Il socio che abbia esercitato il diritto di recesso, divenuto efficace una volta decorso il tempo necessario perché operi il silenzio-assenso che ne consolida gli effetti, perde le prerogative di socio, compresa la legittimazione a chiedere ai sensi dell’art. 2485, comma 2, c.c. l’accertamento della causa di scioglimento in caso di inerzia dell’amministratore e, tanto meno, la nomina del liquidatore; a fronte del recesso di tutti i soci, e della conseguente impossibilità di convocare e tenere l’assemblea, residua soltanto in capo all’amministratore unico il potere-dovere di iscrivere la causa di scioglimento nel registro delle imprese ai sensi del primo comma della norma, adempimento dal quale non lo esonera la mancanza di fondi sociali, dovendo l’iscrizione essere eseguita a sua cura ma a spese della società; in mancanza di soci non può comunque seguire la messa in liquidazione, che presuppone una deliberazione assembleare, e la società che non depositi i bilanci da oltre cinque anni è soggetta alla cancellazione d’ufficio prevista dall’art. 40, secondo comma, del d.l. n. 76/2020.
Integra rinuncia alla domanda di scioglimento e di nomina del liquidatore, che non richiede procura speciale, formule sacramentali né accettazione delle altre parti, la condotta dell’amministratore che, dopo avere aderito alle ragioni del ricorrente, chieda per la prima volta in via principale il rigetto del ricorso per difetto di legittimazione attiva e solo in subordine la propria nomina a liquidatore. Il terzo creditore, eventualmente legittimato all’azione di responsabilità ex art. 2476, comma 6, c.c., non lo è a intervenire nel procedimento sulla messa in liquidazione o sulla nomina del liquidatore, non rientrando tra i soggetti indicati dagli artt. 2485, comma 2, e 2487, comma 2, c.c.; la segnalazione di fatti di possibile rilevanza penale giustifica la trasmissione degli atti alla procura della Repubblica.
In merito all’eccezione di nullità della citazione per indeterminatezza dell'oggetto o per incertezza nei fatti costitutivi della domanda, ex art.164 comma 4 c.p.c., la nullità della citazione potrà essere dichiarata soltanto allorché tali elementi siano del tutto omessi, oppure risultino assolutamente incerti e comunque inadeguati a tratteggiare l'azione, in modo tale da precludere il diritto della controparte di articolare adeguate difese, in quanto l'incertezza non sia marginale o superabile, ma investa l'intero contenuto dell'atto: di talché anche indicazioni incomplete possono essere comunque idonee a rendere il convenuto edotto della pretesa azionata, non potendosi escludere un'identificazione dell'oggetto e delle ragioni della domanda che risultino, invece, dal combinato esame dell'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e nei documenti allo stesso allegati.
Nello specifico, a fronte della contestazione dell’omessa specificazione, da parte attrice, del tipo di azione di responsabilità in concreto esperita ai sensi dell’art. 146 l. fall., al cospetto dell’allegazione di condotte contrarie ai doveri di conservazione dell’integrità del patrimonio sociale, lungi dal comportare la nullità per indeterminatezza della domanda, impone invece di presumere il contestuale e congiunto esperimento tanto dell’azione sociale, quanto dell’azione di massa a tutela dei creditori, in assenza di un contenuto anche implicitamente indicativo dell’intento di escludere una delle due azioni.
Il dies a quo del termine di prescrizione dell’azione di massa dei creditori sociali nei confronti degli amministratori per indebita prosecuzione della gestione post perdita del capitale sociale a cui sia conseguito un aggravio del dissesto decorre dal momento in cui i creditori siano stati in grado di venire a conoscenza dello stato di grave e definitivo squilibrio patrimoniale della società, ossia al momento in cui l’insufficienza si manifesta, diventando oggettivamente conoscibile da parte dei creditori.
