Ai sensi degli artt. 2485 e 2487 c.c., l’accertamento dello scioglimento della società di capitali e la nomina del liquidatore sono devoluti al tribunale solo in caso di inerzia degli amministratori, tenuti all’accertamento della causa e alla convocazione dell’assemblea per la nomina dei liquidatori, o di infruttuosità dell’assemblea convocata; per quest’ultima ipotesi la legittimazione attiva si individua per estensione analogica dell’art. 2487, comma 2, c.c., e spetta all’amministratore unico che abbia correttamente constatato e iscritto la causa di scioglimento, così come al socio, quando l’altro socio paritetico diserti sistematicamente le assemblee convocate, anche per la nomina dei liquidatori.
In difetto di ragioni ostative allegate dal socio resistente rimasto contumace, può essere nominato liquidatore l’amministratore ricorrente che si offra di svolgere l’incarico pro bono, tanto più in mancanza di fondi sociali per remunerare un professionista. In applicazione del principio di causalità, le spese del procedimento di volontaria giurisdizione sono poste a carico del socio che con la propria condotta inerte e il dichiarato disinteresse abbia provocato la paralisi dell’assemblea e reso necessario il ricorso, anche d’ufficio e in assenza di domanda di condanna.
L’eventuale svolgimento della funzione gestoria da parte di un amministratore di fatto non esonera l’amministratore di diritto dalla responsabilità verso la società, perché egli resta tenuto a esercitare la funzione con la diligenza richiesta e ha un costante obbligo di informarsi e vigilare, dovendo altrimenti dimettersi; l’allegazione di avere affidato la gestione a un socio per ragioni di salute, rimasta priva di prova, non vale dunque a escludere la responsabilità dell’amministratore unico, che risponde anche della dispersione di un bene sociale lasciato nella disponibilità del socio senza attivarsi per ottenerne la restituzione.
I prelievi di cassa eseguiti dall’amministratore senza giustificazione documentata costituiscono condotta distrattiva, e l’allegazione non provata che le somme siano state impiegate per pagare in nero retribuzioni e utenze non ne esclude la rilevanza ai fini dell’azione di responsabilità promossa dal curatore, perché integrerebbe comunque pagamenti preferenziali e una falsa rappresentazione contabile, né può desumersi dalla mancata insinuazione al passivo dei dipendenti. L’obbligazione di restituire le somme prelevate sine titulo ha natura di debito di valuta, sicché sono dovuti gli interessi legali dalla data di ciascun prelievo ma non la rivalutazione monetaria.
L’amministratore unico di s.r.l. risponde verso la società per mala gestio quando ometta di mettere a reddito i beni sociali, lasciandoli occupare dai soci senza corrispettivo; la società è soggetto distinto dai soci, sicché le indicazioni di questi ultimi a consentire l’utilizzo gratuito dei beni sono illecite, perché lesive degli interessi della società e dei creditori, e non hanno valore esimente, mentre la messa a reddito, scelta tipicamente gestoria, non richiede autorizzazione assembleare. L’amministratore non risponde della gestione anteriore alla propria nomina, né di non aver informato dei fatti del predecessore soci che ne erano già consapevoli.
Quando il curatore prospetti in via alternativa il danno secondo il criterio del differenziale patrimoniale e quello derivante da singoli fatti illeciti, va preferita la quantificazione riferita ai singoli illeciti, e il danno da prosecuzione dell’attività non è configurabile se la società era di fatto inattiva. Il danno da mancata messa a reddito si riduce, ai sensi dell’art. 1227, primo comma, c.c., dell’indennità di occupazione che il curatore avrebbe potuto recuperare dagli occupanti per il quinquennio non prescritto. L’omesso pagamento dei tributi integra mala gestio quando la mancanza di liquidità dipenda dalla stessa omessa messa a reddito dei beni, ma il danno è limitato a sanzioni e spese, con esclusione degli interessi; non sono invece risarcibili le spese dei giudizi promossi dai soci receduti per la liquidazione della quota quando le loro pretese fossero sproporzionate rispetto al valore poi accertato.
