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Curatore di un’opera e opere derivate
Ai sensi dell’art. 4 l.d.a. ricevono tutela autorale in forma autonoma rispetto all’opera originaria, ancorché senza pregiudizio dei diritti esistenti...

Ai sensi dell’art. 4 l.d.a. ricevono tutela autorale in forma autonoma rispetto all’opera originaria, ancorché senza pregiudizio dei diritti esistenti sulla stessa, anche le elaborazioni di carattere creativo dell’opera stessa, tra cui sono ricomprese espressamente le traduzioni in altra lingua.

Ai sensi dell’art. 7 l.d.a. è considerato autore delle elaborazioni l’elaboratore, nei limiti del suo lavoro.

L’attività tipica del curatore di un’opera si sostanzia in un apporto ulteriore e diverso da quello del traduttore; dunque, il curatore è titolare di diritti d’autore solo se la manifestazione esteriore della sua attività si sostanzia, a sua volta, in un’opera dell’ingegno, suscettibile di tutela, differente e ulteriore rispetto non solo all’opera originaria, ma anche all’opera derivata, realizzata dal traduttore.

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La titolarità dei diritti sul software realizzato in esecuzione di un contratto d’opera
Il disposto dell’art. 64-bis l.d.a., nel descrivere dettagliatamente il contenuto del diritto relativo all’opera “programma per elaboratore”, coperto dalla tutela...

Il disposto dell’art. 64-bis l.d.a., nel descrivere dettagliatamente il contenuto del diritto relativo all’opera “programma per elaboratore”, coperto dalla tutela autoriale, omette di specificare se le singole facoltà, ivi ricomprese, debbano ascriversi al diritto d’autore nella sua componente morale, incedibile e spettante al solo autore materiale ed ai relativi eredi, ovvero nella sua componente economica, liberamente cedibile, anche con atto inter vivos, a titolo oneroso.

Pur essendo pacifico l’acquisto del diritto di utilizzazione economica del programma (ai sensi dell’art. 12-bis l.d.a., da ritenersi estensibile alle opere realizzate in adempimento di obblighi di prestazioni di lavoro autonomo) da parte del committente, a seguito dell’esecuzione di un contratto d’opera inter partes, rimane ferma la titolarità del diritto morale d’autore in capo al prestatore d’opera, che materialmente ha realizzato il programma, nonostante la cessione dei diritti di sfruttamento economico: prerogativa da ritenersi naturaliter comprensiva del diritto a non vedere modificata la propria opera da parte di terzi, come evincibile dal disposto dell’art. 20 l.d.a.

Il predetto diritto morale insorge contro qualsiasi modificazione dell’opera e sussiste, in capo al relativo autore, se e nella misura in cui detta modificazione risulti anche soltanto potenzialmente foriera di un pregiudizio al suo onore e alla sua reputazione; in tal caso soltanto l’eventuale acquiescenza, tacitamente prestata, con una condotta inerte da parte del programmatore, potrebbe fare ritenere quest’ultimo decaduto dalla possibilità di opporsi giudizialmente ad un’eventuale modificazione invito domino.

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Il diritto d’autore su un software: oggetto di tutela e plagio
Non può valutarsi alla stregua di opera, suscettibile di tutela del diritto d’autore, un metodo di lavoro, di studio e...

Non può valutarsi alla stregua di opera, suscettibile di tutela del diritto d’autore, un metodo di lavoro, di studio e di applicazione delle conoscenze teoriche alla risoluzione di problemi pratici, mediante un approccio sistemico e coordinato tra varie discipline, giacché un metodo, lungi dal potersi di per sé definire un’opera, in quanto non qualificabile come una compiuta espressione della personalità di un determinato autore, rappresenta, semmai, un’idea da trasfondere e concretizzare in un’opera dotata di compiutezza espressiva. Né, del pari, può costituire oggetto della tutela autoriale l’idea/progetto di coordinare in un unico pool il lavoro di più soggetti su materie diverse, ma tra sé interagenti, neppure ove intesa come un mero concept, ossia come una presentazione esterna di un’idea da sviluppare.