In ragione dell'onerosità della suddetta prova a carico del curatore, avente a oggetto l'effettiva percepibilità dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i crediti sociali, sussiste una presunzione iuris tantum di coincidenza tra il dies a quo di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, spettando all'amministratore e/o al socio convenuto nel giudizio (che eccepisca la prescrizione dell'azione di responsabilità) fornire la prova contraria della diversa data anteriore di insorgenza e di esteriorizzazione dello stato di incapienza patrimoniale; prova che ben può desumersi anche dal bilancio di esercizio, quale documento informativo principale sulla situazione, tenuto conto della sua opponibilità erga omnes e della sua comprensibilità anche da parte di operatori non qualificati, ferma soltanto l’esclusione, quale dies a quo antecedente alla dichiarazione di fallimento, della pubblicazione di un bilancio che, all’epoca della relativa redazione, rendeva l'incapienza patrimoniale, pur effettivamente già sussistente, non oggettivamente percepibile da parte dei terzi, siccome artatamente occultata.
Gli addebiti relativi alle false rappresentazioni nella contabilità sociale e all’omessa tenuta delle scritture contabili obbligatorie rilevano non come autonomi antecedenti causali di una deminutio patrimonii, ma al più come artifici volti a occultare la perdita del capitale e ad avallare l’indebita prosecuzione dell’attività: la contabilità registra gli accadimenti economici ma non li determina, sicché l’irregolarità contabile, e perfino la falsificazione del bilancio con l’occultamento della perdita, non fondano una responsabilità risarcitoria o restitutoria degli amministratori se non si allega e prova che ne sia derivato uno specifico danno alla società (ad esempio sanzioni fiscali o spese per professionisti esterni), danno che non può comunque identificarsi tout court nella perdita patrimoniale del periodo di gestione.
In relazione alla quantificazione del danno risarcibile, deve ritenersi che i criteri liquidatori equitativi c.d. “incrementale” e dello “sbilancio fallimentare” nell’ordine preferenziale di cui all’art. 2486, comma 3 c.c., introdotti dal c.d. Codice della Crisi, ben possono essere applicati anche per la liquidazione di danni consequenziali a fatti verificatisi anteriormente alla relativa entrata in vigore.
Ai fini dell’azione di responsabilità nei confronti dei soci per indebita prosecuzione da parte dell’organo amministrativo della gestione, l’esercizio del diritto di voto del socio in assemblea – ivi compresa quella di approvazione del bilancio – costituisce prerogativa della qualità del socio che non appare censurabile di per sé ai fini della responsabilità solidale del medesimo ex art. 2476 co. 8 c.c. Infatti, trattasi di condotta neutra, non influente eziologicamente, neppure ex post, sul perfezionamento dell’eventuale illecito da indebita prosecuzione.
A tal riguardo, neppure potrebbe essere rimproverata ai soci una condotta omissiva di mancata approvazione della decisione di messa in liquidazione, in caso di mai avvenuta convocazione dell’assemblea con inserimento all’ordine del giorno delle decisioni di cui all’art. 2482-ter c.c. o di quelle ex art. 2484 c.c., incombente ex lege di spettanza dell’organo amministrativo e/o dell’amministratore unico.
La curatela che insista nella domanda contro i soci non gestori anche dopo che un’altra pronuncia ne abbia delibato la manifesta infondatezza può essere condannata d’ufficio ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c. in favore dei convenuti vittoriosi, senza che ciò imponga la revoca dell’ammissione della procedura al patrocinio a spese dello Stato, disposta per legge in base all’attestazione del giudice delegato.
La lista dei clienti e il documento contenente, oltre ai prezzi di listino pacificamente pubblici, gli sconti praticati ai singoli clienti e i dati storici delle vendite possono costituire informazioni segrete tutelabili ai sensi degli artt. 98 e 99 c.p.i., in quanto non di dominio pubblico, dotati di valore economico perché consentono di elaborare una strategia di marketing e sufficientemente secretati quando siano custoditi in archivi accessibili con credenziali personali ai soli addetti, in presenza di un regolamento che imponga l’uso dei soli dispositivi aziendali e di un programma di tracciamento delle operazioni sui file. Non sono invece segreti industriali le fotografie della conformazione esterna dei prodotti, ricavabile da qualsiasi esemplare in commercio, prive di informazioni sul progetto costruttivo.
