Ricerca Sentenze
Attività in concorrenza del socio: efficacia degli impegni assunti coi patti parasociali e illecito concorrenziale extracontrattuale del socio infedele
Come si evince dall’art. 2272 c.c. per le società di persone e dall’art. 2484 c.c. per le società di capitali,...

Come si evince dall'art. 2272 c.c. per le società di persone e dall'art. 2484 c.c. per le società di capitali, lo scioglimento della compagine sociale al verificarsi di determinati eventi comporta unicamente un mutamento dei fini sociali e la nomina del liquidatore, senza che la messa in liquidazione determini la sostituzione di un soggetto di diritto a un altro, così come dimostrato altresì, per le società di capitali, dall'art. 2487-bis, comma 2, c.c., che impone unicamente l'aggiunta della locuzione "in liquidazione" alla denominazione sociale, ai soli fini di informazione e non decettività a tutela dei terzi

L’accordo con cui i due soci di una società che eserciti attività di prestazione di servizi (nella specie, centro elaborazione dati) si ripartiscano, in via esclusiva, i rispettivi ambiti lavorativi, deve essere interpretato non già come un accordo di non concorrenza pattuito a favore della società, ma come un accordo di non reciproca interferenza nei rispettivi settori di pertinenza. In caso di inadempimento a tale accordo, la società non può agire per il risarcimento del danno, in quanto – con riferimento al danno patito dal socio – la società è priva di legitimatio ad causam (con conseguente inammissibilità della domanda) e – con riferimento al danno asseritamente patito dalla società – la società risulta terza rispetto all’accordo ai sensi dell’art. 1372 c.c., dovendosi escludere, nel caso di specie, la natura di pattuizione a favore di terzo.

L’impegno assunto da un socio nel patto parasociale di attivarsi per la conservazione e la fidelizzazione della clientela della società può essere qualificato come impegno contratto anche nell’interesse della società, secondo lo schema del contratto a favore del terzo. In caso di inadempimento, la società può agire nei confronti del socio, deducendo l’inadempimento del socio e la sussistenza di un danno eziologicamente conseguente all’inadempimento, secondo le ordinarie regole in materia di onere della prova in materia contrattuale. La prova del nesso causale, tuttavia, non è in re ipsa e non può ritenersi fornita dimostrando semplicemente un calo numerico della clientela.

L’attività di elaborazione dati non va annoverata tra le attività professionali, ma tra quelle di impresa soggette alla disciplina dell’illecito concorrenziale ex art. 2598 c.c.

Il socio di una società di capitali che svolga, per il tramite di altra società, attività concorrenziale illecita ex art. 2598 c.c. ai danni della società, risponde del risarcimento del danno, sia quale terzo interposto nell’illecito dell’impresa concorrente, sia in qualità di “socio infedele”. Infatti, pur, non esistendo nell’ordinamento, per i soci di società di capitali, un divieto generale di svolgere attività in proprio in concorrenza con la compagine di appartenenza analogo a quello previsto per le società di persone (cfr. art. 2301 c.c. per le Snc), nondimeno, il socio ben potrà essere chiamato a risarcire i danni cagionati alla società dallo svolgimento di attività concorrenziali nell’ipotesi (fonte di responsabilità contrattuale) di avvenuta violazione di un patto di non concorrenza assunto direttamente nei confronti della società, oppure, in assenza di patto, di avvenuta integrazione di un illecito anticoncorrenziale (fonte, invece, di responsabilità extracontrattuale).

L’illecito di cui all’art. 2598 c.c. integra una species del genus costituito dalla violazione del divieto neminem laedere, conseguentemente incombe sulla parte attrice l’onere della prova di tutti gli elementi costitutivi oggettivi della fattispecie; in particolare: (i) della condotta costituita del ricorso a mezzi non conformi a correttezza professionale, (ii) dell’evento dannoso, costituito dall’appropriazione del risultato di mercato, (iii) delle conseguenze patrimoniali e non patrimoniali pregiudizievoli di tale evento; laddove, invece, in deroga alla regola generale, l’elemento soggettivo del dolo o della colpa si presume, ferma a carico del danneggiante la possibilità di prova liberatoria contraria (art. 2600, comma 3 c.c.).

