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Curatore di un’opera e opere derivate
Ai sensi dell’art. 4 l.d.a. ricevono tutela autorale in forma autonoma rispetto all’opera originaria, ancorché senza pregiudizio dei diritti esistenti...

Ai sensi dell’art. 4 l.d.a. ricevono tutela autorale in forma autonoma rispetto all’opera originaria, ancorché senza pregiudizio dei diritti esistenti sulla stessa, anche le elaborazioni di carattere creativo dell’opera stessa, tra cui sono ricomprese espressamente le traduzioni in altra lingua.

Ai sensi dell’art. 7 l.d.a. è considerato autore delle elaborazioni l’elaboratore, nei limiti del suo lavoro.

L’attività tipica del curatore di un’opera si sostanzia in un apporto ulteriore e diverso da quello del traduttore; dunque, il curatore è titolare di diritti d’autore solo se la manifestazione esteriore della sua attività si sostanzia, a sua volta, in un’opera dell’ingegno, suscettibile di tutela, differente e ulteriore rispetto non solo all’opera originaria, ma anche all’opera derivata, realizzata dal traduttore.

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La titolarità dei diritti sul software realizzato in esecuzione di un contratto d’opera
Il disposto dell’art. 64-bis l.d.a., nel descrivere dettagliatamente il contenuto del diritto relativo all’opera “programma per elaboratore”, coperto dalla tutela...

Il disposto dell’art. 64-bis l.d.a., nel descrivere dettagliatamente il contenuto del diritto relativo all’opera “programma per elaboratore”, coperto dalla tutela autoriale, omette di specificare se le singole facoltà, ivi ricomprese, debbano ascriversi al diritto d’autore nella sua componente morale, incedibile e spettante al solo autore materiale ed ai relativi eredi, ovvero nella sua componente economica, liberamente cedibile, anche con atto inter vivos, a titolo oneroso.

Pur essendo pacifico l’acquisto del diritto di utilizzazione economica del programma (ai sensi dell’art. 12-bis l.d.a., da ritenersi estensibile alle opere realizzate in adempimento di obblighi di prestazioni di lavoro autonomo) da parte del committente, a seguito dell’esecuzione di un contratto d’opera inter partes, rimane ferma la titolarità del diritto morale d’autore in capo al prestatore d’opera, che materialmente ha realizzato il programma, nonostante la cessione dei diritti di sfruttamento economico: prerogativa da ritenersi naturaliter comprensiva del diritto a non vedere modificata la propria opera da parte di terzi, come evincibile dal disposto dell’art. 20 l.d.a.

Il predetto diritto morale insorge contro qualsiasi modificazione dell’opera e sussiste, in capo al relativo autore, se e nella misura in cui detta modificazione risulti anche soltanto potenzialmente foriera di un pregiudizio al suo onore e alla sua reputazione; in tal caso soltanto l’eventuale acquiescenza, tacitamente prestata, con una condotta inerte da parte del programmatore, potrebbe fare ritenere quest’ultimo decaduto dalla possibilità di opporsi giudizialmente ad un’eventuale modificazione invito domino.

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Il diritto d’autore su un software: oggetto di tutela e plagio
Non può valutarsi alla stregua di opera, suscettibile di tutela del diritto d’autore, un metodo di lavoro, di studio e...

Non può valutarsi alla stregua di opera, suscettibile di tutela del diritto d’autore, un metodo di lavoro, di studio e di applicazione delle conoscenze teoriche alla risoluzione di problemi pratici, mediante un approccio sistemico e coordinato tra varie discipline, giacché un metodo, lungi dal potersi di per sé definire un’opera, in quanto non qualificabile come una compiuta espressione della personalità di un determinato autore, rappresenta, semmai, un’idea da trasfondere e concretizzare in un’opera dotata di compiutezza espressiva. Né, del pari, può costituire oggetto della tutela autoriale l’idea/progetto di coordinare in un unico pool il lavoro di più soggetti su materie diverse, ma tra sé interagenti, neppure ove intesa come un mero concept, ossia come una presentazione esterna di un’idea da sviluppare.

Potrebbero, invece, profilarsi, in via astratta, un diritto morale o un diritto patrimoniale d’autore sul software, che tali principi e tali idee incorpora, o su quelli posti alla base del suo funzionamento, risultando, in effetti, i “programmi per elaboratore” (categoria di beni cui il software appartiene) tra gli oggetti della tutela di cui alla normativa autoriale elencati all’art. 1, L. n. 633/41, ove connotati dai caratteri della creatività e dell’originalità.