Il risarcimento costituisce debito di valore per le sole voci che richiedono un’attività liquidatoria, e gli interessi compensativi non sono dovuti automaticamente, ma solo se il creditore alleghi e provi, anche per presunzioni, che la somma rivalutata sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto in caso di tempestivo pagamento. Il credito risarcitorio della curatela non può essere compensato con il credito dell’amministratore socio al rimborso dei finanziamenti, in violazione della par condicio creditorum e della postergazione ai sensi dell’art. 2467 c.c.; né il risarcimento nell’azione sociale di responsabilità è limitato dall’esposizione debitoria della società in sede fallimentare, perché l’eventuale eccedenza andrebbe a beneficio della società tornata in bonis.
L’ordinanza con cui il giudice si dichiara incompetente, non revocabile ma impugnabile esclusivamente con il regolamento di competenza, passa in giudicato con l’inutile decorso del termine per proporlo e, avendo natura definitoria del giudizio, esaurisce il potere giurisdizionale del giudice che l’ha emessa; gli atti successivamente adottati nel medesimo procedimento, compresa la revoca dell’ordinanza e la prosecuzione della causa davanti a un’altra sezione dello stesso ufficio, sono giuridicamente inesistenti e non integrano la riassunzione del giudizio. Il potere del giudice di revocare un proprio provvedimento decisorio è limitato ai casi eccezionali di abnormità o inesistenza giuridica e non si estende al provvedimento soltanto errato, come la declaratoria di incompetenza pronunciata su una questione di mera ripartizione degli affari tra sezioni del medesimo tribunale, rispetto al quale le parti avevano l’onere di scegliere tra l’impugnazione e la riassunzione davanti al giudice indicato.
Ne consegue che la prescrizione dell’azione sociale di responsabilità promossa dai soci di s.r.l. contro l’ex amministratore, interrotta dalla proposizione della domanda e sospesa fino alla definizione del primo giudizio, riprende a decorrere dal passaggio in giudicato dell’ordinanza di incompetenza non seguita da tempestiva riassunzione, e l’azione riproposta oltre il quinquennio successivo è prescritta.
Integra violazione dei doveri di corretta gestione la riduzione dei canoni di locazione concordata dagli amministratori di s.r.l. con società conduttrici di cui erano al contempo soci e amministratori, senza rimettere la decisione all’assemblea come imposto dallo statuto per le operazioni in conflitto di interessi, quando l’operazione non risulti giustificata da effettive condizioni di mercato o da uno specifico interesse della società locatrice e si traduca in un unilaterale e immotivato sacrificio patrimoniale della società. Non la giustifica la pandemia quando i nuovi contratti siano stati stipulati prima della sua manifestazione e riducano il canone per l’intera durata del rapporto anziché temporaneamente. Il danno consiste nella differenza tra i canoni che la società avrebbe percepito in esecuzione dei contratti originari e quelli incamerati in esecuzione dei contratti modificativi, fino all’effettiva riconsegna degli immobili, mentre l’omessa richiesta dell’aggiornamento ISTAT è danno solo per le mensilità il cui diritto si sia prescritto; la violazione degli accordi tra soci che avevano fissato i canoni non può essere fatta valere con l’azione sociale.
Sussiste responsabilità degli amministratori anche quando essi pongano a carico della società spese sostenute nell’esclusivo interesse della conduttrice ovvero omettano, senza adeguata giustificazione, di mettere a reddito beni sociali, determinando un pregiudizio patrimoniale per la società, come l’immobile di una società immobiliare lasciato inutilizzato per oltre dieci anni, il cui danno può essere liquidato equitativamente in base al canone dell’ultima locazione, dedotto il tempo occorrente per reperire un nuovo conduttore. L’interesse in conflitto non è necessariamente quello personale dell’amministratore, potendo essere anche quello di un terzo con il quale egli abbia particolari rapporti, e non rileva che gli amministratori, soci di maggioranza, subiscano essi stessi il pregiudizio della società. L’approvazione del bilancio non implica liberazione degli amministratori ai sensi dell’art. 2434 c.c., la mera conoscenza delle operazioni da parte dei soci non equivale ad approvazione, e neppure un’eventuale autorizzazione assembleare renderebbe lecita un’operazione dannosa per la società, potendo al più aggiungere la responsabilità dei soci a quella degli amministratori.