Il pur legittimo conseguimento del possesso di determinate informazioni da parte del socio, o del lavoratore dipendente, non vale di per sé a escludere la configurabilità di un uso anticoncorrenziale delle stesse, qualora esse presentino il carattere di informazioni riservate e siano impiegate in spregio al parametro della correttezza professionale.

L’archivio contenente i dati relativi ai clienti presenta i connotati di un’informazione che, quantunque condivisa tra i soggetti addetti all’impresa, deve ritenersi riservata, siccome consistente in un complesso organizzato e strutturato di dati cognitivi, benché non comprovatamente oggetto di misure di secretazione ai sensi dell’art. 98 CPI, comunque esorbitanti la capacità mnemonica e l'esperienza del singolo normale individuo e configuranti una banca dati idonea ad arricchire la conoscenza del concorrente e a fornire a quest’ultimo un vantaggio competitivo trascendente la capacità e le esperienze del singolo socio.

Leggi tutto
L’applicazione del criterio del deficit fallimentare in caso di omessa tenuta delle scritture contabili
In tema di responsabilità degli organi sociali, l’amministratore che omette la regolare tenuta delle scritture contabili e non conserva la...

In tema di responsabilità degli organi sociali, l'amministratore che omette la regolare tenuta delle scritture contabili e non conserva la documentazione societaria risponde dei danni cagionati al patrimonio sociale e ai creditori, non potendo invocare come esimente la perdita dei documenti per fatti esterni se non prova di aver adottato ogni cautela necessaria per la loro corretta custodia. In tali ipotesi di carenza documentale che precludano la ricostruzione analitica del movimento degli affari, la liquidazione del danno può essere legittimamente effettuata in via equitativa attraverso il criterio del cosiddetto "deficit fallimentare", ossia determinando il pregiudizio nella misura corrispondente alla differenza tra l'attivo e il passivo accertati nella procedura concorsuale.

Integra una grave violazione dei doveri gestori l'omesso adempimento degli obblighi tributari e previdenziali che comporti un aggravio ingiustificato del passivo per sanzioni e interessi, nonché la mancata attivazione di coperture assicurative o di fondi rischi a fronte di passività probabili derivanti da eventi lesivi avvenuti durante la gestione, dei quali l'amministratore sia a conoscenza.

Leggi tutto
Estinzione del giudizio per mancata rinnovazione della notifica nel rito semplificato
Nel procedimento introdotto con ricorso ex artt. 281‑decies ss. c.p.c., la mancanza dell’avvertimento di cui all’art. 163, co. 3, n....

Nel procedimento introdotto con ricorso ex artt. 281‑decies ss. c.p.c., la mancanza dell’avvertimento di cui all’art. 163, co. 3, n. 7, c.p.c. integra un vizio della vocatio in ius soggetto al regime dell’art. 164 c.p.c.; in difetto di una disciplina sanzionatoria autonoma per il rito semplificato, opera in via analogica la disciplina della nullità dell’atto di citazione.
Qualora il giudice ordini la rinnovazione della notifica entro termine perentorio, il mancato completamento del procedimento notificatorio — anche se il primo tentativo sia tempestivo ma non andato a buon fine per causa non imputabile al notificante — impone alla parte l’obbligo di immediata riattivazione del processo notificatorio, secondo il principio affermato da Cass. SS.UU. n. 14594/2016. L’inerzia della parte, che ometta di procedere a un nuovo tentativo di notifica o di attivarsi per tempo ai fini della fissazione di una nuova udienza, comporta la decadenza dal termine perentorio e determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 307, co. 3, c.p.c., non essendo applicabile la rinnovazione iussu iudicis ex art. 291 c.p.c. in assenza di costituzione del convenuto.

