L’ordinanza con cui il giudice si dichiara incompetente, non revocabile ma impugnabile esclusivamente con il regolamento di competenza, passa in giudicato con l’inutile decorso del termine per proporlo e, avendo natura definitoria del giudizio, esaurisce il potere giurisdizionale del giudice che l’ha emessa: gli atti successivamente adottati nel medesimo procedimento, compresa la revoca dell’ordinanza e la prosecuzione della causa davanti a un’altra sezione dello stesso ufficio, sono giuridicamente inesistenti e non integrano la riassunzione del giudizio. Il potere del giudice di revocare un proprio provvedimento decisorio è limitato ai casi eccezionali di abnormità o inesistenza giuridica e non si estende al provvedimento soltanto errato [nella specie, declaratoria di incompetenza pronunciata dalla sezione distaccata su una questione di mera ripartizione degli affari con la sezione specializzata in materia di impresa, all’epoca controversa e solo successivamente risolta da Cass., sez. un., n. 19882/2019], rispetto al quale le parti avevano l’onere di scegliere tra l’impugnazione e la riassunzione davanti al giudice indicato.
Ne consegue che la prescrizione dell’azione sociale di responsabilità promossa dai soci di s.r.l. contro l’ex amministratore, interrotta dalla proposizione della domanda e sospesa fino alla definizione del primo giudizio, riprende a decorrere dal passaggio in giudicato dell’ordinanza di incompetenza non seguita da tempestiva riassunzione, e l’azione riproposta oltre il quinquennio successivo è prescritta.