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Tribunale di Roma, 20 Novembre 2025

Assetti organizzativi inadeguati come grave irregolarità ex art. 2409 c.c.: revoca dell’amministratore e compiti dell’amministratore giudiziario

Tribunale di Roma, 20 Novembre 2025
Assetti organizzativi inadeguati come grave irregolarità ex art. 2409 c.c.: revoca dell’amministratore e compiti dell’amministratore giudiziario

Nel procedimento ai sensi dell’art. 2409 c.c. l’inadeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili può integrare una grave irregolarità gestoria, idonea a giustificare la revoca dell’amministratore e la nomina di un amministratore giudiziario, perché il rispetto delle regole sull’adeguatezza degli assetti è funzionale a evitare un danno anche solo potenziale all’impresa, come la difficoltà ad adempiere o l’insolvenza. Le scelte organizzative dell’organo gestorio rientrano nella business judgment rule, ma restano sindacabili sotto il profilo della ragionevolezza, della prudenza e delle verifiche imposte dalla diligenza, e la regola non opera quando venga in rilievo il dovere di fedeltà dell’amministratore in conflitto di interessi.

L’ispezione può essere disposta quando la contabilità della società paritetica, attiva nella vendita di energia, sia stata interamente affidata a un consulente esterno poi dimessosi, il collegio sindacale non abbia potuto esprimere un giudizio sul bilancio e i dati forniti al socio in sede di acquisto divergano in modo macroscopico dal bilancio. Il decreto che la dispone è esecutivo anche in pendenza del reclamo, e l’inadeguatezza degli assetti, anche all’attualità, può desumersi dalla condotta ostativa della società che, pur dotata di un sistema informatico idoneo, ritardi per mesi la trasmissione dei documenti all’ispettore, ometta situazioni infrannuali, fatture, budget e la ricognizione degli assetti e pretenda di collaborare solo con un altro professionista.

L’amministratore giudiziario, nominato per un periodo determinato, è incaricato di regolarizzare la situazione organizzativa e contabile, predisporre i bilanci degli ultimi esercizi e convocare l’assemblea per la loro approvazione, riferendo al tribunale in caso di mancata approvazione per l’eventuale attribuzione dei poteri assembleari ai sensi dell’art. 92 disp. att. c.c., valutare le ipotesi di liquidazione o di accesso a procedure concorsuali e decidere discrezionalmente sull’azione sociale di responsabilità contro l’amministratore revocato. Le spese sono poste in solido a carico dell’amministratore e dei sindaci soccombenti.

Data Sentenza: 20/11/2025
Carica: Presidente
Giudice: Giuseppe Di Salvo
Relatore: Paolo Goggi
Registro: RVG 3176 / 2025
Allegato:
Stampa Massima
Data: 26/09/2026
Massima a cura di: Aurora Corsi
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