Nel procedimento ai sensi dell’art. 700 c.p.c., benché il provvedimento possa avere contenuto atipico, il ricorrente deve indicarne specificamente il contenuto, così da consentire la verifica della sua idoneità ad assicurare gli effetti della decisione di merito e l’esplicazione del contraddittorio. È quindi inammissibile per genericità la richiesta di non meglio precisati «provvedimenti necessari alla inibizione del pregiudizio», così come quella di anticipare la risoluzione o sospendere un contratto senza indicarne il titolo giuridico; è invece legittimato il socio che abbia sottoscritto l’accordo sia in proprio sia quale legale rappresentante della società.
Non sussiste comunque il fumus di un diritto a sciogliersi dall’accordo transattivo e preliminare di cessione delle quote con cui i soci di una società tra professionisti avevano regolato l’uscita di uno di essi, perché l’adempimento di un contratto valido è un obbligo e non una scelta. In assenza di inadempimento della controparte, di un’impossibilità sopravvenuta oggettiva e assoluta o di un evento straordinario e imprevedibile che renda la prestazione eccessivamente onerosa, non rilevano la perdita di clienti, la mancata riscossione di crediti o le difficoltà personali del promissario acquirente; né una mera difficoltà nell’organizzazione dell’attività della società, privata dei collaboratori esterni, integra un pregiudizio imminente e irreparabile.