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Il beneficiario del trust socio unico non può esercitare in via surrogatoria la denunzia ex art. 2409 c.c.
Il beneficiario finale di un trust che detiene l’intero capitale di una s.r.l. non può esercitare in via surrogatoria, ai...

Il beneficiario finale di un trust che detiene l’intero capitale di una s.r.l. non può esercitare in via surrogatoria, ai sensi dell’art. 2900 c.c., la denunzia di gravi irregolarità ex art. 2409 c.c. spettante al trust quale socio, perché durante l’esecuzione del trust non vanta un credito nei confronti del trustee, avendo diritto soltanto all’attribuzione del fondo al suo scioglimento, e perché la surrogatoria presuppone diritti e azioni a contenuto patrimoniale.

La denunzia ex art. 2409 c.c. mira infatti a verificare l’attività gestoria a tutela degli interessi della società o delle controllate, restando estraneo all’istituto il danno che possa subire il socio, e la legittimazione è attribuita dalla norma a soggetti tassativamente indicati; la tutela del beneficiario resta affidata agli strumenti propri della disciplina del trust, come la richiesta di rimozione o revoca giudiziale del trustee, sicché è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata in riferimento all’art. 24 Cost.

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Recesso dalla s.r.l. consolidato prima dello scioglimento: il receduto è creditore terzo nella liquidazione
Nella s.r.l. lo scioglimento con messa in liquidazione può privare di efficacia il recesso già esercitato, ai sensi dell’art. 2473,...

Nella s.r.l. lo scioglimento con messa in liquidazione può privare di efficacia il recesso già esercitato, ai sensi dell’art. 2473, ultimo comma, c.c., solo se interviene entro un termine definito, da individuare per analogia nei novanta giorni previsti per la s.p.a. dall’art. 2437-bis c.c.: il termine si computa, nei confronti del receduto, terzo rispetto alla società, fino all’iscrizione della delibera di scioglimento nel registro delle imprese, e quando lo scioglimento sia iscritto oltre tale termine il recesso si consolida e il diritto alla liquidazione della quota si cristallizza.

L’ex socio, o i suoi eredi, diviene così terzo rispetto alla compagine sociale, e il credito alla liquidazione della quota va soddisfatto nella liquidazione come credito di terzi, autonomo rispetto al riparto finale tra i soci e non condizionato dalle vicende gestorie successive. Non vi si può opporre in compensazione quanto l’erede abbia ricevuto a titolo di rimborso dei finanziamenti del socio, trattandosi di un diverso debito della società.

La sentenza che abbia accertato la legittimità del recesso e condannato genericamente la società a liquidare la quota, senza quantificarla, non preclude la riproposizione della domanda di quantificazione in un separato giudizio, e il diritto non è prescritto se il giudizio è promosso subito dopo il passaggio in giudicato. La quota si stima con riferimento al bilancio più prossimo alla data del recesso, e il credito, di valore, è rivalutato da tale data con interessi dalla sentenza.

L’erede del socio receduto non è legittimato all’azione sociale di responsabilità contro i liquidatori, e l’azione quale creditore richiede la prova che gli atti di mala gestio abbiano reso il patrimonio insufficiente a soddisfarlo; la domanda di rimborso del finanziamento proposta solo in comparsa conclusionale è inammissibile, e comunque preclusa dal giudicato che l’aveva respinta.

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S.n.c.: azione di responsabilità della società contro il socio amministratore, atti eccedenti l’ordinaria amministrazione e lite temeraria
L’azione di responsabilità contro il socio amministratore di una società di persone ha natura contrattuale e spetta alla società, che...

L’azione di responsabilità contro il socio amministratore di una società di persone ha natura contrattuale e spetta alla società, che la esercita tramite il proprio rappresentante senza necessità di una delibera, mancando in tale tipo sociale l’organo assembleare; resta esclusa la legittimazione del singolo socio, salvo l’esercizio in via surrogatoria nei casi ammessi. L’eccezione di compromesso fondata sulla clausola statutaria non è rilevabile d’ufficio ed è inammissibile se sollevata con la comparsa di risposta tardiva.

