L’amministratore unico di s.r.l. risponde verso la società per mala gestio quando ometta di mettere a reddito i beni sociali, lasciandoli occupare dai soci senza corrispettivo; la società è soggetto distinto dai soci, sicché le indicazioni di questi ultimi a consentire l’utilizzo gratuito dei beni sono illecite, perché lesive degli interessi della società e dei creditori, e non hanno valore esimente, mentre la messa a reddito, scelta tipicamente gestoria, non richiede autorizzazione assembleare. L’amministratore non risponde della gestione anteriore alla propria nomina, né di non aver informato dei fatti del predecessore soci che ne erano già consapevoli.
Quando il curatore prospetti in via alternativa il danno secondo il criterio del differenziale patrimoniale e quello derivante da singoli fatti illeciti, va preferita la quantificazione riferita ai singoli illeciti, e il danno da prosecuzione dell’attività non è configurabile se la società era di fatto inattiva. Il danno da mancata messa a reddito si riduce, ai sensi dell’art. 1227, primo comma, c.c., dell’indennità di occupazione che il curatore avrebbe potuto recuperare dagli occupanti per il quinquennio non prescritto. L’omesso pagamento dei tributi integra mala gestio quando la mancanza di liquidità dipenda dalla stessa omessa messa a reddito dei beni, ma il danno è limitato a sanzioni e spese, con esclusione degli interessi; non sono invece risarcibili le spese dei giudizi promossi dai soci receduti per la liquidazione della quota quando le loro pretese fossero sproporzionate rispetto al valore poi accertato.
Il risarcimento costituisce debito di valore per le sole voci che richiedono un’attività liquidatoria, e gli interessi compensativi non sono dovuti automaticamente, ma solo se il creditore alleghi e provi, anche per presunzioni, che la somma rivalutata sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto in caso di tempestivo pagamento. Il credito risarcitorio della curatela non può essere compensato con il credito dell’amministratore socio al rimborso dei finanziamenti, in violazione della par condicio creditorum e della postergazione ai sensi dell’art. 2467 c.c.; né il risarcimento nell’azione sociale di responsabilità è limitato dall’esposizione debitoria della società in sede fallimentare, perché l’eventuale eccedenza andrebbe a beneficio della società tornata in bonis.