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Azione di responsabilità dei creditori: termine di decorrenza della prescrizione
L’azione di responsabilità dei creditori, pur quando esercitata dal Curatore del Fallimento, si prescrive nel termine di cinque anni con...

L'azione di responsabilità dei creditori, pur quando esercitata dal Curatore del Fallimento, si prescrive nel termine di cinque anni con decorrenza dal momento in cui il danno diventa oggettivamente percepibile all’esterno manifestandosi nella sfera patrimoniale della società. In particolare, sussiste la presunzione secondo cui la prescrizione inizia a decorrere dalla data di fallimento, incombendo sull’amministratore dare la prova della diversa data anteriore di insorgenza dello stato di incapienza patrimoniale attraverso l’allegazione di fatti sintomatici di assoluta evidenza. Infatti, l’azione di responsabilità dei creditori sociali nei confronti degli amministratori di società ex art. 2394 c.c., pur quando promossa dal curatore fallimentare a norma dell’art. 146 l.fall., è soggetta a prescrizione quinquennale che decorre dal momento dell’oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell’insufficienza dell’attivo a soddisfare i debiti (e non anche dall’effettiva conoscenza di tale situazione), che, a sua volta, dipendendo dall’insufficienza della garanzia patrimoniale generica (art. 2740 c.c.), non corrisponde allo stato d’insolvenza di cui all’art. 5 della l.fall., derivante, "in primis", dall’impossibilità di ottenere ulteriore credito. In ragione della onerosità della prova gravante sul curatore, sussiste una presunzione "iuris tantum" di coincidenza tra il "dies a quo" di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, ricadendo sull’amministratore la prova contraria della diversa data anteriore di insorgenza dello stato di incapienza patrimoniale, con la deduzione di fatti sintomatici di assoluta evidenza, la cui valutazione spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se non per vizi motivazionali che la rendano del tutto illogica o lacunosa.

Gli amministratori di diritto, a prescindere dal fatto che si siano occupati realmente della gestione sociale, rispondono dei danni eventualmente causati da atti di mala gestio, in ipotesi anche soltanto omissivi perché l’accettazione della carica comporta l’assunzione delle relative responsabilità e dell’obbligo di corretta gestione, comprensivo dell’obbligo di impedire a terzi non nominati dai soci di occuparsi dell’amministrazione.

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Sospensione prevista dall’art. 83 d.l. 18/2020 ed impugnazione bilancio finale di liquidazione
Il termine di 90 giorni per l’impugnazione del bilancio finale di liquidazione ex art. 2492 c.c. è soggetto alla sospensione...

Il termine di 90 giorni per l’impugnazione del bilancio finale di liquidazione ex art. 2492 c.c. è soggetto alla sospensione dei termini processuali prevista dall’art. 83 d.l. 18/2020 e proroghe, con inclusione del dies ad quem. Il periodo di sospensione previsto da detta norma deve intendersi esteso dal 9 marzo all'11 maggio 2020 incluso.

Il bilancio finale deve essere corredato da nota integrativa, in quanto l’art. 2490 c.c. richiama gli artt. 2423 ss. c.c. e i principi contabili OIC 5; la sua mancanza integra causa di nullità del bilancio, costituendo violazione del modello legale, con pregiudizio in re ipsa.

Sono irrilevanti, ai fini dell’impugnazione del bilancio, le doglianze attinenti a condotte di mala gestio anteriori alla liquidazione.

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Procedimento cautelare ex art. 2476, co. 2, c.c.: esclusa l’urgenza in re ipsa per l’accesso ai documenti sociali
Nel procedimento cautelare volto a ottenere l’accesso alla documentazione sociale ai sensi dell’art. 2476, co. 2, c.c., il periculum in...
Nel procedimento cautelare volto a ottenere l’accesso alla documentazione sociale ai sensi dell’art. 2476, co. 2, c.c., il periculum in mora non è configurabile in re ipsa: la tutela d’urgenza è ammissibile solo ove il socio alleghi e dimostri concrete e specifiche ragioni di urgenza che rendano incompatibile l’attesa del giudizio ordinario, non essendo sufficiente il carattere meramente eventuale e strumentale del diritto di controllo rispetto a future iniziative. In difetto di allegazioni puntuali sull’urgenza, il reclamo avverso il rigetto del ricorso cautelare deve essere respinto.
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Violazione del diritto d’autore di opere scultore e configurabilità dell’illecito anticoncorrenziale
Il divieto dell’imitazione servile tutela soltanto l’interesse a che l’imitatore non crei confusione con i prodotti del concorrente, realizzando le...

