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Azione sociale contro l’amministratore di s.r.l.: sanzioni tributarie come danno, spese dovute comunque e debito di valuta
Nell’ambito dell’azione sociale di responsabilità contro l’amministratore di s.r.l., la circostanza che il socio cessionario delle quote fosse sempre stato...

Nell'ambito dell'azione sociale di responsabilità contro l'amministratore di s.r.l., la circostanza che il socio cessionario delle quote fosse sempre stato informato dell'attività di gestione compiuta dall'amministratore non assume rilievo ai fini dell'esclusione della responsabilità dell'amministratore per atti illeciti causativi di danni alla società, così come non rileva l'eventuale ruolo di amministratore di fatto rivestito dal socio cessionario, qualora nessuna domanda risarcitoria sia stata svolta nei suoi confronti.

Costituisce onere dell'amministratore conoscere e rispettare la normativa applicabile alla società in relazione al tipo di attività esercitata, sicché non è invocabile a esclusione della responsabilità per omessa presentazione delle dichiarazioni tributarie la dedotta ignoranza dell'esistenza dell'obbligo. Il danno corrispondente consiste nelle sanzioni applicate, perché i tributi la società avrebbe dovuto pagarli comunque; la circostanza che non vi sia prova dell'avvenuto pagamento delle sanzioni da parte della società non esclude il danno, poiché l'esposizione debitoria dell'ente permane anche se l'obbligazione non è adempiuta.

Le spese sostenute dalla società per l'adeguamento degli impianti elettrico e antincendio alla normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro non costituiscono danno risarcibile a carico dell'amministratore, in quanto la società avrebbe in ogni caso dovuto sostenerle.

Non è configurabile un danno risarcibile in favore della società corrispondente alle somme indebitamente percepite da una dipendente quando la società stessa, pur avendo introdotto autonomo giudizio per la ripetizione, abbia definito la controversia con verbale di conciliazione: eventuali rinunce a maggiori somme nell'ambito della conciliazione interrompono il nesso di causalità con il danno lamentato, dovendosi escludere in radice l'esistenza stessa del pregiudizio, posto che il credito restitutorio avrebbe potuto essere integralmente soddisfatto nella sede propria.

Il debito da risarcimento del danno determinato nel quantum a carico dell'amministratore per atti di mala gestio ha natura di debito di valuta, sicché non è dovuta la rivalutazione monetaria, mentre gli interessi sono dovuti dalla sentenza al saldo. [nella specie, condanna dell’ex amministratore di una s.r.l. di gestione di parcheggi al pagamento di circa 20.300 euro].

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Concorrenza sleale dell’ex collaboratrice con i contatti dei clienti: periculum escluso per illecito esaurito e danno riparabile
Integra concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598, n. 3, c.c. ogni condotta contraria alla correttezza professionale che abbia l’effetto di...

Integra concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598, n. 3, c.c. ogni condotta contraria alla correttezza professionale che abbia l’effetto di appropriarsi del risultato di mercato dell’impresa concorrente, come quella dell’ex collaboratrice di uno studio odontoiatrico che contatti i pazienti dello studio per sviarli verso la struttura concorrente presso la quale ha iniziato a lavorare, anche con insistenza e offerte di sconto. L’illiceità risiede nello sviamento e sussisterebbe anche se i recapiti fossero stati ottenuti lecitamente; non è invece illecita la promozione della nuova attività sui social da parte della professionista priva di vincolo di esclusiva, quando non ricorra la contiguità tra le strutture che il contratto indicava come presupposto della risoluzione.

Il periculum in mora manca quando l’illecito si sia già consumato ed esaurito, perché i pazienti contattabili sono stati presumibilmente tutti contattati e l’inibitoria non avrebbe alcuna funzione di prevenzione, e quando ne derivi soltanto una perdita economica integralmente riparabile con le azioni risarcitorie o restitutorie, che assolvono la loro funzione anche se il giudizio di merito si protrae. L’accertata slealtà della condotta giustifica la compensazione delle spese del procedimento d’urgenza rigettato.

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Diritto di controllo del socio di s.r.l. in via d’urgenza: periculum da allegare e legittimazione passiva della sola società
Il diritto di controllo del socio di s.r.l. ex art. 2476, comma 2, c.c. non comporta, di per sé, la...

Il diritto di controllo del socio di s.r.l. ex art. 2476, comma 2, c.c. non comporta, di per sé, la sussistenza del periculum in mora necessario per l’adozione di un provvedimento cautelare, non essendo sufficiente la verosimile fondatezza del diritto all’ostensione documentale. Il socio che intenda ottenere tutela d’urgenza deve allegare specifiche ragioni di urgenza e indicare il motivo sotteso alla richiesta, poiché il controllo retrospettivo sulla gestione sociale non è necessariamente inutile.

