La causa sospesa ai sensi dell’art. 297 c.p.c. deve essere riassunta entro tre mesi dal passaggio in giudicato della decisione resa nel giudizio pregiudicante; quando l’ordinanza di sospensione non fissi l’udienza di prosecuzione, l’onere della riassunzione grava sulle parti, e il termine decorre dalla pubblicazione della pronuncia di legittimità che rende irrevocabile la decisione pregiudicante. In difetto di tempestiva riassunzione il processo si estingue ai sensi dell’art. 307, terzo comma, c.p.c.
L’estinzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo preclude l’adozione di qualunque provvedimento sul merito del decreto opposto, ivi compresa la sua revoca o la declaratoria di nullità o inefficacia, giacché qualunque accertamento, anche officioso, presuppone la pendenza della causa, come per il decreto ingiuntivo ottenuto sulla base del lodo che aveva liquidato la quota del socio receduto, con giudizio di opposizione sospeso in attesa della definizione dell’impugnazione del lodo; non può quindi essere esaminata neppure la tesi secondo cui il decreto sarebbe nullo o tamquam non esset per la sopravvenuta qualificazione dell’arbitrato come rituale, che avrebbe imposto l’exequatur del lodo in luogo del ricorso monitorio.
Ove si chieda la disposizione di un sequestro conservativo, per integrare il requisito del periculum in mora, occorre, da un lato, che la garanzia del credito tutelato si sia assottigliata oppure sia in procinto di assottigliarsi quali-quantitativamente rispetto al momento in cui il credito è sorto, a causa di condotte dispositive del debitore o dell’aggressione dei suoi beni da parte di altri creditori; dall’altro, che il timore di perdere la garanzia del proprio credito si basi su elementi oggettivi, rappresentati dalla capacità patrimoniale del debitore in relazione all’entità del credito, oppure soggettivi, rappresentati dal comportamento del debitore che lasci fondatamente temere atti di depauperamento del patrimonio, non essendo comunque sufficiente a tal fine un mero giudizio di incapienza in sé del patrimonio del debitore né il mero sospetto circa la sua intenzione di sottrarre alla garanzia tutti o alcuni dei suoi beni.
Il ricorrente deve dimostrare che la garanzia del proprio credito si sia ridotta quantomeno a livello presuntivo, concetto che non può ridursi alla mera oggettiva sproporzione tra il credito ed il patrimonio del debitore già ab origine esistente, senza che sussistano ragioni specifiche per temere condotte di sottrazione o dispersione patrimoniale.
Non è sintomatica di un intento depauperativo la vendita del diritto di usufrutto su immobili da parte dell’ex amministratore, socio della società danneggiata, per procurarsi la liquidità necessaria a sottoscrivere l’aumento di capitale della stessa società, perché alla riduzione del suo patrimonio corrisponde la ricostituzione di quello sociale e, quindi, la riduzione dell’eventuale danno da risarcire.
La clausola statutaria di prelazione, con cui si attribuisce ai soci il diritto di preferenza in qualsiasi caso di trasferimento delle quote, ha efficacia reale, essendone gli effetti opponibili anche al terzo acquirente; ne consegue che, quando l’unico bene aggredibile residuato nel patrimonio dell’ex amministratore sia la sua partecipazione nella società, la presenza della clausola esclude il pericolo che egli possa cederla all’insaputa degli altri soci nelle more del giudizio arbitrale sulla responsabilità, con conseguente difetto del periculum in mora richiesto per il sequestro conservativo delle quote.
Non integra il periculum in mora, sotto il profilo soggettivo, la contestata spregiudicatezza gestoria dell’ex amministratore quando le spese addebitate risultino strumentali all’attività d’impresa o comunque riconducibili a scelte assunte nei limiti della proporzionalità e della ragionevolezza proprie della business judgment rule, come la locazione, a un canone congruo, di un appartamento nei pressi del ristorante a disposizione dei dipendenti, o la conciliazione con una dipendente per differenze retributive a un importo inferiore a quello spettante, e non emergano criticità nell’andamento finanziario della società.
La caratteristica propria delle opere del disegno industriale risiede nel fatto che esse, a differenza di quelle delle arti figurative (art. 2 n. 4), trovano la loro collocazione nella fase progettuale di un oggetto destinato ad una produzione seriale, quale è quella industriale; le due ipotesi si pongono su di un piano di reciproca esclusione, dal momento che, l’opera d’arte figurativa non può che riferirsi ad un prodotto della creatività che deve trovare espressione in un solo esemplare o in un numero limitato di esemplari, destinati a un mercato differente e più ristretto rispetto a quello cui sono indirizzati i beni oggetto della produzione industriale.
