In presenza di gravi irregolarità accertate ai sensi dell’art. 2409 c.c., la revoca dell’amministratore e la nomina di un amministratore giudiziario sono riservate ai casi più gravi e non sono giustificate quando il pregiudizio possa essere evitato con provvedimenti meno invasivi ma idonei a eliminare le irregolarità denunciate, secondo la gradualità prevista dal quarto comma della norma; è irrilevante che la maggioranza dei soci non muova rilievi all’operato dell’amministratore, perché la denunzia tutela l’interesse della minoranza alla corretta gestione.
Va pertanto revocato, in sede di reclamo, il decreto che abbia sostituito l’amministratrice unica di una s.r.l.s. di dimensioni modestissime, che aveva negato informazioni al custode giudiziario della propria quota sequestrata e approvato il bilancio in un’assemblea non convocata nei suoi confronti, sostituendolo con l’ordine di fornire al custode le informazioni e la consultazione dei libri sociali e con la convocazione giudiziale dell’assemblea per l’approvazione del bilancio, così evitando alla società il costo dell’amministratore giudiziario, sproporzionato rispetto ai suoi ricavi; la sussistenza delle irregolarità giustifica la condanna della resistente a metà delle spese.