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Recesso del socio di società cooperativa e prescrizione conferimenti non versati
Ai sensi dell’art. 2536 c.c., il termine annuale entro il quale la società cooperativa può esigere dal socio cessato il...

Ai sensi dell’art. 2536 c.c., il termine annuale entro il quale la società cooperativa può esigere dal socio cessato il pagamento dei conferimenti non versati decorre dal momento in cui si verifica lo scioglimento del rapporto associativo e non dall’approvazione del bilancio sulla base del quale è operata la liquidazione della quota ai sensi dell’art. 2535 c.c.

Il recesso determina la perdita della qualità di socio con il perfezionarsi della relativa fattispecie, da individuarsi, secondo le diverse ricostruzioni, nel ricevimento della comunicazione di recesso da parte della società oppure nella comunicazione della sua accettazione da parte dell’organo amministrativo o nell’inutile decorso del termine previsto per il diniego. La successiva liquidazione della quota costituisce un effetto dello scioglimento del rapporto sociale e non una condizione sospensiva dell’efficacia del recesso.

La decorrenza del termine previsto dall’art. 2536 c.c. non può essere differita sino alla determinazione o al pagamento della quota di liquidazione, non essendo imposta dalla legge la compensazione tra il credito del socio alla liquidazione della partecipazione e il credito della società relativo ai conferimenti non versati. Una diversa interpretazione rimetterebbe inoltre alla società creditrice, attraverso la scelta del momento in cui sottoporre il bilancio all’approvazione, la determinazione del dies a quo del termine di prescrizione del proprio diritto.

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Azione di responsabilità ex art. 2495 c.c.: natura e presupposti
Nell’azione di responsabilità ex art. 2495 c.c. il liquidatore può essere chiamato a rispondere nei confronti del creditore insoddisfatto laddove...

Nell’azione di responsabilità ex art. 2495 c.c. il liquidatore può essere chiamato a rispondere nei confronti del creditore insoddisfatto laddove il mancato pagamento sia dipeso da sua colpa e a condizione che venga dimostrata alternativamente l’esistenza, nel bilancio finale di liquidazione, di una massa attiva sufficiente a soddisfare il credito, la quale sia stata distribuita ai soci ovvero distribuita in violazione della par condicio creditorum, oppure l’imputabilità dell’assenza della massa attiva alla condotta colposa o dolosa del liquidatore.

Secondo l’art. 2495 c.c. la responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali non adempiute è limitata alla parte da ciascuno di essi conseguita nella distribuzione dell’attivo sociale. Ne consegue che il creditore, il quale intenda agire nei confronti dei soci, è tenuto a dimostrare che, in concreto, in base al bilancio finale di liquidazione, vi sia stata la distribuzione dell’attivo risultante dal bilancio medesimo e che una quota di tale attivo sia stata riscossa dai soci convenuti. La responsabilità ex art. 2495 c.c. è da ritenere una forma di responsabilità extracontrattuale per lesione del diritto di credito del terzo. Talché la relativa azione è soggetta a prescrizione quinquennale decorrente non già dalla commissione dei fatti integrativi la responsabilità menzionata, bensì dal momento della manifestazione dell’evento dannoso, ossia dall’oggettiva percepibilità del creditore dell’insufficienza del patrimonio sociale a soddisfare le proprie ragioni.

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Prescrizione dell’obbligo di pagamento dei conferimenti dovuti in caso di recesso del socio
In caso di cessazione del rapporto sociale nei confronti di un socio, l’obbligo per il pagamento dei conferimenti non versati...

In caso di cessazione del rapporto sociale nei confronti di un socio, l'obbligo per il pagamento dei conferimenti non versati e la correlata responsabilità perdurano per un solo anno a far data dalla vicenda estintiva del rapporto sociale che ne determina la fuoriuscita dalla compagine, verificandosi, allo scadere di tale periodo, la prescrizione del diritto della società a ottenere il versamento del residuo (o, secondo altra interpretazione, la decadenza della stessa dall’azione per il conseguimento del relativo pagamento). In ordine al dies a quo della decorrenza di tale termine temporale, preferibile appare la tesi per cui il tempus ad praescriptionem inizierebbe a decorrere, con riguardo all’ipotesi di cessazione del rapporto sociale a seguito di recesso, a far data dal momento in cui la fattispecie estintiva si può ritenere perfezionata; momento da farsi coincidere, a sua volta, per quanto riguarda il rapporto sociale, con la data di comunicazione della delibera dell’organo amministrativo di accoglimento della relativa domanda, rectius, dichiarazione unilaterale, da parte del CdA, ai sensi dell’art. 2532, comma 3 c.c. o con l’inutile decorso del termine per provvedere a tale deliberazione – accadimenti alternativi da ritenersi entrambi alla stregua di una condizione di efficacia della dichiarazione unilaterale recettizia.

