Nella s.r.l. l’esercizio dell’azione sociale di responsabilità da parte della società richiede un’espressa autorizzazione dei soci, la cui mancanza integra un difetto di legittimazione processuale rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, salvo giudicato. L’autorizzazione non deve però necessariamente precedere l’instaurazione del giudizio, bastando che intervenga prima della decisione, e sana con effetto ex tunc il difetto originario la delibera che, richiamando espressamente il giudizio pendente e l’atto di citazione allegato, ratifichi l’iniziativa ed esprima una volontà sociale chiara e informata; il difetto di procura rilasciata da procuratori speciali dopo la messa in liquidazione è superato dalla nuova procura del liquidatore.
Il conflitto di interessi dell’amministratore, che nella s.r.l. è regolato dall’art. 2475-ter e non dall’art. 2391 c.c. ma può comunque fondare l’azione risarcitoria, va accertato in concreto, con riferimento alla singola operazione e al suo contenuto. Non basta la coincidenza nella stessa persona del ruolo di amministratore delle due parti contrattuali, né un interesse del terzo diverso o contrario a quello sociale, occorrendo un interesse incompatibile, tale che l’operazione non risponda ad alcun interesse della società e le sia pregiudizievole; trattandosi di atto gestorio coperto dalla regola dell’insindacabilità delle scelte di merito, spetta a chi agisce provare gli indici di anomalia del contesto e il danno.
È scelta imprenditoriale non irragionevole il trasferimento a costo zero al cliente principale degli apparati già concessi in comodato, soggetti a rapida obsolescenza, quando i canoni del servizio continuino a garantire introiti che ne compensano ampiamente il costo; l’errata registrazione contabile della cessione non basta senza la prova di un danno. Va inoltre respinta la domanda fondata su accordi ricognitivi prodotti dai clienti nelle opposizioni a decreto ingiuntivo, quando quei giudizi si siano conclusi a favore della società, o su allegazioni generiche, relative a pareri non seguiti da atti dispositivi o a condotte prive di danno dedotto.