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Tribunale di Venezia, 10 Novembre 2025, n. 5343/2025

Perdita integrale del capitale della cooperativa: obbligo di convocare l’assemblea, copertura con rinuncia al finanziamento e responsabilità

Tribunale di Venezia, 10 Novembre 2025, n. 5343/2025
Perdita integrale del capitale della cooperativa: obbligo di convocare l’assemblea, copertura con rinuncia al finanziamento e responsabilità

In caso di perdita integrale del capitale sociale di una società cooperativa ai sensi dell’art. 2545-duodecies c.c., gli amministratori, in applicazione analogica degli artt. 2447 e 2482-ter c.c. richiamati dall’art. 2519 c.c., devono convocare senza indugio l’assemblea dei soci per l’adozione dei provvedimenti opportuni (messa in liquidazione, trasformazione o ripianamento delle perdite con ricostituzione del capitale). Solo ove l’assemblea non deliberi in senso ripristinatorio, gli amministratori sono obbligati a iscrivere la causa di scioglimento. L’obbligo di convocazione è doveroso e non discrezionale; nelle more della nomina dei liquidatori la società deve essere amministrata secondo criteri conservativi e non di continuità aziendale.

La perdita integrale del capitale sociale di una società cooperativa può essere validamente coperta mediante la rinuncia da parte del socio alla restituzione di un finanziamento in precedenza erogato, purché tale rinuncia intervenga tempestivamente, cioè entro l’assemblea che l’amministratore ha l’obbligo di convocare ai sensi dell’art. 2482-ter c.c., e si tratti di apporti effettuati con certezza. Tale operazione, qualificabile come sopravvenienza attiva che “sterilizza” le perdite pregresse, non richiede il ricorso alla procedura straordinaria di riduzione e contestuale aumento del capitale sociale propria delle società di capitali, stante l’incompatibilità di tale meccanismo con la struttura a capitale variabile delle cooperative (art. 2524 c.c.). L’eventuale vizio derivante dall’adozione della delibera in sede ordinaria anziché straordinaria costituisce mera causa di annullabilità che deve essere fatta valere nei termini di legge.

L’amministratore ha l’obbligo di monitorare costantemente l’andamento patrimoniale della società attraverso l’esame della contabilità e deve avvedersi della perdita del capitale sociale sin dal momento in cui essa si verifica (ossia dalla chiusura dell’esercizio), senza attendere l’approvazione del bilancio da parte dell’assemblea. Il dies a quo della responsabilità per illegittima prosecuzione dell’attività aziendale in ottica di continuità anziché conservativa coincide pertanto con il momento in cui la perdita si è verificata e avrebbe potuto essere conosciuta con l’ordinaria diligenza gestoria, non con la data di formale approvazione del bilancio.

Gli amministratori dotati di poteri di gestione finanziaria della società — comprensivi di incassi e pagamenti — rispondono in solido, ai sensi dell’art. 2055 c.c., per gli emolumenti percepiti da ciascuno di essi in misura eccedente quanto deliberato dall’assemblea, in quanto ciascuno era in condizione di accorgersi dell’irregolarità e di adottare le necessarie misure impeditive e correttive. L’accordo informale tra amministratori di redistribuire diversamente i compensi deliberati dall’assemblea — non provato documentalmente né per via testimoniale — non è opponibile alla società né ai creditori.

Data Sentenza: 10/11/2025
Carica: Presidente
Giudice: Innocenza Vono
Relatore: Fabio Doro
Registro: RG 7591 / 2020
Allegato:
Stampa Massima
Data: 27/09/2026
Massima a cura di: Mariangela Dilettoso
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