Leggi tutto
Recesso del socio di società cooperativa e prescrizione conferimenti non versati
Ai sensi dell’art. 2536 c.c., il termine annuale entro il quale la società cooperativa può esigere dal socio cessato il...

Ai sensi dell’art. 2536 c.c., il termine annuale entro il quale la società cooperativa può esigere dal socio cessato il pagamento dei conferimenti non versati decorre dal momento in cui si verifica lo scioglimento del rapporto associativo e non dall’approvazione del bilancio sulla base del quale è operata la liquidazione della quota ai sensi dell’art. 2535 c.c.

Il recesso determina la perdita della qualità di socio con il perfezionarsi della relativa fattispecie, da individuarsi, secondo le diverse ricostruzioni, nel ricevimento della comunicazione di recesso da parte della società oppure nella comunicazione della sua accettazione da parte dell’organo amministrativo o nell’inutile decorso del termine previsto per il diniego. La successiva liquidazione della quota costituisce un effetto dello scioglimento del rapporto sociale e non una condizione sospensiva dell’efficacia del recesso.

La decorrenza del termine previsto dall’art. 2536 c.c. non può essere differita sino alla determinazione o al pagamento della quota di liquidazione, non essendo imposta dalla legge la compensazione tra il credito del socio alla liquidazione della partecipazione e il credito della società relativo ai conferimenti non versati. Una diversa interpretazione rimetterebbe inoltre alla società creditrice, attraverso la scelta del momento in cui sottoporre il bilancio all’approvazione, la determinazione del dies a quo del termine di prescrizione del proprio diritto.

Leggi tutto
Azione di responsabilità ex art. 2495 c.c.: natura e presupposti
Nell’azione di responsabilità ex art. 2495 c.c. il liquidatore può essere chiamato a rispondere nei confronti del creditore insoddisfatto laddove...

Nell’azione di responsabilità ex art. 2495 c.c. il liquidatore può essere chiamato a rispondere nei confronti del creditore insoddisfatto laddove il mancato pagamento sia dipeso da sua colpa e a condizione che venga dimostrata alternativamente l’esistenza, nel bilancio finale di liquidazione, di una massa attiva sufficiente a soddisfare il credito, la quale sia stata distribuita ai soci ovvero distribuita in violazione della par condicio creditorum, oppure l’imputabilità dell’assenza della massa attiva alla condotta colposa o dolosa del liquidatore.

Secondo l’art. 2495 c.c. la responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali non adempiute è limitata alla parte da ciascuno di essi conseguita nella distribuzione dell’attivo sociale. Ne consegue che il creditore, il quale intenda agire nei confronti dei soci, è tenuto a dimostrare che, in concreto, in base al bilancio finale di liquidazione, vi sia stata la distribuzione dell’attivo risultante dal bilancio medesimo e che una quota di tale attivo sia stata riscossa dai soci convenuti. La responsabilità ex art. 2495 c.c. è da ritenere una forma di responsabilità extracontrattuale per lesione del diritto di credito del terzo. Talché la relativa azione è soggetta a prescrizione quinquennale decorrente non già dalla commissione dei fatti integrativi la responsabilità menzionata, bensì dal momento della manifestazione dell’evento dannoso, ossia dall’oggettiva percepibilità del creditore dell’insufficienza del patrimonio sociale a soddisfare le proprie ragioni.

Leggi tutto
Prescrizione dell’obbligo di pagamento dei conferimenti dovuti in caso di recesso del socio
In caso di cessazione del rapporto sociale nei confronti di un socio, l’obbligo per il pagamento dei conferimenti non versati...