In tema di diritto di controllo del socio di s.r.l., l’obbligo di consentire l’accesso e la consultazione dei libri sociali e dei documenti inerenti all’amministrazione grava sulla società, quale titolare dei documenti sociali, mentre sugli amministratori grava il diverso obbligo di fornire informazioni sull’andamento della società. La domanda di ostensione documentale ex art. 2476, comma 2, c.c. deve quindi essere proposta nei confronti della società e non dell’amministratore in quanto tale. [nella specie, ricorso della socia di una s.r.l. aeronautica rigettato, dichiarato il difetto di legittimazione dell’amministratore unico costituitosi in proprio e compensate le spese].

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Azione sociale di responsabilità della minoranza di s.p.a.: nessun curatore speciale e allegazione qualificata della mala gestio
Nell’azione sociale di responsabilità esercitata dai soci ai sensi dell’art. 2393 bis c.c., non si configura conflitto di interessi tra...

Nell’azione sociale di responsabilità esercitata dai soci ai sensi dell’art. 2393 bis c.c., non si configura conflitto di interessi tra i soci attori e la società, né è necessaria la nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c., ove i soci agiscano quali meri sostituti processuali della società e non emerga alcuna contrapposizione o divergenza tra la loro posizione e quella dell’ente, convenuto quale litisconsorte necessario.

La domanda di accertamento della responsabilità e di risarcimento del danno causato dalla mala gestio dell’amministratore proposta nell’interesse della società ha natura contrattuale. Pertanto, fermi a carico dell’attore gli oneri di prova del danno e del nesso causale con l’inadempimento, l’allegazione dell’inadempimento deve essere qualificata, ossia deve sostanziarsi nella specifica indicazione e prova di singole circostanze idonee a integrare la violazione degli obblighi posti a carico dell’amministratore dalla legge o dallo statuto e a ingenerare il danno in concreto lamentato.

La circostanza che la condotta di mala gestio sia stata condivisa con altro amministratore non esonera l’amministratore convenuto dal risponderne direttamente, ove l’addebito risulti accertato e non sia specificamente contestato il relativo quantum.

Accolta la domanda, la società rimborsa ai soci attori le spese del giudizio ai sensi dell’art. 2393-bis, comma 5, c.c. [nella specie, condanna dell’amministratore di una s.p.a. familiare a risarcire circa 75.200 euro per gli oneri di un rapporto di lavoro fittizio con il figlio; respinti gli altri addebiti].

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Prelazione, opzione e preliminare unilaterale: rimedi risarcitori o esecuzione in forma specifica e sequestro conservativo
La violazione del patto di prelazione dà luogo a rimedi di natura esclusivamente risarcitoria (eventualmente anche a carico del terzo...

La violazione del patto di prelazione dà luogo a rimedi di natura esclusivamente risarcitoria (eventualmente anche a carico del terzo acquirente, laddove se ne dimostri il concorso nell’inadempimento del concedente) e non a rimedi di natura reale.

Lo stesso principio vale in materia di opzione, ove l’opzionario, infatti, risulta titolare di un diritto potestativo (rispetto al quale il concedente si trova in posizione di soggezione) al quale si collegano obblighi “collaterali” incombenti sul concedente. Quest’ultimo, invero, è senza dubbio tenuto a non ledere il diritto dell’opzionario alla conclusione del contratto (come accade appunto nel caso di alienazione della cosa a terzi o di distruzione del bene), ma anche in questo caso il rimedio alla violazione di quegli obblighi nascenti dal contratto di opzione trova tutela meramente risarcitoria.

Invero, in ambito di preliminare unilaterale, dall’inadempimento dell’obbligazione così assunta deriverebbe l’esperibilità, da parte della controparte contrattuale, del rimedio dell’esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. (avvalendosi, se del caso, degli effetti c.d. prenotativi derivanti dalla trascrizione del preliminare) o, in alternativa, del rimedio risolutorio con conseguente richiesta di risarcimento del danno.

