Il diritto di controllo del socio di s.r.l. ex art. 2476, comma 2, c.c. non comporta, di per sé, la sussistenza del periculum in mora necessario per l’adozione di un provvedimento cautelare, non essendo sufficiente la verosimile fondatezza del diritto all’ostensione documentale. Il socio che intenda ottenere tutela d’urgenza deve allegare specifiche ragioni di urgenza e indicare il motivo sotteso alla richiesta, poiché il controllo retrospettivo sulla gestione sociale non è necessariamente inutile.
In tema di diritto di controllo del socio di s.r.l., l’obbligo di consentire l’accesso e la consultazione dei libri sociali e dei documenti inerenti all’amministrazione grava sulla società, quale titolare dei documenti sociali, mentre sugli amministratori grava il diverso obbligo di fornire informazioni sull’andamento della società. La domanda di ostensione documentale ex art. 2476, comma 2, c.c. deve quindi essere proposta nei confronti della società e non dell’amministratore in quanto tale. [nella specie, ricorso della socia di una s.r.l. aeronautica rigettato, dichiarato il difetto di legittimazione dell’amministratore unico costituitosi in proprio e compensate le spese].