Qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio in virtù del quale si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, anche i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta.
Ai fini della concessione del sequestro conservativo deve sussistere il reale pericolo di dispersione della garanzia del credito, da intendersi in senso oggettivo e concreto, non agganciato al mero apprezzamento soggettivo astratto e personale del creditore.
Il pregiudizio può essere desunto, in via alternativa e non necessariamente coesistente, sia da elementi oggettivi che da elementi soggettivi. Quanto al primo profilo, se da un lato la consistenza patrimoniale, qualitativa o quantitativa, del debitore non è sufficiente ad escludere per ciò solo il pericolo, dovendo essere letta alla luce dell’insieme degli elementi che emergono dal giudizio, anche in rapporto proporzionale col credito tutelabile, dall'altro la mera insufficienza patrimoniale del debitore, considerata staticamente, non legittima di per sé la misura, occorrendo il timore concreto di un mutamento della composizione del patrimonio o del compimento di atti dispositivi idonei a pregiudicare la futura esecuzione. Quanto al secondo profilo, il concreto comportamento tenuto dal debitore, prima del processo o durante lo stesso, può assumere rilevanza, qualora lasci presumere che egli, al fine di sottrarsi all’adempimento, ponga in essere atti dispositivi idonei a provocare l’eventuale deprezzamento del suo patrimonio, sottraendolo all’esecuzione forzata, in modo da ingenerare il ragionevole dubbio del creditore che la sua pretesa non verrà soddisfatta.
La promessa, integrando la fattispecie disciplinata dall’art. 1988 c.c., determina l’onere del promittente di dimostrare l’insussistenza di un rapporto sostanziale dal quale scaturirebbe l’obbligazione, oppure di dimostrare l’avvenuto adempimento o altro fatto estintivo della stessa. Ove la promessa faccia riferimento alla cessione di una partecipazione sociale, l’esistenza del rapporto sostanziale è ravvisabile proprio nel trasferimento della quota, con conseguente obbligo in capo al promittente di corrispondere al promissario il corrispettivo promesso.
Sebbene, in via generale, al diritto di accesso che il socio è legittimato ad esercitare ex art. 2476 c.c. sia attribuita, in ragione della qualità di "intraneo" del socio che lo esercita, natura di diritto soggettivo potestativo in quanto tale astrattamente immune da qualsivoglia limitazione, tale diritto deve ritenersi in ogni caso soggetto ad una serie di limiti interni finalizzati ad evitare abusi in pregiudizio della società, consistenti anzitutto nel dovere del socio di esercitare il proprio diritto secondo buona fede e correttezza. Sono pertanto escluse e non coperte dal diritto di accesso ex art. 2476 c.c., in quanto contrarie a buona fede e correttezza, le condotte del socio consistenti in un'ingerenza nell’attività degli amministratori per finalità di turbativa dell’operato di questi ultimi e dell'attività sociale mediante richiesta di informazioni di cui il socio non ha effettivamente necessità, la richiesta di informazioni per fini antisociali e l'esercizio del potere di controllo attribuito al socio con modalità e finalità contrastanti con l'interesse sociale.
In relazione alla domanda di esibizione della documentazione sociale esercitata dal socio in via cautelare ex art. 700 c.p.c., il requisito del periculum in mora non può sussistere in re ipsa, essendo al contrario necessario che ricorrano situazioni specifiche, ulteriori rispetto alla mera lesione del diritto di controllo del socio, che giustifichino l’adozione di un provvedimento cautelare anziché ordinario.
In tema di responsabilità dell'amministratore, le scelte gestorie sono insindacabili nel merito in virtù della regola della business judgment rule, a meno che non risultino, secondo un giudizio da compiersi ex ante, assolutamente irragionevoli, imprudenti o arbitrarie. Ai fini di tale giudizio, costituiscono indici rivelatori di avventatezza, a titolo esemplificativo: la mancata effettuazione di una due diligence adeguata prima di assumere impegni di rilevante entità, la sproporzione tra l'esborso effettuato e la situazione patrimoniale e finanziaria della società al momento della decisione, la disomogeneità dell'operazione rispetto all'attività concretamente svolta dalla società, nonché la realizzazione dell'operazione a vantaggio di soggetti riconducibili a parti correlate all'amministratore. Tali elementi, valutati complessivamente, escludono la protezione accordata dalla regola dell'insindacabilità delle scelte imprenditoriali e fondano la responsabilità degli amministratori.