Accertata la natura segreta delle informazioni, spetta all’attore provare la loro sottrazione o utilizzazione non autorizzata, e il sospetto sufficiente a giustificare la descrizione cautelare non basta per la condanna, che richiede che i fatti allegati risultino più probabili di quelli contrari. La domanda va quindi rigettata, anche sotto il profilo della concorrenza sleale fondata sui medesimi fatti, quando la trasmissione delle informazioni da parte dell’ex direttore commerciale a un distributore, i contatti con quest’ultimo e la proposta ai clienti di una «seconda linea» di prodotti di un produttore concorrente risultino inquadrabili in un progetto concordato con la stessa datrice di lavoro; non valgono come prova né le valutazioni espresse nel giudizio sull’impugnazione del licenziamento, né la successiva attività concorrente dell’ex dipendente non vincolato da patto di non concorrenza.
La fusione per incorporazione tra due società comporta che i valori attivi e passivi della incorporata vanno a ricomporsi, insieme a quelli della incorporante, nel bilancio della società risultante dalla fusione; alcuni valori - tra i quali i reciproci debiti e crediti delle partecipanti alla fusione o le partecipazioni di una società nell’altra - non possono confluire nei bilanci di quest’ultima ma devono essere annullati. Se il valore della partecipazione annullata supera quello della porzione del patrimonio netto apportata dall’incorporata si ha un disavanzo di fusione. Il disavanzo di fusione deve essere imputato, ove possibile, agli elementi dell’attivo e del passivo delle società partecipanti alla fusione e, per la differenza, ad avviamento; secondo il principio contabile OIC 4, tuttavia, il valore non imputabile a specifici elementi può essere considerato avviamento solo ove possibile e deve altrimenti essere eliminato dall’attivo, con detrazione dalla riserva o iscrizione a costo nel conto economico, sicché l’iscrizione di un avviamento da disavanzo di fusione privo di sostanza economica può occultare la perdita del capitale.
Anche quando il disavanzo sia iscritto all’attivo, va ammortizzato secondo l’art. 2426 c.c., e un periodo superiore al quinquennio previsto nella disciplina anteriore al 2016 richiede una motivazione specifica, che non è data dalla generica affermazione di un’utilità economica di diciotto anni; l’omesso accantonamento a un fondo rischi dopo la notifica di un avviso di accertamento viola il principio di prudenza, e i finanziamenti dei soci non sono riserve di capitale in mancanza di destinazione a un aumento o di rinuncia alla restituzione. La redazione del bilancio è atto tipico degli amministratori, che ne rispondono verso la società e i creditori anche quando l’errore sia del professionista incaricato.
Accertata la perdita del capitale, gli amministratori sono tenuti a rilevare la causa di scioglimento e a limitare la gestione a soli atti conservativi; la stipula di operazioni non conservative (quali finanziamenti bancari o nuovi contratti) è fonte di responsabilità ex art. 2486 c.c. Il danno risarcibile non coincide con il capitale dei debiti contratti, ma con le sole componenti effettivamente pregiudizievoli (quali penali e interessi ultralegali), restando esclusi gli esborsi che costituiscano mera restituzione di anticipazioni e gli interessi nella misura legale, quali corrispettivo dell’utilità del denaro.
La scelta degli amministratori-soci di cedere le quote anziché l’azienda non cagiona di per sé un danno alla società, che conserva l’azienda nel proprio patrimonio, rilevando solo le conseguenze dell’omessa gestione conservativa. La transazione di un corresponsabile scioglie il vincolo di solidarietà e impone di detrarre dal debito residuo la sua quota ideale o, se maggiore, la somma pagata.
Quando il convenuto chiami in causa un terzo quale corresponsabile dell’evento dannoso, come il commercialista che aveva redatto i bilanci, la domanda risarcitoria dell’attore si estende al terzo anche in assenza di espressa dichiarazione solo se fondata sul medesimo rapporto sostanziale; ove il curatore abbia costantemente sostenuto che la responsabilità per i bilanci errati grava sugli amministratori, la sua posizione va intesa come univoca esclusione del terzo dai destinatari della domanda, e l’obbligazione del terzo sussiste soltanto in via di regresso verso i convenuti. Il professionista risponde verso gli amministratori per i bilanci errati redatti fino all’ultimo esercizio, dal quale decorre la prescrizione; l’art. 2236 c.c. copre le questioni di speciale difficoltà, come l’imputazione del disavanzo o la durata dell’ammortamento dell’avviamento, ma non l’omesso ammortamento del disavanzo residuo, e il regresso è limitato ai danni causati dagli atti che l’errore contabile abbia indotto a compiere, ripartiti con gli amministratori per la loro autonoma decisione.