Non è opera dell’arte figurativa, a norma dell’art. 2, n. 4 l.aut., il modello immediatamente riferibile a un operatore economico che lo riproduca su ampia scala, in modo standardizzato e in un quantitativo di copie potenzialmente indeterminato, per destinarlo, direttamente o indirettamente, a un mercato di largo consumo.
In assenza di particolari che possano rendere il bene peculiare dal punto di vista creativo ed artistico, non può essere oggetto di protezione autorale la semplice riproduzione, seppur in differenti combinazioni, degli elementi caratteristici di un genere artistico [nella specie, monili di alta gioielleria realizzati in stile fiorentino]; chi invoca la tutela deve indicare quali elementi dello stile siano stati utilizzati, come siano stati combinati e in che cosa la combinazione differenzi i propri prodotti dagli altri dello stesso genere.
Il concetto di valore artistico al fine dell’accesso alla tutela come opera del disegno industriale deve essere riferito all’oggetto, non al suo creatore.
La cessazione della commercializzazione dei prodotti asseritamente in contraffazione, successiva alla notificazione del ricorso o comunque alla documentazione della condotta, non fa venir meno l’interesse alla pronuncia di inibitoria, poiché non può escludersi che la condotta riprenda. Il periculum in mora non è tuttavia in re ipsa: chi chiede la misura deve almeno allegare, sul piano oggettivo, il rischio che la condotta sia foriera di pregiudizi non ristorabili all’esito del giudizio di merito o, sul piano soggettivo, la tendenza del resistente a reiterare il contegno censurato.
In assenza di specifica previsione negoziale, la legittimazione del licenziatario ad agire per la contraffazione del marchio è regolata dall’art. 122-bis c.p.i., in base al quale il licenziatario può avviare l’azione soltanto con il consenso del titolare o se questi, previa messa in mora, non agisce entro termini appropriati; il contratto di affitto di ramo d’azienda che trasferisca i diritti esclusivi di sfruttamento e uso dei marchi non attribuisce di per sé all’affittuario la legittimazione ad agire, che può tuttavia essere sanata, anche ai sensi dell’art. 182 c.p.c., con la produzione in corso di procedimento del consenso del titolare.
Nel procedimento cautelare non operano le preclusioni istruttorie proprie del giudizio ordinario, sicché è possibile produrre documenti fino all’udienza di discussione, anche quando l’udienza sia stata rinviata per consentire alle parti di ricercare una soluzione conciliativa; data la natura telematica del fascicolo, l’unico modo per introdurre i documenti è il deposito telematico.
Quando il titolare abbia da anni abbandonato l’uso dei marchi registrati per utilizzare esclusivamente marchi di fatto, i profili di somiglianza tra il segno del concorrente e i marchi registrati non fondano la tutela cautelare, per difetto di attualità della condotta e dunque di periculum in mora, e possono essere fatti valere solo nel giudizio di merito; a fronte dell’eccezione di decadenza per non uso, il ricorrente deve quantomeno allegare un utilizzo anche sporadico dei marchi registrati. Ove il segno del concorrente non sia confondibile con i marchi di fatto attualmente in uso, viene meno anche ogni profilo di concorrenza sleale.
Legittimati attivi a chiedere che il tribunale accerti il verificarsi di una causa di scioglimento della società di capitali, in ipotesi di inerzia dell’amministratore, sono i singoli soci, i sindaci e gli amministratori, intesi quali singoli componenti dell’organo collegiale inerte. Contraddittori necessari sono i soci, mentre tra i legittimati passivi non figura la società, che non è di per sé portatrice di uno specifico interesse alla propria permanenza operativa distinto da quello dei soci: ancorché il procedimento non sia di natura contenziosa, l’instaurazione del contraddittorio non può prescindere dal coinvolgimento degli altri soggetti che compongono la compagine, naturali controinteressati rispetto alla richiesta dichiarazione di scioglimento e liquidazione, poiché i provvedimenti richiesti hanno effetto diretto sul contratto sociale.
La notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza alla sola società non sana l’omessa notificazione all’altro socio, che è l’unico litisconsorte necessario, non essendo la società titolare di un interesse giuridico alla partecipazione al procedimento ma soltanto di un interesse di fatto al suo esito; ne consegue l’inapplicabilità dell’art. 102 c.p.c. e la definizione in rito del procedimento per difetto dei suoi contraddittori naturali, senza che possa essere concessa la rimessione in termini richiesta dopo la scadenza del termine per la notifica e senza l’indicazione di una causa non imputabile al ricorrente.
