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Viola i diritti patrimoniali d’autore il professionista, autore dell’opera di render commissionata, che la pubblica sul proprio sito internet
In presenza di un rapporto di commissione d’opera tra le parti, ed in assenza di espresso patto contrario, il committente...

In presenza di un rapporto di commissione d’opera tra le parti, ed in assenza di espresso patto contrario, il committente è il legittimo titolare dei diritti di esclusiva sull’opera creata. Il committente acquista il diritto di sfruttamento economico dell’opera creata in modo automatico, senza bisogno che vi sia un vero e proprio atto di trasferimento scritto.

Il rendering (ossia “una procedura che permette di generare, con un apposito programma, un’immagine digitale a partire da una serie di informazioni") pur fondandosi sulla natura e sulle caratteristiche di prodotti di terzi e si dati progettuali altrui, può essere caratterizzata dall’inserimento di ulteriori elementi estetici connotati da una certa creatività ed originalità, con particolare riferimento alla scelta degli elementi di arredo, delle luci e dei colori, che contraddistinguono la rappresentazione degli interni ed  dunque in tal caso un’opera meritevole di essere protetta dalle disposizioni in materia di diritto d’autore.

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Diritti patrimoniali su di un’opera realizzata su commissione e mancato pagamento del corrispettivo da parte del committente
Spettano al committente i diritti patrimoniali su di un’opera realizzata su commissione da un lavoratore autonomo che si sia obbligato,...

Spettano al committente i diritti patrimoniali su di un’opera realizzata su commissione da un lavoratore autonomo che si sia obbligato, dietro compenso, a svolgere un’attività creativa affinché la controparte possa poi sfruttarne economicamente i risultati, mentre i relativi diritti morali spettano all’autore. Tale conclusione deriva dall’applicazione estensiva degli art. 12-bis e 12-ter LdA, espressamente riferiti al rapporto di lavoro subordinato.

I diritti patrimoniali su di un’opera dell’ingegno che spettano al committente sorgono, salvo patto contrario, direttamente in capo a quest’ultimo quale effetto naturale del rapporto di lavoro autonomo o del contratto di opera professionale, e non a seguito di un trasferimento per manifestazione di volontà delle parti contraenti.

L’inadempimento, da parte del committente, dell’obbligo di pagamento del corrispettivo pattuito con l’autore non comporta il venir meno dei diritti di sfruttamento economico dell’opera, proprio perché essi sono sorti direttamente in capo al committente con l’esecuzione del contratto e non gli sono stati ceduti dall’autore dell’opera. Tale conclusione non muterebbe neppure laddove si aderisse alla tesi minoritaria dell’acquisto a titolo derivativo del diritto da parte dal committente. Infatti, anche in questo caso il mero inadempimento dell’obbligo di pagamento del corrispettivo non determina ex lege la risoluzione del contratto e la restituzione all’autore del diritto patrimoniale di sfruttamento dell’opera.

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Mancato esercizio dei diritti di utilizzazione economica di opere musicali e irretroattività della nuova disciplina di cui all’art. 110 septies l.d.a.
Ai sensi dell’art. 110-septies l.d.a. (in attuazione dell’art. 22 Dir. (UE) 2019/790) l’autore o artista interprete o esecutore che ha...

Ai sensi dell'art. 110-septies l.d.a. (in attuazione dell'art. 22 Dir. (UE) 2019/790) l'autore o artista interprete o esecutore che ha concesso in licenza o trasferito in esclusiva i propri diritti relativi ad un’opera, ha il diritto di poter agire per la risoluzione, anche parziale, del contratto ovvero di revocare l’esclusiva del contratto, in caso di mancato sfruttamento dell’opera nel termine stabilito convenzionalmente, comunque non superiore ai termini di legge. La ratio della disciplina è quella di introdurre, a favore del cedente, uno strumento rimediale per l’ipotesi in cui le opere non siano sfruttate dal cessionario per un lasso di tempo ragionevole, così da consentirgli, dopo lo scioglimento del contratto, di rivolgersi ad altri soggetti affinché i diritti aventi ad oggetto le opere vengano effettivamente utilizzati.

Tale diritto tuttavia non spetta agli autori, artisti interpreti e esecutori in relazione ai contratti conclusi prima del 6 giugno 2021.

In difetto di una previsione contrattuale specifica, il mancato esercizio dei diritti di utilizzazione economica di opere musicali, oggetto di cessione contrattuale, non può configurare inadempimento rilevante ai fini della risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c.

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Fumus boni iuris di un provvedimento di descrizione e misure di protezione dei segreti industriali
Nell’ambito della valutazione del fumus boni iuris utile per l’emanazione di un provvedimento di descrizione, il diritto di cui deve...

