Il divieto di concorrenza dell’art. 2557 c.c., pur dettato per la cessione d’azienda, si applica a ogni ipotesi di sostituzione nella titolarità dell’azienda, e quindi anche alla cessione di partecipazioni sociali che in concreto realizzi tale effetto, poiché mira a impedire che il cedente, incassato il prezzo, si riappropri dell’avviamento e della clientela avviando un’attività concorrente. La norma integra il contenuto del contratto ed entra nel sinallagma, quale precipitato dei doveri di correttezza e buona fede: la sua violazione altera l’equilibrio tra prezzo e valore delle partecipazioni e giustifica la sospensione del pagamento ex art. 1460 c.c. o la risoluzione del contratto.
Trattandosi di obbligazione negativa, spetta al creditore provarne l’inadempimento, in deroga ai principi ordinari e in applicazione del criterio di vicinanza della prova. Accertato che il cedente ha svolto attività concorrente per circa un biennio dopo la cessione, senza provare né la pretesa facoltà di proseguirla né una riduzione del prezzo concordata a tal fine, il cessionario non è tenuto a corrispondere il residuo prezzo, senza necessità di una specifica prova del danno [nella specie, cessione della quota di una s.n.c. di realizzazione di scale, con 44.000 euro di prezzo residuo].