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Accertamento dell’inattività della società e sua cancellazione
Non compete al Tribunale in sede di volontaria giurisdizione adottare provvedimenti per l’accertamento dell’inattività della società a responsabilità limitata e...

Non compete al Tribunale in sede di volontaria giurisdizione adottare provvedimenti per l'accertamento dell'inattività della società a responsabilità limitata e per la sua cancellazione, atteso che l'avvenuto decesso dell'amministratore unico e socio della società non determina una situazione di impossibilità di funzionamento, in particolare se il socio rimanente dispone della maggioranza delle quote sociali e ben può convocare l'assemblea dei soci notificando la convocazione agli eredi ovvero, nel caso di assenza di chiamati all'eredità, facendosi parte attiva per ottenere la nomina di un curatore dell'eredità; o ancora, può assumere decisioni in sede assembleare per la nomina di un nuovo amministratore o liquidatore a cui potrà conferire mandato per la cancellazione della società dal Registro delle Imprese.

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Prelievi dai conti della S.r.l.: prova specifica della destinazione e responsabilità dell’amministratore
L’amministratore di società a responsabilità limitata, convenuto in giudizio per mala gestio nell’ambito di un’azione sociale di responsabilità ex art....

L’amministratore di società a responsabilità limitata, convenuto in giudizio per mala gestio nell’ambito di un’azione sociale di responsabilità ex art. 2476 c.c., non assolve all’onere probatorio su di lui gravante mediante la sola e generica allegazione dell’inerenza all’attività sociale dei prelievi o delle operazioni compiute sui conti societari, essendo invece tenuto a fornire una prova specifica e puntuale della concreta destinazione delle somme a scopi determinati, riconducibili all’oggetto sociale o comunque all’interesse della società. In difetto di tale dimostrazione, le somme prelevate devono ritenersi distratte dal patrimonio sociale, con conseguente responsabilità risarcitoria dell’amministratore per la diminuzione patrimoniale cagionata.

L'autorizzazione dell'assemblea all'esperimento dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, richiesta dall'art. 2393 c.c., costituisce una condizione dell'azione sociale, la cui sussistenza (che deve ricorrere necessariamente al momento della pronuncia della sentenza definitoria del giudizio) può e deve essere verificata giudizialmente e la cui carenza, in quanto incidente sulla legittimazione processuale del legale rappresentante della Società, può e deve essere rilevata dal giudice anche d'ufficio.

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Prescrizione dei crediti da conferimento in società cooperativa e responsabilità ex art. 96 c.p.c.
In conformità a quanto disposto dall’art. 2536 c.c., ai sensi del quale “il socio che cessa di far parte della...

In conformità a quanto disposto dall'art. 2536 c.c., ai sensi del quale “il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata”, l’obbligo del socio e la correlata responsabilità perdurano per un solo anno a far data dalla vicenda estintiva del rapporto sociale che ne determina la fuoriuscita dalla compagine, verificandosi, allo scadere di tale periodo, la prescrizione del diritto della società a ottenere il versamento del residuo (o, secondo altra interpretazione, la decadenza della stessa società dall’azione per il conseguimento del relativo pagamento). In ordine al dies a quo della decorrenza di tale termine temporale, preferibile appare la tesi per cui il tempus ad praescriptionem inizierebbe a decorrere, con riguardo all’ipotesi di cessazione del rapporto sociale a seguito di recesso, a far data dal momento in cui la fattispecie estintiva si può ritenere perfezionata; momento da farsi coincidere, a sua volta, per quanto riguarda il rapporto sociale, con la data di comunicazione della delibera dell’organo amministrativo di accoglimento della relativa domanda, rectius, dichiarazione unilaterale, da parte del CdA, ai sensi dell’art. 2532, comma 3 c.c., o con l’inutile decorso del termine per provvedere a tale deliberazione – accadimenti alternativi da ritenersi entrambi alla stregua di una condizione di efficacia della dichiarazione unilaterale recettizia.

