Il permanente e irreversibile contrasto tra i soci, che si riflette sulle scelte gestorie indispensabili e immobilizza l’impresa impedendo l’adozione degli atti necessari alla sua sopravvivenza, come l’approvazione dei bilanci, integra l’impossibilità di funzionamento dell’assemblea ai sensi dell’art. 2484, primo comma, n. 3, c.c. In tali circostanze la mancata approvazione anche di un solo bilancio denota un immobilismo non superabile in tempi brevi, e a maggior ragione lo scioglimento va dichiarato quando in una s.r.l. partecipata al 50% da due socie in lite, una delle quali amministra la società con il marito, i bilanci non siano stati approvati per cinque esercizi consecutivi.
Quando la necessità di liquidare la società sia già emersa in precedenti assemblee senza esito e l’alta litigiosità tra i soci paritari renda improbabile un accordo sul liquidatore, il tribunale può nominarlo direttamente ai sensi dell’art. 2487, secondo comma, c.c., senza accogliere la richiesta dei resistenti di assegnare un termine all’assemblea, e dichiarare il decreto immediatamente efficace nell’interesse dei creditori e della società.