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Legittimazione del licenziatario ex art. 122-bis c.p.i., produzioni nel cautelare e abbandono dei marchi registrati a favore di quelli di fatto
In assenza di specifica previsione negoziale, la legittimazione del licenziatario ad agire per la contraffazione del marchio è regolata dall’art....

In assenza di specifica previsione negoziale, la legittimazione del licenziatario ad agire per la contraffazione del marchio è regolata dall’art. 122-bis c.p.i., in base al quale il licenziatario può avviare l’azione soltanto con il consenso del titolare o se questi, previa messa in mora, non agisce entro termini appropriati; il contratto di affitto di ramo d’azienda che trasferisca i diritti esclusivi di sfruttamento e uso dei marchi non attribuisce di per sé all’affittuario la legittimazione ad agire, che può tuttavia essere sanata, anche ai sensi dell’art. 182 c.p.c., con la produzione in corso di procedimento del consenso del titolare.

Nel procedimento cautelare non operano le preclusioni istruttorie proprie del giudizio ordinario, sicché è possibile produrre documenti fino all’udienza di discussione, anche quando l’udienza sia stata rinviata per consentire alle parti di ricercare una soluzione conciliativa; data la natura telematica del fascicolo, l’unico modo per introdurre i documenti è il deposito telematico.

Quando il titolare abbia da anni abbandonato l’uso dei marchi registrati per utilizzare esclusivamente marchi di fatto, i profili di somiglianza tra il segno del concorrente e i marchi registrati non fondano la tutela cautelare, per difetto di attualità della condotta e dunque di periculum in mora, e possono essere fatti valere solo nel giudizio di merito; a fronte dell’eccezione di decadenza per non uso, il ricorrente deve quantomeno allegare un utilizzo anche sporadico dei marchi registrati. Ove il segno del concorrente non sia confondibile con i marchi di fatto attualmente in uso, viene meno anche ogni profilo di concorrenza sleale.

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Accertamento giudiziale della causa di scioglimento ex art. 2485 c.c.: legittimazione attiva, litisconsorzio con i soci ed estraneità della società
Legittimati attivi a chiedere che il tribunale accerti il verificarsi di una causa di scioglimento della società di capitali, in...

Legittimati attivi a chiedere che il tribunale accerti il verificarsi di una causa di scioglimento della società di capitali, in ipotesi di inerzia dell’amministratore, sono i singoli soci, i sindaci e gli amministratori, intesi quali singoli componenti dell’organo collegiale inerte. Contraddittori necessari sono i soci, mentre tra i legittimati passivi non figura la società, che non è di per sé portatrice di uno specifico interesse alla propria permanenza operativa distinto da quello dei soci: ancorché il procedimento non sia di natura contenziosa, l’instaurazione del contraddittorio non può prescindere dal coinvolgimento degli altri soggetti che compongono la compagine, naturali controinteressati rispetto alla richiesta dichiarazione di scioglimento e liquidazione, poiché i provvedimenti richiesti hanno effetto diretto sul contratto sociale.

La notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza alla sola società non sana l’omessa notificazione all’altro socio, che è l’unico litisconsorte necessario, non essendo la società titolare di un interesse giuridico alla partecipazione al procedimento ma soltanto di un interesse di fatto al suo esito; ne consegue l’inapplicabilità dell’art. 102 c.p.c. e la definizione in rito del procedimento per difetto dei suoi contraddittori naturali, senza che possa essere concessa la rimessione in termini richiesta dopo la scadenza del termine per la notifica e senza l’indicazione di una causa non imputabile al ricorrente.

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Nomina dell’esperto ex art. 2473, comma 3, c.c.: oggetto del procedimento di volontaria giurisdizione e contestazioni sull’an del recesso
La voluntas legis espressa dall’art. 2473, comma 3, c.c. muove nel senso di una rimessione della liquidazione della quota del...

La voluntas legis espressa dall’art. 2473, comma 3, c.c. muove nel senso di una rimessione della liquidazione della quota del socio recedente a un accordo di natura negoziale tra socio e società, ferma l’esperibilità, in caso di mancato accordo sul quantum, dell’iter non contenzioso del ricorso all’arbitratore nominato all’esito di un procedimento di volontaria giurisdizione: non già una diretta determinazione giudiziale della quota, bensì un’integrazione ab externo del contenuto del negozio a opera di un terzo esperto e imparziale, mentre il ricorso alla giurisdizione contenziosa è ammissibile nei limiti della successiva ed eventuale impugnazione della perizia giurata per i soli vizi di manifesta erroneità o iniquità ai sensi dell’art. 1349, comma 1, c.c. Il procedimento si definisce con un decreto privo dei caratteri della decisorietà e della definitività, che non statuisce sui diritti a definizione di un conflitto e non è idoneo al giudicato.