Potrebbero, invece, profilarsi, in via astratta, un diritto morale o un diritto patrimoniale d’autore sul software, che tali principi e tali idee incorpora, o su quelli posti alla base del suo funzionamento, risultando, in effetti, i “programmi per elaboratore” (categoria di beni cui il software appartiene) tra gli oggetti della tutela di cui alla normativa autoriale elencati all’art. 1, L. n. 633/41, ove connotati dai caratteri della creatività e dell’originalità.

Ad ogni modo non potrà configurarsi una condotta di plagio del suddetto software senza una riproduzione ed una messa a disposizione del pubblico del relativo codice sorgente, ossia senza alcuna specifica descrizione nel dettaglio delle relative componenti e delle relative modalità di funzionamento del software stesso. In altri termini siffatta condotta potrebbe essere integrata qualora si sia verificata la riproduzione e la vendita, da parte del convenuto, di un software identico a quello in questione, ma non anche nell’ipotesi di un libro che riporti la sequenza dei codici alfanumerici del software, potendosi, semmai, in tale caso, configurare una corresponsabilità dell’autore dell’opera libraria, con il convenuto, a titolo di concorso compiuto con la rivelazione dei codici sorgente, se impiegati da terzi soggetti per la realizzazione di un altro software.

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L’uso di un marchio altrui all’interno di forme promo-pubblicitarie
In una causa avente ad oggetto l’uso non autorizzato di un marchio, da parte di una società non facente più...

In una causa avente ad oggetto l’uso non autorizzato di un marchio, da parte di una società non facente più parte dei membri ufficiali di una rete di licenziatari, costituita ed organizzata per la vendita di prodotti recanti il marchio in questione e la relativa assistenza, all’interno di forme promo-pubblicitarie (quali insegne pubblicitarie, timbri, documentazione fornita alla clientela, cartelli stradali direzionali, siti Internet, social e/o in qualunque altro modo effettuate) non integra un utilizzo indebito del suddetto marchio, come segno distintivo, ma costituisce, invece, un’indicazione descrittiva dei servizi offerti da quell’impresa.

[nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto lecito che il convenuto si presentasse come Porsche Personal Advisor, o come una officina specializzata nella assistenza a veicoli Porsche, segnalando la propria presenza con cartelli stradali non occorrendo l’autorizzazione di PORSCHE o della Casa tedesca per svolgere quell’attività, essendo ben possibile una descrizione dei servizi offerti, tra i quali l’esecuzione di interventi di manutenzione su quei veicoli]

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Principi in tema di promessa di pagamento, interpretazione della domanda e assorbimento
La promessa, integrando la fattispecie disciplinata dall’art. 1988 CC, determina l’onere del promittente di dimostrare l’insussistenza di un rapporto sostanziale...

La promessa, integrando la fattispecie disciplinata dall’art. 1988 CC, determina l’onere del promittente di dimostrare l’insussistenza di un rapporto sostanziale da cui scaturirebbe l’obbligazione, oppure di dimostrare l’avvenuto adempimento o altro fatto estintivo della stessa.
In tema di interpretazione delle domande giudiziali, il giudice non è condizionato dalle parole utilizzate dalla parte e deve tener conto dell'intero contesto dell'atto, senza alterarne il senso letterale ma, allo stesso tempo, valutandone la formulazione testuale e il contenuto sostanziale in relazione all'effettiva finalità che la parte intende perseguire.
La figura del cd. assorbimento ricorre, in senso proprio, quando la decisione sulla domanda assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, la quale, con la pronuncia sulla domanda assorbente – rispetto alla quale la questione assorbita si pone in rapporto di esclusione -, ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno. E', invece, configurabile l'assorbimento in senso improprio quando la decisione cd. assorbente comporta una pronuncia, sulla quale si forma il giudicato, anche sulla questione assorbita, in quanto ad essa legata da un rapporto di implicazione. L’assorbimento, avendo come effetto il venir meno di una ragione di contesa, determina la valutazione della cd. soccombenza virtuale che è statuizione meramente processuale inidonea ad arrecare pregiudizio alle parti coinvolte ed a costituire giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi l'efficacia di tale giudicato al solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio.

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Improcedibilità dell’azione ex art. 2497 c.c. contro la controllante in liquidazione giudiziale
Dopo l’apertura della liquidazione giudiziale della società [controllante] convenuta, la domanda di risarcimento dei danni ex art. 2497 c.c. [proposta...

