Sul concetto di invalidità della delibera assembleare per abuso della maggioranza, si deve rilevare che tale vizio sussiste quando risulti che la delibera sia arbitrariamente o fraudolentemente preordinata dai soci maggioritari al solo fine di perseguire interessi divergenti da quelli societari, ovvero di ledere gli interessi degli altri soci e la relativa prova incombe sul socio di minoranza il quale dovrà a tal fine indicare gli elementi da cui dedurre l’illiceità della delibera.
All'infuori della ipotesi di un esercizio ingiustificato ovvero fraudolento del potere di voto ad opera dei soci maggioritari, è precluso ogni controllo in sede giudiziaria sui motivi che hanno indotto la maggioranza alla votazione della delibera impugnata. Ne consegue che, in applicazione del principio di buona fede in senso oggettivo al quale deve essere improntata l'esecuzione del contratto di società, la cosiddetta regola di maggioranza consente al socio di esercitare liberamente e legittimamente il diritto di voto per il perseguimento di un proprio interesse fino al limite dell'altrui potenziale danno. Deve pertanto ritenersi che l'abuso della regola di maggioranza (altrimenti detto abuso o eccesso di potere) è, quindi, causa di annullamento nel caso in cui la delibera non trovi alcuna giustificazione nell'interesse della società - per essere il voto ispirato al perseguimento da parte dei soci di maggioranza di un interesse personale antitetico a quello sociale - oppure sia il risultato di una intenzionale attività fraudolenta dei soci maggioritari diretta a provocare la lesione dei diritti di partecipazione e degli altri diritti patrimoniali spettanti ai soci di minoranza uti singuli.
È condivisibile la configurabilità del c.d. "recesso consensuale" in considerazione della progressiva estensione delle ipotesi di recesso nelle s.r.l. e del suo avvicinamento a opera del D.lgs. 6/2003 alla disciplina dettata in materia di società per azioni. Il recesso consensuale si sostanzia in una modifica del contratto sociale subordinata al consenso di tutti i soci all'uscita del recedente dalla compagine sociale, con liquidazione allo stesso della sua partecipazione. Non si ravvisano, infatti, ragioni sistematiche per escludere che, pur in assenza di un presupposto legale o statutario, i soci possano consentire a uno di essi di disinvestire non sul mercato secondario, ma avvalendosi delle tecniche di liquidazione previste dall'art. 2473 c.c., anche mediante impiego di risorse destinate all'impresa sociale, nei limiti fissati dalla stessa norma. Questa ricostruzione trova ulteriore conforto negli argomenti di quanti ammettono la possibilità di prevedere statutariamente il recesso ad nutum e nella scelta del legislatore di consentire sempre il recesso nel caso di s.r.l. contratta a tempo indeterminato. L'unico limite alla volontà del socio di disinvestire è il consenso degli altri soci: ciò per l'evidente ragione che il recesso incide sui diritti individuali dei soci e non della società, ragion per cui ciascun socio deve esprimere la sua volontà quale singolo e non come componente dell'organo collegiale. Inoltre, dalla qualificazione del recesso consensuale quale contratto risolutorio a forma libera consegue, in forza dei principi generali, che la proposta può essere revocata sino a quando il contratto non sia concluso, ovvero prima che l'accettazione dell'altra parte giunga a conoscenza del proponente, a mente dell'art. 1328 c.c.
Nelle società cooperative, il bilancio di esercizio, quale principale fonte di informazione per i soci e per i terzi, deve essere redatto nel rispetto dei principi di chiarezza, verità e correttezza di cui all’art. 2423 c.c., dovendo rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio.
La presenza di errori, imprecisioni e poste errate nel bilancio, non adeguatamente chiarite e giustificate nella nota integrativa, nonché l’omessa indicazione degli indici di mutualità prevalente ex artt. 2512 e 2513 c.c., integra una violazione di norme giuridiche cogenti, rendendo il bilancio illecito e comportando la nullità della deliberazione assembleare di approvazione.
L’omessa indicazione degli indici di mutualità prevalente costituisce irregolarità particolarmente grave, in quanto idonea a incidere sulla qualifica di cooperativa a mutualità prevalente e sulle conseguenze gestorie e patrimoniali ad essa connesse.
La giurisprudenza ha affermato che la previsione del c.d. "importo massimo garantito" di cui all'art. 1938 c.c., il quale costituisce il limite invalicabile oltre il quale il garante non può reputarsi obbligato, dovrebbe operare in presenza di qualsivoglia garanzia, sia essa tipica o atipica.
