Il provvedimento con cui il presidente del tribunale, ai sensi dell’art. 20, comma 2, c.c., ordina la convocazione dell’assemblea di un’associazione a fronte dell’inerzia degli amministratori ne sancisce l’obbligatorietà, ma non dispensa dall’osservanza delle norme statutarie e di legge sulla convocazione: se lo statuto nulla prevede e rinvia al codice civile, la convocazione spetta al consiglio direttivo quale organo amministrativo collegiale e non al solo presidente dell’associazione. Sono pertanto invalide le assemblee convocate dal solo presidente e le relative delibere [nella specie, associazione non riconosciuta di appassionati di enologia, con due assemblee convocate dalla presidente via e-mail per il rinnovo del consiglio]; l’inerzia degli appellanti, membri del consiglio direttivo che non avevano convocato l’assemblea, giustifica la compensazione delle spese di entrambi i gradi.