Dopo l’apertura della liquidazione giudiziale della società [controllante] convenuta, la domanda di risarcimento dei danni ex art. 2497 c.c. [proposta dalla curatela della società controllata] va fatta valere in sede concorsuale, con l’insinuazione al passivo, perché costituisce una pretesa economica nei confronti della procedura; l’azione riassunta in sede ordinaria nei confronti della curatela è improcedibile ai sensi dell’art. 151 CCII.

La prosecuzione delle cause dopo l’apertura della liquidazione giudiziale, prevista dall’art. 143 CCII, è ammissibile anche quando la procedura riguarda il convenuto, purché l’oggetto del giudizio non involga l’accertamento di un diritto da cui discende una pretesa economica a carico della massa. In quest’ultimo caso prevale l’art. 151 CCII, per il quale ogni credito e ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, va accertato secondo le norme del procedimento di accertamento del passivo.

L’art. 151 CCII ha portata generale e si applica anche oltre i casi in cui, per la preesistenza di un titolo non più discutibile, è possibile l’accertamento sommario tipico della fase di ammissione o esclusione dallo stato passivo, perché la norma rinvia a tutte le forme di accertamento stabilite dal capo III del titolo V del codice, compresa quella che segue all’eventuale opposizione allo stato passivo, che dà origine a un procedimento contenzioso a cognizione piena.

Il discrimine tra l’accertamento eseguibile dal giudice ordinario e quello riservato alla sede concorsuale è dato dal collegamento funzionale indefettibile dell’accertamento a una pretesa economica avanzata contro la massa, utilmente tutelabile soltanto mediante una pronuncia di condanna, e prescinde dalla distinzione tra domande (e pronunce) di accertamento o di condanna.

Resta di competenza del giudice ordinario, anche dopo l’apertura della liquidazione giudiziale, la domanda di accertamento o costitutiva proposta come domanda separata, rispetto alla quale l’attore vanta un interesse autonomo. È invece attratta nella sede concorsuale la domanda di accertamento [della responsabilità del convenuto] che costituisce il presupposto necessario della domanda di condanna al risarcimento, perché una pronuncia meramente accertativa resa in sede ordinaria non soddisferebbe alcun interesse dell’attore, neppure in caso di ritorno in bonis della società convenuta, e l’unico effetto di giudicato può derivare dall’accertamento compiuto nell’opposizione allo stato passivo.

Quando il credito [risarcitorio] è già stato insinuato nel passivo della liquidazione giudiziale del convenuto, la prosecuzione del relativo accertamento anche in sede ordinaria costituisce un inammissibile bis in idem, precluso dall’art. 151 CCII.

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Nullità del brevetto tra mutatio ed emendatio libelli
La modifica della domanda, nei termini più rispondenti agli interessi della parte rispetto alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, potrebbe...

La modifica della domanda, nei termini più rispondenti agli interessi della parte rispetto alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, potrebbe essere ammessa se la domanda modificata è implicitamente contenuta nella originaria o a questa connessa per alternatività (Cass. SU. 12310/2015; Cass. SU. 22404/2018). Tuttavia, restando il disposto dell’art. 183 CPC e dovendo in ogni caso garantire non soltanto ad una parte di perseguire al meglio i suoi interessi, ma anche all’altra parte di difendersi ugualmente al meglio, la domanda modificata deve sempre scaturire dai medesimi fatti allegati in giudizio con la domanda originaria, talché la sentenza chiesta dopo la modifica rappresenti la migliore e più completa risposta giudiziale alla vicenda socio-economica di fondo.

La sola, sostanziale coincidenza di due prodotti, nella loro composizione chimica, non è sufficiente ad affermare la nullità del brevetto di uno, poiché, non essendo l’altro tutelato da registrazione brevettuale, occorrerebbe l’ulteriore dimostrazione della sua predivulgazione.

La divulgazione di un prodotto implica che esso sia ben definito e individuato; correlativamente, è escluso che possa essere divulgato qualcosa che non è ancora stato compiutamente inventato, ossia tradotto da uno stadio di ideazione o progetto ad un risultato finale replicabile.

