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Procedimento ex art. 2409 c.c. e gravi irregolarità nella gestione della controllata
Nel procedimento ex art. 2409 c.c., il fondato sospetto di gravi irregolarità gestorie deve riguardare condotte attuali e potenzialmente dannose...

Nel procedimento ex art. 2409 c.c., il fondato sospetto di gravi irregolarità gestorie deve riguardare condotte attuali e potenzialmente dannose per il patrimonio sociale, non essendo sufficiente l’allegazione di singoli atti illegittimi o di condotte lesive di prerogative individuali del socio, ove non emerga un pregiudizio attuale o potenziale per la società, i suoi interessi o la sua integrità patrimoniale.
Il socio della società controllante non è legittimato, ai sensi dell’art. 2409 c.c., a dolersi di irregolarità gestorie poste in essere dall’amministratore della società controllata, né a chiedere misure direttamente incidenti sull’organizzazione di quest’ultima, salvo che siano dedotte condotte dell’organo amministrativo della controllante nell’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento, potenzialmente dannose per il patrimonio della controllante.

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Garanzia patrimoniale generica del creditore tra simulazione e revocatoria ordinaria
Ad integrare gli estremi della simulazione di un negozio non è sufficiente la prova che, attraverso l’alienazione di un bene,...

Ad integrare gli estremi della simulazione di un negozio non è sufficiente la prova che, attraverso l’alienazione di un bene, il debitore abbia inteso sottrarlo alla garanzia generica dei creditori, ma è necessario provare specificamente che tale alienazione sia stata soltanto apparente, nel senso che né l’alienante abbia inteso dismettere la titolarità del diritto, né l’altra parte abbia inteso acquisirla; prova che può essere fornita dal terzo anche per mezzo di presunzioni semplici, purché fondate su elementi gravi, precisi e concordati, ai sensi dell’art. 2729 c.c.

In tema di azione revocatoria ordinaria, l’eventus damni non richiede la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, essendo sufficiente il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, anche attraverso una modificazione qualitativa del patrimonio; in tale prospettiva, la dismissione di tutte le partecipazioni di una società in bonis e attiva sul mercato, ove avvenga ad un prezzo chiaramente inferiore al loro reale valore, ha natura depauperativa e integra un pregiudizio economico in termini di perdita della garanzia patrimoniale del creditore.

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Azione di responsabilità per compensi eccedenti quelli autorizzati dall’assemblea.
In caso di azione di responsabilità nei confronti dell’organo gestorio fondata sull’aver percepito compensi superiori rispetto al deliberato assembleare, l’attore...

In caso di azione di responsabilità nei confronti dell'organo gestorio fondata sull'aver percepito compensi superiori rispetto al deliberato assembleare, l'attore non deve limitarsi ad un addebito solo generico, incompleto e tale da non consentire di riscontrare una responsabilità del convenuto.

Laddove i verbali assembleari diano indicazioni del compenso base, mentre è incontestato che fosse autorizzata anche una parte variabile coperta con l’attribuzione di share options a fronte di delibera del CdA, l'attore è tenuto ad allegare e provare la misura dei compensi complessivi autorizzati anno per anno e quelli effettivamente incassati dall'amministratore al fine di ritenere fondata l'azione di responsabilità.

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Sequestro conservativo e periculum in mora tra elementi oggettivi e soggettivi
Ai fini del sequestro conservativo, il periculum in mora richiede il reale pericolo di dispersione della garanzia del credito, da...

Ai fini del sequestro conservativo, il periculum in mora richiede il reale pericolo di dispersione della garanzia del credito, da intendersi in senso oggettivo e concreto, e non ancorato al mero apprezzamento soggettivo, astratto e personale del creditore. Il pregiudizio può desumersi, in via alternativa e non necessariamente coesistente, sia da elementi oggettivi (avvenimenti che incidono sulla composizione del patrimonio, quali l’iscrizione di ipoteca giudiziale), sia da elementi soggettivi (desumibili dal comportamento del debitore, tenuto prima o durante il processo, tale da lasciar presumere che egli, al fine di sottrarsi all’adempimento, ponga in essere atti dispositivi idonei a provocare il deprezzamento del patrimonio, sottraendolo all’esecuzione forzata, così da ingenerare nel creditore il ragionevole dubbio che la pretesa non verrà soddisfatta).

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Limiti al diritto del socio non amministratore di accesso alla documentazione ai fini dell’approvazione del bilancio
Se è vero che il socio non amministratore ha diritto di accesso alla documentazione sociale, è pur vero che ai...

Se è vero che il socio non amministratore ha diritto di accesso alla documentazione sociale, è pur vero che ai fini della manifestazione del voto consapevole e informato in sede di approvazione del bilancio, non tutti i documenti sociali assumono rilevanza e che defatiganti richieste di accesso non possono valere a paralizzare l’attività sociale.