Onde dispiegare efficacia interruttiva, un atto di intimazione stragiudiziale deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, anche l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora. Il mero deposito in cancelleria del ricorso per decreto ingiuntivo non costituisce atto idoneo a spiegare efficacia interruttiva della prescrizione, potendo riconoscersi tale effetto alla sola notificazione del ricorso medesimo e del pedissequo decreto, quale espressione della volontà dell'istante, manifestata al debitore, di interrompere la situazione di inerzia che conduce all'estinzione del diritto.

Ai fini della condanna al risarcimento del danno da lite temeraria di cui all'art. 96 c.p.c. occorre che la parte incorsa nell’illecito abbia tenuto una condotta processuale attiva, consistita nell’agire o nel resistere (per tale intendendosi la costituzione) in giudizio, sorretta altresì dall’elemento soggettivo alternativo della mala fede o della colpa grave.

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Competenza arbitrale e presupposti del sequestro conservativo
Nel vigente ordinamento, in linea generale, la tutela cautelare può essere richiesta agli arbitri, come confermato dalla riformulazione dell’art. 818...

Nel vigente ordinamento, in linea generale, la tutela cautelare può essere richiesta agli arbitri, come confermato dalla riformulazione dell’art. 818 c.p.c. Tuttavia, la cognizione cautelare degli arbitri può avere luogo solo qualora sia già intervenuta la nomina degli stessi, residuando invece la competenza del giudice ordinario a conoscere delle istanze d’urgenza proposte sino a quel momento. Ciò risponde all’esigenza di assicurare la tutela del diritto costituzionale di difesa in tutte le fasi della controversia e di evitare il vuoto di tutela che si verificherebbe nel lasso temporale fra il momento della proposizione della domanda d’arbitrato e la formazione dell’organo arbitrale.

Il periculum in mora, ai fini della concessione di un provvedimento ex art. 671 c.p.c., si ravvisa quando vi sia un reale pericolo di dispersione della garanzia del credito. Il pregiudizio può essere desunto, in via alternativa e non necessariamente coesistente, sia da elementi oggettivi che da elementi soggettivi. In relazione al primo aspetto, l’insufficienza patrimoniale non legittima, in sé, l’adozione del sequestro conservativo, dal momento che è necessario che ricorra un concreto timore di un avvenimento o di un mutamento che riguardi la composizione del patrimonio stesso. Quanto invece al profilo soggettivo, lo stesso può essere evinto da un comportamento del debitore, posto in essere prima del processo o durante lo stesso, tale da lasciar presumere che egli, al fine di sottrarsi all’adempimento, ponga in essere atti dispositivi idonei a provocare l’eventuale deprezzamento del suo patrimonio, sottraendolo all’esecuzione forzata.

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Normativa in materia di equo premio per l’invenzione del dipendente e disciplina intertemporale
L’art. 65 c.p.i. – nella sua versione vigente ratione temporis – si applica soltanto alle invenzioni la cui domanda di...

L'art. 65 c.p.i. - nella sua versione vigente ratione temporis - si applica soltanto alle invenzioni la cui domanda di brevetto sia stata depositata successivamente alla data di entrata in vigore dell'art. 7 l. 383/2001 (ossia il 25.10.2001), non rilevando invece la data di concessione della privativa [Nel caso di specie, il Tribunale non ha ritenuto applicabile la previsione introdotta dall'art. 7 l. 383/2001 ad un'invenzione conseguita da un dipendente del C.N.R. - Consiglio Nazionale delle Ricerche la cui domanda di brevetto è stata depositata in data 31.01.2001 e, quindi, prima del 25.10.2001]

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Compensazione del finanziamento soci con credito sociale e responsabilità del socio
I versamenti dei soci costituiscono finanziamenti, e non conferimenti, quando siano contabilizzati come debiti sociali, non accompagnati da delibere di...

I versamenti dei soci costituiscono finanziamenti, e non conferimenti, quando siano contabilizzati come debiti sociali, non accompagnati da delibere di aumento di capitale e non destinati a copertura di perdite e sono postergati alla soddisfazione dei creditori terzi ex art. 2467 c.c. anche in presenza di un mero squilibrio patrimoniale, ancorché non ancora sfociato in uno stato di crisi o di insolvenza. Anche la compensazione di un debito con un credito può costituire un dirottamento delle risorse della società in violazione delle regole sulla postergazione, trattandosi di estinzione satisfattiva; sicché, se il debito è postergato, una sua compensazione operata prima di aver pagato i creditori terzi con tutto l’attivo disponibile si risolve in una illecita preferenza accordata al titolare del relativo credito rispetto agli altri tramite azzeramento di una pari componente attiva, ed espone gli amministratori a responsabilità risarcitoria.