Tale limite dovrebbe dunque applicarsi anche alle clausole le quali, nella prassi mercantile, sono conosciute come "clausole di garanzia", ovvero "business warranties", che si sostanziano in una forma atipica di garanzia riconducibile al genus del "patto di manleva". Mediante tali pattuizioni, inserite molto spesso nell'ambito di contratti di compravendita di quote societarie, un soggetto manleva l'acquirente dalle conseguenze dannose patrimoniali derivanti da un dato evento (futuro e incerto) che potrebbe colpire la società.
Tali clausole negoziali si prestano dunque ad essere oggetto di una qualificazione giuridica negativa (sub specie juris di nullità) qualora siano prive della previsione di un "tetto massimo", ossia non enuncino alcun obiettivo criterio atto a determinare la conoscibilità "ex ante", da parte del debitore, del rischio finanziario assunto.
Si ritiene ammissibile la denuncia ex art. 2409 c.c. anche nei confronti del liquidatore, sebbene tale facoltà non sia espressamente prevista dalla norma, da intendersi quale rimedio teso a ripristinare la regolarità della gestione, con esclusione di alcuna finalità sanzionatoria e di tutela risarcitoria.
Oggetto della denuncia ex art. 2409 c.c. possono essere soltanto gravi irregolarità compiute dagli amministratori in violazione dei loro doveri, non censure di merito che riguardino l’opportunità o la convenienza delle operazioni degli amministratori e tantomeno la denuncia può essere strumento per dirimere conflitti interni tra soci. Inoltre, elemento caratterizzante le gravi irregolarità è il loro carattere potenzialmente dannoso, riscontrabile nella violazione di norme di legge capaci di procurare un danno al patrimonio sociale o un grave turbamento all’attività sociale. Il riferimento alla potenzialità del danno per la società circoscrive l’ambito di applicazione del controllo giudiziario e conseguentemente la sfera di tutela della minoranza. Ne discende che restano del tutto irrilevanti sia quei fatti, sebbene gravi, i cui effetti siano venuti meno e vi sia stato il ripristino della regolare gestione, sia la violazione che abbia esaurito i suoi effetti e non ne sia più possibile l’eliminazione, residuando soltanto il rimedio risarcitorio. Emerge, dunque, una ratio preventiva del procedimento in esame rispetto a quella sottesa all’azione di cui all’art. 2476 c.c.: il controllo giudiziario disegnato dall’art. 2409 c.c. si colloca temporalmente in una fase in cui le irregolarità gestorie sono ancora in atto, in quanto potenzialmente dannose, e non a irregolarità “consumate”, che hanno già prodotto un danno, richiedendo, appunto, in un’ottica di anticipazione della soglia di tutela, non già la prova delle irregolarità, ma il fondato sospetto delle stesse. E ciò in quanto, si ripete, la precipua finalità del procedimento in esame non è immediatamente sanzionatoria, bensì riparatoria, mirando al riassetto amministrativo e contabile della società.
In materia di denuncia ex art. 2409 c.c. e di intervento del Tribunale, per provvedimenti provvisori devono intendersi tutte le misure idonee ad impedire la reiterazione delle irregolarità riscontrate o l’aggravarsi delle conseguenze pregiudizievoli da esse derivanti. Solamente, nei casi più gravi il Tribunale può revocare gli amministratori o eventualmente anche i sindaci e nominare un amministratore giudiziario, determinandone i poteri e la durata. Non si può quindi prescindere dall’attualità degli eventuali illeciti denunciati poiché una volta interamente consumata la potenzialità lesiva del fatto censurato, è precluso l’intervento del Tribunale poiché il controllo giudiziario di cui all’art. 2409 c.c. deve intervenire nel momento in cui le lamentate irregolarità gestorie sono ancora in atto, in modo da ripristinare la corretta gestione ed evitare l’aggravarsi del danno potenzialmente arrecato alla società.
Ove la nullità della fideiussione riproduttiva dello schema contrattuale predisposto dall'ABI, contenente disposizioni contrastanti con l'art. 2, comma 2, lett. a), della legge n. 287 del 1990, sia fatta valere non in via di azione, ma in via di eccezione rispetto alla pretesa creditoria avanzata dalla convenuta, è escluso che possa radicarsi alcuna competenza in capo al tribunale competente per territorio presso cui è istituita la sezione specializzata in materia di imprese, giacché detta competenza investe, a norma dell’art. 33, comma 2, l. n. 287/1990, le sole azioni di nullità.
