L’eventuale svolgimento della funzione gestoria da parte di un amministratore di fatto non esonera l’amministratore di diritto dalla responsabilità verso la società, perché egli resta tenuto a esercitare la funzione con la diligenza richiesta e ha un costante obbligo di informarsi e vigilare, dovendo altrimenti dimettersi; l’allegazione di avere affidato la gestione a un socio per ragioni di salute, rimasta priva di prova, non vale dunque a escludere la responsabilità dell’amministratore unico, che risponde anche della dispersione di un bene sociale lasciato nella disponibilità del socio senza attivarsi per ottenerne la restituzione.
I prelievi di cassa eseguiti dall’amministratore senza giustificazione documentata costituiscono condotta distrattiva, e l’allegazione non provata che le somme siano state impiegate per pagare in nero retribuzioni e utenze non ne esclude la rilevanza ai fini dell’azione di responsabilità promossa dal curatore, perché integrerebbe comunque pagamenti preferenziali e una falsa rappresentazione contabile, né può desumersi dalla mancata insinuazione al passivo dei dipendenti. L’obbligazione di restituire le somme prelevate sine titulo ha natura di debito di valuta, sicché sono dovuti gli interessi legali dalla data di ciascun prelievo ma non la rivalutazione monetaria.