In ciascuna di queste qualificazioni, il sequestro richiesto non può garantire al ricorrente un’utilità che non otterrebbe neppure dal giudizio di merito, e il presupposto della prelazione su un ramo d’azienda non è integrato dalla cessione delle quote della società che ne è titolare, che potrebbe semmai violare l’obbligo di non compiere operazioni volte a rendere inefficace il diritto. Il sequestro conservativo ai sensi dell’art. 671 c.p.c. a garanzia del credito risarcitorio richiede un pericolo reale e obiettivo di insufficienza o dispersione del patrimonio del debitore, da intendersi in senso dinamico come diminuzione sopravvenuta della garanzia per atti del debitore o fatti di terzi, e va escluso quando manchi ogni allegazione in tal senso e la stessa ricorrente riconosca che la resistente è titolare di beni di valore ampiamente superiore alla pretesa; in applicazione del principio della ragione più liquida, il rigetto nel merito può precedere l’esame dell’eccezione di incompetenza.

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Il beneficiario del trust socio unico non può esercitare in via surrogatoria la denunzia ex art. 2409 c.c.
Il beneficiario finale di un trust che detiene l’intero capitale di una s.r.l. non può esercitare in via surrogatoria, ai...

Il beneficiario finale di un trust che detiene l’intero capitale di una s.r.l. non può esercitare in via surrogatoria, ai sensi dell’art. 2900 c.c., la denunzia di gravi irregolarità ex art. 2409 c.c. spettante al trust quale socio, perché durante l’esecuzione del trust non vanta un credito nei confronti del trustee, avendo diritto soltanto all’attribuzione del fondo al suo scioglimento, e perché la surrogatoria presuppone diritti e azioni a contenuto patrimoniale.

La denunzia ex art. 2409 c.c. mira infatti a verificare l’attività gestoria a tutela degli interessi della società o delle controllate, restando estraneo all’istituto il danno che possa subire il socio, e la legittimazione è attribuita dalla norma a soggetti tassativamente indicati; la tutela del beneficiario resta affidata agli strumenti propri della disciplina del trust, come la richiesta di rimozione o revoca giudiziale del trustee, sicché è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata in riferimento all’art. 24 Cost.

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Recesso dalla s.r.l. consolidato prima dello scioglimento: il receduto è creditore terzo nella liquidazione
Nella s.r.l. lo scioglimento con messa in liquidazione può privare di efficacia il recesso già esercitato, ai sensi dell’art. 2473,...

Nella s.r.l. lo scioglimento con messa in liquidazione può privare di efficacia il recesso già esercitato, ai sensi dell’art. 2473, ultimo comma, c.c., solo se interviene entro un termine definito, da individuare per analogia nei novanta giorni previsti per la s.p.a. dall’art. 2437-bis c.c.: il termine si computa, nei confronti del receduto, terzo rispetto alla società, fino all’iscrizione della delibera di scioglimento nel registro delle imprese, e quando lo scioglimento sia iscritto oltre tale termine il recesso si consolida e il diritto alla liquidazione della quota si cristallizza.

L’ex socio, o i suoi eredi, diviene così terzo rispetto alla compagine sociale, e il credito alla liquidazione della quota va soddisfatto nella liquidazione come credito di terzi, autonomo rispetto al riparto finale tra i soci e non condizionato dalle vicende gestorie successive. Non vi si può opporre in compensazione quanto l’erede abbia ricevuto a titolo di rimborso dei finanziamenti del socio, trattandosi di un diverso debito della società.

La sentenza che abbia accertato la legittimità del recesso e condannato genericamente la società a liquidare la quota, senza quantificarla, non preclude la riproposizione della domanda di quantificazione in un separato giudizio, e il diritto non è prescritto se il giudizio è promosso subito dopo il passaggio in giudicato. La quota si stima con riferimento al bilancio più prossimo alla data del recesso, e il credito, di valore, è rivalutato da tale data con interessi dalla sentenza.

L’erede del socio receduto non è legittimato all’azione sociale di responsabilità contro i liquidatori, e l’azione quale creditore richiede la prova che gli atti di mala gestio abbiano reso il patrimonio insufficiente a soddisfarlo; la domanda di rimborso del finanziamento proposta solo in comparsa conclusionale è inammissibile, e comunque preclusa dal giudicato che l’aveva respinta.

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S.n.c.: azione di responsabilità della società contro il socio amministratore, atti eccedenti l’ordinaria amministrazione e lite temeraria
L’azione di responsabilità contro il socio amministratore di una società di persone ha natura contrattuale e spetta alla società, che...

L’azione di responsabilità contro il socio amministratore di una società di persone ha natura contrattuale e spetta alla società, che la esercita tramite il proprio rappresentante senza necessità di una delibera, mancando in tale tipo sociale l’organo assembleare; resta esclusa la legittimazione del singolo socio, salvo l’esercizio in via surrogatoria nei casi ammessi. L’eccezione di compromesso fondata sulla clausola statutaria non è rilevabile d’ufficio ed è inammissibile se sollevata con la comparsa di risposta tardiva.