Ad ogni modo non potrà configurarsi una condotta di plagio del suddetto software senza una riproduzione ed una messa a disposizione del pubblico del relativo codice sorgente, ossia senza alcuna specifica descrizione nel dettaglio delle relative componenti e delle relative modalità di funzionamento del software stesso. In altri termini siffatta condotta potrebbe essere integrata qualora si sia verificata la riproduzione e la vendita, da parte del convenuto, di un software identico a quello in questione, ma non anche nell’ipotesi di un libro che riporti la sequenza dei codici alfanumerici del software, potendosi, semmai, in tale caso, configurare una corresponsabilità dell’autore dell’opera libraria, con il convenuto, a titolo di concorso compiuto con la rivelazione dei codici sorgente, se impiegati da terzi soggetti per la realizzazione di un altro software.

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L’uso di un marchio altrui all’interno di forme promo-pubblicitarie
In una causa avente ad oggetto l’uso non autorizzato di un marchio, da parte di una società non facente più...

In una causa avente ad oggetto l’uso non autorizzato di un marchio, da parte di una società non facente più parte dei membri ufficiali di una rete di licenziatari, costituita ed organizzata per la vendita di prodotti recanti il marchio in questione e la relativa assistenza, all’interno di forme promo-pubblicitarie (quali insegne pubblicitarie, timbri, documentazione fornita alla clientela, cartelli stradali direzionali, siti Internet, social e/o in qualunque altro modo effettuate) non integra un utilizzo indebito del suddetto marchio, come segno distintivo, ma costituisce, invece, un’indicazione descrittiva dei servizi offerti da quell’impresa.

[nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto lecito che il convenuto si presentasse come Porsche Personal Advisor, o come una officina specializzata nella assistenza a veicoli Porsche, segnalando la propria presenza con cartelli stradali non occorrendo l’autorizzazione di PORSCHE o della Casa tedesca per svolgere quell’attività, essendo ben possibile una descrizione dei servizi offerti, tra i quali l’esecuzione di interventi di manutenzione su quei veicoli]

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Principi in tema di promessa di pagamento, interpretazione della domanda e assorbimento
La promessa, integrando la fattispecie disciplinata dall’art. 1988 CC, determina l’onere del promittente di dimostrare l’insussistenza di un rapporto sostanziale...

La promessa, integrando la fattispecie disciplinata dall’art. 1988 CC, determina l’onere del promittente di dimostrare l’insussistenza di un rapporto sostanziale da cui scaturirebbe l’obbligazione, oppure di dimostrare l’avvenuto adempimento o altro fatto estintivo della stessa.
In tema di interpretazione delle domande giudiziali, il giudice non è condizionato dalle parole utilizzate dalla parte e deve tener conto dell'intero contesto dell'atto, senza alterarne il senso letterale ma, allo stesso tempo, valutandone la formulazione testuale e il contenuto sostanziale in relazione all'effettiva finalità che la parte intende perseguire.
La figura del cd. assorbimento ricorre, in senso proprio, quando la decisione sulla domanda assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, la quale, con la pronuncia sulla domanda assorbente – rispetto alla quale la questione assorbita si pone in rapporto di esclusione -, ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno. E', invece, configurabile l'assorbimento in senso improprio quando la decisione cd. assorbente comporta una pronuncia, sulla quale si forma il giudicato, anche sulla questione assorbita, in quanto ad essa legata da un rapporto di implicazione. L’assorbimento, avendo come effetto il venir meno di una ragione di contesa, determina la valutazione della cd. soccombenza virtuale che è statuizione meramente processuale inidonea ad arrecare pregiudizio alle parti coinvolte ed a costituire giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi l'efficacia di tale giudicato al solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio.

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La prosecuzione delle cause dopo l’apertura della liquidazione giudiziale: il rapporto tra gli artt. 143 e 151 CCII
È senz’altro valido il principio per cui la prosecuzione delle cause dopo l’apertura della liquidazione giudiziale, prevista dall’art. 143 CCII,...

