Per qualificare un apporto del socio come versamento in conto futuro aumento di capitale, restituibile in caso di mancato aumento, occorre che la volontà delle parti di subordinare il versamento all’aumento risulti in modo chiaro e inequivoco da indici di dettaglio, come il termine entro cui deliberare l’aumento, il comportamento delle parti, le annotazioni contabili e della nota integrativa o le clausole statutarie, non bastando la denominazione usata nelle scritture contabili.
Il reiterato utilizzo della riserva a parziale copertura delle perdite di più esercizi è indizio significativo del fatto che la provvista non fosse destinata esclusivamente alla sottoscrizione di un futuro aumento, a prescindere dalle diverse qualificazioni ricevute nei bilanci, come quando l’apporto, originariamente effettuato in conto futuro aumento, sia stato poi appostato tra le altre riserve e usato per anni a copertura delle perdite, per essere riqualificato solo di recente, per la parte residua, come versamento in conto futuro aumento a favore del socio. Ciò costituisce grave motivo per sospendere ai sensi dell’art. 649 c.p.c. la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo ottenuto per la restituzione del versamento.