Quando lo statuto distingua tra ordinaria e straordinaria amministrazione, eccede l’ordinaria amministrazione solo l’atto idoneo a modificare la struttura dell’ente e riconoscibile come non rivolto a realizzarne gli scopi economici, rilevando non il carattere dispositivo o conservativo dell’atto, ma la sua incidenza sugli elementi costitutivi dell’impresa. Non è quindi atto di straordinaria amministrazione, riservato alla firma congiunta, la promozione da parte di uno dei due soci amministratori dell’azione di responsabilità contro l’altro, volta a reintegrare il patrimonio sociale, né l’opposizione dell’altro amministratore ai sensi dell’art. 2257 c.c., che riguarda gli atti di gestione futuri, può essere formulata in corso di causa.

Va respinta la domanda della s.n.c. quando gli addebiti riguardino l’attività lavorativa prestata dal socio, che non sia socio d’opera, anziché i suoi doveri di amministratore, come l’interruzione delle trasferte presso i clienti, la dichiarata intenzione di sciogliere la società al raggiungimento dell’età pensionabile o l’avvio di un’attività agricola non concorrente, e quando non siano provati il danno e il nesso causale. La condanna ai sensi dell’art. 96, primo comma, c.p.c. richiede la prova dell’an e del quantum del danno, e quella d’ufficio ai sensi del terzo comma va esclusa quando la parte non potesse avvertire facilmente l’infondatezza della domanda.

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Sospensione della delibera di azzeramento e ricostituzione del capitale di una s.r.l. in liquidazione da trent’anni
La concessione della richiesta di sospensione dell’esecuzione di una delibera assembleare di azzeramento del capitale sociale e sua successiva ricostituzione...

La concessione della richiesta di sospensione dell'esecuzione di una delibera assembleare di azzeramento del capitale sociale e sua successiva ricostituzione è subordinata non solo alla valutazione della sussistenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, in quanto strumento di natura cautelare, ma anche del bilanciamento tra il pregiudizio che subirebbe il ricorrente dall'esecuzione della delibera impugnata e quello che invece subirebbe la società dalla sospensione della sua esecuzione, come richiesto dal comma 4 dell'art. 2378 cod. civ.

Una operazione di ricapitalizzazione di una società in liquidazione da oltre trent'anni senza che i liquidatori abbiano mai realizzato condotte concretamente finalizzate alla liquidazione del patrimonio potrebbe trovare giustificazione solo accompagnata da una contestuale revoca dello stato di liquidazione, anche in considerazione del fatto che la scelta di azzerare il capitale sociale e ricapitalizzare non è l'unica opzione per il liquidatore, onde la non ineludibilità di tale decisione, potendo lo stesso porre in essere atti conservativi compatibili con lo stato di liquidazione. Inoltre, il rigetto dell'istanza di sospensione cautelare ridurrebbe le tutele dei soci di minoranza posti di fronte ad un improvviso cambio di direzione senza che, tuttavia, a ciò corrispondano concrete attività operative. [nella specie, sospesa la delibera della s.r.l. in liquidazione da oltre trent’anni, in difetto di qualsiasi attività preparatoria della prospettata ristrutturazione degli immobili, uno dei quali occupato senza canone dal socio di maggioranza nominatosi custode].

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Cooperativa: impugnazione giudiziale delle sanzioni disciplinari e dell’esclusione del socio in periodo di prova
In assenza della previsione regolamentare di un rimedio impugnatorio specifico e autonomamente procedimentalizzato, contro una delibera di irrogazione di una...

In assenza della previsione regolamentare di un rimedio impugnatorio specifico e autonomamente procedimentalizzato, contro una delibera di irrogazione di una sanzione disciplinare emessa dall’organo amministrativo di una società cooperativa può essere esperito il ricorso all’autorità giudiziaria, se, e nella misura in cui, detta decisione incida su situazioni giuridicamente tutelate dall’ordinamento, pena altrimenti la violazione del diritto costituzionale alla difesa dei diritti di cui all’art. 24 Cost. In difetto di una previsione normativa specifica, deve farsi applicazione, in via analogica, della disciplina in tema di procedimento, legittimazione, termini, prevista in relazione alle impugnative di delibere del CdA da parte dei soci, a sua volta richiamante quella delle impugnative di delibere assembleari. Ciò in ragione della riferibilità del potere disciplinare e delle decisioni che ne costituiscono esercizio al CdA, organo da cui promana la delega al relativo esercizio in favore dell’organo disciplinare materiale assuntore della singola delibera.