Il divieto dell’imitazione servile tutela soltanto l’interesse a che l’imitatore non crei confusione con i prodotti del concorrente, realizzando le condizioni perché il potenziale acquirente possa equivocare sulla fonte di produzione, pertanto, l’effetto confusorio sui consumatori finali è escluso qualora l’opera realizzata costituisce un esemplare unico, commissionato e realizzato una tantum, non essendo quindi ravvisabile alcuna platea di clienti che potrebbe essere tratta in errore.

L’utilizzo non autorizzato del disegno per la realizzazione di un’opera scultorea e la mancata indicazione di qualsiasi riferimento al vero autore dell’opera integra i requisiti dell’illecito anticoncorrenziale di cui all’art. 2598, n.3 c.c.

Il risarcimento del lucro cessante consiste nel mancato guadagno che il danneggiato avrebbe ottenuto in assenza dell'illecito; tuttavia, tale voce di danno deve essere esclusa quando, considerata l’unicità dell’opera contraffatta, l’autore non avrebbe in ogni caso effettuato ulteriori riproduzioni, rimanendo quindi privo di qualsiasi possibilità di guadagno.

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Responsabilità della società bancaria per comunicazioni sociali false
Le interviste rilasciate alla stampa non sono formali comunicazioni sociali, e non vi è nulla di illecito nel fatto che,...

Le interviste rilasciate alla stampa non sono formali comunicazioni sociali, e non vi è nulla di illecito nel fatto che, fuori dai bilanci o dai prospetti informativi ex art. 94 TUF, amministratori impegnati nel salvataggio o rilancio di una società rilascino dichiarazioni improntate all’ottimismo.

Affinché sia integrata la responsabilità della società bancaria per aver tratto in inganno i risparmiatori/azionisti con comunicazioni sociali false (nello specifico bilanci e prospetti informativi) occorre: (i) che sia certa la falsità dei bilanci e (ii) che quei bilanci falsi avessero portata decettiva, tale da indurre in errore i risparmiatori. Una differente svalutazione dei crediti, negli anni, non è necessariamente indicativa di errori di contabilizzazione compiuti negli anni in cui essa è stata minore: in ipotesi, può derivare dal fatto che in un anno ci sono stati meno crediti da svalutare e in un altro anno più crediti; oppure, se errore vi è stato, questo potrebbe essere stato compiuto quando la svalutazione è stata maggiore; oppure, ancora, perché sono mutati i criteri di valutazione dei crediti, ma nessun errore è stato commesso.

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Azione di responsabilità verso gli amministratori: natura giuridica, onere della prova e quantificazione del danno
In forza della natura contrattuale della responsabilità degli amministratori sociali per i danni cagionati alla società amministrata, il curatore, il...

In forza della natura contrattuale della responsabilità degli amministratori sociali per i danni cagionati alla società amministrata, il curatore, il quale agisca ai sensi dell'art. 146 L.F., deve allegare le violazioni compiute dagli amministratori ai loro doveri ed è, invece, onere degli amministratori stessi di dimostrare, con riferimento agli addebiti contestati, l'osservanza dei predetti doveri. Per tale ragione, in tema di falsità di un bilancio finalizzata a occultare la perdita del capitale, non è sufficiente indicare quale sarebbe la voce errata, lasciando alla controparte l’onere di dimostrare l’insussistenza di qualsivoglia possibile profilo di falsità, ma occorre affermare quale sarebbe il motivo dell’errore della rilevazione contabile; talché l’allegazione di un determinato profilo di (asserita) falsità limita a quello il thema decidendum ed esime i resistenti dal difendersi rispetto ad altri profili astrattamente ipotizzabili.