Gli atti costitutivi delle società, ad eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio (art. 2325 bis c.c.), possono, mediante clausole compromissorie, prevedere la devoluzione ad arbitri di alcune ovvero di tutte le controversie insorgenti tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.
L’indisponibilità del diritto conteso costituisce l’unico limite posto all’autonomia negoziale nella devoluzione agli arbitri della risoluzione delle controversie nascenti dal vincolo societario.
Nell’ambito delle controversie societarie aventi ad oggetto diritti indisponibili e con particolare riferimento alle impugnazioni di delibere assembleari, l’area della non compromettibilità è ristretta all’assoluta indisponibilità del diritto e quindi alle sole nullità insanabili.
La validità ed efficacia della clausola compromissoria non è esclusa dalla natura inderogabile delle norme che regolano il rapporto giuridico che ne integra l’oggetto, ove i diritti delle parti abbiano natura disponibile determinandosi esclusivamente l’effetto di ampliare il sindacato giurisdizionale sul lodo anche all’error in iudicando.
Le società a partecipazione pubblica hanno autonoma soggettività, con autonomia giuridica e patrimoniale rispetto al socio pubblico, sicché esse non perdono la propria natura di ente privato per il solo fatto che il capitale sia alimentato da conferimenti provenienti dallo Stato o da altro ente pubblico, ma conservano natura privata con organizzazione secondo il tipo societario di stampo civilistico, pubblico restando soggette all’applicazione della clausola compromissoria.
Il marchio individuale è quel marchio che viene utilizzato dal singolo imprenditore per indicare il prodotto dallo stesso commercializzato e che può ottenere la registrazione in presenza di specifici presupposti quali: novità, capacità distintiva e liceità. Si definisce invece collettivo quel marchio che svolge una funzione particolare, di garanzia di qualità del prodotto o servizio. Infatti mentre il marchio che la legge definisce “individuale” ha il compito di distinguere il singolo prodotto o servizio di un imprenditore da quello dei concorrenti, il marchio collettivo è un segno distintivo che tutela il consumatore.
Il marchio individuale “ Tartufo di Pizzo” non doveva essere registrato poiché non dotato di autonoma capacità distintiva posto che il consumatore medio del gelato Tartufo di Pizzo era perfettamente consapevole di poter acquistare il “Tartufo di Pizzo” con quelle determinate caratteristiche non solo presso presso una specifica gelateria (i.e., l'azienda a cui l'attrice ha concesso in comodato d'uso gratuito il marchio "Tartufo di Pizzo"), ma in qualunque gelateria sita nel territorio di Pizzo.
Ai fini della valutazione della capacità distintiva dei segni utilizzati dall'imprenditore per contrassegnare i propri prodotti e servizi, in modo da consentire l'immediata individuazione della loro provenienza e da differenziarli da quelli degli altri concorrenti, occorre fare riferimento alla capacità percettiva non del pubblico in genere, ma di quelle particolari categorie di soggetti ai quali i prodotti sono destinati, le cui facoltà di discernimento devono essere rapportate alla capacità critica propria di un destinatario mediamente intelligente, accorto ed informato sui prodotti del genere merceologico di appartenenza.
[nel caso di specie il collegio ritiene di poter fare ricorso al notorio in forza del quale si può affermare senza ombra di dubbio come il marchio in questione abbia acquistato nel tempo valenza distintiva sia nella percezione dei consumatori che negli operatori del settore, non come marchio individuale ma come marchio collettivo, rappresentante un gelato con determinate caratteristiche e prodotto in una specifica area geografica, il comune di “ Pizzo”, dai gelatieri di quella zona]
Con riferimento al rimedio di cui all’art. 2409 cod. civ., va osservato che la nuova formulazione della norma, che fa riferimento all’esistenza del fondato sospetto di “gravi irregolarità nella gestione” - a differenza della precedente formulazione che richiedeva il “fondato sospetto di gravi irregolarità nell’adempimento dei doveri degli amministratori e dei sindaci” - consente di affermare come non assuma rilievo qualsiasi violazione di doveri gravanti sull’organo amministrativo, ma soltanto la violazione di quei doveri idonei a compromettere il corretto esercizio dell’attività di gestione dell’impresa e a determinare pericolo di danno per la società amministrata o per le società controllate, con esclusione di qualsiasi rilevanza dei doveri gravanti sugli amministratori per finalità organizzative, amministrative, di corretto esercizio della vita della compagine sociale e di esercizio dei diritti dei soci e dei terzi estranei.
