Benché una relazione di controllo consenta di presumere l’esercizio di un’attività di direzione e coordinamento, non è comunque automatica la ricorrenza di questa al cospetto di quella, presentando la fattispecie di cui agli artt. 2497, ss. c.c. un quid pluris rispetto al controllo, in quanto manifestazione di un potere di ingerenza più intenso e pregnante, consistente in una pluralità sistematica di atti di indirizzo secondo un progetto unitario di gruppo e in un flusso costante di istruzioni impartite dalla società controllante e trasposte all’interno delle decisioni assunte dagli organi della controllata, involgenti momenti significativi della vita della società, quali le scelte imprenditoriali, il reperimento dei mezzi finanziari, le politiche di bilancio, la conclusione di importanti contratti. L’eventuale influenza esercitata da una società sull’altra in virtù di un contratto che non conferisca alla prima alcun potere di determinare le scelte gestorie della seconda non rileva, di per sé, ai fini dell’applicazione dell’art. 2497 c.c., né con riferimento al controllo esterno di cui all’art. 2359, comma 1, n. 3 c.c., né con riferimento alle ipotesi richiamate dagli artt. 2497-sexies c.c.
La possibilità di configurare l’esercizio del controllo su base contrattuale implica la necessità di individuare clausole che attribuiscano a uno dei contraenti la facoltà di imporre all’altro una determinata struttura finanziaria o una determinata politica di mercato, nonché il potere di interferire sulle decisioni rilevanti per l’esercizio dell’impresa dell’altro contraente; non sufficienti essendo, per contro, né la sola sostanziale imposizione di corrispettivi o di altre condizioni contrattuali (di per sé rilevante ai soli fini della configurabilità di una dipendenza economica del contraente debole dal contraente forte), né la mera ripetizione, seppure connotata da una certa stabilità nel tempo, di ordini o commesse, ma occorrendo, vieppiù, la ricorrenza di ben più circoscritte situazioni nelle quali, proprio in ragione di peculiari vincoli contrattuali, l’influenza dominante si traduca in un’eterodirezione gestionale e strategica della complessiva attività della società dominata. Il quid plurisecolare richiesto, invero, dalla norma, nel momento in cui impone che i vincoli contrattuali, oltreché rilevabili in maniera oggettiva, siano “particolari”, consiste nel fatto che, sulla scorta di detti vincoli, la controllata non possa autonomamente determinare le proprie scelte strategiche di gestione in merito allo svolgimento della propria attività imprenditoriale e che, pertanto, l’atteggiarsi dei rapporti negoziali determini una radicale e stabile traslazione all’esterno della società del potere di direzione dell’attività sociale, tale da trasformare l’una società in una sorta di mera succursale dell’altra contraente. Diversamente opinando, si perverrebbe a un’assoluta dilatazione del concetto di controllo esterno, finendo, così con l’associarlo automaticamente a qualsivoglia ipotesi di rapporto negoziale stabile coinvolgente un operatore del c.d. indotto generato da altra impresa.
L’eterodirezione, onde dare luogo a responsabilità ex art. 2497 c.c., deve essere illecita e abusiva, ossia superare i limiti entro cui costituisce fenomeno consentito dall’ordinamento e che la novella del 2003 ha individuato nell’osservanza dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società controllate, nel senso che l’unitarietà della direzione può giustificare l’impiego della gestione delle imprese controllate non a esclusivo beneficio dell’interesse delle società controllanti, o comunque di interessi di soggetti terzi estranei alla controllata, bensì per il coordinamento degli interessi di tutte le società del gruppo.
Nel caso in cui il diritto di conversione dell'obbligazione in azione non sia contenuto nei certificati obbligazionari - quali titoli al portatore connotati dai caratteri dell’incorporazione, della letteralità, dell’autonomia e dell’astrattezza - ma solamente nella delibera di emissione e nel regolamento del prestito, tale diritto di conversione, qualificabile alla stregua di un patto di opzione (consistente nella formulazione, da parte della società, di una proposta irrevocabile di contratto di sottoscrizione delle nuove azioni, con riserva, per gli obbligazionisti, della relativa accettazione, entro i termini e nelle modalità pattuite, con conseguente produzione dell’effetto costitutivo del rapporto sociale) intercorrente tra la società emittente il primo prenditore, è inefficace nei confronti del successivo prenditore, proprio in forza dei principi surrichiamati cui il certificato obbligazionario sottostà.
Il socio di s.r.l. ha un diritto pieno all’esame della documentazione societaria a meno che la sua richiesta sia abusiva, con ciò intendendosi l'esercizio del diritto per una finalità diversa da quella per la quale esso è riconosciuto e tutelato. Al contrario, non integra di per sé un abuso una condotta, sia pur scorretta o di malafede, ove non sia individuabile alcuno scopo diverso da quello di ottenere l'esibizione dei documenti che il socio ha diritto ad esaminare. Peraltro, non vi è un numero minimo di istanze di accesso che debbano essere presentate prima di proporre un ricorso giudiziale.