La voluntas legis espressa dall’art. 2473, comma 3, c.c. muove nel senso di una rimessione della liquidazione della quota del socio recedente a un accordo di natura negoziale tra socio e società, ferma l’esperibilità, in caso di mancato accordo sul quantum, dell’iter non contenzioso del ricorso all’arbitratore nominato all’esito di un procedimento di volontaria giurisdizione: non già una diretta determinazione giudiziale della quota, bensì un’integrazione ab externo del contenuto del negozio a opera di un terzo esperto e imparziale, mentre il ricorso alla giurisdizione contenziosa è ammissibile nei limiti della successiva ed eventuale impugnazione della perizia giurata per i soli vizi di manifesta erroneità o iniquità ai sensi dell’art. 1349, comma 1, c.c. Il procedimento si definisce con un decreto privo dei caratteri della decisorietà e della definitività, che non statuisce sui diritti a definizione di un conflitto e non è idoneo al giudicato.
Poiché la devoluzione al perito della stima sul solo quantum debeatur presuppone, a monte, una convergenza di volontà sui restanti aspetti della vicenda negoziale, le contestazioni della società sull’esistenza stessa del diritto di recesso, sulla sussistenza di una delle ipotesi che ne legittimano l’esercizio e sulla validità ed efficacia della dichiarazione [nella specie, recesso ex art. 838-bis c.p.c. per soppressione della clausola compromissoria, contestato per inapplicabilità ratione temporis della norma, apocrifia della firma e inosservanza delle forme statutarie] esulano dall’oggetto legislativamente tipizzato della procedura camerale e non possono essere esaminate neppure incidenter tantum, implicando poteri istruttori e di cognizione non spettanti al collegio adito; in tal caso è inammissibile anche la richiesta di nomina dell’esperto, perché il disaccordo sul quantum richiesto dalla legge presuppone l’assenza di disaccordo sull’an, e quantomeno sulla circostanza dell’avvenuta fuoriuscita del socio dalla compagine, e la questione pregiudiziale va risolta con un giudizio di accertamento a cognizione piena introdotto con citazione. Il ricorrente che, già edotto delle contestazioni sull’an, introduca ugualmente il procedimento di volontaria giurisdizione soccombe sulle spese.
In base all’attuale formulazione dell’art. 2409 c.c., non assume rilievo qualsiasi violazione di doveri gravanti sull’organo amministrativo, ma soltanto la violazione di quelli idonei a compromettere il corretto esercizio dell’attività di gestione dell’impresa e a determinare pericolo di danno per la società amministrata o per le società controllate: le gravi irregolarità devono riguardare la sfera societaria e non quella personale dei soci, degli amministratori o dei membri dell’organo di controllo, devono rivestire carattere di attualità e devono concretarsi nella violazione di norme civili, penali, tributarie o amministrative capaci di provocare un danno al patrimonio sociale. In difetto dell’indicazione di un profilo di pregiudizio almeno potenziale per l’interesse sociale, non ricorrono i presupposti dello strumento, che non è utilizzabile per irregolarità [nella specie, ostacoli all’intervento in assemblea, revoca di un amministratore, decadenza di un sindaco, mancata convocazione dell’assemblea ex art. 2367 c.c.] prive di effetti negativi immediati e diretti sul patrimonio o sull’attività sociale e rispetto alle quali l’ordinamento appresta rimedi specifici, quali l’impugnazione delle delibere, l’azione risarcitoria e la convocazione giudiziale dell’assemblea.
L’obbligo di dotare la società di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili, gravante sulla s.p.a. ai sensi dell’art. 2381 c.c. già prima dell’introduzione del comma 2 dell’art. 2086 c.c., incontra il limite della business judgment rule: se la mancata adozione di qualsivoglia misura organizzativa comporta di per sé la responsabilità dell’organo gestorio, la struttura organizzativa predisposta dall’amministratore è sindacabile in sede giudiziale soltanto nei limiti e secondo i criteri della proporzionalità e della ragionevolezza, in base a una valutazione da compiere necessariamente ex ante. L’esistenza di rapporti di parentela tra soci, amministratori e sindaci di società collegate o correlate non impone di per sé l’adozione di un particolare assetto, e la mancata nomina di un organismo di vigilanza, non obbligatorio, non integra irregolarità se il denunziante non indichi quale efficienza gestionale ulteriore ne sarebbe derivata.
È inammissibile la richiesta di ispezione dell’amministrazione formulata in termini generali ed esplorativi, senza l’indicazione degli specifici aspetti da sottoporre all’ispettore e dei pregiudizi da evitare per l’interesse sociale.