Quando lo statuto distingua tra ordinaria e straordinaria amministrazione, eccede l’ordinaria amministrazione solo l’atto idoneo a modificare la struttura dell’ente e riconoscibile come non rivolto a realizzarne gli scopi economici, rilevando non il carattere dispositivo o conservativo dell’atto, ma la sua incidenza sugli elementi costitutivi dell’impresa. Non è quindi atto di straordinaria amministrazione, riservato alla firma congiunta, la promozione da parte di uno dei due soci amministratori dell’azione di responsabilità contro l’altro, volta a reintegrare il patrimonio sociale, né l’opposizione dell’altro amministratore ai sensi dell’art. 2257 c.c., che riguarda gli atti di gestione futuri, può essere formulata in corso di causa.

Va respinta la domanda della s.n.c. quando gli addebiti riguardino l’attività lavorativa prestata dal socio, che non sia socio d’opera, anziché i suoi doveri di amministratore, come l’interruzione delle trasferte presso i clienti, la dichiarata intenzione di sciogliere la società al raggiungimento dell’età pensionabile o l’avvio di un’attività agricola non concorrente, e quando non siano provati il danno e il nesso causale. La condanna ai sensi dell’art. 96, primo comma, c.p.c. richiede la prova dell’an e del quantum del danno, e quella d’ufficio ai sensi del terzo comma va esclusa quando la parte non potesse avvertire facilmente l’infondatezza della domanda.

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Sospensione della delibera di azzeramento e ricostituzione del capitale di una s.r.l. in liquidazione da trent’anni
La concessione della richiesta di sospensione dell’esecuzione di una delibera assembleare di azzeramento del capitale sociale e sua successiva ricostituzione...

La concessione della richiesta di sospensione dell'esecuzione di una delibera assembleare di azzeramento del capitale sociale e sua successiva ricostituzione è subordinata non solo alla valutazione della sussistenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, in quanto strumento di natura cautelare, ma anche del bilanciamento tra il pregiudizio che subirebbe il ricorrente dall'esecuzione della delibera impugnata e quello che invece subirebbe la società dalla sospensione della sua esecuzione, come richiesto dal comma 4 dell'art. 2378 cod. civ.

Una operazione di ricapitalizzazione di una società in liquidazione da oltre trent'anni senza che i liquidatori abbiano mai realizzato condotte concretamente finalizzate alla liquidazione del patrimonio potrebbe trovare giustificazione solo accompagnata da una contestuale revoca dello stato di liquidazione, anche in considerazione del fatto che la scelta di azzerare il capitale sociale e ricapitalizzare non è l'unica opzione per il liquidatore, onde la non ineludibilità di tale decisione, potendo lo stesso porre in essere atti conservativi compatibili con lo stato di liquidazione. Inoltre, il rigetto dell'istanza di sospensione cautelare ridurrebbe le tutele dei soci di minoranza posti di fronte ad un improvviso cambio di direzione senza che, tuttavia, a ciò corrispondano concrete attività operative. [nella specie, sospesa la delibera della s.r.l. in liquidazione da oltre trent’anni, in difetto di qualsiasi attività preparatoria della prospettata ristrutturazione degli immobili, uno dei quali occupato senza canone dal socio di maggioranza nominatosi custode].

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Cooperativa: impugnazione giudiziale delle sanzioni disciplinari e dell’esclusione del socio in periodo di prova
In assenza della previsione regolamentare di un rimedio impugnatorio specifico e autonomamente procedimentalizzato, contro una delibera di irrogazione di una...

