In assenza della previsione regolamentare di un rimedio impugnatorio specifico e autonomamente procedimentalizzato, contro una delibera di irrogazione di una sanzione disciplinare emessa dall’organo amministrativo di una società cooperativa può essere esperito il ricorso all’autorità giudiziaria, se, e nella misura in cui, detta decisione incida su situazioni giuridicamente tutelate dall’ordinamento, pena altrimenti la violazione del diritto costituzionale alla difesa dei diritti di cui all’art. 24 Cost. In difetto di una previsione normativa specifica, deve farsi applicazione, in via analogica, della disciplina in tema di procedimento, legittimazione, termini, prevista in relazione alle impugnative di delibere del CdA da parte dei soci, a sua volta richiamante quella delle impugnative di delibere assembleari. Ciò in ragione della riferibilità del potere disciplinare e delle decisioni che ne costituiscono esercizio al CdA, organo da cui promana la delega al relativo esercizio in favore dell’organo disciplinare materiale assuntore della singola delibera.
È senza dubbio ammissibile l’impugnativa avverso la delibera consiliare avente ad oggetto il mancato superamento del periodo di prova del socio e la sua conseguente esclusione. Trattasi di decisione dell’organo endosocietario direttamente suscettibile di impugnazione avanti all’autorità giudiziaria, come previsto anche dall’art. 2533, comma 3 c.c. In tale caso, devono essere ritenute sussistenti la legittimazione e l’interesse alla relativa impugnazione in capo al socio escluso, trattandosi di delibera direttamente incidente sulla sua sfera giuridica soggettiva e, in particolare, su posizioni che, quantunque contrapposte a un potere di valutazione di natura discrezionale affidato all’organo consiliare, ben possono configurarsi alla stregua di diritto soggettivo, stante la natura paritetica del rapporto tra la società, per il tramite dei suoi organi, e il singolo socio, traente titolo nella vicenda negoziale costituita dal contratto sociale.
Nel giudizio sull’esclusione del socio in prova il tribunale può valutare anche elementi ulteriori rispetto a quelli esaminati dal consiglio, compresi precedenti procedimenti disciplinari archiviati, quali indici dell’attitudine comportamentale del socio, e l’esclusione può fondarsi anche su una singola condotta di gravità tale da compromettere l’intuitu personae [nella specie, cooperativa di tassisti: dichiarate inammissibili le domande relative all’ammenda disciplinare e rigettata l’impugnazione dell’esclusione].