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Tribunale di Firenze, 4 Febbraio 2025, n. 493/2025

Opposizione a decreto ingiuntivo per la liquidazione della quota del socio receduto: estinzione del giudizio sospeso e preclusione di ogni statuizione sul decreto

Tribunale di Firenze, 4 Febbraio 2025, n. 493/2025
Opposizione a decreto ingiuntivo per la liquidazione della quota del socio receduto: estinzione del giudizio sospeso e preclusione di ogni statuizione sul decreto

La causa sospesa ai sensi dell’art. 297 c.p.c. deve essere riassunta entro tre mesi dal passaggio in giudicato della decisione resa nel giudizio pregiudicante; in difetto di tempestiva riassunzione, il processo si estingue ai sensi dell’art. 307, comma 3, c.p.c.

L’estinzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo preclude l’adozione di qualunque provvedimento sul merito del decreto opposto, ivi compresa la sua revoca o la declaratoria di nullità o inefficacia, giacché qualunque accertamento, anche officioso, presuppone la pendenza della causa [nella specie, decreto ingiuntivo emesso sulla base di un lodo che aveva liquidato la quota del socio receduto, con giudizio di opposizione sospeso in attesa della definizione dell’impugnazione del lodo]; non può quindi essere esaminata neppure la tesi secondo cui il decreto sarebbe nullo o tamquam non esset per la sopravvenuta qualificazione dell’arbitrato come rituale, che avrebbe imposto l’exequatur del lodo in luogo del ricorso monitorio.

Data Sentenza: 04/02/2025
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Niccolò Calvani
Registro: RG 2647 / 2019
Allegato:
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Data: 20/09/2026
Massima a cura di: Dario Emma
Dario Emma

Praticante avvocato, si dedica allo studio del diritto societario e commerciale, con specifica attenzione ai profili giurisprudenziali della materia. Collabora con la rivista Giurisprudenza delle Imprese nella selezione delle decisioni di interesse e nella redazione delle massime.

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