Nell’azione sociale esercitata dai soci di minoranza ai sensi dell’art. 2476, comma 3, c.c., le spese di lite sono poste a carico della società ai sensi del quarto comma della norma, salvo il regresso verso gli amministratori, che la società non abbia chiesto; quando più attori con identica posizione processuale non abbiano svolto difese differenziate, l’aumento del 30% del compenso per ciascun soggetto oltre il primo ex art. 4, comma 2, d.m. n. 55/2014 va calcolato sul compenso base ridotto fino al 30% ai sensi del comma 4, e non sul compenso già maggiorato.
Il socio che abbia esercitato il diritto di recesso, divenuto efficace una volta decorso il tempo necessario perché operi il silenzio-assenso che ne consolida gli effetti, perde le prerogative di socio, compresa la legittimazione a chiedere ai sensi dell’art. 2485, comma 2, c.c. l’accertamento della causa di scioglimento in caso di inerzia dell’amministratore e, tanto meno, la nomina del liquidatore; a fronte del recesso di tutti i soci, e della conseguente impossibilità di convocare e tenere l’assemblea, residua soltanto in capo all’amministratore unico il potere-dovere di iscrivere la causa di scioglimento nel registro delle imprese ai sensi del primo comma della norma, adempimento dal quale non lo esonera la mancanza di fondi sociali, dovendo l’iscrizione essere eseguita a sua cura ma a spese della società; in mancanza di soci non può comunque seguire la messa in liquidazione, che presuppone una deliberazione assembleare, e la società che non depositi i bilanci da oltre cinque anni è soggetta alla cancellazione d’ufficio prevista dall’art. 40, secondo comma, del d.l. n. 76/2020.
Integra rinuncia alla domanda di scioglimento e di nomina del liquidatore, che non richiede procura speciale, formule sacramentali né accettazione delle altre parti, la condotta dell’amministratore che, dopo avere aderito alle ragioni del ricorrente, chieda per la prima volta in via principale il rigetto del ricorso per difetto di legittimazione attiva e solo in subordine la propria nomina a liquidatore. Il terzo creditore, eventualmente legittimato all’azione di responsabilità ex art. 2476, comma 6, c.c., non lo è a intervenire nel procedimento sulla messa in liquidazione o sulla nomina del liquidatore, non rientrando tra i soggetti indicati dagli artt. 2485, comma 2, e 2487, comma 2, c.c.; la segnalazione di fatti di possibile rilevanza penale giustifica la trasmissione degli atti alla procura della Repubblica.
In merito all’eccezione di nullità della citazione per indeterminatezza dell'oggetto o per incertezza nei fatti costitutivi della domanda, ex art.164 comma 4 c.p.c., la nullità della citazione potrà essere dichiarata soltanto allorché tali elementi siano del tutto omessi, oppure risultino assolutamente incerti e comunque inadeguati a tratteggiare l'azione, in modo tale da precludere il diritto della controparte di articolare adeguate difese, in quanto l'incertezza non sia marginale o superabile, ma investa l'intero contenuto dell'atto: di talché anche indicazioni incomplete possono essere comunque idonee a rendere il convenuto edotto della pretesa azionata, non potendosi escludere un'identificazione dell'oggetto e delle ragioni della domanda che risultino, invece, dal combinato esame dell'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e nei documenti allo stesso allegati.
Nello specifico, a fronte della contestazione dell’omessa specificazione, da parte attrice, del tipo di azione di responsabilità in concreto esperita ai sensi dell’art. 146 l. fall., al cospetto dell’allegazione di condotte contrarie ai doveri di conservazione dell’integrità del patrimonio sociale, lungi dal comportare la nullità per indeterminatezza della domanda, impone invece di presumere il contestuale e congiunto esperimento tanto dell’azione sociale, quanto dell’azione di massa a tutela dei creditori, in assenza di un contenuto anche implicitamente indicativo dell’intento di escludere una delle due azioni.
Il dies a quo del termine di prescrizione dell’azione di massa dei creditori sociali nei confronti degli amministratori per indebita prosecuzione della gestione post perdita del capitale sociale a cui sia conseguito un aggravio del dissesto decorre dal momento in cui i creditori siano stati in grado di venire a conoscenza dello stato di grave e definitivo squilibrio patrimoniale della società, ossia al momento in cui l’insufficienza si manifesta, diventando oggettivamente conoscibile da parte dei creditori.