In assenza della previsione regolamentare di un rimedio impugnatorio specifico e autonomamente procedimentalizzato, contro una delibera di irrogazione di una sanzione disciplinare emessa dall’organo amministrativo di una società cooperativa può essere esperito il ricorso all’autorità giudiziaria, se, e nella misura in cui, detta decisione incida su situazioni giuridicamente tutelate dall’ordinamento, pena altrimenti la violazione del diritto costituzionale alla difesa dei diritti di cui all’art. 24 Cost. In difetto di una previsione normativa specifica, deve farsi applicazione, in via analogica, della disciplina in tema di procedimento, legittimazione, termini, prevista in relazione alle impugnative di delibere del CdA da parte dei soci, a sua volta richiamante quella delle impugnative di delibere assembleari. Ciò in ragione della riferibilità del potere disciplinare e delle decisioni che ne costituiscono esercizio al CdA, organo da cui promana la delega al relativo esercizio in favore dell’organo disciplinare materiale assuntore della singola delibera.

È senza dubbio ammissibile l’impugnativa avverso la delibera consiliare avente ad oggetto il mancato superamento del periodo di prova del socio e la sua conseguente esclusione. Trattasi di decisione dell’organo endosocietario direttamente suscettibile di impugnazione avanti all’autorità giudiziaria, come previsto anche dall’art. 2533, comma 3 c.c. In tale caso, devono essere ritenute sussistenti la legittimazione e l’interesse alla relativa impugnazione in capo al socio escluso, trattandosi di delibera direttamente incidente sulla sua sfera giuridica soggettiva e, in particolare, su posizioni che, quantunque contrapposte a un potere di valutazione di natura discrezionale affidato all’organo consiliare, ben possono configurarsi alla stregua di diritto soggettivo, stante la natura paritetica del rapporto tra la società, per il tramite dei suoi organi, e il singolo socio, traente titolo nella vicenda negoziale costituita dal contratto sociale.

Nel giudizio sull’esclusione del socio in prova il tribunale può valutare anche elementi ulteriori rispetto a quelli esaminati dal consiglio, compresi precedenti procedimenti disciplinari archiviati, quali indici dell’attitudine comportamentale del socio, e l’esclusione può fondarsi anche su una singola condotta di gravità tale da compromettere l’intuitu personae [nella specie, cooperativa di tassisti: dichiarate inammissibili le domande relative all’ammenda disciplinare e rigettata l’impugnazione dell’esclusione].

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Cooperativa agricola e clausola compromissoria: arbitrabili anche le domande di pagamento del prodotto conferito dal socio
Nelle cooperative la clausola compromissoria statutaria, da qualificare come arbitrato rituale in base al suo tenore letterale, che devolve agli...

Nelle cooperative la clausola compromissoria statutaria, da qualificare come arbitrato rituale in base al suo tenore letterale, che devolve agli arbitri le controversie sui diritti disponibili relativi al rapporto sociale va interpretata in senso estensivo, comprendendo sia la fase di scioglimento del vincolo associativo, con la domanda del socio receduto o escluso alla liquidazione della quota, sia le prestazioni di scambio attuative dello scopo mutualistico.

Nelle cooperative agricole l’obbligo del socio di conferire i propri prodotti non è un autonomo contratto di scambio estraneo al rapporto sociale, ma un obbligo a contrarre che trova la propria fonte nello statuto e la propria causa in concreto nello scopo mutualistico: per il collegamento negoziale tra lo scambio cosa-prezzo e il contratto sociale, anche le domande di pagamento del prodotto conferito sono attratte dalla clausola compromissoria, come il pagamento del latte conferito al caseificio sociale, sicché il tribunale dichiara la propria incompetenza sull’intera controversia in favore dell’arbitrato rituale, compensando le spese delle fasi successive all’adesione dell’attore all’eccezione.

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Denunzia ex art. 2409 c.c. per rapporti con società dei familiari dell’amministratore: conflitto e assetti organizzativi
Il controllo giudiziario ex art. 2409 c.c. ha funzione riparatoria e non sanzionatoria e presuppone gravi irregolarità attuali e potenzialmente...