A norma dell'art. 2495, co. 3, c.c. il liquidatore può essere chiamato a rispondere nei confronti del creditore sociale insoddisfatto laddove il mancato pagamento sia dipeso da sua colpa e a condizione che venga dimostrata l’esistenza, nel bilancio finale di liquidazione, di una massa attiva sufficiente a soddisfare il credito, la quale, invece, sia stata distribuita ai soci a causa di una condotta dolosa o colposa del liquidatore. Il creditore, pertanto, deve fornire la prova del collegamento eziologico tra il mancato soddisfacimento del credito e la condotta colpevole del liquidatore, dimostrando in particolare l’esistenza, nel bilancio finale di liquidazione, di una massa attiva – che sarebbe stata sufficiente a soddisfare (anche parzialmente) il credito – distribuita ai soci ovvero distribuita in violazione della par condicio creditorum, oppure l’imputabilità dell’assenza della massa attiva alla condotta colposa o dolosa del liquidatore.
L'azione di responsabilità ex art. 2395 c.c. è riferita ai danni diretti cagionati dagli amministratori al patrimonio del terzo nella “neutralità” del patrimonio sociale e, pertanto, il danno diretto si configura non quale mera ripercussione economica di un danno provocato al patrimonio della società, bensì quale risultato della violazione di un obbligo giuridico che pone agli amministratori un vincolo di comportamento direttamente nei confronti del danneggiato. In tale ottica, dunque, se il danno si produce per effetto di atti di mala gestio dell’amministratore si configura un danno indiretto ai sensi dell’art. 2394 c.c.; se, invece, il danno si manifesta nel patrimonio del socio o del terzo quale conseguenza immediata del comportamento dell’amministratore che ha violato con dolo o colpa obblighi diversi da quelli diretti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale, si è in presenza di un danno diretto risarcibile ai sensi dell’art. 2395 c.c. (quanto alle s.p.a.) e dell’art. 2476, comma VII, c.c. (quanto alle s.r.l.).
L'azione di responsabilità dei creditori, pur quando esercitata dal Curatore del Fallimento, si prescrive nel termine di cinque anni con decorrenza dal momento in cui il danno diventa oggettivamente percepibile all’esterno manifestandosi nella sfera patrimoniale della società. In particolare, sussiste la presunzione secondo cui la prescrizione inizia a decorrere dalla data di fallimento, incombendo sull’amministratore dare la prova della diversa data anteriore di insorgenza dello stato di incapienza patrimoniale attraverso l’allegazione di fatti sintomatici di assoluta evidenza. Infatti, l’azione di responsabilità dei creditori sociali nei confronti degli amministratori di società ex art. 2394 c.c., pur quando promossa dal curatore fallimentare a norma dell’art. 146 l.fall., è soggetta a prescrizione quinquennale che decorre dal momento dell’oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell’insufficienza dell’attivo a soddisfare i debiti (e non anche dall’effettiva conoscenza di tale situazione), che, a sua volta, dipendendo dall’insufficienza della garanzia patrimoniale generica (art. 2740 c.c.), non corrisponde allo stato d’insolvenza di cui all’art. 5 della l.fall., derivante, "in primis", dall’impossibilità di ottenere ulteriore credito. In ragione della onerosità della prova gravante sul curatore, sussiste una presunzione "iuris tantum" di coincidenza tra il "dies a quo" di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, ricadendo sull’amministratore la prova contraria della diversa data anteriore di insorgenza dello stato di incapienza patrimoniale, con la deduzione di fatti sintomatici di assoluta evidenza, la cui valutazione spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se non per vizi motivazionali che la rendano del tutto illogica o lacunosa.
Gli amministratori di diritto, a prescindere dal fatto che si siano occupati realmente della gestione sociale, rispondono dei danni eventualmente causati da atti di mala gestio, in ipotesi anche soltanto omissivi perché l’accettazione della carica comporta l’assunzione delle relative responsabilità e dell’obbligo di corretta gestione, comprensivo dell’obbligo di impedire a terzi non nominati dai soci di occuparsi dell’amministrazione.
Il termine di 90 giorni per l’impugnazione del bilancio finale di liquidazione ex art. 2492 c.c. è soggetto alla sospensione dei termini processuali prevista dall’art. 83 d.l. 18/2020 e proroghe, con inclusione del dies ad quem. Il periodo di sospensione previsto da detta norma deve intendersi esteso dal 9 marzo all'11 maggio 2020 incluso.
Il bilancio finale deve essere corredato da nota integrativa, in quanto l’art. 2490 c.c. richiama gli artt. 2423 ss. c.c. e i principi contabili OIC 5; la sua mancanza integra causa di nullità del bilancio, costituendo violazione del modello legale, con pregiudizio in re ipsa.
Sono irrilevanti, ai fini dell’impugnazione del bilancio, le doglianze attinenti a condotte di mala gestio anteriori alla liquidazione.