Poiché la devoluzione al perito della stima sul solo quantum debeatur presuppone, a monte, una convergenza di volontà sui restanti aspetti della vicenda negoziale, le contestazioni della società sull’esistenza stessa del diritto di recesso, sulla sussistenza di una delle ipotesi che ne legittimano l’esercizio e sulla validità ed efficacia della dichiarazione [nella specie, recesso ex art. 838-bis c.p.c. per soppressione della clausola compromissoria, contestato per inapplicabilità ratione temporis della norma, apocrifia della firma e inosservanza delle forme statutarie] esulano dall’oggetto legislativamente tipizzato della procedura camerale e non possono essere esaminate neppure incidenter tantum, implicando poteri istruttori e di cognizione non spettanti al collegio adito; in tal caso è inammissibile anche la richiesta di nomina dell’esperto, perché il disaccordo sul quantum richiesto dalla legge presuppone l’assenza di disaccordo sull’an, e quantomeno sulla circostanza dell’avvenuta fuoriuscita del socio dalla compagine, e la questione pregiudiziale va risolta con un giudizio di accertamento a cognizione piena introdotto con citazione. Il ricorrente che, già edotto delle contestazioni sull’an, introduca ugualmente il procedimento di volontaria giurisdizione soccombe sulle spese.

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Denunzia ex art. 2409 c.c.: gravità e attualità delle irregolarità, pregiudizio potenziale, assetti organizzativi e business judgment rule
In base all’attuale formulazione dell’art. 2409 c.c., non assume rilievo qualsiasi violazione di doveri gravanti sull’organo amministrativo, ma soltanto la...

In base all’attuale formulazione dell’art. 2409 c.c., non assume rilievo qualsiasi violazione di doveri gravanti sull’organo amministrativo, ma soltanto la violazione di quelli idonei a compromettere il corretto esercizio dell’attività di gestione dell’impresa e a determinare pericolo di danno per la società amministrata o per le società controllate: le gravi irregolarità devono riguardare la sfera societaria e non quella personale dei soci, degli amministratori o dei membri dell’organo di controllo, devono rivestire carattere di attualità e devono concretarsi nella violazione di norme civili, penali, tributarie o amministrative capaci di provocare un danno al patrimonio sociale. In difetto dell’indicazione di un profilo di pregiudizio almeno potenziale per l’interesse sociale, non ricorrono i presupposti dello strumento, che non è utilizzabile per irregolarità [nella specie, ostacoli all’intervento in assemblea, revoca di un amministratore, decadenza di un sindaco, mancata convocazione dell’assemblea ex art. 2367 c.c.] prive di effetti negativi immediati e diretti sul patrimonio o sull’attività sociale e rispetto alle quali l’ordinamento appresta rimedi specifici, quali l’impugnazione delle delibere, l’azione risarcitoria e la convocazione giudiziale dell’assemblea.

L’obbligo di dotare la società di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili, gravante sulla s.p.a. ai sensi dell’art. 2381 c.c. già prima dell’introduzione del comma 2 dell’art. 2086 c.c., incontra il limite della business judgment rule: se la mancata adozione di qualsivoglia misura organizzativa comporta di per sé la responsabilità dell’organo gestorio, la struttura organizzativa predisposta dall’amministratore è sindacabile in sede giudiziale soltanto nei limiti e secondo i criteri della proporzionalità e della ragionevolezza, in base a una valutazione da compiere necessariamente ex ante. L’esistenza di rapporti di parentela tra soci, amministratori e sindaci di società collegate o correlate non impone di per sé l’adozione di un particolare assetto, e la mancata nomina di un organismo di vigilanza, non obbligatorio, non integra irregolarità se il denunziante non indichi quale efficienza gestionale ulteriore ne sarebbe derivata.

È inammissibile la richiesta di ispezione dell’amministrazione formulata in termini generali ed esplorativi, senza l’indicazione degli specifici aspetti da sottoporre all’ispettore e dei pregiudizi da evitare per l’interesse sociale.

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Compenso dell’amministratore tra eccezione di inadempimento e responsabilità gestoria
In considerazione della natura del rapporto che lega l’amministratore alla società, ricondotto dalla giurisprudenza maggioritaria al contratto di mandato, al...