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Rendiconto di s.a.s. in contabilità semplificata: obbligo di stato patrimoniale ex art. 2320 c.c.
Costituisce ius receptum il fatto che la deliberazione di assemblea societaria di s.a.s., con la quale venga approvato il bilancio...

Costituisce ius receptum il fatto che la deliberazione di assemblea societaria di s.a.s., con la quale venga approvato il bilancio in maniera difforme dal disposto di cui all’art. 2320, comma 3, c.c., sia da ritenersi nulla per contrasto con norma imperative (nella specie, art. 2379 c.c.), poste a tutela di interessi che trascendono il perimetro della compagine sociale e riguardano anche terzi, anch’essi destinatari delle informazioni sulla situazione patrimoniale della società.

L’invalidità della delibera di accantonamento degli utili ricorre solo nelle ipotesi in cui questa implichi, per la rilevanza degli importi e l’assenza di ogni motivazione in ordine alle ragioni della scelta, un intento vessatorio nei confronti del socio di minoranza.

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Scioglimento di s.r.l. per dissidio tra soci: nomina e poteri del liquidatore giudiziale
La nomina del liquidatore da parte del Tribunale non dà luogo ad alcuna procedura di liquidazione giudiziale, trattandosi di un...

La nomina del liquidatore da parte del Tribunale non dà luogo ad alcuna procedura di liquidazione giudiziale, trattandosi di un mero intervento sostitutivo rispetto alla inconcludenza dell’assemblea, i cui poteri, una volta superato lo stallo, permangono quelli ordinari, con la conseguenza che l’assemblea, con le maggioranze previste per i vari casi, dovrà stabilire il compenso del liquidatore, potrà procedere alla revoca del liquidatore e alla sua sostituzione nonché alla modifica dei poteri attribuiti al liquidatore dal Tribunale.

La nomina di un liquidatore giudiziale presuppone l’esistenza di fondi sufficienti a garantire il pagamento di un suo compenso (che dovrà essere concordato con la società o, in difetto, determinato dal giudice) e delle spese di liquidazione; pertanto, laddove il liquidatore nominato non reperisse fondi sufficienti da destinare al compenso e alle spese, e per questo motivo ritenesse di non accettare l’incarico, il Tribunale non procederà alla nomina di altri liquidatori: la società resterà rappresentata dall’attuale organo amministrativo in regime di prorogatio ai sensi dell’art. 2487 bis, comma III, c.c. e, in ipotesi di perdurante impossibilità di funzionamento, potrà essere cancellata d’ufficio dal Registro delle Imprese se, per tre anni consecutivi dalla registrazione della messa in liquidazione, non saranno stati presentati bilanci di liquidazione (art. 2490 c.c.).

Quanto ai poteri conferiti al liquidatore, si tratta dei “poteri di legge”, vale a dire ex art. 2489 c.c. primo comma “il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società”, in particolare attraverso la realizzazione delle attività, il pagamento dei debiti sociali, la presentazione, ricorrendone i presupposti, di istanza per la liquidazione giudiziale, escludendosi qualsiasi successiva “autorizzazione” da parte del Tribunale al compimento di singoli atti già contemplati per legge nel mandato.

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Attività in concorrenza del socio: efficacia degli impegni assunti coi patti parasociali e illecito concorrenziale extracontrattuale del socio infedele
Come si evince dall’art. 2272 c.c. per le società di persone e dall’art. 2484 c.c. per le società di capitali,...

Come si evince dall'art. 2272 c.c. per le società di persone e dall'art. 2484 c.c. per le società di capitali, lo scioglimento della compagine sociale al verificarsi di determinati eventi comporta unicamente un mutamento dei fini sociali e la nomina del liquidatore, senza che la messa in liquidazione determini la sostituzione di un soggetto di diritto a un altro, così come dimostrato altresì, per le società di capitali, dall'art. 2487-bis, comma 2, c.c., che impone unicamente l'aggiunta della locuzione "in liquidazione" alla denominazione sociale, ai soli fini di informazione e non decettività a tutela dei terzi

L’accordo con cui i due soci di una società che eserciti attività di prestazione di servizi (nella specie, centro elaborazione dati) si ripartiscano, in via esclusiva, i rispettivi ambiti lavorativi, deve essere interpretato non già come un accordo di non concorrenza pattuito a favore della società, ma come un accordo di non reciproca interferenza nei rispettivi settori di pertinenza. In caso di inadempimento a tale accordo, la società non può agire per il risarcimento del danno, in quanto – con riferimento al danno patito dal socio – la società è priva di legitimatio ad causam (con conseguente inammissibilità della domanda) e – con riferimento al danno asseritamente patito dalla società – la società risulta terza rispetto all’accordo ai sensi dell’art. 1372 c.c., dovendosi escludere, nel caso di specie, la natura di pattuizione a favore di terzo.