La competenza si determina in base al petitum sostanziale, identificabile in funzione soprattutto della causa petendi. L’azione contrattuale per violazione del divieto di concorrenza ex art. 2557 c.c., nella quale l’accertamento della qualità di amministratore di fatto del convenuto è richiesto in via meramente incidentale, e l’azione di concorrenza sleale di tipo puro e non interferente, nella quale il riferimento all’uso di informazioni riservate sia del tutto generico, non rientrano nella competenza della sezione specializzata in materia di impresa.
La sezione specializzata non costituisce un giudice collegiale a sé stante, separato dall’ufficio giudiziario al cui interno è istituita: la causa erroneamente iscritta al tribunale delle imprese anziché al tribunale ordinario, o viceversa, non si definisce con una pronuncia di incompetenza ma si risolve a livello di ripartizione interna degli affari tra sezioni, sicché la competenza del tribunale delle imprese quale giudice collegiale viene in rilievo soltanto se la controversia rientra tra quelle elencate all’art. 3 d.lgs. n. 168/2003; al di fuori di tale novero, indipendentemente dall’assegnazione tabellare, il giudice adito è il tribunale ordinario, la cui composizione è disciplinata dall’art. 50-bis c.p.c., e la decisione va assunta in composizione monocratica anche quando il rilievo intervenga dopo il decorso dei termini di cui all’art. 38 c.p.c.
Il divieto di concorrenza dell’art. 2557 c.c. vincola soltanto le parti dei contratti di affitto o cessione d’azienda e si estingue con il decorso del quinquennio; per estenderlo alla società concorrente occorre provare che l’obbligato ne sia amministratore di fatto, con un’ingerenza sistematica e completa nella gestione, che non si desume dalla redazione di un paio di preventivi o dalla gestione di singoli sopralluoghi, attività compatibili con il ruolo di dipendente o collaboratore, né da una partecipazione minima e temporanea al capitale o dall’affidamento dell’amministrazione al coniuge. Nel concordato preventivo con cessione dei beni il liquidatore giudiziale non è legittimato a resistere alle domande di accertamento e pagamento di crediti, spettando la legittimazione all’imprenditore.
Il passaggio di alcuni clienti da un’impresa a un’altra è circostanza neutra, in linea con il normale andamento di un mercato concorrenziale, e non è sintomatico di sviamento sleale, che richiede la piena dimostrazione di un comportamento attivo del concorrente diretto a contattare i clienti altrui per proporre il medesimo servizio a condizioni più vantaggiose; parimenti lo storno di dipendenti presuppone la prova di un’attività causalmente diretta a provocarne le dimissioni e ad acquisirli. Non è provato il nesso tra la concorrenza e il calo del fatturato quando questo coincida con una drastica riduzione dei costi produttivi e i bilanci ne abbiano attribuito la causa alla concorrenza solo dopo l’avvio del giudizio.
La competenza della sezione specializzata sulla concorrenza sleale interferente dipende dal fatto che la lesione di un diritto di proprietà industriale sia elemento costitutivo della fattispecie dedotta, da accertare secondo la prospettazione dell’attore e a prescindere dalla fondatezza nel merito. La prospettazione non può esaurirsi nella mera qualificazione giuridica o nella menzione generica di segreti industriali, ma è sufficiente quando l’attore deduca un know-how tutelabile ai sensi degli artt. 98 e 99 c.p.i., indicandone il contenuto e le misure di segretezza anche per relazione alle clausole del contratto, e alleghi i requisiti di segretezza, valore economico e secretazione; la loro effettiva sussistenza attiene al merito, e la competenza si estende per connessione alle domande contrattuali di nullità e risoluzione ai sensi dell’art. 3, terzo comma, del d.lgs. n. 168/2003. L’ordinanza con cui il giudice istruttore rinvii la questione al merito non costituisce decisione sulla competenza.