È senz’altro valido il principio per cui la prosecuzione delle cause dopo l’apertura della liquidazione giudiziale, prevista dall’art. 143 CCII, è ammissibile anche se la procedura riguarda il convenuto, ma, questo, ogniqualvolta l’oggetto del giudizio non involga l’accertamento di un diritto da cui è fatta discendere una pretesa economica a carico della massa fallimentare: nel quale caso, invece, prevale la disposizione dettata dall’art. 151 CCII. Questa norma, invero, ha portata generale (“Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o prededucibile, nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo III del presente titolo, salvo diverse disposizioni della legge”) e non limitata ai casi in cui sarebbe possibile – per la preesistenza di un titolo non più discutibile – l’accertamento sommario tipico della fase di ammissione o esclusione dallo stato passivo: infatti, essa opera un rinvio a tutte le forme di accertamento stabilite dal capo III del Titolo V, ivi compresa quella seguente a un’eventuale opposizione allo stato passivo, che dà origine a un procedimento contenzioso a cognizione piena. Il discrimine tra accertamento eseguibile dal giudice ordinario o da quello fallimentare, quindi, è dato non dalla distinzione tra domande (e pronunce) di accertamento o di condanna, ma dal collegamento funzionale indefettibile di quello a questa, ossia a una pretesa economica avanzata contro la massa utilmente tutelabile soltanto mediante emissione di una pronuncia di condanna.

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Nullità del brevetto tra mutatio ed emendatio libelli
La modifica della domanda, nei termini più rispondenti agli interessi della parte rispetto alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, potrebbe...

La modifica della domanda, nei termini più rispondenti agli interessi della parte rispetto alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, potrebbe essere ammessa se la domanda modificata è implicitamente contenuta nella originaria o a questa connessa per alternatività (Cass. SU. 12310/2015; Cass. SU. 22404/2018). Tuttavia, restando il disposto dell’art. 183 CPC e dovendo in ogni caso garantire non soltanto ad una parte di perseguire al meglio i suoi interessi, ma anche all’altra parte di difendersi ugualmente al meglio, la domanda modificata deve sempre scaturire dai medesimi fatti allegati in giudizio con la domanda originaria, talché la sentenza chiesta dopo la modifica rappresenti la migliore e più completa risposta giudiziale alla vicenda socio-economica di fondo.

La sola, sostanziale coincidenza di due prodotti, nella loro composizione chimica, non è sufficiente ad affermare la nullità del brevetto di uno, poiché, non essendo l’altro tutelato da registrazione brevettuale, occorrerebbe l’ulteriore dimostrazione della sua predivulgazione.

La divulgazione di un prodotto implica che esso sia ben definito e individuato; correlativamente, è escluso che possa essere divulgato qualcosa che non è ancora stato compiutamente inventato, ossia tradotto da uno stadio di ideazione o progetto ad un risultato finale replicabile.

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Azione di responsabilità contro gli amministratori: risarcibilità dell’incremento del deficit patrimoniale
L’incremento del deficit patrimoniale è un danno risarcibile in quanto tale solo se conseguente alla violazione dell’obbligo di cessazione dell’attività...

L’incremento del deficit patrimoniale è un danno risarcibile in quanto tale solo se conseguente alla violazione dell’obbligo di cessazione dell’attività di impresa tipica e di sua sostituzione con una gestione meramente conservativa del patrimonio.

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Responsabilità degli amministratori: sul criterio del saldo fallimentare
Il saldo fallimentare è previsto dall’ordinamento solo come criterio (peraltro, del tutto residuale) di determinazione del danno prodotto da uno...

Il saldo fallimentare è previsto dall’ordinamento solo come criterio (peraltro, del tutto residuale) di determinazione del danno prodotto da uno specifico illecito, che è quello di aver proseguito l’attività di impresa in assenza di capitale: non quantifica, invece, un obbligo risarcitorio (o, forse, sanzionatorio) per aver tenuto una serie di condotte illecite, indipendentemente da una analisi puntuale del rapporto di causa-effetto tra ciascuna condotta e danno. Non è perciò possibile condannare l’AU a risarcire un ipotetico danno fatto pari al saldo fallimentare, per esempio, per aver agito in conflitto di interessi (che non è un danno di per sé, ma impone di verificare se e in che misura lo abbia provocato), per aver omesso di pagare le imposte (ove il danno consiste nelle sole sanzioni applicate, non nei tributi comunque dovuti), o per aver compiuto atti distrattivi (nel qual caso il danno è pari al valore sottratto, non ad altro).

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Giudizio sulla descrizione e valutazione della verosimiglianza nel merito della pretesa
Benché, rispetto a una domanda cautelare di descrizione, il giudizio debba in primis incentrarsi sull’esistenza di un diritto alla prova,...