Il divieto dell’imitazione servile tutela soltanto l’interesse a che l’imitatore non crei confusione con i prodotti del concorrente, realizzando le condizioni perché il potenziale acquirente possa equivocare sulla fonte di produzione, pertanto, l’effetto confusorio sui consumatori finali è escluso qualora l’opera realizzata costituisce un esemplare unico, commissionato e realizzato una tantum, non essendo quindi ravvisabile alcuna platea di clienti che potrebbe essere tratta in errore.
L’utilizzo non autorizzato del disegno per la realizzazione di un’opera scultorea e la mancata indicazione di qualsiasi riferimento al vero autore dell’opera integra i requisiti dell’illecito anticoncorrenziale di cui all’art. 2598, n.3 c.c.
Il risarcimento del lucro cessante consiste nel mancato guadagno che il danneggiato avrebbe ottenuto in assenza dell'illecito; tuttavia, tale voce di danno deve essere esclusa quando, considerata l’unicità dell’opera contraffatta, l’autore non avrebbe in ogni caso effettuato ulteriori riproduzioni, rimanendo quindi privo di qualsiasi possibilità di guadagno.
Le interviste rilasciate alla stampa non sono formali comunicazioni sociali, e non vi è nulla di illecito nel fatto che, fuori dai bilanci o dai prospetti informativi ex art. 94 TUF, amministratori impegnati nel salvataggio o rilancio di una società rilascino dichiarazioni improntate all’ottimismo.
Affinché sia integrata la responsabilità della società bancaria per aver tratto in inganno i risparmiatori/azionisti con comunicazioni sociali false (nello specifico bilanci e prospetti informativi) occorre: (i) che sia certa la falsità dei bilanci e (ii) che quei bilanci falsi avessero portata decettiva, tale da indurre in errore i risparmiatori. Una differente svalutazione dei crediti, negli anni, non è necessariamente indicativa di errori di contabilizzazione compiuti negli anni in cui essa è stata minore: in ipotesi, può derivare dal fatto che in un anno ci sono stati meno crediti da svalutare e in un altro anno più crediti; oppure, se errore vi è stato, questo potrebbe essere stato compiuto quando la svalutazione è stata maggiore; oppure, ancora, perché sono mutati i criteri di valutazione dei crediti, ma nessun errore è stato commesso.
In forza della natura contrattuale della responsabilità degli amministratori sociali per i danni cagionati alla società amministrata, il curatore, il quale agisca ai sensi dell'art. 146 L.F., deve allegare le violazioni compiute dagli amministratori ai loro doveri ed è, invece, onere degli amministratori stessi di dimostrare, con riferimento agli addebiti contestati, l'osservanza dei predetti doveri. Per tale ragione, in tema di falsità di un bilancio finalizzata a occultare la perdita del capitale, non è sufficiente indicare quale sarebbe la voce errata, lasciando alla controparte l’onere di dimostrare l’insussistenza di qualsivoglia possibile profilo di falsità, ma occorre affermare quale sarebbe il motivo dell’errore della rilevazione contabile; talché l’allegazione di un determinato profilo di (asserita) falsità limita a quello il thema decidendum ed esime i resistenti dal difendersi rispetto ad altri profili astrattamente ipotizzabili.
Non può avanzarsi domanda risarcitoria avverso gli amministratori per omessa presentazione dell'istanza di fallimento in proprio, senza una indicazione del momento in cui tale presentazione avrebbe dovuto ritenersi obbligata (non potendosi far coincidere detto momento con la data della perdita del capitale, atteso che i presupposti dell’insolvenza non sono i medesimi dello scioglimento di fatto) e senza allegazione dello specifico danno conseguente alla sua omissione.
Quello del saldo fallimentare è un criterio (residuale) di quantificazione del danno prodotto non da qualsivoglia illecito posto in essere dagli amministratori ma da quello, specifico, previsto dall’art. 2486 CC e consistente, appunto, nella omessa rilevazione di una causa di scioglimento della società, e nella conseguente mancata adozione di una gestione meramente conservativa. L’adozione di quel criterio di quantificazione del danno implica, per necessità logica, l’accertamento a monte della sussistenza dell’illecito che lo avrebbe provocato (l’esercizio dell’impresa successivo alla perdita del capitale) e quindi, ancora più a monte, del momento in cui il capitale sociale sarebbe andato perduto.
La contabilizzazione, per quanto possa essere carente, errata o anche falsa, non è di per sé fonte di responsabilità risarcitoria, poiché il danno patrimoniale può derivare solo dalle operazioni compiute od omesse, non dalla loro rappresentazione contabile.