Nell'ambito della valutazione del fumus boni iuris utile per l'emanazione di un provvedimento di descrizione, il diritto di cui deve riscontrarsi la verosimile fondatezza  non è tanto quello sostanziale oggetto della domanda di merito, quanto quello processuale alla acquisizione della prova richiesta. Tale "diritto alla prova", tuttavia, non può derivare sic et simpliciter dalla utilità della prova stessa in relazione alla domanda prospettata e non può prescindere dalla verosimiglianza dell'esistenza di un diritto industriale (e non di altro, come il diritto alla lealtà concorrenziale, di per sé considerato).

Ai fini della tutela dei segreti commerciali ex art. 98 c.p.i., vengono in rilievo il presupposto della segretezza delle informazioni tecniche e commerciali - che devono essere conosciute dal solo imprenditore che chiede tutela, non da altri - e quello della loro secretazione, consistente nella adozione di misure atte a impedirne la divulgazione (nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto insufficiente la dicitura “Divulgazione e riproduzione vietata senza nostra autorizzazione scritta” inserita nei cartigli apposti sui disegni tecnici della ricorrente).

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La (eventuale) natura di ricognizione di debito del verbale assembleare
Il riconoscimento di debito non ha natura negoziale, ma costituisce un atto giuridico in senso stretto di carattere non recettizio,...

Il riconoscimento di debito non ha natura negoziale, ma costituisce un atto giuridico in senso stretto di carattere non recettizio, che non richiede una specifica intenzione cognitiva, occorrendo solo che rechi, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell’esistenza del debito e riveli il carattere della volontarietà, potendosi altresì concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore.

Non ha natura ricognitiva del debito di un socio nei confronti della società, in quanto eccessivamente generica, la frase utilizzata nel verbale assembleare che non indichi né la persona del debitore, né la puntuale indicazione della posta creditoria, né la sua quantificazione, né il titolo del credito stesso. Del pari priva di rilevanza, ai fini ricognitivi del debito, è l’indicazione del debito nella proposta di concordato preventivo presentata dal liquidatore della società, ancorché poi fatta propria anche dai commissari giudiziari nella relazione ex art. 172 l. fall. Invero, anche tale ricostruzione promana dalla stessa società creditrice, senza che il socio debitore abbia espresso alcun riconoscimento dell’esistenza del debito.

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Responsabilità dell’amministratore e onere della prova nel riconoscimento del danno da ritardato pagamento
Ai fini del riconoscimento al danneggiato anche del danno provocato dal ritardato pagamento in misura pari agli interessi legali, è...

Ai fini del riconoscimento al danneggiato anche del danno provocato dal ritardato pagamento in misura pari agli interessi legali, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo, non essendo configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli interessi compensativi.

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Cessione di partecipazioni sociali e business warranties
La cessione di azioni o quote di una società ha come oggetto immediato la partecipazione sociale e solo quale oggetto...

La cessione di azioni o quote di una società ha come oggetto immediato la partecipazione sociale e solo quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che tale partecipazione rappresenta; invero la partecipazione societaria non esprime una contitolarità nella proprietà dei beni sociali o nella titolarità di ragioni di credito verso i debitori sociali, ma si estrinseca nello status di socio, ed è la quota sociale che costituisce oggetto della cessione; da ciò deriva, in linea di massima, che una diversa consistenza dei beni e dei crediti della società non incide sull’oggetto del trasferimento, costituito dalle azioni o quote, ma riguarda soltanto il valore economico di quest’ultime. Tuttavia, le maggiori passività pregresse o le minori attività scoperte dall’acquirente dopo il perfezionamento del contratto di cessione diventano rilevanti anche nell’ambito del sinallagma contrattuale laddove il cedente abbia espressamente assunto una garanzia sul valore economico della partecipazione ceduta.

Nella vendita di partecipazioni sociali, la clausola con la quale il venditore si impegna a tenere indenne il compratore dalle sopravvenienze passive nel patrimonio della società ha ad oggetto una prestazione accessoria e non rientra, quindi, nella garanzia di cui all’art. 1497 c.c., che attiene, invece, alle qualità intrinseche della cosa, esistenti al momento della conclusione del contratto. Pertanto, il diritto del compratore all’indennizzo, fondato su detta clausola, non è soggetto alla prescrizione annuale ex artt. 1495 e 1497 c.c., bensì alla prescrizione ordinaria decennale.

Nel contratto di acquisto di compartecipazioni societarie, qualora il giudice di merito abbia accertato che al negozio siano stati collegati dei patti autonomi di garanzia aventi ad oggetto le passività del patrimonio sociale, c.d. “business warranties”, che non attengono però all’oggetto immediato del negozio, consistente nell’acquisizione della partecipazione sociale, bensì al suo oggetto mediato, rappresentato dalla quota parte del patrimonio sociale che essa rappresenta, tali contratti costituiscono un’autonoma regolamentazione della garanzia e, in caso di inadempimento, deve riconoscersi all’acquirente il diritto a conseguire un indennizzo, e non la possibilità di ottenere la risoluzione del contratto di acquisto delle azioni a causa del difetto di qualità della cosa venduta, secondo la disciplina di cui agli artt. 1495 e 1497 c.c.