Il voto espresso dal rappresentante della quota comune in violazione di quanto convenuto dai contitolari integra un atto invalido sul piano interno dei rapporti tra comunione e sua rappresentante, perché compiuto con eccesso di potere (art. 1398 c.c.) o in conflitto di interessi (art. 1394 c.c.). Sul piano esterno, poi, detta condotta si traduce nell'invalidità della delibera adottata grazie al voto determinante espresso dal rappresentante con eccesso rispetto al suo potere o con abuso del medesimo [nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che, a fronte della volontà dei comunisti di votare a favore di un aumento di capitale "con termini e modalità minimi previsti dalla legge", costituisce voto in contravvenzione di quanto deciso quello espresso dalla rappresentante in favore di un aumento di capitale con modalità di sottoscrizione dello stesso che imponga agli aderenti di versare l'intera quota sottoscritta entro il termine fissato per la sottoscrizione, anziché il solo quarto: modalità, dunque, più gravosa rispetto a quella prevista dall'art. 2481 bis c.c.].
L’inerzia dell’amministratore unico nel recupero di un credito provoca danno alla società solo quando quel credito non risulta più recuperabile, perché prescritto o per sopravvenuta insolvenza del debitore: fino a quel momento, chiunque abbia la gestione della società ha la possibilità di agire per recuperarlo.
La postergazione, prevista dall’art. 2467 c.c. in relazione al finanziamento dei soci, è richiamata anche dall’art. 2497 quinquies c.c. con riguardo ai finanziamenti infragruppo, eseguiti dalla società che esercita una attività di direzione e coordinamento o da altra società assoggettata ad essa. La norma appena citata, peraltro, attribuisce il carattere in parola ai finanziamenti effettuati a favore della società da chi esercita attività di direzione e coordinamento nei suoi confronti o da altri soggetti ad essa sottoposti: dunque, a tutti i finanziamenti operati dai soggetti indicati, per il solo fatto che provengono da essi; non è invece richiesta la prova che il finanziamento operato da una sottoposta in favore di un’altra sia stato a sua volta imposto dalla capogruppo.
La ratio dell'art. 2377 c.c. è quella di far salve le situazioni di fatto ed i diritti acquisiti medio tempore in forza di una deliberazione invalida, poi sostituita ed emendata da una valida; la norma in esame non trova invece applicazione laddove la società si sia limitata a revocare la precedente deliberazione impugnata e ad adottarne un'altra di tenore non coincidente; invero l'assemblea, nella sua autonomia, può revocare una precedente deliberazione, purché non ne siano coinvolti diritti di terzi o diritti ormai acquisiti dai soci, e adottarne una nuova, con la conseguenza che nessun effetto è più prodotto dalla deliberazione revocata ma solo da quella nuova, a partire dalla sua adozione. In tale seconda ipotesi, quando, cioè, nessun diritto è stato acquisito da soci o terzi in forza della delibera invalida, questa, una volta sostituita da altra, è tamquam non esset e il suo annullamento non può rispondere ad alcun interesse apprezzabile – a meno che anche la delibera sostitutiva sia viziata, ma, in tal caso, occorre che la domanda di annullamento o dichiarazione di nullità sia principalmente diretta contro questa seconda deliberazione, perché solo a seguito del suo accoglimento potrebbe tornare attuale, insieme con la delibera originaria, l’interesse a coltivarne l’impugnazione.
Indipendentemente da una preventiva delibera assembleare in senso lato autorizzativa, sussiste la responsabilità del liquidatore che, in spregio all'art. 2491 c.c., provvede, a fronte dell'indisponibilità di somme idonee alla integrale e tempestiva soddisfazione dei creditori sociali, alla ripartizione tra i soci di acconti sul risultato della liquidazione sotto forma di distribuzione di utili che, quand'anche attinenti all'esercizio antecedente alla messa in liquidazione della società, costituiscono una parte dell'attivo che avrebbe determinato il risultato della liquidazione e ne rappresentano un acconto.
Il disposto dell’art. 2495 c.c. nella parte in cui afferma che "dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione" deve essere inteso come comprensivo delle somme che i soci hanno ricevuto a titolo di acconto, proprio perché l’acconto è solo l’anticipazione di quanto (eventualmente) dovuto in base al bilancio finale; e indipendentemente dal fatto che le somme siano state erogate dal liquidatore di sua iniziativa o, come nel caso in esame, in esecuzione di una delibera assembleare.
