Il provvedimento con cui il presidente del tribunale, ai sensi dell’art. 20, secondo comma, c.c., ordina la convocazione dell’assemblea di un’associazione a fronte dell’inerzia degli amministratori ne sancisce l’obbligatorietà, ma non dispensa dall’osservanza delle norme statutarie e di legge sulla convocazione. Se lo statuto nulla prevede e rinvia al codice civile, la convocazione spetta al consiglio direttivo quale organo amministrativo collegiale e non al solo presidente dell’associazione, sicché sono invalide le assemblee convocate con e-mail della sola presidente per il rinnovo del consiglio e le relative delibere.
Il provvedimento emesso in volontaria giurisdizione va contestato con il reclamo ai sensi dell’art. 739 c.p.c., e i suoi presupposti non possono essere rimessi in discussione nel giudizio di impugnazione delle delibere, né in questo giudizio, limitato ai vizi formali delle delibere, rilevano le condotte con cui singoli associati abbiano sviato l’evento principale dell’associazione, da far valere con altre azioni. L’inerzia degli appellanti, membri del consiglio direttivo che non avevano convocato l’assemblea, giustifica la compensazione delle spese di entrambi i gradi.