La deliberazione assembleare negativa, con cui la proposta non è approvata, non è impugnabile e non è ammissibile una pronuncia costitutiva che dichiari approvata la delibera in sostituzione dell’assemblea, neppure privando di effetto il voto contrario asseritamente abusivo; resta tuttavia esperibile un’azione di mero accertamento dell’abuso del diritto di voto, strumentale alla domanda risarcitoria, perché la condotta del socio che con il proprio voto impedisca la deliberazione può dar luogo a responsabilità civile. Ne consegue che non rileva la decadenza dall’impugnazione ai sensi dell’art. 2377 c.c., né la sopravvenuta approvazione della delibera determina la cessazione della materia del contendere quando occorra provvedere sulla domanda di risarcimento.
L’abuso del voto richiede l’accertamento in concreto e in positivo della lesione dell’equilibrio tra gli interessi sociali e di un intento ritorsivo o strumentale del socio, e va escluso quando il reiterato voto contrario all’approvazione del bilancio da parte del socio paritario sia sorretto da rilievi fondati, come l’insufficienza del fondo svalutazione crediti e i mancati accantonamenti per un contenzioso fiscale, e si inserisca in un contrasto insanabile tra i due gruppi familiari, dato obiettivo non imputabile in via esclusiva all’uno o all’altro. Il socio non ha un dovere di coerenza con il progetto di bilancio approvato dai propri esponenti nel consiglio di amministrazione, e l’art. 2373 c.c. non può essere invocato, neppure in via analogica, per il danno lamentato dal socio in proprio che non passi attraverso un danno della società.
Quando siano riuniti l’appello immediato contro la sentenza non definitiva sulle questioni pregiudiziali di merito e l’appello contro la sentenza definitiva, il principio della ragione più liquida non consente di assorbire l’esame di uno dei due gravami, perché occorre accertarne l’esito anche ai fini delle spese e del raddoppio del contributo unificato. Il giudice d’appello non può enucleare d’ufficio i motivi da un’esposizione che si limiti a lamentare genericamente l’errata valutazione delle risultanze istruttorie.