Ai fini della sussistenza del danno in caso di compensazione tra un debito verso soci oggetto di postergazione e un credito sociale occorre che il controcredito sia a sua volta esigibile: in caso contrario, esso rappresenterebbe una voce dell’attivo non reale, ma fittizia, al punto da imporre a un amministratore di società in bonis di svalutarla e non consente di riconoscere una responsabilità in capo agli amministratori non avendo causato un pregiudizio per i creditori (nel caso di specie, il credito sociale era vantato verso una società in liquidazione giudiziale avente anch'esso a sua volta natura di finanziamento postergato del quale non era previsto nemmeno un rimborso parziale).

La responsabilità per il rimborso di finanziamenti postergati deve essere riconosciuta nei soli confronti degli amministratori che hanno proceduto a pagamenti non dovuti, anziché destinare il relativo importo ai creditori terzi. Al capitale vanno aggiunti gli interessi con decorrenza dalla domanda: benché si tratti di condanna risarcitoria da illecito, essa ha a oggetto una somma già liquida, ragione per cui non vi è luogo per una sua rivalutazione ma devesi applicare l’art. 1224 CC.

La responsabilità del socio per atti di gestione presuppone la prova da parte dell'attore della sua partecipazione intenzionale al compimento dell’atto dannoso, non essendo sufficienti né il ricevimento di somme (dovute ma) non esigibili, in un momento di crisi della società, che può essere espressivo dell’accordo del socio in ordine al pagamento, ma non integra anche la prova – che dev’essere fornita da chi pretende il risarcimento - della consapevolezza della inesigibilità del credito, non essendo tenuto il socio a conoscere le vicende debitorie della società né tantomeno la sussistenza di un rapporto di coniugio tra il socio e uno degli amministratori che non comporta di per sé il diretto coinvolgimento di un coniuge nella gestione operata dall’altro o, addirittura, una gestione operata grazie all’interposizione dell'altro.
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Limiti al diritto di informazione e consultazione del socio non amministratore
L’art. 2476, comma 2, c.c. attribuisce al socio non amministratore il diritto di ottenere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli...

L'art. 2476, comma 2, c.c. attribuisce al socio non amministratore il diritto di ottenere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione, con facoltà di estrarne copia a proprie spese. Tale diritto di controllo si estende sia alle informazioni sull'andamento generale della società e sui singoli affari sia alla consultazione di tutti i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione, anche se presso terzi. Nonostante sia riconosciuta la natura di diritto soggettivo potestativo, funzionale all'esercizio del potere di vigilanza del socio estraneo alla gestione, l'esercizio del diritto incontra limiti interni derivanti dai principi di buona fede e correttezza, dovendo il socio astenersi da condotte abusive, ostruzionistiche o contrarie all'interesse sociale, nonché da richieste ispettive prive di effettiva utilità informativa o finalizzate a ostacolare l'attività sociale.

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Azione di responsabilità del curatore fallimentare contro l’amministratore, prescrizione e quantificazione del danno
Per l’azione dei creditori sociali il termine quinquennale di prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui risulta manifesta l’insufficienza...

Per l'azione dei creditori sociali il termine quinquennale di prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui risulta manifesta l'insufficienza del patrimonio sociale, normalmente coincidente con la dichiarazione di fallimento, salva la prova contraria, non potendosi ritenere che il mero mancato deposito dei bilanci sia stato indice manifesto, in assenza di ulteriori indici, dell'insufficienza del patrimonio a soddisfare i creditori sociali.

L'omessa tenuta della contabilità sociale, pur se illecita, non è in sé causa di danno risarcibile; tuttavia a tale condotta omissiva è astrattamente ricollegabile il pregiudizio relativo alla dispersione dell'attivo rappresentato nell'ultima scrittura contabile disponibile, dal momento che l'assenza di contabilità impedisce di sapere quale destinazione esso abbia avuto. Spetta in ogni caso alla Curatela dimostrare che quei valori erano a disposizione della società nel periodo di carica dell'amministratore convenuto, prima ancora che a quest'ultimo competa l'onere di dimostrare la destinazione delle attività che aveva a disposizione.

