Il divieto di concorrenza dell’art. 2557 c.c., pur dettato per la cessione d’azienda, si applica a ogni ipotesi di sostituzione nella titolarità dell’azienda, e quindi anche alla cessione di partecipazioni sociali che in concreto realizzi tale effetto, come quella con cui il socio paritario, il cui apporto era essenziale all’attività, ceda la propria quota di una s.n.c., perché mira a impedire che il cedente, incassato il prezzo, si riappropri dell’avviamento e della clientela avviando un’attività concorrente. La norma integra il contenuto del contratto ed entra nel sinallagma, quale precipitato dei doveri di correttezza e buona fede, sicché la sua violazione altera l’equilibrio tra prezzo e valore delle partecipazioni e legittima il cessionario, e non soltanto la società, alla sospensione del pagamento ai sensi dell’art. 1460 c.c. o alla risoluzione del contratto.
Trattandosi di obbligazione negativa, spetta al creditore provarne l’inadempimento, in deroga ai principi ordinari e in applicazione del criterio di vicinanza della prova. Accertato che il cedente ha svolto attività concorrente per circa un biennio dopo la cessione, senza provare né la pretesa intesa verbale che gli consentiva di proseguirla, estranea all’atto di cessione, né una riduzione del prezzo concordata a tal fine, il cessionario non è tenuto a corrispondere il residuo prezzo, senza necessità di una specifica prova del danno. La controversia sul prezzo della cessione di quote di s.n.c. è assegnata alla sezione specializzata in forza delle previsioni tabellari e decisa in composizione monocratica.