Il controllo giudiziario ex art. 2409 c.c. ha funzione riparatoria e non sanzionatoria e presuppone gravi irregolarità attuali e potenzialmente dannose, sicché non rilevano condotte che abbiano già esaurito i propri effetti, come le forniture a una società dei familiari dell’amministratore cessate da anni e chiuse con la sua liquidazione, per le quali resta al socio l’azione di responsabilità.

I rapporti commerciali della s.r.l. con imprese riferibili ai familiari dell’amministratore unico non integrano di per sé un illecito né un conflitto di interessi immanente: la violazione dell’art. 2475-ter c.c. richiede la prova che l’interesse dell’amministratore sia stato perseguito a danno di quello sociale mediante condizioni irragionevoli o fuori mercato, e una società partecipata dai figli dell’amministratore non è necessariamente parte correlata in difetto di prova di un’influenza significativa, e la prova contraria è offerta dai prezzi allineati a quelli di riferimento comunali e dalle condizioni imposte alla cliente, come termini di pagamento uguali a quelli degli altri clienti e un limite massimo di esposizione oltre il quale le forniture si interrompono. Il dovere di predisporre adeguati assetti organizzativi non impone un divieto generalizzato di contrattare con parti correlate, né l’amministratore unico risponde della mancata istituzione di un consiglio di amministrazione con deleghe ai componenti non in conflitto, scelta riservata ai soci.

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Nomina giudiziale del liquidatore di s.r.l. paritetica: legittimazione, liquidatore pro bono e spese a carico del socio inerte
Ai sensi degli artt. 2485 e 2487 c.c., l’accertamento dello scioglimento della società di capitali e la nomina del liquidatore...

Ai sensi degli artt. 2485 e 2487 c.c., l’accertamento dello scioglimento della società di capitali e la nomina del liquidatore sono devoluti al tribunale solo in caso di inerzia degli amministratori, tenuti all’accertamento della causa e alla convocazione dell’assemblea per la nomina dei liquidatori, o di infruttuosità dell’assemblea convocata; per quest’ultima ipotesi la legittimazione attiva si individua per estensione analogica dell’art. 2487, comma 2, c.c., e spetta all’amministratore unico che abbia correttamente constatato e iscritto la causa di scioglimento, così come al socio, quando l’altro socio paritetico diserti sistematicamente le assemblee convocate, anche per la nomina dei liquidatori.

In difetto di ragioni ostative allegate dal socio resistente rimasto contumace, può essere nominato liquidatore l’amministratore ricorrente che si offra di svolgere l’incarico pro bono, tanto più in mancanza di fondi sociali per remunerare un professionista. In applicazione del principio di causalità, le spese del procedimento di volontaria giurisdizione sono poste a carico del socio che con la propria condotta inerte e il dichiarato disinteresse abbia provocato la paralisi dell’assemblea e reso necessario il ricorso, anche d’ufficio e in assenza di domanda di condanna.

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Amministratore di diritto e di fatto: obbligo di vigilanza e restituzione dei prelievi ingiustificati come debito di valuta
L’eventuale svolgimento della funzione gestoria da parte di un amministratore di fatto non esonera l’amministratore di diritto dalla responsabilità verso...

L’eventuale svolgimento della funzione gestoria da parte di un amministratore di fatto non esonera l’amministratore di diritto dalla responsabilità verso la società, perché egli resta tenuto a esercitare la funzione con la diligenza richiesta e ha un costante obbligo di informarsi e vigilare, dovendo altrimenti dimettersi; l’allegazione di avere affidato la gestione a un socio per ragioni di salute, rimasta priva di prova, non vale dunque a escludere la responsabilità dell’amministratore unico, che risponde anche della dispersione di un bene sociale lasciato nella disponibilità del socio senza attivarsi per ottenerne la restituzione.