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Annullabilità per conflitto di interessi del contratto di cessione di quote
Il conflitto d’interessi idoneo, ex art. 1394 c.c., a produrre l’annullabilità del contratto, richiede l’accertamento dell’esistenza di un rapporto d’incompatibilità...

Il conflitto d’interessi idoneo, ex art. 1394 c.c., a produrre l’annullabilità del contratto, richiede l’accertamento dell’esistenza di un rapporto d’incompatibilità tra gli interessi del rappresentato e quelli del rappresentante, il quale, dovendo essere dimostrato non in modo astratto o ipotetico, ma con riferimento al singolo atto, è ravvisabile esclusivamente rispetto al contratto le cui caratteristiche consentano l’utile di un soggetto mediante il sacrificio dell’altro. È da escludere, pertanto, una condotta abusiva del rappresentante e un pregiudizio del rappresentato quando il contenuto del negozio sia stato da quest’ultimo predeterminato.

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Sul periculum in mora per il sequestro conservativo
Con riferimento al periculum in mora per il sequestro conservativo, è noto che esso può essere individuato, anche alternativamente, sul...

Con riferimento al periculum in mora per il sequestro conservativo, è noto che esso può essere individuato, anche alternativamente, sul piano soggettivo o su quello oggettivo. La stessa distinzione del pericolo oggettivo da quello soggettivo impone di escludere, dalla nozione del primo, qualsiasi riferimento a condotte di volontaria dispersione di beni da parte del debitore: le quali, proprio perché tali, possono semmai integrare la seconda fattispecie, ma non concorrono in alcun modo a delineare un rischio oggettivo.

La mera entità del patrimonio, nel suo aspetto statico, non è indicativa di per sé del rischio di perdere la garanzia: la locuzione utilizzata dall’art. 671 c.p.c. sottolinea piuttosto l’aspetto dinamico costituito dalla concreta probabilità di una sua imminente diminuzione, volendo la norma evitare che la garanzia rappresentata dal patrimonio – quella che il debitore è in grado di offrire – si riduca.

Nessuna norma può assicurare la capacità economica del debitore di adempiere alle sue obbligazioni, mentre è possibile evitare (ed è ciò a cui il sequestro conservativo mira) che la misura entro cui l’adempimento è concretamente possibile si assottigli. Il periculum di cui parla l’art. 671 c.p.c., dunque, non è che il debitore non sia in grado di pagare: è che la sua capacità di farlo diminuisca, per atti volontari di dispersione (periculum soggettivo) o per atti o fatti di terzi, indipendenti dalla volontà del debitore (periculum oggettivo: ravvisabile, per esempio, laddove il patrimonio dello stesso debitore risulti già aggredito da altri creditori, o in procinto di esserlo).

Una diversa interpretazione della norma, fondata esclusivamente sulla entità del patrimonio del debitore in relazione al suo debito, si tradurrebbe necessariamente nella sistematica adozione della misura conservativa nei confronti dei soggetti meno abbienti, con salvezza di tutti coloro con grandi disponibilità economiche: criterio che non sembra essere conforme né alla singola norma, né ai principi del nostro ordinamento.

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Modello di amministrazione disgiuntiva di srl e convocazione dell’assemblea di bilancio
La censura circa l’estromissione del coamministratore dalla predisposizione del bilancio e l’illegittima convocazione dell’assemblea di s.r.l. devono essere vagliate tenendo...

La censura circa l’estromissione del coamministratore dalla predisposizione del bilancio e l’illegittima convocazione dell’assemblea di s.r.l. devono essere vagliate tenendo conto dei principi che possono essere tratti dal sistema, per cui, da un lato, va evidenziato che con la riforma societaria vi è il generale principio per cui le delibere possono essere invalidate solo per difetti che incidono sostanzialmente ed effettivamente sugli interessi potenzialmente suscettibili di lesione, dall’altro lato si deve verificare il modello gestorio adottato dalla società e l’ambito specifico in cui il potere si esplica.

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Validità del patto marciano
Nel nostro ordinamento, il cosiddetto “patto marciano”, mediante il quale, in caso di inadempimento del debitore, viene stabilita la vendita...

Nel nostro ordinamento, il cosiddetto "patto marciano", mediante il quale, in caso di inadempimento del debitore, viene stabilita la vendita forzata della cosa medesima oppure l’assegnazione di un prezzo di stima, permettendo in tal modo la soddisfazione della pretesa creditoria, non costituisce ipotesi di contrasto alla disciplina dell’art. 2744 c.c. Il creditore otterrà perciò il bene, dovendo tuttavia corrispondere al proprio debitore l’eventuale conguaglio, se vi sia differenza tra il valore del credito e quello derivante dalla vendita del bene, al fine di non procurare un sospetto vantaggio del creditore nei confronti del debitore, come sanzionato dal divieto di patto commissorio. In tal modo si ristabilisce l’equilibrio sinallagmatico tra le prestazioni e si evita che il debitore subisca una lesione dal trasferimento del bene in garanzia.

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