Non può avanzarsi domanda risarcitoria avverso gli amministratori per omessa presentazione dell'istanza di fallimento in proprio, senza una indicazione del momento in cui tale presentazione avrebbe dovuto ritenersi obbligata (non potendosi far coincidere detto momento con la data della perdita del capitale, atteso che i presupposti dell’insolvenza non sono i medesimi dello scioglimento di fatto) e senza allegazione dello specifico danno conseguente alla sua omissione.

Quello del saldo fallimentare è un criterio (residuale) di quantificazione del danno prodotto non da qualsivoglia illecito posto in essere dagli amministratori ma da quello, specifico, previsto dall’art. 2486 CC e consistente, appunto, nella omessa rilevazione di una causa di scioglimento della società, e nella conseguente mancata adozione di una gestione meramente conservativa. L’adozione di quel criterio di quantificazione del danno implica, per necessità logica, l’accertamento a monte della sussistenza dell’illecito che lo avrebbe provocato (l’esercizio dell’impresa successivo alla perdita del capitale) e quindi, ancora più a monte, del momento in cui il capitale sociale sarebbe andato perduto.

La contabilizzazione, per quanto possa essere carente, errata o anche falsa, non è di per sé fonte di responsabilità risarcitoria, poiché il danno patrimoniale può derivare solo dalle operazioni compiute od omesse, non dalla loro rappresentazione contabile.

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Le opere scientifiche sono protette come opere dell’ingegno umano dal diritto d’autore
È noto che, ai sensi degli artt. 1 e 2 della legge sul diritto d’autore, sono protette come opere dell’ingegno...

È noto che, ai sensi degli artt. 1 e 2 della legge sul diritto d’autore, sono protette come opere dell’ingegno umano anche le opere scientifiche. Sono poi definite collettive le opere costituite dalla riunione di opere o di parti di opera, che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine, anche scientifico e sono protette come opere originali, indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte, se l'opera è stata creata con il contributo indistinguibile ed inscindibile di più persone, il diritto di autore appartiene in comune a tutti i coautori.

La previsione di cui all’art. 110 l.d.a., in base alla quale la trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per iscritto, fa riferimento alle ipotesi in cui i diritti patrimoniali siano oggetto di cessione.

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Società cancellata: trasferimento ope legis dei beni sociali residui agli ex soci
La cancellazione (anche d’ufficio) della società di capitali dal Registro delle Imprese determina l’estinzione dell’ente e integra un fenomeno successorio...

La cancellazione (anche d’ufficio) della società di capitali dal Registro delle Imprese determina l’estinzione dell’ente e integra un fenomeno successorio in forza del quale i soci sono destinati a succedere nel rapporto passivo già facente capo alla società estinta, ma senza perdere la limitazione della loro responsabilità alle sole somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione. Il medesimo meccanismo successorio va applicato anche in presenza di sopravvenienze attive, per cui, venuto meno il vincolo societario le titolarità dei diritti e dei beni residui  -  già intestati alla società - si trasferiscono ope legis agli ex soci in regime di comunione pro indiviso, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione. In caso di beni immobili, ciò accade anche in assenza di formale intestazione/trascrizione.

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Recesso del socio di S.r.l. e successivo scioglimento della società: applicabilità analogica del termine ex art. 2437-bis c.c.
In caso di recesso di socio di S.r.l., lo scioglimento della società o la revoca della delibera che ha determinato...

In caso di recesso di socio di S.r.l., lo scioglimento della società o la revoca della delibera che ha determinato il recesso determinano l'inefficacia del recesso ove intervengano nel termine di 90 giorni dalla comunicazione del recesso, dovendosi applicare in via analogica quanto disposto dall’art. 2437-bis c.c. in materia di S.p.A. Conseguentemente, lo scioglimento della società che si verifichi oltre tale termine non priva di effetti il recesso.

In caso di recesso di socio di S.r.l., in pendenza di impugnazione della stima del terzo estimatore, il giudizio promosso dal socio receduto per ottenere la condanna della società al pagamento dell’importo dovuto per il recesso deve essere sospeso sino alla definizione del predetto giudizio di impugnazione, avente natura pregiudiziale.

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Impossibilità di funzionamento dell’assemblea di S.r.l.: nomina, compenso e poteri del liquidatore
In materia di cause di scioglimento di società a responsabilità limitata, l’ipotesi dell’impossibilità di funzionamento o della continuata inattività dell’assemblea,...