In considerazione della natura del rapporto che lega l’amministratore alla società, ricondotto dalla giurisprudenza maggioritaria al contratto di mandato, al compenso dell’amministratore di s.r.l. va riconosciuta natura sinallagmatica, giacché esso costituisce il corrispettivo per l’attività espletata e può riconoscersi all’amministratore solo ove detta attività sia stata in concreto svolta; ne consegue l’applicazione dei principi propri delle obbligazioni contrattuali e la proponibilità, da parte della società, dell’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.

L’omesso versamento in favore della società di due pagamenti direttamente ricevuti dall’amministratore, pur rappresentando espressione di inottemperanza agli obblighi su di lui gravanti, non integra, ai fini dell’art. 1460 c.c., un inadempimento talmente grave da determinare il venir meno del diritto dell’amministratore a ricevere il compenso per la sua attività, avuto riguardo alla limitatezza episodica della condotta, alla modica entità degli importi e alla loro inferiorità rispetto al quantum del compenso; la medesima condotta resta tuttavia rilevante in via riconvenzionale ex art. 2476 c.c., derivandone per la società un danno corrispondente alla somma illegittimamente distratta, con conseguente obbligo restitutorio.

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Procedimento ex art. 2409 c.c. e gravi irregolarità nella gestione della controllata
Nel procedimento ex art. 2409 c.c., il fondato sospetto di gravi irregolarità gestorie deve riguardare condotte attuali e potenzialmente dannose...

Nel procedimento ex art. 2409 c.c., il fondato sospetto di gravi irregolarità gestorie deve riguardare condotte attuali e potenzialmente dannose per il patrimonio sociale, non essendo sufficiente l’allegazione di singoli atti illegittimi o di condotte lesive di prerogative individuali del socio, ove non emerga un pregiudizio attuale o potenziale per la società, i suoi interessi o la sua integrità patrimoniale.

Il socio della società controllante non è legittimato, ai sensi dell’art. 2409 c.c., a dolersi di irregolarità gestorie poste in essere dall’amministratore della società controllata, né a chiedere misure direttamente incidenti sull’organizzazione di quest’ultima, salvo che siano dedotte condotte dell’organo amministrativo della controllante nell’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento, potenzialmente dannose per il patrimonio della controllante.

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Garanzia patrimoniale generica del creditore tra simulazione e revocatoria ordinaria
Ad integrare gli estremi della simulazione di un negozio non è sufficiente la prova che, attraverso l’alienazione di un bene,...

Ad integrare gli estremi della simulazione di un negozio non è sufficiente la prova che, attraverso l’alienazione di un bene, il debitore abbia inteso sottrarlo alla garanzia generica dei creditori, ma è necessario provare specificamente che tale alienazione sia stata soltanto apparente, nel senso che né l’alienante abbia inteso dismettere la titolarità del diritto, né l’altra parte abbia inteso acquisirla; prova che può essere fornita dal terzo anche per mezzo di presunzioni semplici, purché fondate su elementi gravi, precisi e concordati, ai sensi dell’art. 2729 c.c.

In tema di azione revocatoria ordinaria, l’eventus damni non richiede la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, essendo sufficiente il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, anche attraverso una modificazione qualitativa del patrimonio; in tale prospettiva, la dismissione di tutte le partecipazioni di una società in bonis e attiva sul mercato, ove avvenga ad un prezzo chiaramente inferiore al loro reale valore, ha natura depauperativa e integra un pregiudizio economico in termini di perdita della garanzia patrimoniale del creditore.

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Azione di responsabilità per compensi eccedenti quelli autorizzati dall’assemblea.
In caso di azione di responsabilità nei confronti dell’organo gestorio fondata sull’aver percepito compensi superiori rispetto al deliberato assembleare, l’attore...

In caso di azione di responsabilità nei confronti dell'organo gestorio fondata sull'aver percepito compensi superiori rispetto al deliberato assembleare, l'attore non deve limitarsi ad un addebito solo generico, incompleto e tale da non consentire di riscontrare una responsabilità del convenuto.

Laddove i verbali assembleari diano indicazioni del compenso base, mentre è incontestato che fosse autorizzata anche una parte variabile coperta con l’attribuzione di share options a fronte di delibera del CdA, l'attore è tenuto ad allegare e provare la misura dei compensi complessivi autorizzati anno per anno e quelli effettivamente incassati dall'amministratore al fine di ritenere fondata l'azione di responsabilità.

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Sequestro conservativo e periculum in mora tra elementi oggettivi e soggettivi
Ai fini del sequestro conservativo, il periculum in mora richiede il reale pericolo di dispersione della garanzia del credito, da...