I prelievi di cassa eseguiti dall’amministratore senza giustificazione documentata costituiscono condotta distrattiva, e l’allegazione non provata che le somme siano state impiegate per pagare in nero retribuzioni e utenze non ne esclude la rilevanza ai fini dell’azione di responsabilità promossa dal curatore, perché integrerebbe comunque pagamenti preferenziali e una falsa rappresentazione contabile, né può desumersi dalla mancata insinuazione al passivo dei dipendenti. L’obbligazione di restituire le somme prelevate sine titulo ha natura di debito di valuta, sicché sono dovuti gli interessi legali dalla data di ciascun prelievo ma non la rivalutazione monetaria.

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Omessa messa a reddito degli immobili sociali: responsabilità dell’amministratore e compensazione con finanziamenti postergati
L’amministratore unico di s.r.l. risponde verso la società per mala gestio quando ometta di mettere a reddito i beni sociali,...

L’amministratore unico di s.r.l. risponde verso la società per mala gestio quando ometta di mettere a reddito i beni sociali, lasciandoli occupare dai soci senza corrispettivo; la società è soggetto distinto dai soci, sicché le indicazioni di questi ultimi a consentire l’utilizzo gratuito dei beni sono illecite, perché lesive degli interessi della società e dei creditori, e non hanno valore esimente, mentre la messa a reddito, scelta tipicamente gestoria, non richiede autorizzazione assembleare. L’amministratore non risponde della gestione anteriore alla propria nomina, né di non aver informato dei fatti del predecessore soci che ne erano già consapevoli.

Quando il curatore prospetti in via alternativa il danno secondo il criterio del differenziale patrimoniale e quello derivante da singoli fatti illeciti, va preferita la quantificazione riferita ai singoli illeciti, e il danno da prosecuzione dell’attività non è configurabile se la società era di fatto inattiva. Il danno da mancata messa a reddito si riduce, ai sensi dell’art. 1227, primo comma, c.c., dell’indennità di occupazione che il curatore avrebbe potuto recuperare dagli occupanti per il quinquennio non prescritto. L’omesso pagamento dei tributi integra mala gestio quando la mancanza di liquidità dipenda dalla stessa omessa messa a reddito dei beni, ma il danno è limitato a sanzioni e spese, con esclusione degli interessi; non sono invece risarcibili le spese dei giudizi promossi dai soci receduti per la liquidazione della quota quando le loro pretese fossero sproporzionate rispetto al valore poi accertato.

Il risarcimento costituisce debito di valore per le sole voci che richiedono un’attività liquidatoria, e gli interessi compensativi non sono dovuti automaticamente, ma solo se il creditore alleghi e provi, anche per presunzioni, che la somma rivalutata sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto in caso di tempestivo pagamento. Il credito risarcitorio della curatela non può essere compensato con il credito dell’amministratore socio al rimborso dei finanziamenti, in violazione della par condicio creditorum e della postergazione ai sensi dell’art. 2467 c.c.; né il risarcimento nell’azione sociale di responsabilità è limitato dall’esposizione debitoria della società in sede fallimentare, perché l’eventuale eccedenza andrebbe a beneficio della società tornata in bonis.

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Ordinanza di incompetenza non impugnata né riassunta: inesistenza degli atti successivi e prescrizione dell’azione di responsabilità
L’ordinanza con cui il giudice si dichiara incompetente, non revocabile ma impugnabile esclusivamente con il regolamento di competenza, passa in...

L’ordinanza con cui il giudice si dichiara incompetente, non revocabile ma impugnabile esclusivamente con il regolamento di competenza, passa in giudicato con l’inutile decorso del termine per proporlo e, avendo natura definitoria del giudizio, esaurisce il potere giurisdizionale del giudice che l’ha emessa; gli atti successivamente adottati nel medesimo procedimento, compresa la revoca dell’ordinanza e la prosecuzione della causa davanti a un’altra sezione dello stesso ufficio, sono giuridicamente inesistenti e non integrano la riassunzione del giudizio. Il potere del giudice di revocare un proprio provvedimento decisorio è limitato ai casi eccezionali di abnormità o inesistenza giuridica e non si estende al provvedimento soltanto errato, come la declaratoria di incompetenza pronunciata su una questione di mera ripartizione degli affari tra sezioni del medesimo tribunale, rispetto al quale le parti avevano l’onere di scegliere tra l’impugnazione e la riassunzione davanti al giudice indicato.