In considerazione della natura del rapporto che lega l’amministratore alla società, ricondotto dalla giurisprudenza maggioritaria al contratto di mandato, al compenso dell’amministratore di s.r.l. va riconosciuta natura sinallagmatica, giacché esso costituisce il corrispettivo per l’attività espletata e può riconoscersi all’amministratore solo ove detta attività sia stata in concreto svolta; ne consegue l’applicazione dei principi propri delle obbligazioni contrattuali e la proponibilità, da parte della società, dell’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.
L’omesso versamento in favore della società di due pagamenti direttamente ricevuti dall’amministratore, pur rappresentando espressione di inottemperanza agli obblighi su di lui gravanti, non integra, ai fini dell’art. 1460 c.c., un inadempimento talmente grave da determinare il venir meno del diritto dell’amministratore a ricevere il compenso per la sua attività, avuto riguardo alla limitatezza episodica della condotta, alla modica entità degli importi e alla loro inferiorità rispetto al quantum del compenso; la medesima condotta resta tuttavia rilevante in via riconvenzionale ex art. 2476 c.c., derivandone per la società un danno corrispondente alla somma illegittimamente distratta, con conseguente obbligo restitutorio.
Nel procedimento ex art. 2409 c.c., il fondato sospetto di gravi irregolarità gestorie deve riguardare condotte attuali e potenzialmente dannose per il patrimonio sociale, non essendo sufficiente l’allegazione di singoli atti illegittimi o di condotte lesive di prerogative individuali del socio, ove non emerga un pregiudizio attuale o potenziale per la società, i suoi interessi o la sua integrità patrimoniale.
Il socio della società controllante non è legittimato, ai sensi dell’art. 2409 c.c., a dolersi di irregolarità gestorie poste in essere dall’amministratore della società controllata, né a chiedere misure direttamente incidenti sull’organizzazione di quest’ultima, salvo che siano dedotte condotte dell’organo amministrativo della controllante nell’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento, potenzialmente dannose per il patrimonio della controllante.
Ad integrare gli estremi della simulazione di un negozio non è sufficiente la prova che, attraverso l’alienazione di un bene, il debitore abbia inteso sottrarlo alla garanzia generica dei creditori, ma è necessario provare specificamente che tale alienazione sia stata soltanto apparente, nel senso che né l’alienante abbia inteso dismettere la titolarità del diritto, né l’altra parte abbia inteso acquisirla; prova che può essere fornita dal terzo anche per mezzo di presunzioni semplici, purché fondate su elementi gravi, precisi e concordati, ai sensi dell’art. 2729 c.c.
In tema di azione revocatoria ordinaria, l’eventus damni non richiede la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, essendo sufficiente il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, anche attraverso una modificazione qualitativa del patrimonio; in tale prospettiva, la dismissione di tutte le partecipazioni di una società in bonis e attiva sul mercato, ove avvenga ad un prezzo chiaramente inferiore al loro reale valore, ha natura depauperativa e integra un pregiudizio economico in termini di perdita della garanzia patrimoniale del creditore.
In caso di azione di responsabilità nei confronti dell'organo gestorio fondata sull'aver percepito compensi superiori rispetto al deliberato assembleare, l'attore non deve limitarsi ad un addebito solo generico, incompleto e tale da non consentire di riscontrare una responsabilità del convenuto.
Laddove i verbali assembleari diano indicazioni del compenso base, mentre è incontestato che fosse autorizzata anche una parte variabile coperta con l’attribuzione di share options a fronte di delibera del CdA, l'attore è tenuto ad allegare e provare la misura dei compensi complessivi autorizzati anno per anno e quelli effettivamente incassati dall'amministratore al fine di ritenere fondata l'azione di responsabilità.
Ai fini del sequestro conservativo, il periculum in mora richiede il reale pericolo di dispersione della garanzia del credito, da intendersi in senso oggettivo e concreto, e non ancorato al mero apprezzamento soggettivo, astratto e personale del creditore. Il pregiudizio può desumersi, in via alternativa e non necessariamente coesistente, sia da elementi oggettivi (avvenimenti che incidono sulla composizione del patrimonio, quali l’iscrizione di ipoteca giudiziale), sia da elementi soggettivi (desumibili dal comportamento del debitore, tenuto prima o durante il processo, tale da lasciar presumere che egli, al fine di sottrarsi all’adempimento, ponga in essere atti dispositivi idonei a provocare il deprezzamento del patrimonio, sottraendolo all’esecuzione forzata, così da ingenerare nel creditore il ragionevole dubbio che la pretesa non verrà soddisfatta).