Ai fini del sequestro conservativo, il periculum in mora richiede il reale pericolo di dispersione della garanzia del credito, da intendersi in senso oggettivo e concreto, e non ancorato al mero apprezzamento soggettivo, astratto e personale del creditore. Il pregiudizio può desumersi, in via alternativa e non necessariamente coesistente, sia da elementi oggettivi (avvenimenti che incidono sulla composizione del patrimonio, quali l’iscrizione di ipoteca giudiziale), sia da elementi soggettivi (desumibili dal comportamento del debitore, tenuto prima o durante il processo, tale da lasciar presumere che egli, al fine di sottrarsi all’adempimento, ponga in essere atti dispositivi idonei a provocare il deprezzamento del patrimonio, sottraendolo all’esecuzione forzata, così da ingenerare nel creditore il ragionevole dubbio che la pretesa non verrà soddisfatta).

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Limiti al diritto del socio non amministratore di accesso alla documentazione ai fini dell’approvazione del bilancio
Se è vero che il socio non amministratore ha diritto di accesso alla documentazione sociale, è pur vero che ai...

Se è vero che il socio non amministratore ha diritto di accesso alla documentazione sociale, è pur vero che ai fini della manifestazione del voto consapevole e informato in sede di approvazione del bilancio, non tutti i documenti sociali assumono rilevanza e che defatiganti richieste di accesso non possono valere a paralizzare l’attività sociale.

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Rendiconto di s.a.s. in contabilità semplificata: obbligo di stato patrimoniale ex art. 2320 c.c.
Costituisce ius receptum il fatto che la deliberazione di assemblea societaria di s.a.s., con la quale venga approvato il bilancio...

Costituisce ius receptum il fatto che la deliberazione di assemblea societaria di s.a.s., con la quale venga approvato il bilancio in maniera difforme dal disposto di cui all’art. 2320, comma 3, c.c., sia da ritenersi nulla per contrasto con norma imperative (nella specie, art. 2379 c.c.), poste a tutela di interessi che trascendono il perimetro della compagine sociale e riguardano anche terzi, anch’essi destinatari delle informazioni sulla situazione patrimoniale della società.

L’invalidità della delibera di accantonamento degli utili ricorre solo nelle ipotesi in cui questa implichi, per la rilevanza degli importi e l’assenza di ogni motivazione in ordine alle ragioni della scelta, un intento vessatorio nei confronti del socio di minoranza.

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Scioglimento di s.r.l. per dissidio tra soci: nomina e poteri del liquidatore giudiziale
La nomina del liquidatore da parte del Tribunale non dà luogo ad alcuna procedura di liquidazione giudiziale, trattandosi di un...

La nomina del liquidatore da parte del Tribunale non dà luogo ad alcuna procedura di liquidazione giudiziale, trattandosi di un mero intervento sostitutivo rispetto alla inconcludenza dell’assemblea, i cui poteri, una volta superato lo stallo, permangono quelli ordinari, con la conseguenza che l’assemblea, con le maggioranze previste per i vari casi, dovrà stabilire il compenso del liquidatore, potrà procedere alla revoca del liquidatore e alla sua sostituzione nonché alla modifica dei poteri attribuiti al liquidatore dal Tribunale.

La nomina di un liquidatore giudiziale presuppone l’esistenza di fondi sufficienti a garantire il pagamento di un suo compenso (che dovrà essere concordato con la società o, in difetto, determinato dal giudice) e delle spese di liquidazione; pertanto, laddove il liquidatore nominato non reperisse fondi sufficienti da destinare al compenso e alle spese, e per questo motivo ritenesse di non accettare l’incarico, il Tribunale non procederà alla nomina di altri liquidatori: la società resterà rappresentata dall’attuale organo amministrativo in regime di prorogatio ai sensi dell’art. 2487 bis, comma III, c.c. e, in ipotesi di perdurante impossibilità di funzionamento, potrà essere cancellata d’ufficio dal Registro delle Imprese se, per tre anni consecutivi dalla registrazione della messa in liquidazione, non saranno stati presentati bilanci di liquidazione (art. 2490 c.c.).

Quanto ai poteri conferiti al liquidatore, si tratta dei “poteri di legge”, vale a dire ex art. 2489 c.c. primo comma “il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società”, in particolare attraverso la realizzazione delle attività, il pagamento dei debiti sociali, la presentazione, ricorrendone i presupposti, di istanza per la liquidazione giudiziale, escludendosi qualsiasi successiva “autorizzazione” da parte del Tribunale al compimento di singoli atti già contemplati per legge nel mandato.

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