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Tribunale di Firenze, 4 Febbraio 2025, n. 493/2025

Opposizione a decreto ingiuntivo per la liquidazione della quota del receduto: estinzione del giudizio sospeso

Tribunale di Firenze, 4 Febbraio 2025, n. 493/2025
Opposizione a decreto ingiuntivo per la liquidazione della quota del receduto: estinzione del giudizio sospeso

La causa sospesa ai sensi dell’art. 297 c.p.c. deve essere riassunta entro tre mesi dal passaggio in giudicato della decisione resa nel giudizio pregiudicante; quando l’ordinanza di sospensione non fissi l’udienza di prosecuzione, l’onere della riassunzione grava sulle parti, e il termine decorre dalla pubblicazione della pronuncia di legittimità che rende irrevocabile la decisione pregiudicante. In difetto di tempestiva riassunzione il processo si estingue ai sensi dell’art. 307, terzo comma, c.p.c.

L’estinzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo preclude l’adozione di qualunque provvedimento sul merito del decreto opposto, ivi compresa la sua revoca o la declaratoria di nullità o inefficacia, giacché qualunque accertamento, anche officioso, presuppone la pendenza della causa, come per il decreto ingiuntivo ottenuto sulla base del lodo che aveva liquidato la quota del socio receduto, con giudizio di opposizione sospeso in attesa della definizione dell’impugnazione del lodo; non può quindi essere esaminata neppure la tesi secondo cui il decreto sarebbe nullo o tamquam non esset per la sopravvenuta qualificazione dell’arbitrato come rituale, che avrebbe imposto l’exequatur del lodo in luogo del ricorso monitorio.

Data Sentenza: 04/02/2025
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Niccolò Calvani
Registro: RG 2647 / 2019
Allegato:
Stampa Massima
Data: 20/09/2026
Massima a cura di: Dario Emma
Dario Emma

Praticante avvocato, si dedica allo studio del diritto societario e commerciale, con specifica attenzione ai profili giurisprudenziali della materia. Collabora con la rivista Giurisprudenza delle Imprese nella selezione delle decisioni di interesse e nella redazione delle massime.

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