È noto che, ai sensi degli artt. 1 e 2 della legge sul diritto d’autore, sono protette come opere dell’ingegno umano anche le opere scientifiche. Sono poi definite collettive le opere costituite dalla riunione di opere o di parti di opera, che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine, anche scientifico e sono protette come opere originali, indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte, se l'opera è stata creata con il contributo indistinguibile ed inscindibile di più persone, il diritto di autore appartiene in comune a tutti i coautori.
La previsione di cui all’art. 110 l.d.a., in base alla quale la trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per iscritto, fa riferimento alle ipotesi in cui i diritti patrimoniali siano oggetto di cessione.
La cancellazione (anche d’ufficio) della società di capitali dal Registro delle Imprese determina l’estinzione dell’ente e integra un fenomeno successorio in forza del quale i soci sono destinati a succedere nel rapporto passivo già facente capo alla società estinta, ma senza perdere la limitazione della loro responsabilità alle sole somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione. Il medesimo meccanismo successorio va applicato anche in presenza di sopravvenienze attive, per cui, venuto meno il vincolo societario le titolarità dei diritti e dei beni residui - già intestati alla società - si trasferiscono ope legis agli ex soci in regime di comunione pro indiviso, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione. In caso di beni immobili, ciò accade anche in assenza di formale intestazione/trascrizione.
In caso di recesso di socio di S.r.l., lo scioglimento della società o la revoca della delibera che ha determinato il recesso determinano l'inefficacia del recesso ove intervengano nel termine di 90 giorni dalla comunicazione del recesso, dovendosi applicare in via analogica quanto disposto dall’art. 2437-bis c.c. in materia di S.p.A. Conseguentemente, lo scioglimento della società che si verifichi oltre tale termine non priva di effetti il recesso.
In caso di recesso di socio di S.r.l., in pendenza di impugnazione della stima del terzo estimatore, il giudizio promosso dal socio receduto per ottenere la condanna della società al pagamento dell’importo dovuto per il recesso deve essere sospeso sino alla definizione del predetto giudizio di impugnazione, avente natura pregiudiziale.
In materia di cause di scioglimento di società a responsabilità limitata, l’ipotesi dell’impossibilità di funzionamento o della continuata inattività dell’assemblea, di cui all’art. 2484, comma 1, n. 3, c.c., che consiste in una vera e propria paralisi dell’attività assembleare, si verifica quando, in maniera stabile ed irreversibile, l’assemblea risulta incapace di funzionare: deve trattarsi di impossibilità di funzionamento dell’assemblea con riferimento all’approvazione di delibere essenziali per la vita della società, quali la nomina degli amministratori o dei sindaci o l’approvazione del bilancio.
Inoltre, la nomina del liquidatore da parte del tribunale non dà luogo ad una procedura di liquidazione giudiziale, trattandosi di un mero intervento sostitutivo rispetto alla inconcludenza dell’assemblea, i cui poteri, una volta superato lo stallo, permangono quelli ordinari, con la conseguenza che l’assemblea, con le maggioranze previste per i vari casi, dovrà stabilire il compenso del liquidatore, potrà procedere alla revoca del liquidatore ed alla sua sostituzione, nonché alla modifica dei poteri attribuiti al liquidatore dal tribunale.
Quanto al compenso del liquidatore, nel silenzio delle norme, la sua determinazione rientra nelle attribuzioni assembleari anche nel caso di nomina giudiziale del liquidatore; e, in ipotesi di non approvazione assembleare della proposta all’o.d.g. in tema di liquidazione del compenso al liquidatore nella misura dallo stesso prospettata, non sussiste alcun potere del tribunale a provvedere in sede di volontaria giurisdizione.
In materia di poteri del liquidatore, a questi sono conferiti i “poteri di legge”, vale a dire ex art. 2489, primo comma, c.c., “il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società”, in particolare attraverso la realizzazione delle attività, il pagamento dei debiti sociali, escludendosi qualsiasi successiva “autorizzazione” da parte del tribunale al compimento di singoli atti già contemplati per legge nel mandato.
La revoca cautelare degli amministratori è ammissibile solo in presenza di condotte gravi e pregiudizievoli, tali da far temere un danno non rimediabile per la società nelle more del giudizio di merito. Non integra danno risarcibile l’omesso pagamento di imposte dovute né la maturazione di interessi passivi, mentre costituiscono danno le sanzioni, ove riferibili a inadempimenti imputabili agli amministratori e di entità apprezzabile rispetto alla consistenza patrimoniale della società.
