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Tribunale di Venezia, 10 Novembre 2025, n. 5346/2025

Holding di fatto e amministratore di fatto: presupposti della responsabilità ex art. 2497 c.c. e domande del fallimento respinte

Tribunale di Venezia, 10 Novembre 2025, n. 5346/2025
Holding di fatto e amministratore di fatto: presupposti della responsabilità ex art. 2497 c.c. e domande del fallimento respinte

Dopo il fallimento della società eterodiretta la legittimazione all’azione dei creditori ai sensi dell’art. 2497 c.c. spetta al curatore, e l’autorizzazione del giudice delegato rilasciata per un importo inferiore a quello domandato è sanata ai sensi dell’art. 182 c.p.c. dalla sua integrazione nel termine assegnato. L’azione contro una holding di fatto richiede la prova cumulativa dell’esistenza della holding, anche personale e costituita tra persone fisiche, con il fine della direzione unitaria delle società eterodirette; dell’esercizio effettivo e stabile di direzione e coordinamento, non limitato ai poteri propri del socio; della violazione dei principi di corretta gestione nel perseguimento di un interesse proprio o di terzi; e del danno al patrimonio della società eterodiretta.

Non provano la holding familiare tra padre e figlio, che non detengano partecipazioni né dirette né per interposta persona nella società fallita, la condivisione dei locali, la sostanziale monocommittenza da parte della società amministrata dal figlio o il passaggio di alcuni dipendenti dall’una all’altra dopo il fallimento: si tratta di elementi compatibili con un rapporto commerciale e, al più, con un controllo contrattuale ai sensi dell’art. 2359, n. 3, c.c., né vale come prova atipica l’inciso dubitativo contenuto nel decreto che, in altro giudizio, abbia respinto l’istanza di fallimento della presunta società di fatto. Esclusa la holding, cade anche la domanda contro la società asseritamente concorrente nell’illecito.

La qualità di amministratore di fatto presuppone la mancanza di un’investitura assembleare efficace e un’attività gestoria continuativa e autonoma, interna ed esterna, da desumere da indici sintomatici dell’inserimento organico del soggetto con funzioni direttive e da un’ingerenza sistematica e completa, non episodica. Non la integra il coordinamento tecnico delle maestranze da parte del dipendente più esperto, né la prosecuzione per poche settimane delle commesse in corso dopo la morte dell’amministratore unico, quando i testimoni riconoscano in quest’ultimo il titolare che gestiva clienti, fornitori, banche e bilanci.

Data Sentenza: 10/11/2025
Carica: Presidente
Giudice: Innocenza Vono
Relatore: Lisa Torresan
Registro: RG 2931 / 2022
Allegato:
Stampa Massima
Data: 27/09/2026
Massima a cura di: Mariangela Dilettoso
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