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Svalutazione dei crediti verso consumatori e accertamento della perdita del capitale nell’azione di responsabilità
La svalutazione dei crediti è dovuta quando diviene probabile che essi non saranno soddisfatti, in tutto o in parte, e...

La svalutazione dei crediti è dovuta quando diviene probabile che essi non saranno soddisfatti, in tutto o in parte, e il solo decorso del tempo non la impone automaticamente. Nei rapporti tra imprese tale momento è normalmente individuato nel decorso di un anno dall’insorgenza del credito, perché i pagamenti sono di regola eseguiti alle scadenze pattuite; nei confronti di una clientela composta da consumatori persone fisiche [non esposti a procedure concorsuali], il trascorrere del tempo è invece poco significativo, e un fondo svalutazione va accantonato solo se e nella misura in cui la perdita di crediti per prescrizione abbia raggiunto un livello significativo, rivelando un’incapacità endemica della società di realizzarli.

Il fondo destinato a coprire le prevedibili perdite future per prescrizione può essere quantificato applicando, anno per anno, all’ammontare dei crediti esistenti nell’esercizio la percentuale di estinzione per prescrizione dei crediti sorti dieci anni prima, in aggiunta allo storno dall’attivo dei crediti già prescritti.

All’amministratore cessato dalla carica è imputabile soltanto la prosecuzione dell’attività in assenza di capitale avvenuta durante la sua gestione; ai fini dell’accertamento della perdita del capitale rileva pertanto la sola prescrizione dei crediti maturata finché egli è rimasto in carica. Per la stessa ragione l’amministratore cessato risponde soltanto delle dismissioni di beni sociali anteriori alla sostituzione dell’organo gestorio.

L’incremento del deficit patrimoniale è risarcibile come danno soltanto se conseguente alla violazione dell’obbligo di cessare l’attività d’impresa tipica e di sostituirla con una gestione meramente conservativa del patrimonio.

Le somme erogate o lasciate agli agenti in eccedenza rispetto al dovuto, con funzione di provvista da spendere in compensazione di crediti degli agenti, costituiscono crediti effettivi della società, correttamente iscritti in bilancio come tali, finché non siano rinunciati o estinti per prescrizione.

Il fondo rischi per una pretesa tributaria va appostato quando il debito appare probabile. L’amministratore può ritenere più probabile l’insussistenza del debito quando la società sia risultata vittoriosa nei gradi di merito, mentre per il principio di prudenza il fondo va rilevato nel periodo compreso tra la notifica dell’accertamento e la sentenza di primo grado; l’entità della pretesa è irrilevante ai fini della probabilità della sua fondatezza.

I debiti iscritti in bilancio e poi esclusi dallo stato passivo per ragioni legate al regime probatorio della concorsualità [inopponibilità alla procedura di atti interruttivi privi di data certa] vanno considerati in ottica ex ante ai fini della ricostruzione dell’evoluzione patrimoniale della società e delle condotte dovute dall’amministratore, mentre la loro esclusione rileva ex post nella quantificazione del danno.

La cessione di una partecipazione al valore nominale, a fronte di una partecipata in perdita sistematica e con capitale versato solo in parte, rientra nella regola dell’insindacabilità delle scelte di impresa quando la differenza rispetto al valore stimato non la renda manifestamente irragionevole e manchi la prova della possibilità di reperire sul mercato un acquirente disposto a pagare un prezzo maggiore.

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Responsabilità degli amministratori: sul criterio del saldo fallimentare
Il saldo fallimentare è previsto dall’ordinamento solo come criterio (peraltro, del tutto residuale) di determinazione del danno prodotto da uno...

Il saldo fallimentare è previsto dall’ordinamento solo come criterio (peraltro, del tutto residuale) di determinazione del danno prodotto da uno specifico illecito, che è quello di aver proseguito l’attività di impresa in assenza di capitale: non quantifica, invece, un obbligo risarcitorio (o, forse, sanzionatorio) per aver tenuto una serie di condotte illecite, indipendentemente da una analisi puntuale del rapporto di causa-effetto tra ciascuna condotta e danno. Non è perciò possibile condannare l’AU a risarcire un ipotetico danno fatto pari al saldo fallimentare, per esempio, per aver agito in conflitto di interessi (che non è un danno di per sé, ma impone di verificare se e in che misura lo abbia provocato), per aver omesso di pagare le imposte (ove il danno consiste nelle sole sanzioni applicate, non nei tributi comunque dovuti), o per aver compiuto atti distrattivi (nel qual caso il danno è pari al valore sottratto, non ad altro).