Chi invoca l’art. 98 c.p.i. ha l’onere, trattandosi di diritto non titolato, di allegare e provare la ricorrenza in concreto di tutti i presupposti richiesti dalla norma, nonché, ancora prima, di indicare e descrivere dettagliatamente le informazioni segrete per le quali invoca tutela, non potendosi accordare la tutela del CPI in difetto di un’allegazione specifica dei dati che sarebbero oggetto di segretazione. Non costituiscono misure di secretazione le clausole contrattuali che si limitino a vietare l’uso della documentazione fornita per finalità diverse dalla redazione di una proposta progettuale, quelle che pongono un vincolo di riservatezza nell’interesse della controparte committente e non del preteso titolare del know-how, o il divieto di storno di dipendenti.
L’impegno sottoscritto in proprio dalle future mandanti di un raggruppamento, prima della sua costituzione, a far affidare in caso di aggiudicazione la fornitura al soggetto che abbia messo a disposizione la propria offerta tecnica per la gara non è un contratto preliminare, perché rinvia a una futura contrattazione le condizioni essenziali, ma un accordo-quadro con effetti obbligatori di avviare le trattative; non è nullo per difetto o illiceità della causa in ragione del motivo individuale non condiviso della committente, né è inadempiuto quando le mandanti si siano adoperate con diligenza presso la mandataria, unica legittimata a contrattare, e la trattativa sia fallita per una controproposta motivata non accettata. La domanda di condanna pecuniaria contro il convenuto fallito in corso di causa diviene improcedibile, spettando l’accertamento del credito al giudice fallimentare.
Nella riassunzione dopo il fallimento del convenuto la parte non muta, e la curatela contumace conserva le difese già svolte, compresa la domanda di rifusione delle spese, che vanno tuttavia liquidate nei limiti dell’attività effettivamente svolta fino all’interruzione.
L’intestazione fiduciaria di partecipazioni sociali integra un’ipotesi di interposizione reale di persona e comporta l’acquisto della titolarità delle quote in capo al fiduciario, il quale, in virtù del rapporto interno di natura obbligatoria, è tenuto a ritrasferirle al fiduciante o al terzo da questo designato secondo il contenuto degli accordi intercorsi.
Il patto fiduciario, al pari del mandato senza rappresentanza, è scevro da formalismi, sicché anche l’accordo orale di ritrasferimento delle quote costituisce fonte dell’obbligazione e, ove ne siano accertati esistenza, contenuto e inadempimento, legittima la pronuncia ex art. 2932 c.c.; la sentenza costitutiva di trasferimento condiziona l’effetto traslativo al contestuale pagamento del corrispettivo pattuito, per non spezzare il nesso tra trasferimento e prezzo, e il capo di condanna sinallagmatico non è provvisoriamente esecutivo prima del giudicato. La pronuncia presuppone che le quote siano ormai libere dai vincoli disposti in sede penale, e il fiduciario che, senza contestare il patto, abbia soltanto indugiato a chiederne la cancellazione non risponde ai sensi dell’art. 96 c.p.c.
Applicandosi in via analogica al patto fiduciario la disciplina del mandato senza rappresentanza, il fiduciario è tenuto ex art. 1713 c.c. a rendere al fiduciante il conto del proprio operato; tale obbligo riguarda la gestione delle quote detenute per conto del fiduciante e non anche la gestione della società svolta nella diversa qualità di amministratore, rispetto alla quale i fiducianti, una volta acquisita la qualità di soci, potranno azionare gli strumenti propri del socio; il rendiconto è attività diversa dalla mera messa a disposizione dei bilanci e dei documenti sociali, accessibili anche presso i pubblici registri o ai sensi dell’art. 2476, comma 2, c.c.
La causa sospesa ai sensi dell’art. 297 c.p.c. deve essere riassunta entro tre mesi dal passaggio in giudicato della decisione resa nel giudizio pregiudicante; quando l’ordinanza di sospensione non fissi l’udienza di prosecuzione, l’onere della riassunzione grava sulle parti, e il termine decorre dalla pubblicazione della pronuncia di legittimità che rende irrevocabile la decisione pregiudicante. In difetto di tempestiva riassunzione il processo si estingue ai sensi dell’art. 307, terzo comma, c.p.c.