In ragione dell'onerosità della suddetta prova a carico del curatore, avente a oggetto l'effettiva percepibilità dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i crediti sociali, sussiste una presunzione iuris tantum di coincidenza tra il dies a quo di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, spettando all'amministratore e/o al socio convenuto nel giudizio (che eccepisca la prescrizione dell'azione di responsabilità) fornire la prova contraria della diversa data anteriore di insorgenza e di esteriorizzazione dello stato di incapienza patrimoniale; prova che ben può desumersi anche dal bilancio di esercizio, quale documento informativo principale sulla situazione, tenuto conto della sua opponibilità erga omnes e della sua comprensibilità anche da parte di operatori non qualificati, ferma soltanto l’esclusione, quale dies a quo antecedente alla dichiarazione di fallimento, della pubblicazione di un bilancio che, all’epoca della relativa redazione, rendeva l'incapienza patrimoniale, pur effettivamente già sussistente, non oggettivamente percepibile da parte dei terzi, siccome artatamente occultata.
Gli addebiti relativi alle false rappresentazioni nella contabilità sociale e all’omessa tenuta delle scritture contabili obbligatorie rilevano non come autonomi antecedenti causali di una deminutio patrimonii, ma al più come artifici volti a occultare la perdita del capitale e ad avallare l’indebita prosecuzione dell’attività: la contabilità registra gli accadimenti economici ma non li determina, sicché l’irregolarità contabile, e perfino la falsificazione del bilancio con l’occultamento della perdita, non fondano una responsabilità risarcitoria o restitutoria degli amministratori se non si allega e prova che ne sia derivato uno specifico danno alla società (ad esempio sanzioni fiscali o spese per professionisti esterni), danno che non può comunque identificarsi tout court nella perdita patrimoniale del periodo di gestione.
In relazione alla quantificazione del danno risarcibile, deve ritenersi che i criteri liquidatori equitativi c.d. “incrementale” e dello “sbilancio fallimentare” nell’ordine preferenziale di cui all’art. 2486, comma 3 c.c., introdotti dal c.d. Codice della Crisi, ben possono essere applicati anche per la liquidazione di danni consequenziali a fatti verificatisi anteriormente alla relativa entrata in vigore.
Ai fini dell’azione di responsabilità nei confronti dei soci per indebita prosecuzione da parte dell’organo amministrativo della gestione, l’esercizio del diritto di voto del socio in assemblea – ivi compresa quella di approvazione del bilancio – costituisce prerogativa della qualità del socio che non appare censurabile di per sé ai fini della responsabilità solidale del medesimo ex art. 2476 co. 8 c.c. Infatti, trattasi di condotta neutra, non influente eziologicamente, neppure ex post, sul perfezionamento dell’eventuale illecito da indebita prosecuzione.
A tal riguardo, neppure potrebbe essere rimproverata ai soci una condotta omissiva di mancata approvazione della decisione di messa in liquidazione, in caso di mai avvenuta convocazione dell’assemblea con inserimento all’ordine del giorno delle decisioni di cui all’art. 2482-ter c.c. o di quelle ex art. 2484 c.c., incombente ex lege di spettanza dell’organo amministrativo e/o dell’amministratore unico.
La curatela che insista nella domanda contro i soci non gestori anche dopo che un’altra pronuncia ne abbia delibato la manifesta infondatezza può essere condannata d’ufficio ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c. in favore dei convenuti vittoriosi, senza che ciò imponga la revoca dell’ammissione della procedura al patrocinio a spese dello Stato, disposta per legge in base all’attestazione del giudice delegato.
La lista dei clienti e il documento contenente, oltre ai prezzi di listino pacificamente pubblici, gli sconti praticati ai singoli clienti e i dati storici delle vendite possono costituire informazioni segrete tutelabili ai sensi degli artt. 98 e 99 c.p.i., in quanto non di dominio pubblico, dotati di valore economico perché consentono di elaborare una strategia di marketing e sufficientemente secretati quando siano custoditi in archivi accessibili con credenziali personali ai soli addetti, in presenza di un regolamento che imponga l’uso dei soli dispositivi aziendali e di un programma di tracciamento delle operazioni sui file. Non sono invece segreti industriali le fotografie della conformazione esterna dei prodotti, ricavabile da qualsiasi esemplare in commercio, prive di informazioni sul progetto costruttivo.
