Nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo per il pagamento del prezzo di cessione di quote di s.r.l., l’avvenuto pagamento può essere provato con testimoni anche in assenza di quietanza scritta, e la mancata presentazione del creditore opposto a rendere l’interrogatorio formale consente di ritenere ammessi i fatti dedotti, valutati gli altri elementi di prova ai sensi dell’art. 232 c.p.c.: provato l’integrale pagamento il decreto va revocato [nella specie, prezzo pagato in contanti a rate tra cognati già soci di una pasticceria].
La prova del pagamento assorbe l’eccezione di prescrizione, che per il credito al prezzo di cessione della quota è comunque decennale, non trattandosi di un diritto derivante dal rapporto sociale soggetto alla prescrizione quinquennale dell’art. 2949 c.c.; la proposizione del ricorso monitorio per un credito già estinto integra colpa grave e giustifica la condanna del creditore ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.