L’art. 2374 c.c. è applicabile anche alla s.r.l., essendo imprescindibile l’esigenza di assicurare la partecipazione informata dei soci e l’espressione di un voto consapevole: la richiesta di rinvio dell’assemblea proveniente dai soci che rappresentano un terzo del capitale, se non manifestamente pretestuosa, integra un diritto potestativo, e il presidente è tenuto a concederla senza poterla vanificare ponendola ai voti. È preferibile che la richiesta sia motivata, così da consentire al presidente di valutarne la ragionevolezza; la pretestuosità ricorre, per esempio, quando la richiesta segua immediatamente un’altra sugli stessi argomenti in assenza di documenti o circostanze nuove.
Il controllo del notaio e del giudice sull’iscrizione della delibera ex art. 2436 c.c. resta sul piano formale, ma si estende alla verifica della non manifesta pretestuosità della richiesta di rinvio disattesa: va quindi respinto il reclamo contro il diniego di iscrizione delle delibere adottate dopo il rifiuto del rinvio chiesto dai soci di minoranza, quando il presidente abbia dato conto dell’informazione solo sui bilanci e non sulla proposta di aumento del capitale da 10.200 a 510.200 euro, punto più rilevante; la possibilità statutaria di decisioni scritte non elimina il deficit informativo.