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Tribunale di Genova, 3 Aprile 2025, n. 927/2025

Società cancellata: beni trasferiti ai soci e prova della cessione in blocco del credito azionato

Tribunale di Genova, 3 Aprile 2025, n. 927/2025
Società cancellata: beni trasferiti ai soci e prova della cessione in blocco del credito azionato

Qualora all’estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale, tra l’altro, i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo.

Nella cessione di crediti in blocco ai sensi dell’art. 58 TUB, l’intervenuta cessione di uno specifico credito azionato e la titolarità attiva dello stesso in capo al cessionario può essere dimostrata anche mediante la dichiarazione espressa della cedente, unitamente alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’operazione di cessione e al fatto che la documentazione contrattuale originaria sia nella disponibilità del cessionario, anche quando il link indicato nell’avviso non consenta più di consultare l’elenco dei debitori ceduti [nella specie, azione della società cessionaria contro il socio della s.r.l. cancellata debitrice, rimasto contumace].

Data Sentenza: 03/04/2025
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Enrico Silvestro Ravera
Registro: RG 1716 / 2024
Allegato:
Stampa Massima
Data: 26/09/2026
Massima a cura di: Linda Omobono
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