L’impegno assunto da un socio nel patto parasociale di attivarsi per la conservazione e la fidelizzazione della clientela della società può essere qualificato come impegno contratto anche nell’interesse della società, secondo lo schema del contratto a favore del terzo. In caso di inadempimento, la società può agire nei confronti del socio, deducendo l’inadempimento del socio e la sussistenza di un danno eziologicamente conseguente all’inadempimento, secondo le ordinarie regole in materia di onere della prova in materia contrattuale. La prova del nesso causale, tuttavia, non è in re ipsa e non può ritenersi fornita dimostrando semplicemente un calo numerico della clientela.

L’attività di elaborazione dati non va annoverata tra le attività professionali, ma tra quelle di impresa soggette alla disciplina dell’illecito concorrenziale ex art. 2598 c.c.

Il socio di una società di capitali che svolga, per il tramite di altra società, attività concorrenziale illecita ex art. 2598 c.c. ai danni della società, risponde del risarcimento del danno, sia quale terzo interposto nell’illecito dell’impresa concorrente, sia in qualità di “socio infedele”. Infatti, pur, non esistendo nell’ordinamento, per i soci di società di capitali, un divieto generale di svolgere attività in proprio in concorrenza con la compagine di appartenenza analogo a quello previsto per le società di persone (cfr. art. 2301 c.c. per le Snc), nondimeno, il socio ben potrà essere chiamato a risarcire i danni cagionati alla società dallo svolgimento di attività concorrenziali nell’ipotesi (fonte di responsabilità contrattuale) di avvenuta violazione di un patto di non concorrenza assunto direttamente nei confronti della società, oppure, in assenza di patto, di avvenuta integrazione di un illecito anticoncorrenziale (fonte, invece, di responsabilità extracontrattuale).

L’illecito di cui all’art. 2598 c.c. integra una species del genus costituito dalla violazione del divieto neminem laedere, conseguentemente incombe sulla parte attrice l’onere della prova di tutti gli elementi costitutivi oggettivi della fattispecie; in particolare: (i) della condotta costituita del ricorso a mezzi non conformi a correttezza professionale, (ii) dell’evento dannoso, costituito dall’appropriazione del risultato di mercato, (iii) delle conseguenze patrimoniali e non patrimoniali pregiudizievoli di tale evento; laddove, invece, in deroga alla regola generale, l’elemento soggettivo del dolo o della colpa si presume, ferma a carico del danneggiante la possibilità di prova liberatoria contraria (art. 2600, comma 3 c.c.).

Il pur legittimo conseguimento del possesso di determinate informazioni da parte del socio, o del lavoratore dipendente, non vale di per sé a escludere la configurabilità di un uso anticoncorrenziale delle stesse, qualora esse presentino il carattere di informazioni riservate e siano impiegate in spregio al parametro della correttezza professionale.

L’archivio contenente i dati relativi ai clienti presenta i connotati di un’informazione che, quantunque condivisa tra i soggetti addetti all’impresa, deve ritenersi riservata, siccome consistente in un complesso organizzato e strutturato di dati cognitivi, benché non comprovatamente oggetto di misure di secretazione ai sensi dell’art. 98 CPI, comunque esorbitanti la capacità mnemonica e l'esperienza del singolo normale individuo e configuranti una banca dati idonea ad arricchire la conoscenza del concorrente e a fornire a quest’ultimo un vantaggio competitivo trascendente la capacità e le esperienze del singolo socio.

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L’applicazione del criterio del deficit fallimentare in caso di omessa tenuta delle scritture contabili
In tema di responsabilità degli organi sociali, l’amministratore che omette la regolare tenuta delle scritture contabili e non conserva la...

In tema di responsabilità degli organi sociali, l'amministratore che omette la regolare tenuta delle scritture contabili e non conserva la documentazione societaria risponde dei danni cagionati al patrimonio sociale e ai creditori, non potendo invocare come esimente la perdita dei documenti per fatti esterni se non prova di aver adottato ogni cautela necessaria per la loro corretta custodia. In tali ipotesi di carenza documentale che precludano la ricostruzione analitica del movimento degli affari, la liquidazione del danno può essere legittimamente effettuata in via equitativa attraverso il criterio del cosiddetto "deficit fallimentare", ossia determinando il pregiudizio nella misura corrispondente alla differenza tra l'attivo e il passivo accertati nella procedura concorsuale.

Integra una grave violazione dei doveri gestori l'omesso adempimento degli obblighi tributari e previdenziali che comporti un aggravio ingiustificato del passivo per sanzioni e interessi, nonché la mancata attivazione di coperture assicurative o di fondi rischi a fronte di passività probabili derivanti da eventi lesivi avvenuti durante la gestione, dei quali l'amministratore sia a conoscenza.