Accertata la natura segreta delle informazioni, spetta all’attore provare la loro sottrazione o utilizzazione non autorizzata, e il sospetto sufficiente a giustificare la descrizione cautelare non basta per la condanna, che richiede che i fatti allegati risultino più probabili di quelli contrari. La domanda va quindi rigettata, anche sotto il profilo della concorrenza sleale fondata sui medesimi fatti, quando la trasmissione delle informazioni da parte dell’ex direttore commerciale a un distributore, i contatti con quest’ultimo e la proposta ai clienti di una «seconda linea» di prodotti di un produttore concorrente risultino inquadrabili in un progetto concordato con la stessa datrice di lavoro; non valgono come prova né le valutazioni espresse nel giudizio sull’impugnazione del licenziamento, né la successiva attività concorrente dell’ex dipendente non vincolato da patto di non concorrenza.
La fusione per incorporazione tra due società comporta che i valori attivi e passivi della incorporata vanno a ricomporsi, insieme a quelli della incorporante, nel bilancio della società risultante dalla fusione; alcuni valori - tra i quali i reciproci debiti e crediti delle partecipanti alla fusione o le partecipazioni di una società nell’altra - non possono confluire nei bilanci di quest’ultima ma devono essere annullati. Se il valore della partecipazione annullata supera quello della porzione del patrimonio netto apportata dall’incorporata si ha un disavanzo di fusione. Il disavanzo di fusione deve essere imputato, ove possibile, agli elementi dell’attivo e del passivo delle società partecipanti alla fusione e, per la differenza, ad avviamento; secondo il principio contabile OIC 4, tuttavia, il valore non imputabile a specifici elementi può essere considerato avviamento solo ove possibile e deve altrimenti essere eliminato dall’attivo, con detrazione dalla riserva o iscrizione a costo nel conto economico, sicché l’iscrizione di un avviamento da disavanzo di fusione privo di sostanza economica può occultare la perdita del capitale.
Anche quando il disavanzo sia iscritto all’attivo, va ammortizzato secondo l’art. 2426 c.c., e un periodo superiore al quinquennio previsto nella disciplina anteriore al 2016 richiede una motivazione specifica, che non è data dalla generica affermazione di un’utilità economica di diciotto anni; l’omesso accantonamento a un fondo rischi dopo la notifica di un avviso di accertamento viola il principio di prudenza, e i finanziamenti dei soci non sono riserve di capitale in mancanza di destinazione a un aumento o di rinuncia alla restituzione. La redazione del bilancio è atto tipico degli amministratori, che ne rispondono verso la società e i creditori anche quando l’errore sia del professionista incaricato.
Accertata la perdita del capitale, gli amministratori sono tenuti a rilevare la causa di scioglimento e a limitare la gestione a soli atti conservativi; la stipula di operazioni non conservative (quali finanziamenti bancari o nuovi contratti) è fonte di responsabilità ex art. 2486 c.c. Il danno risarcibile non coincide con il capitale dei debiti contratti, ma con le sole componenti effettivamente pregiudizievoli (quali penali e interessi ultralegali), restando esclusi gli esborsi che costituiscano mera restituzione di anticipazioni e gli interessi nella misura legale, quali corrispettivo dell’utilità del denaro.
La scelta degli amministratori-soci di cedere le quote anziché l’azienda non cagiona di per sé un danno alla società, che conserva l’azienda nel proprio patrimonio, rilevando solo le conseguenze dell’omessa gestione conservativa. La transazione di un corresponsabile scioglie il vincolo di solidarietà e impone di detrarre dal debito residuo la sua quota ideale o, se maggiore, la somma pagata.
