. 2409 c.c. ha natura autonoma e non residuale rispetto agli altri rimedi finalizzati a contrastare condotte gestionali irregolari (ad es., l'impugnazione della delibera assembleare, l'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore o la domanda di revoca dell'amministratore), ciò comportando la possibilità di esperire sia l'impugnazione di una delibera assembleare sia, ove i vizi della delibera si traducano in gravi e attuali irregolarità gestorie, la denunzia al tribunale.

Leggi tutto
Sul valore probatorio delle scritture contabili e sulla tempestiva impugnazione di una delibera adottata in conflitto di interessi
Premesso che le scritture contabili sono redatte dall’organo gestorio, spetta all’amministratore, secondo le regole di riparto dell’onere probatorio, ai sensi...

Premesso che le scritture contabili sono redatte dall’organo gestorio, spetta all’amministratore, secondo le regole di riparto dell’onere probatorio, ai sensi dell'art. 2697 c.c., dimostrare che secondo la contabilità sociale le somme annotate nelle scritture contabili (come giroconto a suo favore) sono state utilizzate per il perseguimento di scopi sociali.

La mancata tempestiva impugnazione della delibera nei termini di legge impedisce alla società di attribuire rilevanza, in via di eccezione, all’asserito vizio di validità della deliberazione [nella specie di attribuzione di compensi all'amministratore].

Leggi tutto
Denunzia al tribunale: non realizza gravi e attuali irregolarità gestorie l’aministratore che intervenga per risanare la precedente condizione patrimoniale, finanziaria ed economica della società
Non agisce in violazione del dovere di fedeltà né pone in essere irregolarità nella gestione gravi e attuali l’amministratore che...

Non agisce in violazione del dovere di fedeltà né pone in essere irregolarità nella gestione gravi e attuali l'amministratore che si attivi positivamente per il risanamento della società - anche tramite la redazione di un piano pluriennale per il mantenimento della continuità aziendale - e che dimostri attenzione al ripristino della condizione patrimoniale, finanziaria ed economica della società come ereditata dalla precedente non oculata gestione.

Anche in caso di rigetto della denuncia di gravi irregolarità le spese dell'ispezione possono essere poste a carico della società ove  il ripristino delle condizioni della società sia avvenuto nelle more del presente procedimento.

Leggi tutto
La confondibilità nell’illecito concorrenziale
La verifica della sussistenza o meno della confondibilità con l’attività o i prodotti di un concorrente deve essere espletata avendo...

La verifica della sussistenza o meno della confondibilità con l'attività o i prodotti di un concorrente deve essere espletata avendo riguardo all'impressione che, presumibilmente, la somiglianza dei segni può suscitare nel consumatore medio, dotato di ordinaria diligenza e capacità, considerando sempre la specifica tipologia di clientela cui il prodotto è destinato, oltre al livello di attenzione che mediamente il consumatore presta in relazione alla tipologia di prodotto di cui trattasi. Laddove non si tratti di un prodotto di durata e/o di lusso l'attenzione del consumatore non si può considerare certamente elevata.

Per la configurabilità dell'illecito concorrenziale di cui all'art. 2598 c.c. è sufficiente che sussista la possibilità di confusione eseguita con un giudizio di probabilità e non è necessario che si produca un pregiudizio attuale al patrimonio del soggetto leso essendo sufficiente la potenzialità o il pericolo di un danno.

Leggi tutto
Liquidazione equitativa del danno in materia di responsabilità dell’amministratore ed entità del sequestro conservativo
In merito all’entità del sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. in corso di azione di responsabilità nei confronti degli amministratori,...

In merito all’entità del sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. in corso di azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, considerata la cognizione sommaria che contraddistingue il procedimento cautelare, si ritiene ammissibile la liquidazione equitativa del danno sia nella misura corrispondente alla differenza tra il passivo accertato e l’attivo liquidato in sede fallimentare – qualora il ricorso a tale parametro si palesi, in ragione delle circostanze del caso concreto, logicamente plausibile, purché l’attore abbia allegato inadempimenti dell’amministratore astrattamente idonei a porsi quale cause del danno lamentato, indicando le ragioni che gli hanno impedito del tutto l’accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell’amministratore medesimo – sia con ricorso al criterio presuntivo della differenza dei netti patrimoniali, in presenza degli stessi presupposti e nell’impossibilità di una ricostruzione analitica per l’incompletezza del dati contabili o la notevole anteriorità della perdita del capitale sociale rispetto alla dichiarazione di fallimento, criteri da ultimo recepiti ed ampliati dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

Leggi tutto
Presupposti del sequestro giudiziale di quote di S.r.l.
L’autorizzazione del sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c. presuppone la sussistenza di una controversia sulla proprietà o sul possesso del...

L'autorizzazione del sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c. presuppone la sussistenza di una controversia sulla proprietà o sul possesso del bene e l'opportunità di provvedere alla sua custodia o alla sua gestione temporanea, essendo irrilevante la capacità di gestione del bene da parte di chi lo possiede.

