Il provvedimento dell’AGCM che accerta un’intesa restrittiva, divenuto definitivo dopo la scadenza del termine di recepimento della direttiva 2014/104/UE, vincola il giudice civile ai sensi dell’art. 7, comma 1, d.lgs. n. 3/2017 quanto alla natura della violazione e alla sua portata materiale, personale, temporale e territoriale. La presunzione di danno da cartello dell’art. 14, comma 2, del medesimo decreto non si applica quando il cartello sia cessato prima della scadenza del termine di recepimento, mentre si applica, in quanto norma processuale, il potere del giudice di stimare equitativamente il danno quando la sua esatta quantificazione sia praticamente impossibile o eccessivamente difficile, come nell’azione follow-on di un’impresa del marmo contro un produttore di cemento partecipe dell’intesa; anche ove il vincolo non operasse, il provvedimento definitivo varrebbe comunque come prova privilegiata.
Nella quantificazione del sovrapprezzo il metodo “before and after”, che confronta i prezzi del periodo dell’intesa con quelli del periodo anteriore depurati dell’inflazione, è idoneo a ricostruire lo scenario controfattuale, previa verifica che gli aumenti non dipendano dall’andamento dei principali costi di produzione, e il giudice può applicare uno sconto di sicurezza per le incertezze della stima; il risarcimento è debito di valore, da rivalutare dalla data dei pagamenti con interessi sulla somma progressivamente rivalutata. Va invece respinta la domanda di risarcimento della perdita di chance fondata su allegazioni vaghe e generiche, e l’aspettativa di prezzi determinati da normali dinamiche concorrenziali è già compensata dal risarcimento del sovrapprezzo.