Ai sensi dell’art. 306 c.p.c. estingue il processo la rinuncia agli atti espressa dai difensori di entrambe le parti, muniti dei relativi poteri, mediante lo scambio di dichiarazioni di rinuncia e di accettazione con atti sottoscritti e notificati alla controparte; in appello l’estinzione è dichiarata con sentenza, atto tipico con cui il collegio definisce il giudizio, restando preclusa ogni altra questione. Su accordo delle parti le spese sono compensate, in deroga alla regola che le pone a carico del rinunciante, e l’udienza può essere anticipata e sostituita dal deposito di note scritte, come nel giudizio d’appello sul recesso parziale del socio di una s.r.l.