In caso di cessazione del rapporto sociale nei confronti di un socio, l'obbligo per il pagamento dei conferimenti non versati e la correlata responsabilità perdurano per un solo anno a far data dalla vicenda estintiva del rapporto sociale che ne determina la fuoriuscita dalla compagine, verificandosi, allo scadere di tale periodo, la prescrizione del diritto della società a ottenere il versamento del residuo (o, secondo altra interpretazione, la decadenza della stessa dall’azione per il conseguimento del relativo pagamento). In ordine al dies a quo della decorrenza di tale termine temporale, preferibile appare la tesi per cui il tempus ad praescriptionem inizierebbe a decorrere, con riguardo all’ipotesi di cessazione del rapporto sociale a seguito di recesso, a far data dal momento in cui la fattispecie estintiva si può ritenere perfezionata; momento da farsi coincidere, a sua volta, per quanto riguarda il rapporto sociale, con la data di comunicazione della delibera dell’organo amministrativo di accoglimento della relativa domanda, rectius, dichiarazione unilaterale, da parte del CdA, ai sensi dell’art. 2532, comma 3 c.c. o con l’inutile decorso del termine per provvedere a tale deliberazione – accadimenti alternativi da ritenersi entrambi alla stregua di una condizione di efficacia della dichiarazione unilaterale recettizia.

Leggi tutto
Accertamento dell’inattività della società e sua cancellazione
Non compete al Tribunale in sede di volontaria giurisdizione adottare provvedimenti per l’accertamento dell’inattività della società a responsabilità limitata e...

Non compete al Tribunale in sede di volontaria giurisdizione adottare provvedimenti per l'accertamento dell'inattività della società a responsabilità limitata e per la sua cancellazione, atteso che l'avvenuto decesso dell'amministratore unico e socio della società non determina una situazione di impossibilità di funzionamento, in particolare se il socio rimanente dispone della maggioranza delle quote sociali e ben può convocare l'assemblea dei soci notificando la convocazione agli eredi ovvero, nel caso di assenza di chiamati all'eredità, facendosi parte attiva per ottenere la nomina di un curatore dell'eredità; o ancora, può assumere decisioni in sede assembleare per la nomina di un nuovo amministratore o liquidatore a cui potrà conferire mandato per la cancellazione della società dal Registro delle Imprese.

Leggi tutto
Prelievi dai conti della S.r.l.: prova specifica della destinazione e responsabilità dell’amministratore
L’amministratore di società a responsabilità limitata, convenuto in giudizio per mala gestio nell’ambito di un’azione sociale di responsabilità ex art....

L’amministratore di società a responsabilità limitata, convenuto in giudizio per mala gestio nell’ambito di un’azione sociale di responsabilità ex art. 2476 c.c., non assolve all’onere probatorio su di lui gravante mediante la sola e generica allegazione dell’inerenza all’attività sociale dei prelievi o delle operazioni compiute sui conti societari, essendo invece tenuto a fornire una prova specifica e puntuale della concreta destinazione delle somme a scopi determinati, riconducibili all’oggetto sociale o comunque all’interesse della società. In difetto di tale dimostrazione, le somme prelevate devono ritenersi distratte dal patrimonio sociale, con conseguente responsabilità risarcitoria dell’amministratore per la diminuzione patrimoniale cagionata.

L'autorizzazione dell'assemblea all'esperimento dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, richiesta dall'art. 2393 c.c., costituisce una condizione dell'azione sociale, la cui sussistenza (che deve ricorrere necessariamente al momento della pronuncia della sentenza definitoria del giudizio) può e deve essere verificata giudizialmente e la cui carenza, in quanto incidente sulla legittimazione processuale del legale rappresentante della Società, può e deve essere rilevata dal giudice anche d'ufficio.

Leggi tutto
Prescrizione dei crediti da conferimento in società cooperativa e responsabilità ex art. 96 c.p.c.
In conformità a quanto disposto dall’art. 2536 c.c., ai sensi del quale “il socio che cessa di far parte della...

