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Tribunale di Genova, 20 Maggio 2025, n. 1355/2025

Prezzo di cessione di quote pagato senza quietanza: prova testimoniale, ficta confessio e condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.

Tribunale di Genova, 20 Maggio 2025, n. 1355/2025
Prezzo di cessione di quote pagato senza quietanza: prova testimoniale, ficta confessio e condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.

Nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo per il pagamento del prezzo di cessione di quote di s.r.l., l’avvenuto pagamento può essere provato con testimoni anche in assenza di quietanza scritta, come quando il prezzo sia stato versato in contanti a rate tra soci legati da parentela, e la deposizione del figlio del creditore che confermi i pagamenti è particolarmente attendibile proprio per il suo rapporto con l’opposto. La mancata presentazione del creditore opposto a rendere l’interrogatorio formale consente di ritenere ammessi i fatti dedotti, valutati gli altri elementi di prova ai sensi dell’art. 232 c.p.c., e provato l’integrale pagamento il decreto va revocato.

La prova del pagamento assorbe l’eccezione di prescrizione, che per il credito al prezzo di cessione della quota è comunque decennale, non trattandosi di un diritto derivante dal rapporto sociale soggetto alla prescrizione quinquennale dell’art. 2949 c.c.; la proposizione del ricorso monitorio per un credito già estinto integra colpa grave e giustifica la condanna del creditore ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c.

Data Sentenza: 20/05/2025
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Daniele Bianchi
Registro: RG 1863 / 2024
Allegato:
Stampa Massima
Data: 26/09/2026
Massima a cura di: Aurora Corsi
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