Il sequestro conservativo sui beni degli ex amministratori, richiesto dal curatore della liquidazione giudiziale a tutela dell’azione di responsabilità ex art. 255 CCII, presuppone il fumus della pretesa risarcitoria, che può fondarsi sulla consulenza tecnica di parte non contestata dai resistenti quale prova atipica liberamente valutabile [nella specie, irregolarità contabili volte a mascherare la perdita del capitale, omessa rilevazione della causa di scioglimento, distrazioni a favore di una società collegata, rimborsi di finanziamenti postergati e pagamenti preferenziali]. L’illeggibilità di tabelle e prospetti nel ricorso non ne determina la nullità quando il resistente abbia potuto conoscerne il contenuto attraverso la relazione tecnica allegata e il successivo deposito del ricorso in formato leggibile.
Il periculum in mora sussiste, sotto il profilo oggettivo, quando la garanzia patrimoniale degli amministratori risulti inadeguata rispetto all’entità del credito e, sotto il profilo soggettivo, può desumersi dalle modalità di gestione concretamente praticate, come il trasferimento di beni sociali a una società collegata pochi giorni prima dell’apertura della procedura senza registrazione contabile della pretesa compensazione, nonché dalle condotte processuali dei resistenti, rimasti contumaci o costituitisi senza allegare e provare la propria capienza patrimoniale.