L’estinzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo preclude l’adozione di qualunque provvedimento sul merito del decreto opposto, ivi compresa la sua revoca o la declaratoria di nullità o inefficacia, giacché qualunque accertamento, anche officioso, presuppone la pendenza della causa, come per il decreto ingiuntivo ottenuto sulla base del lodo che aveva liquidato la quota del socio receduto, con giudizio di opposizione sospeso in attesa della definizione dell’impugnazione del lodo; non può quindi essere esaminata neppure la tesi secondo cui il decreto sarebbe nullo o tamquam non esset per la sopravvenuta qualificazione dell’arbitrato come rituale, che avrebbe imposto l’exequatur del lodo in luogo del ricorso monitorio.
Ove si chieda la disposizione di un sequestro conservativo, per integrare il requisito del periculum in mora, occorre, da un lato, che la garanzia del credito tutelato si sia assottigliata oppure sia in procinto di assottigliarsi quali-quantitativamente rispetto al momento in cui il credito è sorto, a causa di condotte dispositive del debitore o dell’aggressione dei suoi beni da parte di altri creditori; dall’altro, che il timore di perdere la garanzia del proprio credito si basi su elementi oggettivi, rappresentati dalla capacità patrimoniale del debitore in relazione all’entità del credito, oppure soggettivi, rappresentati dal comportamento del debitore che lasci fondatamente temere atti di depauperamento del patrimonio, non essendo comunque sufficiente a tal fine un mero giudizio di incapienza in sé del patrimonio del debitore né il mero sospetto circa la sua intenzione di sottrarre alla garanzia tutti o alcuni dei suoi beni.
Il ricorrente deve dimostrare che la garanzia del proprio credito si sia ridotta quantomeno a livello presuntivo, concetto che non può ridursi alla mera oggettiva sproporzione tra il credito ed il patrimonio del debitore già ab origine esistente, senza che sussistano ragioni specifiche per temere condotte di sottrazione o dispersione patrimoniale.
Non è sintomatica di un intento depauperativo la vendita del diritto di usufrutto su immobili da parte dell’ex amministratore, socio della società danneggiata, per procurarsi la liquidità necessaria a sottoscrivere l’aumento di capitale della stessa società, perché alla riduzione del suo patrimonio corrisponde la ricostituzione di quello sociale e, quindi, la riduzione dell’eventuale danno da risarcire.
La clausola statutaria di prelazione, con cui si attribuisce ai soci il diritto di preferenza in qualsiasi caso di trasferimento delle quote, ha efficacia reale, essendone gli effetti opponibili anche al terzo acquirente; ne consegue che, quando l’unico bene aggredibile residuato nel patrimonio dell’ex amministratore sia la sua partecipazione nella società, la presenza della clausola esclude il pericolo che egli possa cederla all’insaputa degli altri soci nelle more del giudizio arbitrale sulla responsabilità, con conseguente difetto del periculum in mora richiesto per il sequestro conservativo delle quote.
Non integra il periculum in mora, sotto il profilo soggettivo, la contestata spregiudicatezza gestoria dell’ex amministratore quando le spese addebitate risultino strumentali all’attività d’impresa o comunque riconducibili a scelte assunte nei limiti della proporzionalità e della ragionevolezza proprie della business judgment rule, come la locazione, a un canone congruo, di un appartamento nei pressi del ristorante a disposizione dei dipendenti, o la conciliazione con una dipendente per differenze retributive a un importo inferiore a quello spettante, e non emergano criticità nell’andamento finanziario della società.
La caratteristica propria delle opere del disegno industriale risiede nel fatto che esse, a differenza di quelle delle arti figurative (art. 2 n. 4), trovano la loro collocazione nella fase progettuale di un oggetto destinato ad una produzione seriale, quale è quella industriale; le due ipotesi si pongono su di un piano di reciproca esclusione, dal momento che, l’opera d’arte figurativa non può che riferirsi ad un prodotto della creatività che deve trovare espressione in un solo esemplare o in un numero limitato di esemplari, destinati a un mercato differente e più ristretto rispetto a quello cui sono indirizzati i beni oggetto della produzione industriale.
Non è opera dell’arte figurativa, a norma dell’art. 2, n. 4 l.aut., il modello immediatamente riferibile a un operatore economico che lo riproduca su ampia scala, in modo standardizzato e in un quantitativo di copie potenzialmente indeterminato, per destinarlo, direttamente o indirettamente, a un mercato di largo consumo.