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Estinzione del giudizio per mancata rinnovazione della notifica nel rito semplificato
Nel procedimento introdotto con ricorso ex artt. 281‑decies ss. c.p.c., la mancanza dell’avvertimento di cui all’art. 163, co. 3, n....

Nel procedimento introdotto con ricorso ex artt. 281‑decies ss. c.p.c., la mancanza dell’avvertimento di cui all’art. 163, co. 3, n. 7, c.p.c. integra un vizio della vocatio in ius soggetto al regime dell’art. 164 c.p.c.; in difetto di una disciplina sanzionatoria autonoma per il rito semplificato, opera in via analogica la disciplina della nullità dell’atto di citazione.
Qualora il giudice ordini la rinnovazione della notifica entro termine perentorio, il mancato completamento del procedimento notificatorio — anche se il primo tentativo sia tempestivo ma non andato a buon fine per causa non imputabile al notificante — impone alla parte l’obbligo di immediata riattivazione del processo notificatorio, secondo il principio affermato da Cass. SS.UU. n. 14594/2016. L’inerzia della parte, che ometta di procedere a un nuovo tentativo di notifica o di attivarsi per tempo ai fini della fissazione di una nuova udienza, comporta la decadenza dal termine perentorio e determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 307, co. 3, c.p.c., non essendo applicabile la rinnovazione iussu iudicis ex art. 291 c.p.c. in assenza di costituzione del convenuto.

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Recesso del socio di società cooperativa e prescrizione conferimenti non versati
Ai sensi dell’art. 2536 c.c., il termine annuale entro il quale la società cooperativa può esigere dal socio cessato il...

Ai sensi dell’art. 2536 c.c., il termine annuale entro il quale la società cooperativa può esigere dal socio cessato il pagamento dei conferimenti non versati decorre dal momento in cui si verifica lo scioglimento del rapporto associativo e non dall’approvazione del bilancio sulla base del quale è operata la liquidazione della quota ai sensi dell’art. 2535 c.c.

Il recesso determina la perdita della qualità di socio con il perfezionarsi della relativa fattispecie, da individuarsi, secondo le diverse ricostruzioni, nel ricevimento della comunicazione di recesso da parte della società oppure nella comunicazione della sua accettazione da parte dell’organo amministrativo o nell’inutile decorso del termine previsto per il diniego. La successiva liquidazione della quota costituisce un effetto dello scioglimento del rapporto sociale e non una condizione sospensiva dell’efficacia del recesso.

La decorrenza del termine previsto dall’art. 2536 c.c. non può essere differita sino alla determinazione o al pagamento della quota di liquidazione, non essendo imposta dalla legge la compensazione tra il credito del socio alla liquidazione della partecipazione e il credito della società relativo ai conferimenti non versati. Una diversa interpretazione rimetterebbe inoltre alla società creditrice, attraverso la scelta del momento in cui sottoporre il bilancio all’approvazione, la determinazione del dies a quo del termine di prescrizione del proprio diritto.

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Azione di responsabilità ex art. 2495 c.c.: natura e presupposti
Nell’azione di responsabilità ex art. 2495 c.c. il liquidatore può essere chiamato a rispondere nei confronti del creditore insoddisfatto laddove...

Nell’azione di responsabilità ex art. 2495 c.c. il liquidatore può essere chiamato a rispondere nei confronti del creditore insoddisfatto laddove il mancato pagamento sia dipeso da sua colpa e a condizione che venga dimostrata alternativamente l’esistenza, nel bilancio finale di liquidazione, di una massa attiva sufficiente a soddisfare il credito, la quale sia stata distribuita ai soci ovvero distribuita in violazione della par condicio creditorum, oppure l’imputabilità dell’assenza della massa attiva alla condotta colposa o dolosa del liquidatore.

Secondo l’art. 2495 c.c. la responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali non adempiute è limitata alla parte da ciascuno di essi conseguita nella distribuzione dell’attivo sociale. Ne consegue che il creditore, il quale intenda agire nei confronti dei soci, è tenuto a dimostrare che, in concreto, in base al bilancio finale di liquidazione, vi sia stata la distribuzione dell’attivo risultante dal bilancio medesimo e che una quota di tale attivo sia stata riscossa dai soci convenuti. La responsabilità ex art. 2495 c.c. è da ritenere una forma di responsabilità extracontrattuale per lesione del diritto di credito del terzo. Talché la relativa azione è soggetta a prescrizione quinquennale decorrente non già dalla commissione dei fatti integrativi la responsabilità menzionata, bensì dal momento della manifestazione dell’evento dannoso, ossia dall’oggettiva percepibilità del creditore dell’insufficienza del patrimonio sociale a soddisfare le proprie ragioni.

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