Il conflitto d’interessi idoneo, ex art. 1394 c.c., a produrre l’annullabilità del contratto, richiede l’accertamento dell’esistenza di un rapporto d’incompatibilità tra gli interessi del rappresentato e quelli del rappresentante, il quale, dovendo essere dimostrato non in modo astratto o ipotetico, ma con riferimento al singolo atto, è ravvisabile esclusivamente rispetto al contratto le cui caratteristiche consentano l’utile di un soggetto mediante il sacrificio dell’altro. È da escludere, pertanto, una condotta abusiva del rappresentante e un pregiudizio del rappresentato quando il contenuto del negozio sia stato da quest’ultimo predeterminato.
Con riferimento al periculum in mora per il sequestro conservativo, è noto che esso può essere individuato, anche alternativamente, sul piano soggettivo o su quello oggettivo. La stessa distinzione del pericolo oggettivo da quello soggettivo impone di escludere, dalla nozione del primo, qualsiasi riferimento a condotte di volontaria dispersione di beni da parte del debitore: le quali, proprio perché tali, possono semmai integrare la seconda fattispecie, ma non concorrono in alcun modo a delineare un rischio oggettivo.
La mera entità del patrimonio, nel suo aspetto statico, non è indicativa di per sé del rischio di perdere la garanzia: la locuzione utilizzata dall’art. 671 c.p.c. sottolinea piuttosto l’aspetto dinamico costituito dalla concreta probabilità di una sua imminente diminuzione, volendo la norma evitare che la garanzia rappresentata dal patrimonio – quella che il debitore è in grado di offrire – si riduca.
Nessuna norma può assicurare la capacità economica del debitore di adempiere alle sue obbligazioni, mentre è possibile evitare (ed è ciò a cui il sequestro conservativo mira) che la misura entro cui l’adempimento è concretamente possibile si assottigli. Il periculum di cui parla l’art. 671 c.p.c., dunque, non è che il debitore non sia in grado di pagare: è che la sua capacità di farlo diminuisca, per atti volontari di dispersione (periculum soggettivo) o per atti o fatti di terzi, indipendenti dalla volontà del debitore (periculum oggettivo: ravvisabile, per esempio, laddove il patrimonio dello stesso debitore risulti già aggredito da altri creditori, o in procinto di esserlo).
Una diversa interpretazione della norma, fondata esclusivamente sulla entità del patrimonio del debitore in relazione al suo debito, si tradurrebbe necessariamente nella sistematica adozione della misura conservativa nei confronti dei soggetti meno abbienti, con salvezza di tutti coloro con grandi disponibilità economiche: criterio che non sembra essere conforme né alla singola norma, né ai principi del nostro ordinamento.
La censura circa l’estromissione del coamministratore dalla predisposizione del bilancio e l’illegittima convocazione dell’assemblea di s.r.l. devono essere vagliate tenendo conto dei principi che possono essere tratti dal sistema, per cui, da un lato, va evidenziato che con la riforma societaria vi è il generale principio per cui le delibere possono essere invalidate solo per difetti che incidono sostanzialmente ed effettivamente sugli interessi potenzialmente suscettibili di lesione, dall’altro lato si deve verificare il modello gestorio adottato dalla società e l’ambito specifico in cui il potere si esplica.
Nel nostro ordinamento, il cosiddetto "patto marciano", mediante il quale, in caso di inadempimento del debitore, viene stabilita la vendita forzata della cosa medesima oppure l’assegnazione di un prezzo di stima, permettendo in tal modo la soddisfazione della pretesa creditoria, non costituisce ipotesi di contrasto alla disciplina dell’art. 2744 c.c. Il creditore otterrà perciò il bene, dovendo tuttavia corrispondere al proprio debitore l’eventuale conguaglio, se vi sia differenza tra il valore del credito e quello derivante dalla vendita del bene, al fine di non procurare un sospetto vantaggio del creditore nei confronti del debitore, come sanzionato dal divieto di patto commissorio. In tal modo si ristabilisce l’equilibrio sinallagmatico tra le prestazioni e si evita che il debitore subisca una lesione dal trasferimento del bene in garanzia.
L’art. 94 t.u.f. disciplina l’istituto della immissione sul mercato (c.d. primario) di titoli di nuova emissione; la legge, intendendo tutelare i destinatari dell’offerta di investimento, impone all’emittente particolari obblighi informativi, da adempiersi tramite la pubblicazione di un atto – il prospetto – tipizzato nel contenuto e nella forma, il quale deve contenere informazioni (vere e chiare) sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sui risultati economici e sulle prospettive dell’emittente e degli eventuali garanti. Gli obblighi gravanti sull’emittente – relativi, in particolare, alla pubblicazione del prospetto – riguardano la particolare vicenda del collocamento dei nuovi titoli e sono assistiti, sempre in forza del disposto dell’art. 94 t.u.f., da una azione tipica, dotata di caratteristiche sue proprie, soprattutto per quanto riguarda il regime della prescrizione e l’onere della prova.