In conformità a quanto disposto dall'art. 2536 c.c., ai sensi del quale “il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata”, l’obbligo del socio e la correlata responsabilità perdurano per un solo anno a far data dalla vicenda estintiva del rapporto sociale che ne determina la fuoriuscita dalla compagine, verificandosi, allo scadere di tale periodo, la prescrizione del diritto della società a ottenere il versamento del residuo (o, secondo altra interpretazione, la decadenza della stessa società dall’azione per il conseguimento del relativo pagamento). In ordine al dies a quo della decorrenza di tale termine temporale, preferibile appare la tesi per cui il tempus ad praescriptionem inizierebbe a decorrere, con riguardo all’ipotesi di cessazione del rapporto sociale a seguito di recesso, a far data dal momento in cui la fattispecie estintiva si può ritenere perfezionata; momento da farsi coincidere, a sua volta, per quanto riguarda il rapporto sociale, con la data di comunicazione della delibera dell’organo amministrativo di accoglimento della relativa domanda, rectius, dichiarazione unilaterale, da parte del CdA, ai sensi dell’art. 2532, comma 3 c.c., o con l’inutile decorso del termine per provvedere a tale deliberazione – accadimenti alternativi da ritenersi entrambi alla stregua di una condizione di efficacia della dichiarazione unilaterale recettizia.

Onde dispiegare efficacia interruttiva, un atto di intimazione stragiudiziale deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, anche l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora. Il mero deposito in cancelleria del ricorso per decreto ingiuntivo non costituisce atto idoneo a spiegare efficacia interruttiva della prescrizione, potendo riconoscersi tale effetto alla sola notificazione del ricorso medesimo e del pedissequo decreto, quale espressione della volontà dell'istante, manifestata al debitore, di interrompere la situazione di inerzia che conduce all'estinzione del diritto.

Ai fini della condanna al risarcimento del danno da lite temeraria di cui all'art. 96 c.p.c. occorre che la parte incorsa nell’illecito abbia tenuto una condotta processuale attiva, consistita nell’agire o nel resistere (per tale intendendosi la costituzione) in giudizio, sorretta altresì dall’elemento soggettivo alternativo della mala fede o della colpa grave.

Leggi tutto
Competenza arbitrale e presupposti del sequestro conservativo
Nel vigente ordinamento, in linea generale, la tutela cautelare può essere richiesta agli arbitri, come confermato dalla riformulazione dell’art. 818...

Nel vigente ordinamento, in linea generale, la tutela cautelare può essere richiesta agli arbitri, come confermato dalla riformulazione dell’art. 818 c.p.c. Tuttavia, la cognizione cautelare degli arbitri può avere luogo solo qualora sia già intervenuta la nomina degli stessi, residuando invece la competenza del giudice ordinario a conoscere delle istanze d’urgenza proposte sino a quel momento. Ciò risponde all’esigenza di assicurare la tutela del diritto costituzionale di difesa in tutte le fasi della controversia e di evitare il vuoto di tutela che si verificherebbe nel lasso temporale fra il momento della proposizione della domanda d’arbitrato e la formazione dell’organo arbitrale.

Il periculum in mora, ai fini della concessione di un provvedimento ex art. 671 c.p.c., si ravvisa quando vi sia un reale pericolo di dispersione della garanzia del credito. Il pregiudizio può essere desunto, in via alternativa e non necessariamente coesistente, sia da elementi oggettivi che da elementi soggettivi. In relazione al primo aspetto, l’insufficienza patrimoniale non legittima, in sé, l’adozione del sequestro conservativo, dal momento che è necessario che ricorra un concreto timore di un avvenimento o di un mutamento che riguardi la composizione del patrimonio stesso. Quanto invece al profilo soggettivo, lo stesso può essere evinto da un comportamento del debitore, posto in essere prima del processo o durante lo stesso, tale da lasciar presumere che egli, al fine di sottrarsi all’adempimento, ponga in essere atti dispositivi idonei a provocare l’eventuale deprezzamento del suo patrimonio, sottraendolo all’esecuzione forzata.

