Nel procedimento ex art. 700 c.p.c., benché il provvedimento possa avere contenuto atipico, il ricorrente deve indicarne specificamente il contenuto, così da consentire la verifica della sua idoneità ad assicurare gli effetti della decisione di merito e l’esplicazione del contraddittorio: è inammissibile per genericità la richiesta di non meglio precisati “provvedimenti necessari alla inibizione del pregiudizio”, così come quella di anticipare la risoluzione o sospendere un contratto senza indicarne il titolo giuridico.
Non sussiste comunque il fumus di un diritto a sciogliersi dall’accordo tra i soci di una società tra professionisti per la cessione delle quote e la regolazione dell’uscita, in assenza di inadempimento della controparte, di impossibilità sopravvenuta oggettiva e assoluta o di un evento straordinario e imprevedibile che lo renda eccessivamente oneroso [nella specie, clausola penale che limitava la conclusione di contratti con professionisti terzi]; né una mera difficoltà nell’organizzazione dell’attività della società integra un pregiudizio imminente e irreparabile.