È senza dubbio ammissibile l’impugnativa avverso la delibera consiliare avente ad oggetto il mancato superamento del periodo di prova del socio e la sua conseguente esclusione. Trattasi di decisione dell’organo endosocietario direttamente suscettibile di impugnazione avanti all’autorità giudiziaria, come previsto anche dall’art. 2533, comma 3 c.c. In tale caso, devono essere ritenute sussistenti la legittimazione e l’interesse alla relativa impugnazione in capo al socio escluso, trattandosi di delibera direttamente incidente sulla sua sfera giuridica soggettiva e, in particolare, su posizioni che, quantunque contrapposte a un potere di valutazione di natura discrezionale affidato all’organo consiliare, ben possono configurarsi alla stregua di diritto soggettivo, stante la natura paritetica del rapporto tra la società, per il tramite dei suoi organi, e il singolo socio, traente titolo nella vicenda negoziale costituita dal contratto sociale.

Nel giudizio sull’esclusione del socio in prova il tribunale può valutare anche elementi ulteriori rispetto a quelli esaminati dal consiglio, compresi precedenti procedimenti disciplinari archiviati, quali indici dell’attitudine comportamentale del socio, e l’esclusione può fondarsi anche su una singola condotta di gravità tale da compromettere l’intuitu personae [nella specie, cooperativa di tassisti: dichiarate inammissibili le domande relative all’ammenda disciplinare e rigettata l’impugnazione dell’esclusione].

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Cooperativa agricola e clausola compromissoria: arbitrabili anche le domande di pagamento del prodotto conferito dal socio
Nelle cooperative la clausola compromissoria statutaria, da qualificare come arbitrato rituale in base al suo tenore letterale, che devolve agli...

Nelle cooperative la clausola compromissoria statutaria, da qualificare come arbitrato rituale in base al suo tenore letterale, che devolve agli arbitri le controversie sui diritti disponibili relativi al rapporto sociale va interpretata in senso estensivo, comprendendo sia la fase di scioglimento del vincolo associativo, con la domanda del socio receduto o escluso alla liquidazione della quota, sia le prestazioni di scambio attuative dello scopo mutualistico.

Nelle cooperative agricole l’obbligo del socio di conferire i propri prodotti non è un autonomo contratto di scambio estraneo al rapporto sociale, ma un obbligo a contrarre che trova la propria fonte nello statuto e la propria causa in concreto nello scopo mutualistico: per il collegamento negoziale tra lo scambio cosa-prezzo e il contratto sociale, anche le domande di pagamento del prodotto conferito sono attratte dalla clausola compromissoria, come il pagamento del latte conferito al caseificio sociale, sicché il tribunale dichiara la propria incompetenza sull’intera controversia in favore dell’arbitrato rituale, compensando le spese delle fasi successive all’adesione dell’attore all’eccezione.

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Denunzia ex art. 2409 c.c. per rapporti con società dei familiari dell’amministratore: conflitto e assetti organizzativi
Il controllo giudiziario ex art. 2409 c.c. ha funzione riparatoria e non sanzionatoria e presuppone gravi irregolarità attuali e potenzialmente...

Il controllo giudiziario ex art. 2409 c.c. ha funzione riparatoria e non sanzionatoria e presuppone gravi irregolarità attuali e potenzialmente dannose, sicché non rilevano condotte che abbiano già esaurito i propri effetti, come le forniture a una società dei familiari dell’amministratore cessate da anni e chiuse con la sua liquidazione, per le quali resta al socio l’azione di responsabilità.

I rapporti commerciali della s.r.l. con imprese riferibili ai familiari dell’amministratore unico non integrano di per sé un illecito né un conflitto di interessi immanente: la violazione dell’art. 2475-ter c.c. richiede la prova che l’interesse dell’amministratore sia stato perseguito a danno di quello sociale mediante condizioni irragionevoli o fuori mercato, e una società partecipata dai figli dell’amministratore non è necessariamente parte correlata in difetto di prova di un’influenza significativa, e la prova contraria è offerta dai prezzi allineati a quelli di riferimento comunali e dalle condizioni imposte alla cliente, come termini di pagamento uguali a quelli degli altri clienti e un limite massimo di esposizione oltre il quale le forniture si interrompono. Il dovere di predisporre adeguati assetti organizzativi non impone un divieto generalizzato di contrattare con parti correlate, né l’amministratore unico risponde della mancata istituzione di un consiglio di amministrazione con deleghe ai componenti non in conflitto, scelta riservata ai soci.

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