Nelle cooperative la clausola compromissoria statutaria, da qualificare come arbitrato rituale in base al suo tenore letterale, che devolve agli arbitri le controversie sui diritti disponibili relativi al rapporto sociale va interpretata in senso estensivo, comprendendo sia la fase di scioglimento del vincolo associativo, con la domanda del socio receduto o escluso alla liquidazione della quota, sia le prestazioni di scambio attuative dello scopo mutualistico.
Nelle cooperative agricole l’obbligo del socio di conferire i propri prodotti non è un autonomo contratto di scambio estraneo al rapporto sociale, ma un obbligo a contrarre che trova la propria fonte nello statuto e la propria causa in concreto nello scopo mutualistico: per il collegamento negoziale tra lo scambio cosa-prezzo e il contratto sociale, anche le domande di pagamento del prodotto conferito sono attratte dalla clausola compromissoria, come il pagamento del latte conferito al caseificio sociale, sicché il tribunale dichiara la propria incompetenza sull’intera controversia in favore dell’arbitrato rituale, compensando le spese delle fasi successive all’adesione dell’attore all’eccezione.