Benché, rispetto a una domanda cautelare di descrizione, il giudizio debba in primis incentrarsi sull’esistenza di un diritto alla prova, questo non può valutarsi in termini avulsi dal diritto che si intende provare, ossia da una valutazione di verosimiglianza nel merito della pretesa avanzata.

Non può essere sufficiente preannunciare un’azione di tutela industriale per ottenere la misura, particolarmente invasiva nella sfera privata della controparte, dovendosi valutare se quella azione si presenti come fondata su seri elementi; diversamente opinando, si arriverebbe a consentire anche un paradossale rovesciamento del rapporto tra prova e azione di merito: anziché essere quella strumentale a questa, la mera prospettazione di un diritto industriale potrebbe essere sufficiente ad acquisire informazioni presso la concorrente, benché la domanda di merito si presenti molto probabilmente infondata, ancorché non palesemente abusiva.

La conferma in contraddittorio della descrizione non può dipendere dalla considerazione dei relativi risultati, ma soltanto dall’accertata sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora come emergenti dalle argomentazioni e dalle produzioni delle parti negli atti introduttivo e di costituzione.

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Diritto di informazione ed esercizio del potere di controllo analogo del socio Ente Locale
Il potere di controllo analogo sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative [esercitabile dagli Enti Locali ex art. 2 D.lgs....

Il potere di controllo analogo sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative [esercitabile dagli Enti Locali ex art. 2 D.lgs. 175/2016 (cd Legge Madia)] sussiste se e nella misura in cui è riconosciuto e conformato dalla legge, da statuti o da patti parasociali, con le modalità previste da queste stesse fonti normative. Il diritto di accesso ai documenti è da mettere in relazione diretta non all'esercizio del controllo analogo, bensì al distinto diritto di informazione, il quale è sì riconosciuto in funzione del controllo analogo, ma ha un ambito più esteso. Infatti, da un punto di vista logico, l'informazione deve consentire anche di discernere quali atti attengono a scelte strategiche o a decisioni significative e quali atti non hanno attinenza a esse, il che implica la conoscenza degli uni e degli altri.

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Sequestro conservativo contro gli ex amministratori di società fallita
La ricorrenza del presupposto del periculum in mora può essere desunta, alternativamente, sia da elementi oggettivi, concernenti la capacità patrimoniale...

La ricorrenza del presupposto del periculum in mora può essere desunta, alternativamente, sia da elementi oggettivi, concernenti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto all'entità del credito, sia da elementi soggettivi, rappresentati dal comportamento del debitore, il quale lasci fondatamente presumere come probabili il compimento, al fine di sottrarsi all'adempimento, di atti dispositivi idonei a provocare l'eventuale depauperamento del suo patrimonio – ove per “depauperamento” deve intendersi tanto una deminutio patrimonii, quanto una modifica della consistenza del complesso patrimoniale facente capo al debitore sotto il profilo qualitativo – e la conseguente prevedibile infruttuosità dell’eventuale esecuzione ai suoi danni.

La mera entità del patrimonio, nel suo aspetto statico, è di per sé indicativa solo della estensione della garanzia generale, non del rischio di “perderla”: proprio la locuzione utilizzata dall’art. 671 c.p.c. sottolinea piuttosto l’aspetto dinamico costituito dalla concreta probabilità di una sua imminente diminuzione, volendo la norma evitare che essa si riduca. Nessuna norma può assicurare la capacità economica del debitore di adempiere alle sue obbligazioni, mentre è possibile evitare (ed è ciò a cui il sequestro conservativo mira) che la misura entro cui l’adempimento è concretamente possibile si assottigli ulteriormente. Il periculum di cui parla l’art. 671 c.p.c., dunque, non è che il debitore non sia in grado di pagare: è che la sua capacità di farlo – quella che egli ha – diminuisca, per atti volontari di dispersione (periculum soggettivo) oppure per caso fortuito o forza maggiore, o per atti o fatti di terzi, indipendenti dalla volontà del debitore (periculum oggettivo: ravvisabile, per esempio, laddove il patrimonio dello stesso debitore risulti già aggredito da altri creditori, o in procinto di esserlo). In aggiunta, una diversa interpretazione della norma, fondata esclusivamente sulla entità del patrimonio del debitore in relazione al suo debito, si tradurrebbe necessariamente nella sistematica adozione della misura conservativa nei confronti dei soggetti meno abbienti, con salvezza di tutti coloro con grandi disponibilità economiche: criterio non conforme né alla singola norma, né ai principi del nostro ordinamento.

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