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Tribunale di Firenze, 9 Gennaio 2025

Sequestro conservativo: presupposti del periculum in mora

Tribunale di Firenze, 9 Gennaio 2025
Sequestro conservativo: presupposti del periculum in mora

Ai fini della concessione del sequestro conservativo deve sussistere il reale pericolo di dispersione della garanzia del credito, da intendersi in senso oggettivo e concreto, non agganciato al mero apprezzamento soggettivo astratto e personale del creditore.

Il pregiudizio può essere desunto, in via alternativa e non necessariamente coesistente, sia da elementi oggettivi che da elementi soggettivi. Quanto al primo profilo, se da un lato la consistenza patrimoniale, qualitativa o quantitativa, del debitore non è sufficiente ad escludere per ciò solo il pericolo, dovendo essere letta alla luce dell’insieme degli elementi che emergono dal giudizio, anche in rapporto proporzionale col credito tutelabile, dall’altro la mera insufficienza patrimoniale del debitore, considerata staticamente, non legittima di per sé la misura, occorrendo il timore concreto di un mutamento della composizione del patrimonio o del compimento di atti dispositivi idonei a pregiudicare la futura esecuzione. Quanto al secondo profilo, il concreto comportamento tenuto dal debitore, prima del processo o durante lo stesso, può assumere rilevanza, qualora lasci presumere che egli, al fine di sottrarsi all’adempimento, ponga in essere atti dispositivi idonei a provocare l’eventuale deprezzamento del suo patrimonio, sottraendolo all’esecuzione forzata, in modo da ingenerare il ragionevole dubbio del creditore che la sua pretesa non verrà soddisfatta.

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 09/01/2025
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Laura Maione
Registro: RG 13762 / 2024
Allegato:
Stampa Massima
Data: 02/06/2026
Massima a cura di: Carlo Calandra Buonaura
Carlo Calandra Buonaura

Avvocato in Modena, mi occupo prevalentemente di diritto societario e crisi d'impresa. Iscritto all'Albo dei gestori della crisi d'impresa.

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