In caso di cessazione del rapporto sociale nei confronti di un socio, l’obbligo per il pagamento dei conferimenti non versati e la correlata responsabilità perdurano per un solo anno a far data dalla vicenda estintiva del rapporto sociale che ne determina la fuoriuscita dalla compagine, verificandosi, allo scadere di tale periodo, la prescrizione del diritto della società a ottenere il versamento del residuo (o, secondo altra interpretazione, la decadenza della stessa dall’azione per il conseguimento del relativo pagamento). In ordine al dies a quo della decorrenza di tale termine temporale, preferibile appare la tesi per cui il tempus ad praescriptionem inizierebbe a decorrere, con riguardo all’ipotesi di cessazione del rapporto sociale a seguito di recesso, a far data dal momento in cui la fattispecie estintiva si può ritenere perfezionata; momento da farsi coincidere, a sua volta, per quanto riguarda il rapporto sociale, con la data di comunicazione della delibera dell’organo amministrativo di accoglimento della relativa domanda, rectius, dichiarazione unilaterale, da parte del CdA, ai sensi dell’art. 2532, comma 3 c.c. o con l’inutile decorso del termine per provvedere a tale deliberazione – accadimenti alternativi da ritenersi entrambi alla stregua di una condizione di efficacia della dichiarazione unilaterale recettizia.