Una volta sorte le condizioni che ai sensi dell'art. 2467 c.c. rendono un credito postergato, il medesimo mantiene questo suo carattere fino a quando la situazione di sottocapitalizzazione non è superata dal conseguimento di quei vantaggi economici che l’operazione, in funzione della quale è stato elargito il finanziamento sociale, mirava a ottenere. All'uopo non può dedursi l’avvenuto superamento delle condizioni della postergazione dal fatto che la maggior parte dei debiti sociali è rappresentata proprio da quelli verso i soci. Infatti, le condizioni determinanti la postergazione vanno valutate in rapporto all’insieme dei debiti, non solo a quelli verso creditori “esterni”, perché, una volta pagati questi, i debiti verso i soci dovranno essere estinti secondo le regole interne – in particolare, quella del rimborso proporzionale a tutti – e non premiando un socio a discapito degli altri.
La previsione statutaria di una clausola simul stabunt, simul cadent, espressamente legittimata dall’art. 2386, co. 3, c.c., risponde all’esigenza di preservare l’originario equilibrio all’interno della composizione dell’organo gestorio collegiale in caso di defezioni premature, e non comporta, ove oggetto di applicazione conforme a buona fede e correttezza, alcun obbligo risarcitorio o indennitario a carico della società e a favore dell’amministratore automaticamente decaduto per effetto del suo operare: ciò in quanto, al momento dell’accettazione del mandato, lo stesso amministratore vi ha di fatto implicitamente prestato la propria adesione, accettando, così, in una con le clausole statutarie regolatrici delle condizioni di nomina e permanenza degli organi sociali, anche l’eventualità di una cessazione anticipata dall’ufficio in caso di ricorrenza dei presupposti per l’applicazione della clausola de qua.
La configurabilità della fattispecie dell’abuso della clausola simul stabunt, simul cadent presuppone l’impiego dell’istituto della decadenza automatica al verificarsi oggettivo della causa statutaria, allo scopo surrettizio e indiretto di provocare l’effetto del diverso istituto della revoca (ossia di un recesso dal rapporto di mandato unilateralmente imposto dalla società all’amministratore), consentendo peraltro alla società di eludere gli obblighi di motivazione, o di raggiungimento della maggioranza in seno all’organo assembleare, o di corresponsione del ristoro ex lege (art. 2383, co. 3, c.c.) del risarcimento (pari al lucro cessante costituito dal compenso non percepito per il tempo di prevedibile durata residua del mandato o alla diversa somma pattuita a titolo di penale contrattuale) in ipotesi di assenza di giusta causa. Tale abuso è verificabile soltanto al cospetto della mancata successiva riconferma dell’amministratore caducato e della prova della strumentalità dell’impiego della clausola rispetto al surrettizio ottenimento dell’effetto di una revoca con elusione del meccanismo assembleare o dell’obbligo di motivazione o di indennizzo/risarcimento.
Costituisce onere dell’amministratore revocato quello di dimostrare, anche per presunzioni, la ricorrenza dei presupposti per l’applicazione abusiva o in mala fede della clausola e in particolare: (i) l’esercizio strumentale della facoltà di dimissioni da parte di taluni componenti del consiglio di amministrazione con il solo scopo di provocare la decadenza immediata dell’organo in vista della programmata esclusione da parte dell’assemblea convocata per il rinnovo dell’organo del solo componente sgradito; (ii) la rinnovazione da parte dell’assemblea dei soci dell’incarico a tutti gli altri membri del consiglio con esclusione del solo componente non dimissionario; (iii) il collegamento oggettivo e soggettivo tra le dimissioni dei consiglieri che hanno perfezionato la fattispecie statutaria della decadenza dell’intero consiglio di amministrazione e la successiva immediata nomina da parte dell’assemblea del nuovo consiglio di amministrazione composto da tutti i membri precedenti escluso quello non più gradito, connotato dall’esclusivo intento di ottenere la sua estromissione senza indennizzo dall’organo. Un abuso dello strumento ricorrerebbe allorquando fosse stato perseguito e ottenuto, appunto, per effetto della provocazione delle condizioni della relativa applicazione, il risultato pratico della decadenza, ossia della caducazione del mandato, seguito dal mancato rinnovo dell’incarico, e dunque dall’ottenimento dell’effetto concreto della definitiva cessazione del rapporto tra amministratore e società.
Il soggetto che non sia amministratore della società non ha il potere di impegnare la società medesima; né può invocarsi, al proposito, la figura dell'amministratore di fatto, poiché tale è il ruolo di chi, appunto, gestisce di fatto, ma non formalmente e, per ciò stesso, non ha poteri di rappresentanza della società (per spendere i quali si avvale della interposizione dell’amministratore formale).