La violazione della clausola statutaria di prelazione nel trasferimento di partecipazioni sociali comporta l’inopponibilità della cessione nei confronti della società e dei soci titolari del diritto e può essere fatta valere anche dai soci pretermessi. Il fatto che i soci non si limitino a regolare il loro diritto di prelazione in un patto parasociale, ma scelgano di inserirlo all’interno dello statuto è indice della volontà degli stessi di elevare il loro interesse individuale a mantenere omogenea la compagine sociale, con conseguente opponibilità della clausola a società e terzi e quindi inefficacia relativa del trasferimento operato in violazione della clausola. Tuttavia, il socio che agisce non può limitarsi a dedurre la mera violazione della prelazione, dovendo allegare e provare il concreto interesse leso. L’interesse del socio pretermesso deve concretizzarsi nella manifestazione di un interesse patrimoniale all’acquisto della quota, che la violazione della clausola di prelazione ha impedito, presupposto necessario anche ai fini della determinazione del danno lamentato.
In caso di violazione della clausola statutaria di prelazione l'inefficacia del trasferimento della partecipazione sociale può essere fatta valere in giudizio tanto dalla società, quanto dai singoli soci pretermessi.
Con riferimento alla domanda di risarcimento danni patiti per inadempimento di un accordo preliminare – o di responsabilità precontrattuale per rottura di trattative tese a stipulare un successivo contratto – per la cessione di licenze di brevetti e marchi, l’individuazione del tribunale competente deve essere compiuta avendo riguardo: (i) del fatto che, siccome non afferente a questione di mera competenza territoriale derogabile ai sensi dell’art. 28 c.p.c., ma riguardante profili di incompetenza inderogabile quale quella di materia, l’eventuale indicazione convenzionale compiuta dalle parti – ancorché su eccezione di parte convenuta aderita successivamente da parte attrice – non vincola il giudice adito ed è inidonea a determinare il venir meno della sua potestas decidendi ai sensi dell’art. 38 c.p.c.; (ii) che essendo la competenza determinata in base al petitum sostanziale – identificabile in funzione soprattutto della causa petendi –, affinché sia incardinabile nella materia della “proprietà industriale” – pertanto attribuita alla cognizione delle Sezioni specializzate in materia di impresa – il thema decidenum può concernere non soltanto le controversie aventi per oggetto l’accertamento della titolarità di un diritto di proprietà industriale o della sua violazione, ma altresì le ordinarie pretese economiche che traggano titolo dall’asserita sussistenza di un diritto di proprietà industriale, quali le contestazioni afferenti alla spettanza di diritti di royalties. Ne deriva che ove l’oggetto della doglianza attorea riguardi la domanda di pagamento di meri corrispettivi contrattuali – oggetto di pattuizioni con un’impresa terza rispetto alla titolare dei diritti di proprietà industriale – , pur in tema di licenza d’uso di marchio o brevetto, in assenza di contestazione alcuna sulla validità del contratto, sul diritto d’uso del marchio o del brevetto, sulla determinazione delle royalties e, comunque, su aspetti propriamente inerenti alla materia di diritti di proprietà industriale, la controversia esula dalla competenza funzionale delle Sezione specializzata in materia di impresa.
Va sottolineata la necessità di limitare la concessione della misura di descrizione, comunque invasiva, ai soli casi in cui essa costituisca extrema ratio, ossia alle sole ipotesi di effettiva sua indispensabilità ai fini dell'ottenimento di una prova altrimenti non conseguibile.
Una domanda di descrizione industriale deve senz'altro essere esaminata, prima di tutto, nella prospettiva della verosimile sussistenza di un diritto ad acquisire la prova; ma, proprio in tale ottica, è indispensabile accertare anche la verosimile sussistenza del diritto sotteso: perché lo strumento in parola è previsto dalla legge solo a tutela di diritti industriali - non, per esempio, a tutela della leale concorrenza - con la conseguenza che il diritto a procedere alla descrizione può ritenersi verosimilmente sussistente solo se, con altrettanto verosimiglianza, appaia sussistente un diritto industriale da tutelare.
I risultati della descrizione possono essere utilizzati per verificare la sussistenza dei presupposti per la concessione di ulteriori misure (inibitoria, sequestro), ma non per l'ammissione della descrizione stessa: secondo l'unica interpretazione sintatticamente, logicamente e sistematicamente possibile dell'art. 129 c.p.i..