Leggi tutto
Normativa in materia di equo premio per l’invenzione del dipendente e disciplina intertemporale
L’art. 65 c.p.i. – nella sua versione vigente ratione temporis – si applica soltanto alle invenzioni la cui domanda di...

L'art. 65 c.p.i. - nella sua versione vigente ratione temporis - si applica soltanto alle invenzioni la cui domanda di brevetto sia stata depositata successivamente alla data di entrata in vigore dell'art. 7 l. 383/2001 (ossia il 25.10.2001), non rilevando invece la data di concessione della privativa [Nel caso di specie, il Tribunale non ha ritenuto applicabile la previsione introdotta dall'art. 7 l. 383/2001 ad un'invenzione conseguita da un dipendente del C.N.R. - Consiglio Nazionale delle Ricerche la cui domanda di brevetto è stata depositata in data 31.01.2001 e, quindi, prima del 25.10.2001]

Leggi tutto
Compensazione del finanziamento soci con credito sociale e responsabilità del socio
I versamenti dei soci costituiscono finanziamenti, e non conferimenti, quando siano contabilizzati come debiti sociali, non accompagnati da delibere di...

I versamenti dei soci costituiscono finanziamenti, e non conferimenti, quando siano contabilizzati come debiti sociali, non accompagnati da delibere di aumento di capitale e non destinati a copertura di perdite e sono postergati alla soddisfazione dei creditori terzi ex art. 2467 c.c. anche in presenza di un mero squilibrio patrimoniale, ancorché non ancora sfociato in uno stato di crisi o di insolvenza. Anche la compensazione di un debito con un credito può costituire un dirottamento delle risorse della società in violazione delle regole sulla postergazione, trattandosi di estinzione satisfattiva; sicché, se il debito è postergato, una sua compensazione operata prima di aver pagato i creditori terzi con tutto l’attivo disponibile si risolve in una illecita preferenza accordata al titolare del relativo credito rispetto agli altri tramite azzeramento di una pari componente attiva, ed espone gli amministratori a responsabilità risarcitoria.

Ai fini della sussistenza del danno in caso di compensazione tra un debito verso soci oggetto di postergazione e un credito sociale occorre che il controcredito sia a sua volta esigibile: in caso contrario, esso rappresenterebbe una voce dell’attivo non reale, ma fittizia, al punto da imporre a un amministratore di società in bonis di svalutarla e non consente di riconoscere una responsabilità in capo agli amministratori non avendo causato un pregiudizio per i creditori (nel caso di specie, il credito sociale era vantato verso una società in liquidazione giudiziale avente anch'esso a sua volta natura di finanziamento postergato del quale non era previsto nemmeno un rimborso parziale).

La responsabilità per il rimborso di finanziamenti postergati deve essere riconosciuta nei soli confronti degli amministratori che hanno proceduto a pagamenti non dovuti, anziché destinare il relativo importo ai creditori terzi. Al capitale vanno aggiunti gli interessi con decorrenza dalla domanda: benché si tratti di condanna risarcitoria da illecito, essa ha a oggetto una somma già liquida, ragione per cui non vi è luogo per una sua rivalutazione ma devesi applicare l’art. 1224 CC.

La responsabilità del socio per atti di gestione presuppone la prova da parte dell'attore della sua partecipazione intenzionale al compimento dell’atto dannoso, non essendo sufficienti né il ricevimento di somme (dovute ma) non esigibili, in un momento di crisi della società, che può essere espressivo dell’accordo del socio in ordine al pagamento, ma non integra anche la prova – che dev’essere fornita da chi pretende il risarcimento - della consapevolezza della inesigibilità del credito, non essendo tenuto il socio a conoscere le vicende debitorie della società né tantomeno la sussistenza di un rapporto di coniugio tra il socio e uno degli amministratori che non comporta di per sé il diretto coinvolgimento di un coniuge nella gestione operata dall’altro o, addirittura, una gestione operata grazie all’interposizione dell'altro.
Leggi tutto
logo