Le scritture redatte dall'amministratore al di fuori della contabilità ufficiale, prodotte in altro giudizio (nella specie, in sede di reclamo contro la sentenza di fallimento), pur non costituendo prova utilmente opponibile al Fallimento per superare la contestazione della non regolare tenuta delle scritture contabili, sono tuttavia idonee a costituire dichiarazione contra se compiuta dall'amministratore, sotto il profilo del contenuto dei documenti prodotti non specificamente contestato dalla Curatela.

Non escludono la responsabilità dell'amministratore per omessa o irregolare tenuta delle scritture contabili la circostanza che eventuali inadempimenti siano imputabili allo studio commerciale incaricato, restando l'amministratore in ogni caso responsabile verso la società e i suoi creditori, né il fatto che vi siano stati nel periodo di riferimento episodi familiari e personali che avrebbero minato la serena amministrazione della società.

In tema di responsabilità dell'amministratore per omesso pagamento delle imposte, il tributo in sé, costituendo un debito che la società avrebbe comunque dovuto pagare, non integra un pregiudizio risarcibile; gli interessi rappresentano il corrispettivo di cui la società ha goduto per la disponibilità delle somme derivante dall'omesso pagamento dei tributi e non sono inseribili nella quantificazione del danno; sono, invece, risarcibili le somme pari alle sanzioni sulle imposte evase nonché le spese per il recupero delle imposte evase, causalmente ricollegabili all'inadempimento. Le sanzioni possono essere imputate all'amministratore solo se riferite a omissioni avvenute durante il suo periodo di carica.

I versamenti effettuati dai soci sul conto corrente sociale e i prelevamenti privi di giustificazione operati nello stesso periodo non possono costituire due autonome e distinte voci di danno: il pregiudizio è ricollegabile solo ai prelevamenti, dovendosi presumere la compensazione dei versamenti con altrettante poste passive alla luce del modus operandi del meccanismo delle rimesse in conto corrente; computare i movimenti in entrata e in uscita dalla cassa come separate fonti di danno significherebbe contare lo stesso danno due volte.

Ai fini della configurabilità di un danno da distrazione di azienda, non è sufficiente l'accertamento che la medesima attività esercitata per mezzo della società fallita sia stata successivamente svolta da società di nuova costituzione, riconducibile all'amministratore, presso la stessa sede e con coincidenza dei fornitori, occorrendo invece la prova specifica di quali beni componessero l'azienda e quali siano stati distratti e ceduti senza prezzo.

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Sequestro conservativo e sussistenza del periculum in mora
I presupposti del sequestro conservativo sono, da un lato, la sussistenza del fumus boni juris in ordine alla pretesa fatta...

I presupposti del sequestro conservativo sono, da un lato, la sussistenza del fumus boni juris in ordine alla pretesa fatta valere e, dall’altro lato, una situazione di periculum in mora; l’assenza anche di uno di tali presupposti esclude l’accoglibilità del ricorso. Quanto a quest'ultimo presupposto occorre, da una parte, che la garanzia del credito tutelato si sia assottigliata oppure sia in procinto di assottigliarsi quali-quantitativamente rispetto al momento in cui il credito è sorto, a causa di condotte dispositive del debitore o dell’aggressione che dei suoi beni abbiano fatto o stiano per fare altri creditori; dall’altra, che il timore di perdere la garanzia del proprio credito si basi su elementi oggettivi, rappresentati dalla capacità patrimoniale del debitore in relazione all’entità del credito, oppure soggettivi, rappresentati dal comportamento del debitore che lasci fondatamente temere atti di depauperamento del patrimonio, non essendo comunque sufficiente a tal fine un mero giudizio di incapienza in sé del patrimonio del debitore né il mero sospetto circa la sua intenzione di sottrarre alla garanzia tutti o alcuni dei suoi beni (nel caso di specie è stata rigettato il ricorso presentato da un curatore di una liquidazione giudiziale nei confronti di un ex amministratore avente oggetto il patrimonio di quest'ultimo che aveva disposto della nuda proprietà di un immobile di sua proprietà poco prima dell'apertura della liquidazione giudiziale posto che i fondi derivanti dalla vendita erano stati messi a disposizione della società poi liquidata giudizialmente, non erano emersi elementi che facessero ritenere che vi fosse intenzione di liberarsi degli ulteriori beni né tantomeno il periculum poteva essere costituito dal timore che gli istituti bancari titolari di garanzie fideiussorie nei suoi confronti potessero agire sul patrimonio)

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