Integra concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598, n. 3, c.c. ogni condotta contraria alla correttezza professionale che abbia l’effetto di appropriarsi del risultato di mercato dell’impresa concorrente, come quella dell’ex collaboratrice di uno studio odontoiatrico che contatti i pazienti dello studio per sviarli verso la struttura concorrente presso la quale ha iniziato a lavorare, anche con insistenza e offerte di sconto. L’illiceità risiede nello sviamento e sussisterebbe anche se i recapiti fossero stati ottenuti lecitamente; non è invece illecita la promozione della nuova attività sui social da parte della professionista priva di vincolo di esclusiva, quando non ricorra la contiguità tra le strutture che il contratto indicava come presupposto della risoluzione.
Il periculum in mora manca quando l’illecito si sia già consumato ed esaurito, perché i pazienti contattabili sono stati presumibilmente tutti contattati e l’inibitoria non avrebbe alcuna funzione di prevenzione, e quando ne derivi soltanto una perdita economica integralmente riparabile con le azioni risarcitorie o restitutorie, che assolvono la loro funzione anche se il giudizio di merito si protrae. L’accertata slealtà della condotta giustifica la compensazione delle spese del procedimento d’urgenza rigettato.