L’azione tipica di cui all’art. 94 t.u.f. può essere esercitata solo per la fattispecie rappresentata dal collocamento di titoli sul mercato primario; non può essere invece esercitata per fattispecie differenti, quali sono i successivi scambi di quegli stessi titoli che avvengono sul mercato c.d. secondario, ove le condizioni della compravendita non sono più nella disponibilità dell’emittente, ma degli operatori richiedenti e offerenti.
Per le sue caratteristiche e la sua funzione, il prospetto può, dunque, essere assimilato a qualunque altra comunicazione sociale e, se falso, può fondare una responsabilità extracontrattuale basata sulla norma generale di cui all’art. 2043 c.c. nel caso in cui risulti soddisfatto l’onere probatorio tipico di tale tipologia di azione. In particolare, il prospetto può venire in rilievo per i suoi effetti decettivi sulla volontà dell’investitore solo con riguardo alla sua decisione di sottoscrivere titoli, ma, per ciò che attiene al danno, rileva solo per gli effetti riflessi che può aver avuto sul mercato ove si è andato formando il prezzo di scambio dei titoli già in circolazione; ai fini del riconoscimento della responsabilità dell’emittente, pertanto, occorrere la dimostrazione dell’incidenza che, sul prezzo di mercato delle azioni scambiate sul mercato secondario, avrebbe avuto una dislocazione più corretta delle informazioni nel prospetto.
Sussiste la competenza della Sezione Specializzata in materia di imprese nel caso in cui la domanda di simulazione o nullità del contratto sia esercitata congiuntamente, per ragioni di connessione, alla domanda di responsabilità nei confronti dell’ex amministratore di società cooperativa.
Nel caso cui gli amministratori, convenuti nel giudizio di responsabilità per illecita prosecuzione dell'attività sociale nonostante la perdita del capitale sociale, oppongano rifiuto alla richiesta del ctu di acquisire la documentazione contabile mancante, tale carenza di documentazione va a discapito degli amministratori stessi. Invero, non vi è un obbligo per la società di depositare tutto quanto in suo possesso, essendo sufficiente depositare quei documenti che possono fondare una domanda di risarcimento per inadempimento del mandato; è invece interesse degli amministratori che le scritture contabili siano integralmente depositate, poiché è solo attraverso esse che possono giustificare i movimenti finanziari e patrimoniali della società e dimostrare la correttezza del loro operato.
In questa ipotesi di responsabilità, è perfettamente legittima l'applicazione del criterio della differenza fra i patrimoni netti ai fini della quantificazione del danno.
Nel caso di responsabilità dell’amministratore per omesso versamento di imposte, il danno risarcibile non coincide con le imposte non versate (che, siccome dovute, rappresentano un debito titolato, che non diventa danno solo per il fatto di essere rimasto inadempiuto) ma è pari all’importo delle sanzioni, spese esecutive ed aggi, che non sarebbero stati applicati se l’amministratore avesse ottemperato tempestivamente all’obbligo di versamento delle imposte.
Ai fini della determinazione del quorum deliberativo, si deve tenere conto anche delle partecipazioni possedute dal socio votante che versi in conflitto di interessi qualora si consenta a quest’ultimo di esprimere il proprio voto. Invero, tale situazione deve essere fatta valere in assemblea, non potendo rilevare in un successivo giudizio qualora si sia permesso al socio di votare.
La corretta qualificazione giuridica del ricorso cautelare di sospensione dell’esecuzione della delibera proposto al giudice anziché al presidente del tribunale (e contestualmente all’ instaurazione del procedimento arbitrale in adempimento alla clausola compromissoria statutaria) è di ricorso cautelare ex art. 2378 c.c. e non come generico ricorso ex art. 700.
In caso di debito solidale derivante da azione di responsabilità, il debito dell'amministratore che non abbia preso parte alla transazione deve essere ridotto per i seguenti importi: in misura pari al pagamento previsto in transazione, se uguale o superiore a quello corrispondente alla quota di corresponsabilità attribuibile al debitore che la ha sottoscritta; oppure, in misura pari alla quota di corresponsabilità del debitore che ha transatto, se il pagamento concordato è inferiore a quello ad essa corrispondente.