La descrizione è uno strumento riconosciuto solo a tutela di diritti industriali, dunque, per essere ammessa, bisogna avere la ragionevole certezza – non bastando una non manifesta infondatezza o una mera possibilità – della sussistenza di un diritto industriale.
La descrizione non può essere chiesta e utilizzata per andare a vedere "se" qualche illecito sia mai stato commesso, ma per comprovare "che" lo è stato, ossia per acquisire la prova di qualcosa di cui si hanno già sufficienti indizi per ritenerlo verosimile. La misura della descrizione può essere ammessa quindi quando il mezzo di prova risulti utile alla dimostrazione di una violazione di un diritto industriale, e appaia verosimile sia l'esistenza di un diritto industriale, sia la sua lesione: elementi che si tengono insieme proprio perché la funzione della misura chiesta fa sì che essa risulti inammissibile se quel diritto e quella condotta lesiva non risultino sussistenti, in termini di verosimiglianza.
La descrizione è prevista solo a tutela di diritti industriali e non anche di diritti concorrenziali.
Per invocare il preuso di un marchio, il preutente deve allegare e provare l’utilizzo del marchio non come denominazione, identificativa della persona giuridica, ma come marchio, identificativo dei servizi offerti.
Non è sufficiente l’inserimento di un patronimico all’interno della denominazione, posto che ciò non implica necessariamente che quel nome costituisca proprio il segno con il quale sono proposti i servizi resi.
Peraltro, pur tenendo fermo il principio di tendenziale unitarietà dei segni distintivi, che è proprio dei marchi registrati, con riferimento all'uso di fatto dei segni distintivi va affermata la regola della loro distinta articolazione; quindi, è possibile (in astratto) che un soggetto abbia preusato un segno nella denominazione sociale, senza però aver fatto uso dello stesso segno in funzione di marchio, per contraddistinguere prodotti o servizi forniti.
L’uso di un nome proprio come denominazione sociale non è necessariamente precluso dalla precedente registrazione di un marchio che lo contiene; occorre, però, che tale utilizzo, ai sensi dell’art. 21 CPI, abbia funzione descrittiva dell’attività e non anche distintiva dei servizi offerti e sia conforme alla correttezza professionale e giustificato, in un ambito strettamente delimitato, dalla sussistenza di una reale esigenza descrittiva inerente all'attività.
L’art. 5 c.p.i. dispone che le facoltà esclusive attribuite al titolare di un diritto di proprietà industriale si esauriscono una volta che i prodotti protetti sono stati messi in commercio dal titolare stesso o con il suo consenso, a meno che sussistano motivi legittimi perché egli si opponga all’ulteriore loro commercializzazione.
Tra tali motivi legittimi rientra l’esigenza di preservare la specificità del mercato di prodotti di particolare prestigio o specializzazione, derivante dalle loro caratteristiche materiali, dal loro stile o dalla loro notorietà, mediante accordi (tra fornitore e distributori) di cd. distribuzione selettiva, con i quali il fornitore si impegna a vendere i beni o servizi oggetto del contratto, direttamente o indirettamente, solo a distributori selezionati sulla base di criteri specificati e nel quale i distributori si impegnano a non vendere tali beni o servizi a rivenditori non autorizzati nel territorio che il fornitore ha riservato a tale sistema.
Tali accordi, limitativi della concorrenza, poiché volti a escludere dal mercato di quei prodotti i distributori che non fanno parte della rete, non violano l’art. 101 TFUE se la selezione dei rivenditori avviene secondo criteri oggettivi, stabiliti indistintamente per tutti i potenziali rivenditori, applicati in modo non discriminatorio e proporzionati.
Ai sensi dell’art. 4 l.d.a. ricevono tutela autorale in forma autonoma rispetto all’opera originaria, ancorché senza pregiudizio dei diritti esistenti sulla stessa, anche le elaborazioni di carattere creativo dell’opera stessa, tra cui sono ricomprese espressamente le traduzioni in altra lingua.
Ai sensi dell’art. 7 l.d.a. è considerato autore delle elaborazioni l’elaboratore, nei limiti del suo lavoro.
L’attività tipica del curatore di un’opera si sostanzia in un apporto ulteriore e diverso da quello del traduttore; dunque, il curatore è titolare di diritti d’autore solo se la manifestazione esteriore della sua attività si sostanzia, a sua volta, in un’opera dell’ingegno, suscettibile di tutela, differente e ulteriore rispetto non solo all’opera originaria, ma anche all’opera derivata, realizzata dal traduttore.