Ne consegue che la prescrizione dell’azione sociale di responsabilità promossa dai soci di s.r.l. contro l’ex amministratore, interrotta dalla proposizione della domanda e sospesa fino alla definizione del primo giudizio, riprende a decorrere dal passaggio in giudicato dell’ordinanza di incompetenza non seguita da tempestiva riassunzione, e l’azione riproposta oltre il quinquennio successivo è prescritta.

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Riduzione dei canoni concessa dagli amministratori di s.r.l. a società di famiglia: conflitto di interessi e approvazione del bilancio
Integra violazione dei doveri di corretta gestione la riduzione dei canoni di locazione concordata dagli amministratori di s.r.l. con società...

Integra violazione dei doveri di corretta gestione la riduzione dei canoni di locazione concordata dagli amministratori di s.r.l. con società conduttrici di cui erano al contempo soci e amministratori, senza rimettere la decisione all’assemblea come imposto dallo statuto per le operazioni in conflitto di interessi, quando l’operazione non risulti giustificata da effettive condizioni di mercato o da uno specifico interesse della società locatrice e si traduca in un unilaterale e immotivato sacrificio patrimoniale della società. Non la giustifica la pandemia quando i nuovi contratti siano stati stipulati prima della sua manifestazione e riducano il canone per l’intera durata del rapporto anziché temporaneamente. Il danno consiste nella differenza tra i canoni che la società avrebbe percepito in esecuzione dei contratti originari e quelli incamerati in esecuzione dei contratti modificativi, fino all’effettiva riconsegna degli immobili, mentre l’omessa richiesta dell’aggiornamento ISTAT è danno solo per le mensilità il cui diritto si sia prescritto; la violazione degli accordi tra soci che avevano fissato i canoni non può essere fatta valere con l’azione sociale.

Sussiste responsabilità degli amministratori anche quando essi pongano a carico della società spese sostenute nell’esclusivo interesse della conduttrice ovvero omettano, senza adeguata giustificazione, di mettere a reddito beni sociali, determinando un pregiudizio patrimoniale per la società, come l’immobile di una società immobiliare lasciato inutilizzato per oltre dieci anni, il cui danno può essere liquidato equitativamente in base al canone dell’ultima locazione, dedotto il tempo occorrente per reperire un nuovo conduttore. L’interesse in conflitto non è necessariamente quello personale dell’amministratore, potendo essere anche quello di un terzo con il quale egli abbia particolari rapporti, e non rileva che gli amministratori, soci di maggioranza, subiscano essi stessi il pregiudizio della società. L’approvazione del bilancio non implica liberazione degli amministratori ai sensi dell’art. 2434 c.c., la mera conoscenza delle operazioni da parte dei soci non equivale ad approvazione, e neppure un’eventuale autorizzazione assembleare renderebbe lecita un’operazione dannosa per la società, potendo al più aggiungere la responsabilità dei soci a quella degli amministratori.

Nell’azione sociale esercitata dai soci di minoranza ai sensi dell’art. 2476, comma 3, c.c., le spese di lite sono poste a carico della società ai sensi del quarto comma della norma, salvo il regresso verso gli amministratori, che la società non abbia chiesto; quando più attori con identica posizione processuale non abbiano svolto difese differenziate, l’aumento del 30% del compenso per ciascun soggetto oltre il primo ex art. 4, comma 2, d.m. n. 55/2014 va calcolato sul compenso base ridotto fino al 30% ai sensi del comma 4, e non sul compenso già maggiorato.

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