Quando il convenuto chiami in causa un terzo quale corresponsabile dell’evento dannoso, come il commercialista che aveva redatto i bilanci, la domanda risarcitoria dell’attore si estende al terzo anche in assenza di espressa dichiarazione solo se fondata sul medesimo rapporto sostanziale; ove il curatore abbia costantemente sostenuto che la responsabilità per i bilanci errati grava sugli amministratori, la sua posizione va intesa come univoca esclusione del terzo dai destinatari della domanda, e l’obbligazione del terzo sussiste soltanto in via di regresso verso i convenuti. Il professionista risponde verso gli amministratori per i bilanci errati redatti fino all’ultimo esercizio, dal quale decorre la prescrizione; l’art. 2236 c.c. copre le questioni di speciale difficoltà, come l’imputazione del disavanzo o la durata dell’ammortamento dell’avviamento, ma non l’omesso ammortamento del disavanzo residuo, e il regresso è limitato ai danni causati dagli atti che l’errore contabile abbia indotto a compiere, ripartiti con gli amministratori per la loro autonoma decisione.
La competenza si determina in base al petitum sostanziale, identificabile in funzione soprattutto della causa petendi. L’azione contrattuale per violazione del divieto di concorrenza ex art. 2557 c.c., nella quale l’accertamento della qualità di amministratore di fatto del convenuto è richiesto in via meramente incidentale, e l’azione di concorrenza sleale di tipo puro e non interferente, nella quale il riferimento all’uso di informazioni riservate sia del tutto generico, non rientrano nella competenza della sezione specializzata in materia di impresa.
La sezione specializzata non costituisce un giudice collegiale a sé stante, separato dall’ufficio giudiziario al cui interno è istituita: la causa erroneamente iscritta al tribunale delle imprese anziché al tribunale ordinario, o viceversa, non si definisce con una pronuncia di incompetenza ma si risolve a livello di ripartizione interna degli affari tra sezioni, sicché la competenza del tribunale delle imprese quale giudice collegiale viene in rilievo soltanto se la controversia rientra tra quelle elencate all’art. 3 d.lgs. n. 168/2003; al di fuori di tale novero, indipendentemente dall’assegnazione tabellare, il giudice adito è il tribunale ordinario, la cui composizione è disciplinata dall’art. 50-bis c.p.c., e la decisione va assunta in composizione monocratica anche quando il rilievo intervenga dopo il decorso dei termini di cui all’art. 38 c.p.c.
Il divieto di concorrenza dell’art. 2557 c.c. vincola soltanto le parti dei contratti di affitto o cessione d’azienda e si estingue con il decorso del quinquennio; per estenderlo alla società concorrente occorre provare che l’obbligato ne sia amministratore di fatto, con un’ingerenza sistematica e completa nella gestione, che non si desume dalla redazione di un paio di preventivi o dalla gestione di singoli sopralluoghi, attività compatibili con il ruolo di dipendente o collaboratore, né da una partecipazione minima e temporanea al capitale o dall’affidamento dell’amministrazione al coniuge. Nel concordato preventivo con cessione dei beni il liquidatore giudiziale non è legittimato a resistere alle domande di accertamento e pagamento di crediti, spettando la legittimazione all’imprenditore.
Il passaggio di alcuni clienti da un’impresa a un’altra è circostanza neutra, in linea con il normale andamento di un mercato concorrenziale, e non è sintomatico di sviamento sleale, che richiede la piena dimostrazione di un comportamento attivo del concorrente diretto a contattare i clienti altrui per proporre il medesimo servizio a condizioni più vantaggiose; parimenti lo storno di dipendenti presuppone la prova di un’attività causalmente diretta a provocarne le dimissioni e ad acquisirli. Non è provato il nesso tra la concorrenza e il calo del fatturato quando questo coincida con una drastica riduzione dei costi produttivi e i bilanci ne abbiano attribuito la causa alla concorrenza solo dopo l’avvio del giudizio.
La competenza della sezione specializzata sulla concorrenza sleale interferente dipende dal fatto che la lesione di un diritto di proprietà industriale sia elemento costitutivo della fattispecie dedotta, da accertare secondo la prospettazione dell’attore e a prescindere dalla fondatezza nel merito. La prospettazione non può esaurirsi nella mera qualificazione giuridica o nella menzione generica di segreti industriali, ma è sufficiente quando l’attore deduca un know-how tutelabile ai sensi degli artt. 98 e 99 c.p.i., indicandone il contenuto e le misure di segretezza anche per relazione alle clausole del contratto, e alleghi i requisiti di segretezza, valore economico e secretazione; la loro effettiva sussistenza attiene al merito, e la competenza si estende per connessione alle domande contrattuali di nullità e risoluzione ai sensi dell’art. 3, terzo comma, del d.lgs. n. 168/2003. L’ordinanza con cui il giudice istruttore rinvii la questione al merito non costituisce decisione sulla competenza.
