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Tribunale di Milano, 17 Marzo 2025, n. 2205/2025

Azione sociale di responsabilità nella s.r.l.: autorizzazione dei soci in corso di causa e prova del conflitto di interessi

Tribunale di Milano, 17 Marzo 2025, n. 2205/2025
Azione sociale di responsabilità nella s.r.l.: autorizzazione dei soci in corso di causa e prova del conflitto di interessi

Nella s.r.l. l’esercizio dell’azione sociale di responsabilità da parte della società richiede un’espressa autorizzazione dei soci, la cui mancanza integra un difetto di legittimazione processuale rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, salvo giudicato. L’autorizzazione non deve però necessariamente precedere l’instaurazione del giudizio, bastando che intervenga prima della decisione, e sana con effetto ex tunc il difetto originario la delibera che, richiamando espressamente il giudizio pendente e l’atto di citazione allegato, ratifichi l’iniziativa ed esprima una volontà sociale chiara e informata; il difetto di procura rilasciata da procuratori speciali dopo la messa in liquidazione è superato dalla nuova procura del liquidatore.

Il conflitto di interessi dell’amministratore, che nella s.r.l. è regolato dall’art. 2475-ter e non dall’art. 2391 c.c. ma può comunque fondare l’azione risarcitoria, va accertato in concreto, con riferimento alla singola operazione e al suo contenuto. Non basta la coincidenza nella stessa persona del ruolo di amministratore delle due parti contrattuali, né un interesse del terzo diverso o contrario a quello sociale, occorrendo un interesse incompatibile, tale che l’operazione non risponda ad alcun interesse della società e le sia pregiudizievole; trattandosi di atto gestorio coperto dalla regola dell’insindacabilità delle scelte di merito, spetta a chi agisce provare gli indici di anomalia del contesto e il danno.

È scelta imprenditoriale non irragionevole il trasferimento a costo zero al cliente principale degli apparati già concessi in comodato, soggetti a rapida obsolescenza, quando i canoni del servizio continuino a garantire introiti che ne compensano ampiamente il costo; l’errata registrazione contabile della cessione non basta senza la prova di un danno. Va inoltre respinta la domanda fondata su accordi ricognitivi prodotti dai clienti nelle opposizioni a decreto ingiuntivo, quando quei giudizi si siano conclusi a favore della società, o su allegazioni generiche, relative a pareri non seguiti da atti dispositivi o a condotte prive di danno dedotto.

Data Sentenza: 17/03/2025
Carica: Presidente
Giudice: Angelo Mambriani
Relatore: Maria Antonietta Ricci
Registro: RG 43063 / 2021
Allegato:
Stampa Massima
Data: 26/09/2026
Massima a cura di: Silvia Sarracino
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