In assenza di particolari che possano rendere il bene peculiare dal punto di vista creativo ed artistico, non può essere oggetto di protezione autorale la semplice riproduzione, seppur in differenti combinazioni, degli elementi caratteristici di un genere artistico [nella specie, monili di alta gioielleria realizzati in stile fiorentino]; chi invoca la tutela deve indicare quali elementi dello stile siano stati utilizzati, come siano stati combinati e in che cosa la combinazione differenzi i propri prodotti dagli altri dello stesso genere.
Il concetto di valore artistico al fine dell’accesso alla tutela come opera del disegno industriale deve essere riferito all’oggetto, non al suo creatore.
La cessazione della commercializzazione dei prodotti asseritamente in contraffazione, successiva alla notificazione del ricorso o comunque alla documentazione della condotta, non fa venir meno l’interesse alla pronuncia di inibitoria, poiché non può escludersi che la condotta riprenda. Il periculum in mora non è tuttavia in re ipsa: chi chiede la misura deve almeno allegare, sul piano oggettivo, il rischio che la condotta sia foriera di pregiudizi non ristorabili all’esito del giudizio di merito o, sul piano soggettivo, la tendenza del resistente a reiterare il contegno censurato.
In assenza di specifica previsione negoziale, la legittimazione del licenziatario ad agire per la contraffazione del marchio è regolata dall’art. 122-bis c.p.i., in base al quale il licenziatario può avviare l’azione soltanto con il consenso del titolare o se questi, previa messa in mora, non agisce entro termini appropriati; il contratto di affitto di ramo d’azienda che trasferisca i diritti esclusivi di sfruttamento e uso dei marchi non attribuisce di per sé all’affittuario la legittimazione ad agire, che può tuttavia essere sanata, anche ai sensi dell’art. 182 c.p.c., con la produzione in corso di procedimento del consenso del titolare.
Nel procedimento cautelare non operano le preclusioni istruttorie proprie del giudizio ordinario, sicché è possibile produrre documenti fino all’udienza di discussione, anche quando l’udienza sia stata rinviata per consentire alle parti di ricercare una soluzione conciliativa; data la natura telematica del fascicolo, l’unico modo per introdurre i documenti è il deposito telematico.
Quando il titolare abbia da anni abbandonato l’uso dei marchi registrati per utilizzare esclusivamente marchi di fatto, i profili di somiglianza tra il segno del concorrente e i marchi registrati non fondano la tutela cautelare, per difetto di attualità della condotta e dunque di periculum in mora, e possono essere fatti valere solo nel giudizio di merito; a fronte dell’eccezione di decadenza per non uso, il ricorrente deve quantomeno allegare un utilizzo anche sporadico dei marchi registrati. Ove il segno del concorrente non sia confondibile con i marchi di fatto attualmente in uso, viene meno anche ogni profilo di concorrenza sleale.
Legittimati attivi a chiedere che il tribunale accerti il verificarsi di una causa di scioglimento della società di capitali, in ipotesi di inerzia dell’amministratore, sono i singoli soci, i sindaci e gli amministratori, intesi quali singoli componenti dell’organo collegiale inerte. Contraddittori necessari sono i soci, mentre tra i legittimati passivi non figura la società, che non è di per sé portatrice di uno specifico interesse alla propria permanenza operativa distinto da quello dei soci: ancorché il procedimento non sia di natura contenziosa, l’instaurazione del contraddittorio non può prescindere dal coinvolgimento degli altri soggetti che compongono la compagine, naturali controinteressati rispetto alla richiesta dichiarazione di scioglimento e liquidazione, poiché i provvedimenti richiesti hanno effetto diretto sul contratto sociale.
La notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza alla sola società non sana l’omessa notificazione all’altro socio, che è l’unico litisconsorte necessario, non essendo la società titolare di un interesse giuridico alla partecipazione al procedimento ma soltanto di un interesse di fatto al suo esito; ne consegue l’inapplicabilità dell’art. 102 c.p.c. e la definizione in rito del procedimento per difetto dei suoi contraddittori naturali, senza che possa essere concessa la rimessione in termini richiesta dopo la scadenza del termine per la notifica e senza l’indicazione di una causa non imputabile al ricorrente.