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Tribunale di Firenze, 30 Gennaio 2026, n. 402/2026

Azione di responsabilità del curatore fallimentare contro l’amministratore, prescrizione e quantificazione del danno

Tribunale di Firenze, 30 Gennaio 2026, n. 402/2026
Azione di responsabilità del curatore fallimentare contro l’amministratore, prescrizione e quantificazione del danno

Per l’azione dei creditori sociali il termine quinquennale di prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui risulta manifesta l’insufficienza del patrimonio sociale, normalmente coincidente con la dichiarazione di fallimento, salva la prova contraria, non potendosi ritenere che il mero mancato deposito dei bilanci sia stato indice manifesto, in assenza di ulteriori indici, dell’insufficienza del patrimonio a soddisfare i creditori sociali.

L’omessa tenuta della contabilità sociale, pur se illecita, non è in sé causa di danno risarcibile; tuttavia a tale condotta omissiva è astrattamente ricollegabile il pregiudizio relativo alla dispersione dell’attivo rappresentato nell’ultima scrittura contabile disponibile, dal momento che l’assenza di contabilità impedisce di sapere quale destinazione esso abbia avuto. Spetta in ogni caso alla Curatela dimostrare che quei valori erano a disposizione della società nel periodo di carica dell’amministratore convenuto, prima ancora che a quest’ultimo competa l’onere di dimostrare la destinazione delle attività che aveva a disposizione.

Le scritture redatte dall’amministratore al di fuori della contabilità ufficiale, prodotte in altro giudizio (nella specie, in sede di reclamo contro la sentenza di fallimento), pur non costituendo prova utilmente opponibile al Fallimento per superare la contestazione della non regolare tenuta delle scritture contabili, sono tuttavia idonee a costituire dichiarazione contra se compiuta dall’amministratore, sotto il profilo del contenuto dei documenti prodotti non specificamente contestato dalla Curatela.

Non escludono la responsabilità dell’amministratore per omessa o irregolare tenuta delle scritture contabili la circostanza che eventuali inadempimenti siano imputabili allo studio commerciale incaricato, restando l’amministratore in ogni caso responsabile verso la società e i suoi creditori, né il fatto che vi siano stati nel periodo di riferimento episodi familiari e personali che avrebbero minato la serena amministrazione della società.

In tema di responsabilità dell’amministratore per omesso pagamento delle imposte, il tributo in sé, costituendo un debito che la società avrebbe comunque dovuto pagare, non integra un pregiudizio risarcibile; gli interessi rappresentano il corrispettivo di cui la società ha goduto per la disponibilità delle somme derivante dall’omesso pagamento dei tributi e non sono inseribili nella quantificazione del danno; sono, invece, risarcibili le somme pari alle sanzioni sulle imposte evase nonché le spese per il recupero delle imposte evase, causalmente ricollegabili all’inadempimento. Le sanzioni possono essere imputate all’amministratore solo se riferite a omissioni avvenute durante il suo periodo di carica.

I versamenti effettuati dai soci sul conto corrente sociale e i prelevamenti privi di giustificazione operati nello stesso periodo non possono costituire due autonome e distinte voci di danno: il pregiudizio è ricollegabile solo ai prelevamenti, dovendosi presumere la compensazione dei versamenti con altrettante poste passive alla luce del modus operandi del meccanismo delle rimesse in conto corrente; computare i movimenti in entrata e in uscita dalla cassa come separate fonti di danno significherebbe contare lo stesso danno due volte.

Ai fini della configurabilità di un danno da distrazione di azienda, non è sufficiente l’accertamento che la medesima attività esercitata per mezzo della società fallita sia stata successivamente svolta da società di nuova costituzione, riconducibile all’amministratore, presso la stessa sede e con coincidenza dei fornitori, occorrendo invece la prova specifica di quali beni componessero l’azienda e quali siano stati distratti e ceduti senza prezzo.

Data Sentenza: 30/01/2026
Carica: Presidente
Giudice: Niccolò Calvani
Relatore: Laura Maione
Registro: RG 2278 / 2024
Allegato:
Stampa Massima
Data: 08/06/2026
Massima a cura di: Claudio Scola
Claudio Scola

L’Avvocato Claudio Scola opera nei settori del diritto civile, commerciale, societario, finanziario e bancario. La sua attività principale è il contenzioso, ambito nel quale gestisce procedimenti ad alta complessità e di rilevanza nazionale. Accanto all’attività giudiziale, presta consulenza stragiudiziale a imprese e professionisti nella negoziazione e redazione di contratti, nelle operazioni commerciali e nell’analisi della regolamentazione dei mercati finanziari, settore nel quale ha assistito banche, fondi e società di investimento. Fa parte dello Studio Legale BonelliErede, primario studio legale italiano organizzato in practice specialistiche. Lo Studio figura stabilmente ai vertici dei principali ranking nazionali. Ricopre inoltre il ruolo di consulente legale esterno per il Gruppo Stellantis, principale gruppo automobilistico globale, presente in oltre 130 Paesi, con 14 Brand internazionali e una supply chain distribuita su scala mondiale. All’interno del Gruppo, supporta il dipartimento legale in tematiche societarie e commerciali, con particolare focus su contrattualistica corporate, governance e compliance regolatoria. È impegnato in attività accademica presso l’Università di Roma La Sapienza, dove collabora con la cattedra di Diritto Processuale Civile, contribuendo alla ricerca scientifica, alla didattica e prendendo parte alle commissioni d’esame. Laureato con 110 e lode presso l'Università di Roma La Sapienza, è stato insignito del titolo di Laureato Eccellente e premiato tra i migliori laureati dell’Ateneo. È risultato vincitore di diverse borse di studio per meriti, tra cui una borsa di studio presso la Suffolk University Law School di Boston, dove ha approfondito i sistemi giuridici di common law, arricchendo la propria formazione con una prospettiva internazionale. È autore di plurime pubblicazioni scientifiche e contributi accademici in materia di diritto societario e di diritto processuale civile.

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