Ai sensi dell’art. 2519 c.c. alle società cooperative si applicano, per quanto non espressamente previsto, le disposizioni sulle società per azioni, purché sussistano una lacuna nella disciplina della fattispecie e la compatibilità della norma richiamata con i principi di struttura e funzionamento del modello cooperativo. Quanto all’impugnazione delle deliberazioni assembleari sussiste una lacuna, poiché gli artt. 2538, 2539 e 2540 c.c. disciplinano soltanto il diritto di voto, le maggioranze, la rappresentanza dei soci e le assemblee separate; ne consegue l’applicazione dell’art. 2377 c.c. e del limite alla legittimazione dei soci impugnanti previsto dal suo terzo comma.
Nelle società cooperative la soglia di legittimazione all’impugnazione delle delibere annullabili va calcolata sul numero dei voti esercitabili in assemblea dagli impugnanti, e non sulla partecipazione al capitale, in coerenza con il principio del voto capitario, con l’art. 2538, comma 5, c.c., che commisura le maggioranze al numero dei voti, e con l’art. 2540, comma 5, c.c., che consente l’impugnazione ai soci delle assemblee separate solo se senza i voti dei delegati verrebbe meno la maggioranza. È pertanto inammissibile, per difetto di legittimazione attiva rilevabile d’ufficio previa sottoposizione della questione alle parti ai sensi dell’art. 101 c.p.c., l’impugnazione proposta da cinque soci su 698 iscritti al libro soci, pari allo 0,71% dei voti, al di sotto della soglia del cinque per cento.