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Tribunale di Firenze, 27 Maggio 2025, n. 1826/2025

Responsabilità dell’amministratore di s.r.l. per omessa messa a reddito degli immobili sociali: irrilevanza delle indicazioni dei soci, criteri di liquidazione e divieto di compensazione con i finanziamenti postergati

Tribunale di Firenze, 27 Maggio 2025, n. 1826/2025
Responsabilità dell’amministratore di s.r.l. per omessa messa a reddito degli immobili sociali: irrilevanza delle indicazioni dei soci, criteri di liquidazione e divieto di compensazione con i finanziamenti postergati

L’amministratore unico di s.r.l. risponde verso la società per mala gestio quando ometta di mettere a reddito i beni sociali [nella specie, immobili concessi in godimento ai soci familiari a canoni irrisori mai riscossi]: la società è soggetto distinto dai soci, sicché le indicazioni di questi ultimi a consentire l’utilizzo gratuito dei beni sociali sono illecite in quanto lesive degli interessi della società e dei creditori e non hanno valore esimente, e la messa a reddito dei beni, scelta tipicamente gestoria, non richiede alcuna autorizzazione assembleare. L’amministratore non risponde invece della gestione anteriore alla propria nomina.

Quando il curatore prospetti in via alternativa il danno secondo il criterio del differenziale patrimoniale e quello derivante da singoli fatti illeciti, va preferita la quantificazione riferita ai singoli illeciti. Il risarcimento costituisce debito di valore per le sole voci che richiedono un’attività liquidatoria, e gli interessi compensativi non sono dovuti automaticamente, ma solo se il creditore alleghi e provi, anche per presunzioni, che la somma rivalutata sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto in caso di tempestivo pagamento.

Il credito risarcitorio della curatela non può essere compensato con il credito dell’amministratore socio al rimborso dei finanziamenti, in violazione della par condicio creditorum e della postergazione ex art. 2467 c.c.; né il quantum del risarcimento nell’azione sociale di responsabilità è limitato dall’esposizione debitoria della società in sede fallimentare, poiché l’eventuale eccedenza andrebbe a beneficio della società tornata in bonis.

Data Sentenza: 27/05/2025
Carica: Presidente
Giudice: Niccolò Calvani
Relatore: Laura Maione
Registro: RG 1393 / 2022
Allegato:
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Data: 24/09/2026
Massima a cura di: Biagio Freda
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