Le gravi irregolarità devono - oltre che riguardare la sfera societaria e non quella personale degli amministratori - essere attuali, per cui nessun provvedimento potrà essere adottato qualora le stesse abbiano esaurito ogni effetto.
La mancata predisposizione di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili costituisce grave irregolarità idonea a giustificare la revoca dell’amministratore e la nomina di un amministratore giudiziario.
La pendenza della causa di merito rende il giudice di quest'ultima competente in via esclusiva per le relative domande cautelari, irrilevante essendo la sua eccepita incompetenza per il merito stesso. Pertanto, a differenza di quanto avviene per il provvedimento ante causam (art. 669 ter c.p.c.), la competenza del giudice adito nel procedimento cautelare in corso di causa viene determinata sulla base della pendenza del giudizio in quanto tale, dato che l'art. 669 quater c.p.c. stabilisce che "la domanda deve essere proposta al giudice della stessa" (ossia, della causa pendente per il merito).
Lo storno di collaboratori parasubordinati (nella specie, agenti di commercio) costituisce atto di concorrenza sleale qualora sia avvenuto secondo modalità tali da non potersi giustificare, alla luce dei principi della correttezza professionale, se non supponendo nell'autore l'intenzione di danneggiare l'impresa concorrente. Al fine di tale valutazione assumono rilevanza: il numero degli agenti contattati e di quelli effettivamente stornati; le loro particolari qualità professionali; l'entità degli effetti pregiudizievoli subiti dall'impresa oggetto dello storno; il metodo adottato per convincere i collaboratori a passare alle proprie dipendenze; l'immediata destinazione degli stessi alla frequentazione della medesima clientela; la sussistenza di un patto di non concorrenza inserito nel contratto di agenzia relativo anche al periodo successivo allo scioglimento del contratto.
La vendita sottocosto (o comunque a prezzi non immediatamente remunerativi) è contraria ai doveri di correttezza ex art. 2598, comma 1, n. 3, c.c. solo se si connota come illecito antitrust, in quanto posto in essere da una impresa in posizione dominante e praticata con finalità predatorie.
La legge della regione Calabria n. 69/2012, che stabilisce la riduzione automatica del 20% di compensi, gettoni, indennità, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposte agli organi di amministrazione, indirizzo, vigilanza e controllo delle società partecipate, adottata con finalità di contenimento della spesa pubblica, ha carattere cogente e applicazione automatica, prevalendo sulle determinazioni deliberative con cui era stata fissata l’indennità per i componenti del collegio sindacale con riferimento alle tariffe professionali. L’esercizio del potere legislativo regionale in materia di spending review di consulenze ed incarichi non costituisce modifica arbitraria ed unilaterale dei compensi ma è espressione del potere legislativo garantito dalla Costituzione. L’eventuale responsabilità erariale del funzionario o amministratore per la mancata riduzione dei compensi prevista dalla legge regionale non inficia la legittimità del credito in capo alla società sorto in forza della normativa regionale il cui contenuto precettivo ha valenza era omnes.
L'omessa indicazione in bilancio degli indici di mutualità prevalente, come previsto dagli artt. 2512 e 2513 c.c., è una irregolarità particolarmente grave in quanto può portare alla perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente e, quindi, a conseguenze significative sulla gestione e sul destino del patrimonio della cooperativa.
Nelle società di capitali, il bilancio di esercizio, avendo la funzione non solo di misurare gli utili e le perdite dell'impresa, ma anche di fornire ai soci e al mercato tutte le informazioni richieste dall'art. 2423 c.c., deve essere redatto nel rispetto dei principi di verità, correttezza e chiarezza e delle regole di redazione poste dal legislatore, che, pur essendo tratte dai principi contabili ed avendo un contenuto di discrezionalità tecnica, sono norme giuridiche cogenti, alla cui violazione consegue l'illiceità del bilancio e la nullità della deliberazione assembleare con cui è stato approvato.
La trascrizione della sentenza che dichiara la nullità di una delibera assembleare, ai sensi dell'art. 2479-ter c.c., che richiama l'art. 2377, comma 7, c.c., dev'essere effettuata dagli amministratori una volta che la sentenza sia passata in giudicato.