Chi invoca l’art. 98 c.p.i. ha l’onere, trattandosi di diritto non titolato, di allegare e provare la ricorrenza in concreto di tutti i presupposti richiesti dalla norma, nonché, ancora prima, di indicare e descrivere dettagliatamente le informazioni segrete per le quali invoca tutela, non potendosi accordare la tutela del CPI in difetto di un’allegazione specifica dei dati che sarebbero oggetto di segretazione. Non costituiscono misure di secretazione le clausole contrattuali che si limitino a vietare l’uso della documentazione fornita per finalità diverse dalla redazione di una proposta progettuale, quelle che pongono un vincolo di riservatezza nell’interesse della controparte committente e non del preteso titolare del know-how, o il divieto di storno di dipendenti.
L’impegno sottoscritto in proprio dalle future mandanti di un raggruppamento, prima della sua costituzione, a far affidare in caso di aggiudicazione la fornitura al soggetto che abbia messo a disposizione la propria offerta tecnica per la gara non è un contratto preliminare, perché rinvia a una futura contrattazione le condizioni essenziali, ma un accordo-quadro con effetti obbligatori di avviare le trattative; non è nullo per difetto o illiceità della causa in ragione del motivo individuale non condiviso della committente, né è inadempiuto quando le mandanti si siano adoperate con diligenza presso la mandataria, unica legittimata a contrattare, e la trattativa sia fallita per una controproposta motivata non accettata. La domanda di condanna pecuniaria contro il convenuto fallito in corso di causa diviene improcedibile, spettando l’accertamento del credito al giudice fallimentare.
Nella riassunzione dopo il fallimento del convenuto la parte non muta, e la curatela contumace conserva le difese già svolte, compresa la domanda di rifusione delle spese, che vanno tuttavia liquidate nei limiti dell’attività effettivamente svolta fino all’interruzione.
L’intestazione fiduciaria di partecipazioni sociali integra un’ipotesi di interposizione reale di persona e comporta l’acquisto della titolarità delle quote in capo al fiduciario, il quale, in virtù del rapporto interno di natura obbligatoria, è tenuto a ritrasferirle al fiduciante o al terzo da questo designato secondo il contenuto degli accordi intercorsi.
Il patto fiduciario, al pari del mandato senza rappresentanza, è scevro da formalismi, sicché anche l’accordo orale di ritrasferimento delle quote costituisce fonte dell’obbligazione e, ove ne siano accertati esistenza, contenuto e inadempimento, legittima la pronuncia ex art. 2932 c.c.; la sentenza costitutiva di trasferimento condiziona l’effetto traslativo al contestuale pagamento del corrispettivo pattuito, per non spezzare il nesso tra trasferimento e prezzo, e il capo di condanna sinallagmatico non è provvisoriamente esecutivo prima del giudicato. La pronuncia presuppone che le quote siano ormai libere dai vincoli disposti in sede penale, e il fiduciario che, senza contestare il patto, abbia soltanto indugiato a chiederne la cancellazione non risponde ai sensi dell’art. 96 c.p.c.
Applicandosi in via analogica al patto fiduciario la disciplina del mandato senza rappresentanza, il fiduciario è tenuto ex art. 1713 c.c. a rendere al fiduciante il conto del proprio operato; tale obbligo riguarda la gestione delle quote detenute per conto del fiduciante e non anche la gestione della società svolta nella diversa qualità di amministratore, rispetto alla quale i fiducianti, una volta acquisita la qualità di soci, potranno azionare gli strumenti propri del socio; il rendiconto è attività diversa dalla mera messa a disposizione dei bilanci e dei documenti sociali, accessibili anche presso i pubblici registri o ai sensi dell’art. 2476, comma 2, c.c.