Il patto di non concorrenza post-contrattuale inserito in un contratto di franchising è valido, ai sensi dell’art. 2596 c.c., anche se esteso all’intero territorio nazionale, purché non coinvolga per intero le capacità professionali e le attitudini della persona; è invece nullo, perché contrastante con l’ordine pubblico costituzionale, il patto che precluda all’affiliata persona fisica ogni possibile e dignitosa attività in relazione alle sue concrete attitudini ed esperienze professionali, come quello che vieti senza limiti territoriali ogni attività concorrente con un’attività definita in modo indeterminato come vendita di prodotti e servizi per il benessere della persona. La lacuna territoriale del patto non può essere colmata richiamando la zona di esclusiva attribuita all’affiliato durante il contratto, che regola una materia diversa, tanto più quando il franchisor, chiedendo la cessazione dell’attività in qualsiasi luogo, abbia mostrato di intendere il divieto in senso illimitato; ne consegue la revoca, in sede di reclamo, dell’ordine cautelare di cessazione dell’attività dopo la risoluzione del contratto.
L’inibitoria dell’uso del know-how e delle informazioni riservate del franchisor richiede, a fronte della specifica contestazione dell’ex affiliata, elementi di prova dell’effettivo utilizzo di informazioni segrete di sua esclusiva titolarità, e non è giustificata dalla prosecuzione dell’attività nei medesimi locali né dall’impiego di attrezzature fornite da terzi in forza di un autonomo contratto. Va invece confermato l’ordine di restituzione del manuale operativo previsto dal contratto, perché il creditore deve soltanto provare la fonte del diritto e allegare l’inadempimento, gravando sul debitore la prova del fatto estintivo.