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Giudizio sulla descrizione e valutazione della verosimiglianza nel merito della pretesa
Benché, rispetto a una domanda cautelare di descrizione, il giudizio debba in primis incentrarsi sull’esistenza di un diritto alla prova,...

Benché, rispetto a una domanda cautelare di descrizione, il giudizio debba in primis incentrarsi sull’esistenza di un diritto alla prova, questo non può valutarsi in termini avulsi dal diritto che si intende provare, ossia da una valutazione di verosimiglianza nel merito della pretesa avanzata.

Non può essere sufficiente preannunciare un’azione di tutela industriale per ottenere la misura, particolarmente invasiva nella sfera privata della controparte, dovendosi valutare se quella azione si presenti come fondata su seri elementi; diversamente opinando, si arriverebbe a consentire anche un paradossale rovesciamento del rapporto tra prova e azione di merito: anziché essere quella strumentale a questa, la mera prospettazione di un diritto industriale potrebbe essere sufficiente ad acquisire informazioni presso la concorrente, benché la domanda di merito si presenti molto probabilmente infondata, ancorché non palesemente abusiva.

La conferma in contraddittorio della descrizione non può dipendere dalla considerazione dei relativi risultati, ma soltanto dall’accertata sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora come emergenti dalle argomentazioni e dalle produzioni delle parti negli atti introduttivo e di costituzione.

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Diritto di informazione ed esercizio del potere di controllo analogo del socio Ente Locale
Il potere di controllo analogo sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative [esercitabile dagli Enti Locali ex art. 2 D.lgs....

Il potere di controllo analogo sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative [esercitabile dagli Enti Locali ex art. 2 D.lgs. 175/2016 (cd Legge Madia)] sussiste se e nella misura in cui è riconosciuto e conformato dalla legge, da statuti o da patti parasociali, con le modalità previste da queste stesse fonti normative. Il diritto di accesso ai documenti è da mettere in relazione diretta non all'esercizio del controllo analogo, bensì al distinto diritto di informazione, il quale è sì riconosciuto in funzione del controllo analogo, ma ha un ambito più esteso. Infatti, da un punto di vista logico, l'informazione deve consentire anche di discernere quali atti attengono a scelte strategiche o a decisioni significative e quali atti non hanno attinenza a esse, il che implica la conoscenza degli uni e degli altri.

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Azione di responsabilità verso amministratori di società immobiliare
L’azione di responsabilità promossa contro amministratori ha ad oggetto i fatti di mala gestio addebitabili a questi ultimi che abbiano...

L'azione di responsabilità promossa contro amministratori ha ad oggetto i fatti di mala gestio addebitabili a questi ultimi che abbiano causato un danno alla società.

Nello specifico caso di amministratori di società immobiliare il danno alla società - fonte di responsabilità - può derivare:

a) dalla drastica ed immotivata decisione di riduzione di canoni di locazione su contratti di locazione già stipulati dalla società per immobili in titolarità di quest'ultima;

b) dal pagamento di spese non inerenti la società, soprattutto qualora tale pagamento sia a beneficio di altri soggetti riconducibili agli amministratori e, pertanto, effettuato in situazione di conflitto di interessi;

c) dalla mancata azione per richiedere a conduttori di immobili della società - relativamente a contratti di locazione cessati ma con immobili ancora in disponibilità dei conduttori - la corresponsione delle indennità di occupazione maturate, così come per la mancata applicazione dell'adeguamento ISTAT sui canoni precedentemente riscossi, se contrattualmente previsto;

d) dalla mancata messa a reddito di immobili della società, laddove sia provato che gli amministratori sono responsabili per ingiustificata inerzia protratta nel tempo.

Un interesse potenzialmente in conflitto di interesse non è soltanto, nè necessariamente, quello personale dell'amministratore, potendo esserlo anche con riferimento ad un terzo con il quale l'amministratore abbia particolari rapporti.

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