In relazione al requisito del periculum in mora per la concessione del sequestro giudiziario, non si richiede, come per il sequestro conservativo, che ricorra il pericolo, concreto ed attuale, di sottrazione o alterazione del bene, essendo invece sufficiente, ai fini dell'estremo dell'opportunità richiesto dall'art. 670 n. 1 cod. proc. civ., che lo stato di fatto esistente in pendenza del giudizio comporti la mera possibilità, sia pure astratta, che si determinino situazioni tali da pregiudicare l'attuazione del diritto controverso.

Leggi tutto
Denuncia al Tribunale per gravi irregolarità nella gestione: irrilevanza violazioni di carattere formale
Non risultano idonei a fondare un’ispezione giudiziale ai sensi dell’art. 2409 c.c. gli addebiti relativi a violazioni di carattere formale...

Non risultano idonei a fondare un’ispezione giudiziale ai sensi dell’art. 2409 c.c. gli addebiti relativi a violazioni di carattere formale (quale, ad esempio, è la mancata tempestiva trascrizione della delibera assembleare nel relativo libro) o, ancora, attinenti al merito delle scelte gestorie degli amministratori, non sindacabili in sede processuale.

Leggi tutto
Azione di responsabilità esercitata dal curatore e mancata restituzione delle immobilizzazioni materiali
L’azione di responsabilità esperita dalla curatela fallimentare ai sensi dell’art. 146 L.F. cumula inscindibilmente i presupposti e gli scopi sia...

L'azione di responsabilità esperita dalla curatela fallimentare ai sensi dell’art. 146 L.F. cumula inscindibilmente i presupposti e gli scopi sia dell'azione sociale di responsabilità' ex artt. 2392 e 2393 C.C. – che si ricollegano alla violazione da parte degli amministratori di specifici obblighi di derivazione legale o pattizia che si siano tradotti in pregiudizio per il patrimonio sociale -, che dell'azione spettante ai creditori sociali ex art. 2934 C.C., - tendente alla reintegrazione del patrimonio sociale diminuito dall'inosservanza degli obblighi facenti capo all'amministratore.

In applicazione degli ordinari canoni probatori che sovraintendono il processo civile, nell'azione di responsabilità ex art. 146 L.F., grava sulla Curatela attrice l’onere di provare - giusta l’art. 2697 c.c. - la violazione dei doveri e degli obblighi di derivazione pattizia o legale legati alla assunzione dell’incarico da parte dell’amministratore sia l’esistenza di specifiche e determinate voci di danno eziologicamente riconducibili alla inosservanza dei suddetti obblighi e doveri.

Nel caso in cui la Curatela attrice imputi al convenuto la distrazione di beni dalla società e quest'ultimo abbia pacificamente riconosciuto l'addebito, in mancanza della prospettata consegna, deve ritenersi che le immobilizzazioni materiali siano state perse, distrutte o distratte in epoca non accertabile con corrispondente danno per la società e per i creditori. La mancata consegna di beni de quo integra gli estremi della responsabilità ex art. 146 L.F. e 2394 C.C., posto che l’amministratore ha evidentemente violato l’obbligo di conservazione dell’integrità del patrimonio non consegnando detti beni.

In ordine alla quantificazione del danno, nell'azione di responsabilità per mala gestio promossa nei confronti dell'amministratore, il danno risarcibile può essere determinato e liquidato nella misura corrispondente alla differenza tra il passivo accertato e l'attivo liquidato in sede fallimentare, quale plausibile parametro per una liquidazione equitativa, purché sia stato allegato un inadempimento dell'amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato e siano state indicate le ragioni che hanno impedito l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore. Invero, siffatto criterio, in quanto caratterizzato da un’elevata dose di approssimazione, può avere un utilizzo concreto in due sole fattispecie. La prima è quella della mancanza, falsità o totale inattendibilità della contabilità e dei bilanci della società dichiarata fallita, situazione che determina l’impossibilità di ricostruire la movimentazione degli affari dell’impresa e quindi il necessario ricorso ad un criterio scevro da agganci a precisi parametri. La seconda è quella in cui il dissesto sia stato cagionato da un'attività distrattiva così reiterata e sistematica, da escludere la possibilità concreta di una quantificazione parametrata sul valore dei beni distratti e dissipati

Leggi tutto
Regolamentazione delle obbligazioni esistenti alla data di cessione di quote di società in nome collettivo
Il legislatore ha lasciato all’autonomia contrattuale la regolamentazione della ripartizione interna delle obbligazioni già contratte dalla società al momento della...

Il legislatore ha lasciato all’autonomia contrattuale la regolamentazione della ripartizione interna delle obbligazioni già contratte dalla società al momento della cessione, ma non ancora estinte, in coerenza con la natura giuridica di bene complesso della quota sociale. Ne consegue che al fine di valutare l'incidenza delle obbligazioni di pagamento contratte dalla società prima della cessione, nei rapporti interni tra cedente e cessionario, ciò che rileva è il contratto di cessione della quota, da interpretarsi secondo i canoni dettati dagli artt. 1362 ss. c.c. L'individuazione della parte tenuta al pagamento delle obbligazioni societarie precedenti e non estinte è un problema di ermeneutica contrattuale, inconferenti essendo, a tale riguardo, le previsioni degli artt. 2269 e 2290 c.c., che attengono alla responsabilità verso i creditori sociali, e dell’art. 2289 c.c., che regolamenta i rapporti tra società e socio uscente.

Leggi tutto
logo