In materia di cause di scioglimento di società a responsabilità limitata, l’ipotesi dell’impossibilità di funzionamento o della continuata inattività dell’assemblea, di cui all’art. 2484, comma 1, n. 3, c.c., che consiste in una vera e propria paralisi dell’attività assembleare, si verifica quando, in maniera stabile ed irreversibile, l’assemblea risulta incapace di funzionare: deve trattarsi di impossibilità di funzionamento dell’assemblea con riferimento all’approvazione di delibere essenziali per la vita della società, quali la nomina degli amministratori o dei sindaci o l’approvazione del bilancio.

Inoltre, la nomina del liquidatore da parte del tribunale non dà luogo ad una procedura di liquidazione giudiziale, trattandosi di un mero intervento sostitutivo rispetto alla inconcludenza dell’assemblea, i cui poteri, una volta superato lo stallo, permangono quelli ordinari, con la conseguenza che l’assemblea, con le maggioranze previste per i vari casi, dovrà stabilire il compenso del liquidatore, potrà procedere alla revoca del liquidatore ed alla sua sostituzione, nonché alla modifica dei poteri attribuiti al liquidatore dal tribunale.

Quanto al compenso del liquidatore, nel silenzio delle norme, la sua determinazione rientra nelle attribuzioni assembleari anche nel caso di nomina giudiziale del liquidatore; e, in ipotesi di non approvazione assembleare della proposta all’o.d.g. in tema di liquidazione del compenso al liquidatore nella misura dallo stesso prospettata, non sussiste alcun potere del tribunale a provvedere in sede di volontaria giurisdizione.

In materia di poteri del liquidatore, a questi sono conferiti i “poteri di legge”, vale a dire ex art. 2489, primo comma, c.c., “il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società”, in particolare attraverso la realizzazione delle attività, il pagamento dei debiti sociali, escludendosi qualsiasi successiva “autorizzazione” da parte del tribunale al compimento di singoli atti già contemplati per legge nel mandato.

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Presupposti per la revoca cautelare degli amministratori
La revoca cautelare degli amministratori è ammissibile solo in presenza di condotte gravi e pregiudizievoli, tali da far temere un...

La revoca cautelare degli amministratori è ammissibile solo in presenza di condotte gravi e pregiudizievoli, tali da far temere un danno non rimediabile per la società nelle more del giudizio di merito. Non integra danno risarcibile l’omesso pagamento di imposte dovute né la maturazione di interessi passivi, mentre costituiscono danno le sanzioni, ove riferibili a inadempimenti imputabili agli amministratori e di entità apprezzabile rispetto alla consistenza patrimoniale della società.

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Prelazione statutaria sulle quote: legittimazione del socio pretermesso e onere di provare l’interesse leso
La violazione della clausola statutaria di prelazione nel trasferimento di partecipazioni sociali comporta l’inopponibilità della cessione nei confronti della società...

La violazione della clausola statutaria di prelazione nel trasferimento di partecipazioni sociali comporta l’inopponibilità della cessione nei confronti della società e dei soci titolari del diritto e può essere fatta valere anche dai soci pretermessi. Il fatto che i soci non si limitino a regolare il loro diritto di prelazione in un patto parasociale, ma scelgano di inserirlo all’interno dello statuto è indice della volontà degli stessi di elevare il loro interesse individuale a mantenere omogenea la compagine sociale, con conseguente opponibilità della clausola a società e terzi e quindi inefficacia relativa del trasferimento operato in violazione della clausola. Tuttavia, il socio che agisce non può limitarsi a dedurre la mera violazione della prelazione, dovendo allegare e provare il concreto interesse leso. L’interesse del socio pretermesso deve concretizzarsi nella manifestazione di un interesse patrimoniale all’acquisto della quota, che la violazione della clausola di prelazione ha impedito, presupposto necessario anche ai fini della determinazione del danno lamentato.

In caso di violazione della clausola statutaria di prelazione l'inefficacia del trasferimento della partecipazione sociale può essere fatta valere in giudizio tanto dalla società, quanto dai singoli soci pretermessi.

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